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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 5 agosto 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ,rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Martellucci del Foro di Torino con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Grosseto alla Via G. Mazzini n. 23, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
già (P.IV , in persona del CP_1 Controparte_2 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Grosseto, Via Controparte_3
Giordania n. 61 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Carnicelli, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Grosseto, Corso Carducci, 26 come da procura in atti telematici.
CONVENUTA – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
"In via preliminare
- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato senza
soluzione di continuità a far data dal giorno 6 marzo 2024;
Nel merito, in via principale
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 25 giugno 2024 stante la manifesta
infondatezza de fatti posti a fondamento dello stesso e, per l'effetto, condannare la società
[...]
(P.IV ), a scelta del ricorrente da esercitarsi entro trenta Controparte_4 P.IV_1
giorni dall'invito del datore di lavoro, a reintegrare il Sig. nel proprio posto di Parte_1
lavoro o al pagamento dell'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, nonché condannare (P.IV ) al pagamento Controparte_4 P.IV_1
della contribuzione assistenziale e previdenziale in favore del sig. con condanna della Pt_1
(P.IV ) alla corresponsione sempre in favore Controparte_4 P.IV_1
del sig. a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto a titolo di retribuzione e Pt_1
accessori a far data dal licenziamento fino all'effettivo reintegro commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria, ed in ogni caso in misura non
inferiore alle cinque mensilità.
Quale base mensile, la retribuzione globale di fatto è pari ad Euro 1.503,84 o quella maggiore o
minore che codesto Giudicante vorrà accertare.
In via subordinata:
- accertare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società Controparte_4
(P.IV ) stante la sproporzione del provvedimento disciplinare rispetto ai
[...] P.IV_1
fatti contestati e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria pari a ventiquattromensilità (comunque in misura non inferiore alle 12 mensilità) da
calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad Euro 1.503,84, ovvero a quella somma maggiore o minore determinanda in corso di causa oltre interessi e liquidazione del
maggior danno ex art. 429, comma 3, c.p.c.
In via di ulteriore subordine
Dichiarare l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 L.
300/1970 e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.503,84, ovvero a quella somma maggiore o minore
determinanda in corso di causa oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429, comma
3, c.p.c.
Il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite oltre spese generali, CPA ed IV
come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuta: Voglia il Giudice del Lavoro
“- in via pregiudiziale e preliminare: rigettare il ricorso perché improcedibile ed inammissibile ed
infondato in fatto ed in diritto con conferma del licenziamento impugnato;
- in via principale per quanto riguarda tutte le domande inerenti al licenziamento per quanto su
esposto, rigettarle perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto;
per quanto riguarda tutte le altre domande respingere sia in fatto che in diritto;
- in subordine in caso di accertata violazione del procedimento disciplinare per vizio procedurale si
chiede liquidarsi la somma minima di mensilità tenuto conto dell'anzianità lavorativa in relazione
al rapporto di lavoro oggetto di causa, nonché della personalità del lavoratore.
- in ulteriore subordine che dalle somme eventualmente riconosciute al ricorrente sia detratto
quanto da egli percepito in virtù di rapporti o collaborazioni di qualsiasi natura (aliunde perceptum
e percipiendi), tenuto conto della diligenza con cui l'ex dipendente si è dedicato alla ricerca di nuovo
attività lavorative;
- in via riconvenzionale si chiede accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del contratto di
lavoro per le motivazioni di cui in premessa con le conseguenze che ne derivano;
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. e condannarlo al risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali causati per un totale di € 2.150,00 ovvero la somma maggiore o minore che
verrà determinata in corso di causa accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Parte_1
per aver creato un danno di immagine e la perdita di chance alla società con importo CP_4
quantificato in € 40.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
causa e così invia riassuntiva condannare il sig. alla somma totale di € 42.150,00. Parte_1
- Con vittoria di spese ed onorari come Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 gennaio 2025 esponeva (i) di essere stato Parte_1 assunto alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato dal 6 marzo 2024, con inquadramento al 5° livello del CCNL
Metalmeccanica Artigianato e qualifica di Tecnico riparatore di sistemi di calcolo;
(ii) di aver ricevuto due lettere di contestazione ravvicinate (datate, rispettivamente, 14 e 17 giugno 2024); (iii) di aver materialmente ricevuto la seconda in occasione della consegna della lettera di licenziamento in data 25 giugno 2024 perché assente dal lavoro per malattia;
(iv) che quindi il datore di lavoro non aveva rispettato la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto il lavoratore veniva licenziato senza essere prima stato ascoltato e infine (v) che, nel merito, il licenziamento era illegittimo per carenza dei presupposti di fatto dell'iniziativa disciplinare e comunque sproporzionato.
