Art. 43. Norme in materia di trattamento economico
Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l' assegno personale pensionabile previsto dal presente articolo e' soppresso.
Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l' assegno personale pensionabile previsto dal presente articolo e' soppresso.