2. Si costituiva già in persona del l.r. pro CP_1 Controparte_2 tempore rilevando in via preliminare l'intervenuta decadenza in cui il Controparte_3 lavoratore sarebbe incorso ex art. 6, co.2, L. 604/66. Contestava poi nel merito il ricorso avversario e l'invocata insussistenza dei presupposti del licenziamento, rivendicandone quindi la piena legittimità. Presentava domanda riconvenzionale rivendicando danni di natura patrimoniale (per euro 2.150) e non patrimoniale (per euro 40.000 da lesione dell'immagine societaria e perdita di chance), connessi a due interventi di riparazione che assumeva mal effettuati e alla circostanza che, in corso di rapporto di lavoro, il ricorrente aveva postato un commento denigratorio sulla società. Rivendicava infine la nullità o annullabilità del contratto per essere stato concluso per effetto dei raggiri compiuti dal che aveva vantato falsi titoli ed esperienze lavorative specifiche. Concludeva quindi Pt_1 come sopra riportato.
3. Sentite liberamente le parti all'udienza del 9 aprile 2025 e fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21 maggio 2025 venivano escussi cinque testi indicati da parte resistente e all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. Stante il carattere assorbente dell'eccezione di decadenza essa merita preliminare valutazione.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata.
Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della L. 15 luglio 1966, n. 604 “Il licenziamento deve essere impugnato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Ai sensi del comma successivo, “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Quanto al primo comma, le problematiche interpretative si sono poste riguardo al dies a quo del termine di 60 giorni. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, onde evitare il protrarsi di situazioni di incertezza legate alla inerzia di una delle parti, ha precisato che
“un atto unilaterale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art.
1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e
l'eventuale ritiro da parte del destinatario” (così Sez. Lav. Ordinanza n.23589 del 28/09/2018; si veda anche, per analoghi principi, Sez. Lav., Ordinanza n. 511 del 11/01/2019).
Il dubbio in questo caso non si pone poiché è pacifico che il ha ricevuto a mani la Pt_1 lettera di licenziamento il 25 giugno 2024. Il dibattito più acceso riguarda la decorrenza dell'ulteriore termine di cui al co. 2 dello stesso art. 6.
La questione che qui si pone concerne unicamente il profilo relativo al rispetto di tale secondo termine decadenziale, sul quale si incentra invero l'eccezione di parte resistente.
Il principio di diritto sul punto è quello secondo cui è sufficiente, ai sensi di legge ed in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento.
Nel caso di specie ha inviato a parte datoriale una raccomandata a/r in data 28 Pt_1
giugno 2024 del seguente tenore (cfr. all.19 res.): “In risposta alle lettere raccomandate recapitatemi dalla vostra azienda…omissis….. dopo questa contestazione ….sono costretto con la massima solerzia ad adire le vie legali e comunicare con la vostra azienda tramite il mio legale di fiducia. Avrete molto presto mie notizie.”
Non c'è dubbio che essa rispecchia la volontà del lavoratore di contestare l'iniziativa di parte datoriale.
Si tratta di un orientamento consolidato della Corte (cfr. (Cass. Ord. 17731/2023 e, in precedenza, Cass. n. 7405/1994 e Cass. n. 4750/1982), laddove ha ricordato che, ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6, legge n. 604/1966 e dell'impedimento della decadenza dall'azione che il lavoratore può promuovere, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità
e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria.
La Corte si è espressa in tema di libertà di forme stabilendo, a esempio, che ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile al lavoratore (si veda, recentemente, Cass. Ord 18529/2024 in tema di invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", ove la Corte ha ritenuto non necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche).
Come detto, la missiva del è stata spedita il 28 giugno 2024. Pt_1
È noto che il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. 7851/2019 e 20666/2018 con ulteriori richiami giurisprudenziali). In motivazione di tale ultimo e articolato arresto si legge infatti: “...è conforme all'orientamento di legittimità ormai consolidato (cfr. Cass. n. 5717/2015; Cass. n. 16899/2016), cui si intende dare seguito, secondo cui il termine di decadenza previsto dall'art. 6 secondo comma legge n. 604/1966 sopra richiamato, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento stabilito dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 20068/2015). Ed infatti, come correttamente ritenuto, l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio. La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. Come già specificato nei richiamati Come giurisprudenziali, la locuzione
"L'impugnazione è inefficace se..." sta precedenti infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per 3 RG 10764/2016 rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (Cass. n.
21410/2015). Sicché l'impugnazione, per essere in sé efficace e potere raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede 'il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.
5. Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa n. 92/2012 e non lede in alcun modo il diritto di il difesa del lavoratore, che è anzi perfettamente in grado di conoscere dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria (egli essendo il soggetto che impugna giudizialmente il licenziamento, dopo averne fatto comunicazione di impugnazione stragiudiziale) ….”.
4.1. Il termine finale di centottanta giorni, nel caso specifico, sarebbe caduto in giorno festivo (25 dicembre), quindi prorogato di diritto ai sensi dell'art. 155, co. 4, cpc al primo giorno feriale successivo ovvero in data di venerdì 27 dicembre 2024.
Il ricorso giudiziale è stato depositato in data 2 gennaio 2025, dunque oltre il suddetto termine decadenziale.
Ogni aspetto della domanda relativo al licenziamento è pertanto assorbito dalla così risolta questione preliminare.
5. In ordine alla domanda riconvenzionale.
5.1. La recensione su Google effettuata dal è avvenuta in data 23 giugno 2024 (il Pt_1 dato è incontestato), allorché egli era ancora dipendente della società. Il ha recensito Pt_1 la società scrivendo a commento la frase: “disorganizzati e incompetenti state lontani” (doc. 8 res.).
Parte ricorrente assume che si sia trattato di un legittimo diritto di critica.
Nell'ambito del rapporto di lavoro il diritto di critica è sancito dall'art. 1 della L. 300/70 secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro. Esso costituisce attuazione, nel contesto lavorativo, del più generale diritto di critica espresso nell'art. 21 Cost., che riconosce la libertà di manifestare il proprio pensiero purché ciò avvenga secondo modalità non contrarie al buon costume e nel rispetto di altri valori di rango costituzionale quali il decoro e la dignità della persona. Quindi anche i dipendenti possono assumere posizioni critiche nei confronti del proprio datore di lavoro con il limite della tutela dell'onore e della reputazione del datore di lavoro e nel rispetto dell'art. 2105 c.c., che sancisce l'obbligo di fedeltà del dipendente.
Tale obbligo ha un contenuto più ampio di quello espressamente previsto dalla norma, dovendo essere letto alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede che condizionano anche le modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro (cfr. Cass. 1379/2019).
Nella ricerca di un equo bilanciamento dei diritti in questione, la giurisprudenza ha individuato nei principi di continenza sostanziale (in virtù del quale i fatti sui quali la critica si fonda devono corrispondere a verità) e di continenza formale (in virtù del quale le modalità di espressione delle opinioni o dei fatti oggetto di critica devono avvenire in maniera moderata e misurata) le condizioni nel cui rispetto può dirsi che la critica sia stata legittimamente esercitata, anche in ambito lavoristico.
I criteri individuati dalla giurisprudenza in tema di cronaca giornalistica trovano quindi applicazione anche al rapporto di lavoro e impongono al lavoratore un comportamento controllato, che non sfoci nell'offesa gratuita e nella violenza verbale.
Applicando la regola del "bilanciamento degli interessi", si deve innanzitutto verificare se, in concreto, la critica del lavoratore sia finalizzata alla salvaguardia di un interesse o di un bene giuridicamente riconosciuto e di pari (o superiore) dignità rispetto all'interesse del datore di lavoro a non essere screditato.
Le regole elaborate dalla giurisprudenza devono ritenersi valide a maggior ragione nelle ipotesi in cui la critica venga espressa sui social network, come nel caso del Pt_1
Come chiarito dalla Cassazione, la diffusione di un messaggio offensivo attraverso internet nei riguardi di persone facilmente individuabili integra un'ipotesi di diffamazione per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, con la conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa trattandosi di condotta idonea a concretizzare un grave inadempimento del dovere di fedeltà imposto al dipendente (cfr. Cass. 10280/2018).
Nel caso in esame la critica espressa dal appare gratuita, non si sostanzia Pt_1 nell'indicazione di un fatto relativo a specifiche condotte datoriali, tale da consentire un'eventuale replica nel merito. Si tratta di un commetto dispregiativo che appare dettato da mero spirito ritorsivo rispetto alle iniziative datoriali maturate in quel periodo.
L'espressione “disorganizzati e incompetenti state lontani” è intrinsecamente diffamatoria, causalmente idonea a cagionare un danno di natura non patrimoniale all'immagine e alla reputazione aziendale (diverso è il potenziale danno patrimoniale, ad esempio, per la perdita di clienti o contratti quale conseguenza diretta del giudizio diffamatorio). Tale danno all'immagine va inteso come lesione della reputazione e dell'identità personale che trova fondamento negli artt. 2 e 3 della Costituzione. L'opinione secondo cui solo le persone fisiche sono suscettibili di subire un danno all'immagine è stata superata da tempo poiché “anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente” (così Cass. 4 giugno 2007, n. 12929; cfr. anche, più recentemente, da
Cass. 13 novembre 2024, n. 29252). In particolare è stato chiarito che il danno all'immagine consiste nella “diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere
o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca” (Cass.
n. 12929/2007 cit.; il danno all'immagine come diminuzione della considerazione di un'azienda nell'ambito dei consociati è stato ribadito, tra le altre, da Cass. 18 novembre
2022, n. 34026; dunque un danno impattante sulla valutazione della collettività circa la qualità dei servizi offerti dalla persona giuridica, cfr. ancora Cass. 6 settembre 2024, n.
23985).
E' evidente che la portata lesiva del messaggio diffamatorio ben può essere maggiore e suscettibile quindi di provocare conseguenze negative per il datore di lavoro allorché il commetto negativo è riferibile a persona che si presenti espressamente come dipendente dell'azienda (o che sia notorio nella collettività che esso riveste tale qualifica) in ragione del fatto che il lavoratore si trova a contatto con dati inerenti alla vita dell'azienda non altrimenti conoscibili all'esterno e quindi egli è dotato di maggiore, intrinseca, attendibilità, possedendo una specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale (si pensi ai giudizi critici espressi da un lavoratore circa, ad esempio, i prodotti o i servizi offerti dall'azienda).
Tuttavia la lesione del diritto all'immagine non è sufficiente per ottenere un risarcimento il quanto il danno non consiste nella mera lesione (danno in “re ipsa”) bensì nelle sue conseguenze. Il danno risarcibile è quindi il “danno-conseguenza” (tali principi, già affermati da Cass. n. 12929/2007 cit., sono stati ribaditi successivamente;
tra le tante, si veda Cass. 10 maggio 2018, n. 11269). La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n.
19551 del 10/07/2023, ha confermato tale consolidato orientamento stabilendo che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. ancora Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n.
20558/2014 e in tempi più recenti Cass. 6 settembre 2024, n. 24060).
Nel caso di specie parte resistente, attrice in riconvenzionale, non ha idoneamente allegato e comprovato il danno, neppure a livello di presunzioni semplici, attraverso l'indicazione di elementi costitutivi e circostanze di fatto da cui desumerne l'esistenza.
Del resto, il procedimento posto a base della liquidazione deve considerare la gravità dei fatti, la diffusività degli stessi, la riconducibilità della condotta al soggetto leso e l'idoneità di essa condotta a produrre un danno nei confronti della persona giuridica secondo l'id quod plerumque accidit (ancora Cass. n. 24060/2024 cit.). È in tal senso dato notorio che le recensioni generiche come quella in esame - non riscontrate da soggetti terzi o non affidate a siti od operatori dotati di comprovata affidabilità - sono talmente diffuse nel modo odierno che, per opinione comune, è comunque scarso il peso che viene loro attribuito da parte della collettività. Nella specie si tratta di un commento su Google in una pagina generica sulla quale chiunque può scrivere senza verifica alcuna, neppure della circostanza che lo scrivente abbia avuto effettivi contatti con il destinatario della recensione.
La domanda di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali per euro 20.000 connessa alla pubblicazione del detto commento deve essere quindi rigettata.
5.2. Oltre alla detta somma, parte resistente invoca – questa volta in maniera del tutto sprovvista di allegazioni – il risarcimento per euro 20.000 (per complessivi euro 42.150, comprensivi del danno patrimoniale di euro 2.150, di cui appresso si dirà) a titolo di – par di capire – ulteriore danno non patrimoniale d'immagine e da perdita di chance (cfr. parte iniziale di pag. 18 della memoria). Ebbene è sufficiente rilevare che tale voce di danno è priva di supporto alcuno sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
5.3. Carenze probatorie in ordine all'ammontare del residuo danno patrimoniale si registrano anche con riferimento alla vicenda dell'intervento presso la SAI- ECO allorché il avrebbe cagionato un danno a un terminale (contraddistinto come terminale Pt_1
DD700PM Coop. Bilanciai) collegandolo direttamente alla corrente 220v alternata anziché al trasformatore in uso. L'errato collegamento è stato confermato dal teste , Testimone_1 dipendente della società resistente, e indirettamente da , l.r. della SAI- Testimone_2
ECO.
A fronte di tale vicenda parte resistente invoca un danno complessivo di euro 2.000, forfettariamente determinato. La prova di esso avrebbe richiesto tuttavia una più puntuale allegazione e prova. In atti vi è solo la fattura doc. 14 di complessivi 7.057,70 euro, al cui interno il kit in questione è solo una delle numerose voci. La parte ben avrebbe potuto allegare la fattura di acquisto del bene o fornire prova del suo valore e produrre il kit danneggiato al fine di eventuali verifiche e riscontri.
Quanto all'intervento presso il Caseificio di Sorano, i testi di parte resistente (
[...] Contr
, l.r. del Caseificio, dipendente della , addetta all'amministrazione Tes_3 Tes_4
e socio lavoratore della hanno confermato l'erroneità della Testimone_5 CP_1 diagnosi effettuata dal in occasione dell'intervento suddetto. A fronte di ciò, la Pt_1
società ha deciso di stornare dalla fattura n. 190 del 31.5.2024, comprensiva di altro lavoro effettuato qualche giorno prima dell'intervento qui contestato, l'importo di euro 150, che nella fattura era indicato come relativo al controllo sulla linea del centralino e quindi al relativo costo di viaggio e manodopera del tecnico.
In proposito va ricordato che il datore di lavoro è responsabile ex art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dal fatto illecito (colposo o doloso) dei suoi dipendenti commessi nello svolgimento dei compiti loro affidati. La responsabilità del datore ha natura oggettiva, sorgendo automaticamente in virtù del rapporto che egli ha instaurato con il proprio dipendente. A sua volta il datore di lavoro, risarcito il danno a terzi, può agire in regresso nei confronti del lavoratore.
Nel caso di specie non si tratta di un danno da fatto illecito;
si tratta invece di un danno che si assume direttamente causato dal lavoratore al proprio datore di lavoro. In linea generale nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro le condizioni da cui dipende la responsabilità contrattuale del primo includono l'esistenza e la prova di un danno, la violazione degli impegni contrattuali dovuta all'inosservanza dell'obbligo di lavoro secondo diligenza (o fedeltà) da parte del dipendente, il nesso di causalità tra la violazione e il danno insorto (inteso come danno-conseguenza) e infine l'esistenza di una colpa non lieve dovuta a comportamento negligente o di un fattore intenzionale produttivo del danno da parte del lavoratore. La voce di danno che questi può provocare al proprio datore di lavoro in relazione alle conseguenze di lavori non eseguiti a regola d'arte può essere costituita dalla diminuzione dell'attivo, dall'aumento del passivo ovvero dal mancato aumento dell'attivo quindi dal mancato guadagno (ovvero l'utile netto per il datore di lavoro). Nel caso in esame la somma di 150 euro stornata dalla fattura non equivale certo al danno provocato al datore di lavoro né è tantomeno il riflesso del danno cagionato al cliente (invero non è neppure configurabile un danno per il cliente;
per mera ipotesi potrebbe esserlo quello conseguente alla più tempestiva esecuzione dei lavori se per effetto dell'errata diagnosi il cliente fosse rimasto privo, nel caso specifico, della linea citofonica aziendale e questo avesse provocato un danno;
privazione, in realtà non apprezzabile dal momento che il l.r. del Caseificio ha dichiarato che già poche ore dopo il centralino aveva ripreso a funzionare). La risarcibilità da parte del lavoratore richiede altresì la prova del dolo o della colpa. Prova che pure difetta nel caso in esame dal momento che non v'è sufficiente conoscenza di quale fosse il problema e di quale fossero le soluzioni possibili. Nel contesto dato, in ipotesi, non può escludersi che la sostituzione del cavo - indicata dal - fosse possibile per l'ottimale funzionamento dell'impianto, Pt_1 quindi una delle opzioni possibili, seppure più costosa, e che quella adottata fosse un'altra, pur possibile, preferita dal cliente in ragione del minor costo.
Come le altre, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per euro 2.150 deve essere quindi rigettata.
6. Il contratto è annullabile perché viziato.
Il IT è stato assunto in data 6 marzo 2024.
È dato incontestato che egli è stato assunto a seguito dei colloqui di lavoro avvenuti in data 24 gennaio 2024 durante il cd. Recruiting day organizzato dal centro per l'impiego, che in quella occasione aveva fornito il curriculum del candidato.
Emerse poi nel corso del mese di maggio 2024 talune lacune nella formazione del - Pt_1 come confermate anche dal teste che lo aveva affiancato -, la società in data 17 Tes_1 giugno ha inviato una mail al centro per l'impiego richiedendo copia dei documenti relativi al lavoratore. Ottenuta risposta, la società si avvedeva delle difformità tra il curriculum e la scheda anagrafico professionale del ricorrente (cfr. all. 13 e 13 bis). Così in Par data 18 giugno 2024 inviava una mail alla segreteria dell di Grosseto specificando di aver assunto un nuovo dipendente e che dalla sua scheda anagrafica professionale risultavano informazioni differenti rispetto a quelle in possesso della società; richiedeva quindi all'Istituto tecnico di confermare o smentire se , di cui forniva le Parte_1 generalità complete, si fosse lì diplomato, come da lui attestato nel curriculum prodotto Par Par (cfr. missiva all' doc. 22 di parte resistente). L' rispondeva che il ricorrente non si era mai diplomato presso quell'Istituto. La circostanza è stata del resto confermata dal diretto interessato che nel corso di una chat con il datore di lavoro, risalente allo stesso periodo di giugno 2024 quando i rapporti si erano deteriorati, si vantava d'essersi diplomato al liceo classico, di parlare 4 lingue e di aver sostenuto vari esami d'ingegneria (cfr. doc. 7 di parte resistente).
Inoltre è incontestato che l'istante aveva autocertificato di aver lavorato alle dipendenze della ditta MTP dal 2020 al 2022 mentre in realtà era stato assunto come interinale solo dal
03.02.2020 al 03.06.2020; che aveva autocertificato di aver lavorato presso la ditta M.P. di
Braccagni con contratto di 4 mesi mentre in realtà il rapporto era durato molto meno (circa un mese ovvero dal 16.02.2023 al 22.03.2023, essendo stato licenziato prima della scadenza)
e che aveva autocertificato di avere lavorato presso la ditta Vector NF dal 2012 al
2018: in realtà dall'interlocuzione con detta ditta è emerso che la stessa non ha mai assunto il ricorrente (parte resistente ha allegato traduzione autenticata della risposta ricevuta dalla Vector quale doc. 21).
È quindi indubbio che il curriculum del fosse ingannevole, artefatto con Pt_1
l'indicazione non veritiera di titoli ed esperienze lavorative e tale da indurre la controparte a stipulare il contratto di lavoro. A fronte di ciò, non vale a escludere la portata ingannevole del curriculum la circostanza che il nel 2020 avesse conseguito un Pt_1
Attestato di Qualifica Professionale di Tecnico dell'Automazione dei Processi Produttivi rilasciato dalla Regione Toscana (sub. Doc. n. 9 ric.).
Il contratto è quindi annullabile per vizio del consenso avendo il dolosamente Pt_1 indotto in errore la controparte in merito al possesso di titoli ed esperienze, decisive ai fini del convincimento di quest'ultima alla stipula del contratto e ciò ai sensi degli art. 1427 e
1428 e 1429 sub 3 c.c., trattandosi di un errore essenziale essendo caduto sopra una qualità determinante ai fini del consenso.
Si tratta di un consenso carpito con artifici e raggiri posti in essere dal lavoratore che ha alterato il proprio curriculum, inducendo la controparte in errore, peraltro determinante per la stipula del contratto. Circostanza, questa, di cui non è lecito dubitare nel caso in esame. Chi assumerebbe come tecnico riparatore di sistemi di calcolo un soggetto che non ha i titoli necessari e che invece, al tempo della stipula del contratto di lavoro, ha dichiarato di possedere il diploma di perito elettronico rilasciato da un istituto tecnico industriale e di vantare rilevanti esperienze formative?
Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza perché incide sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si determina a stipulare. Parte resistente, ricorrente in riconvenzionale, ha dedotto e idoneamente comprovato che la propria volontà negoziale è stata manifestata in presenza e in costanza di questa falsa rappresentazione.
Ai sensi dell'articolo 1439 c.c.: “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
(…)”. Il dolo vizia la volontà del soggetto inducendolo in errore e per questo è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che l'errore in cui il contraente ingannato incorre sia riconoscibile o meno, di fatto o di diritto, essenziale o no.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra e Parte_1 [...] in data 6 marzo 2024 deve quindi essere annullato. Controparte_2
7. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese di lite possono essere compensate per la metà; la rimanente parte segue la regola della soccombenza e viene liquidata in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
sulla riconvenzionale proposta da già disattesa CP_1 Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il ricorrente decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento intimatogli da con lettera datata 25 giugno 2024; Controparte_2
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, annulla il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra e Parte_1 Controparte_2 in data 6 marzo 2024, rigettando nel resto la domanda stessa;
[...]
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore di già CP_1 Controparte_2
in persona del l.r. pro tempore, della metà delle spese di giudizio che
[...] liquida, per tale frazione, in € 2.314,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Grosseto, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso