TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1190/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1190/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. FERRANTE SIMONA, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Roma n. 7
e da
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2 CP_1
, con domicilio eletto presso il suo studio in Broni (PV), Via Mazzini 3
[...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CHIGNOLO PO, in data 11/05/2024, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CHIGNOLO PO alla
Parte II, Serie C n. 9, dell'anno 2024;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minori, e , restano affidati in via condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, Sig.ra nell'abitazione familiare di BE (PV), Cas. 37 a cui viene Parte_2 Per_3 assegnata, fatta eccezione per il box qui di seguito meglio descritto, con l'arredo e il mobilio e ove manterrà la residenza con le figlie.
I coniugi concordano che il Sig. possa continuare ad usare e ad usufruire in via esclusiva di Pt_1 uno dei tre box di cui la coppia è comproprietaria e precisamente il box sito in Belgioioso edificio 7 censito al catasto fabbricati nel seguente modo: Sezione A, foglio 5, mappale n. 1309 sub. 8, Cascina Sparapina (PT), Categoria C/6, Classe 2, mq 17 – superficie catastale totale mq
20, rendita euro 28,97.
Il padre si è già trasferito nell'abitazione sita ad Albuzzano in via Delle Rose 22 condotta in locazione con canone mensile di € 500,00 oltre spese condominiali di € 100,00.
3. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore relative all'istruzione, educazione e alla salute del medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5. Per quanto attiene le modalità con cui il padre vedrà e terrà con sé le figlie, i coniugi precisano che il Sig. pur potendo tenere con sé i figli ogni volta che vorrà salvo il Pt_1 necessario preavviso e coordinamento di cui al punto successivo, trascorrerà con
[...]
e , a settimane alterne, da venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle Per_1 Persona_2
14.00, con pernottamento dello stesso presso il padre.
Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie nel fine settimane come sopra indicato, il padre potrà stare con le figlie nella giornata del mercoledì dalle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione dello stesso e con accompagnamento delle bimbe il mattino seguente presso l'istituto scolastico frequentato. L'indicato giorno infrasettimanale del mercoledì sopra individuato potrà essere mutato dai coniugi in un altro giorno infrasettimanale della settimana con preavviso di almeno 12 ore senza alcuna variazione degli impegni del padre nei confronti delle bimbe.
I coniugi precisano che le modalità di visita terranno conto dei rispettivi impegni lavorativi e personali, nonché di quelli scolastici del figlio.
6. Il padre, inoltre, trascorrerà con le figlie una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 06.01 facendo in modo che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno la vigilia e/o il giorno di Natale con una delle due figure genitoriali;
le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con il padre.
In occasione dei ponti scolastici (carnevale, tutti i Santi, festa del patrono, settimana bianca, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e di ogni festività civile e/o religiosa, sarà rispettato il criterio dell'alternanza, ferma comunque la possibilità di diversi accordi tra i genitori purché preventivamente concordati.
Pag. 2 di 5 Le figlie trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, ovvero dal 15 giugno al 15 settembre, da definirsi di comune accordo tra i coniugi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
7. I coniugi concordemente dichiarano che le modalità di frequentazione innanzi precisate costituiscono delle indicazioni di massima, suscettibili di integrazioni, variazioni e/o modifiche, purchè previamente e tempestivamente concordate fra le parti, con preavviso di almeno 12 ore, tenuto conto dei rispettivi impegni professionali e personali delle parti e soprattutto, delle esigenze, necessità e volontà del figlio.
8. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegno di mantenimento, essendo autosufficienti economicamente;
9. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra , quale concorso al mantenimento Pt_1 Parte_2 dele figlie la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) - € 300,00 in favore di ciascuna figlia - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat-prima rivalutazione maggio 2026. Si precisa che detto assegno dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra sino al Pt_1 Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, anche se successiva al compimento della maggiore età.
In aggiunta, il Sig. manifesta il suo consenso alla Sig.ra alla percezione da Pt_1 Parte_2 parte dell'INPS del suo 50% dell'assegno unico;
le parti, pertanto, stabiliscono che la Sig.ra avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico. Parte_2
10. Ciascun genitore provvederà nella misura del 50% ad ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria per il figlio, previamente concordata, secondo le indicazioni del protocollo redatto dal Tribunale di Pavia di cui entrambi i genitori hanno presso atto e a cui è stata consegnata copia dai rispettivi legali.
Le spese mensa per le figlie si intendono ad ogni effetto di legge spese straordinarie e, pertanto, verranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra i genitori ove questo servizio venga richiesto ed effettivamente espletato in favore delle minori.
Il Sig. attraverso la sua attuale occupazione lavorativa, è titolare di una polizza Pt_1 assicurativa privata sanitaria che copre tutte le spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, ecc… delle bimbe. Al titolare della polizza, ossia il padre, viene addebitato il 20% della spesa fino al raggiungimento del massimale annuo per figlio di cui al prospetto che si allega (doc. 6)
Pertanto, finché sarà operativa questa polizza e in relazione a tutti i servizi offerti, i coniugi parteciperanno al 50% dell'indicata spesa di addebito al titolare che ad oggi, ammonta al 20%
e con ulteriore impegno dei coniugi a partecipare a quell'altra misura che dovesse essere fissata nel tempo dalla compagnia a seguito dell'eventuale mutamento delle condizioni contrattuali.
Pag. 3 di 5 Per l'ipotesti in cui questa polizza dovesse cessare per qualsiasi causa, le indicate spese e/o servizi fino a quel momento coperti da detta polizza, verranno ripartiti, al pari di tutte le altre, al 50%.
Nella medesima misura del 50% le indicate spese verranno ripartite nel caso di superamento dei massimali annui di cui al prospetto allegato e sopra citato, poiché in questo caso la spesa non verrà coperta dalla compagnia assicurativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 31.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 11/05/2024, in Chignolo Po (atto n.9, parte II, serie
C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno Chignolo Po)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 4 di 5 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 24/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1190/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1190/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. FERRANTE SIMONA, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Roma n. 7
e da
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2 CP_1
, con domicilio eletto presso il suo studio in Broni (PV), Via Mazzini 3
[...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CHIGNOLO PO, in data 11/05/2024, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CHIGNOLO PO alla
Parte II, Serie C n. 9, dell'anno 2024;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minori, e , restano affidati in via condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, Sig.ra nell'abitazione familiare di BE (PV), Cas. 37 a cui viene Parte_2 Per_3 assegnata, fatta eccezione per il box qui di seguito meglio descritto, con l'arredo e il mobilio e ove manterrà la residenza con le figlie.
I coniugi concordano che il Sig. possa continuare ad usare e ad usufruire in via esclusiva di Pt_1 uno dei tre box di cui la coppia è comproprietaria e precisamente il box sito in Belgioioso edificio 7 censito al catasto fabbricati nel seguente modo: Sezione A, foglio 5, mappale n. 1309 sub. 8, Cascina Sparapina (PT), Categoria C/6, Classe 2, mq 17 – superficie catastale totale mq
20, rendita euro 28,97.
Il padre si è già trasferito nell'abitazione sita ad Albuzzano in via Delle Rose 22 condotta in locazione con canone mensile di € 500,00 oltre spese condominiali di € 100,00.
3. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore relative all'istruzione, educazione e alla salute del medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5. Per quanto attiene le modalità con cui il padre vedrà e terrà con sé le figlie, i coniugi precisano che il Sig. pur potendo tenere con sé i figli ogni volta che vorrà salvo il Pt_1 necessario preavviso e coordinamento di cui al punto successivo, trascorrerà con
[...]
e , a settimane alterne, da venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle Per_1 Persona_2
14.00, con pernottamento dello stesso presso il padre.
Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie nel fine settimane come sopra indicato, il padre potrà stare con le figlie nella giornata del mercoledì dalle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione dello stesso e con accompagnamento delle bimbe il mattino seguente presso l'istituto scolastico frequentato. L'indicato giorno infrasettimanale del mercoledì sopra individuato potrà essere mutato dai coniugi in un altro giorno infrasettimanale della settimana con preavviso di almeno 12 ore senza alcuna variazione degli impegni del padre nei confronti delle bimbe.
I coniugi precisano che le modalità di visita terranno conto dei rispettivi impegni lavorativi e personali, nonché di quelli scolastici del figlio.
6. Il padre, inoltre, trascorrerà con le figlie una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 06.01 facendo in modo che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno la vigilia e/o il giorno di Natale con una delle due figure genitoriali;
le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con il padre.
In occasione dei ponti scolastici (carnevale, tutti i Santi, festa del patrono, settimana bianca, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e di ogni festività civile e/o religiosa, sarà rispettato il criterio dell'alternanza, ferma comunque la possibilità di diversi accordi tra i genitori purché preventivamente concordati.
Pag. 2 di 5 Le figlie trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, ovvero dal 15 giugno al 15 settembre, da definirsi di comune accordo tra i coniugi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
7. I coniugi concordemente dichiarano che le modalità di frequentazione innanzi precisate costituiscono delle indicazioni di massima, suscettibili di integrazioni, variazioni e/o modifiche, purchè previamente e tempestivamente concordate fra le parti, con preavviso di almeno 12 ore, tenuto conto dei rispettivi impegni professionali e personali delle parti e soprattutto, delle esigenze, necessità e volontà del figlio.
8. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegno di mantenimento, essendo autosufficienti economicamente;
9. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra , quale concorso al mantenimento Pt_1 Parte_2 dele figlie la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) - € 300,00 in favore di ciascuna figlia - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat-prima rivalutazione maggio 2026. Si precisa che detto assegno dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra sino al Pt_1 Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, anche se successiva al compimento della maggiore età.
In aggiunta, il Sig. manifesta il suo consenso alla Sig.ra alla percezione da Pt_1 Parte_2 parte dell'INPS del suo 50% dell'assegno unico;
le parti, pertanto, stabiliscono che la Sig.ra avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico. Parte_2
10. Ciascun genitore provvederà nella misura del 50% ad ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria per il figlio, previamente concordata, secondo le indicazioni del protocollo redatto dal Tribunale di Pavia di cui entrambi i genitori hanno presso atto e a cui è stata consegnata copia dai rispettivi legali.
Le spese mensa per le figlie si intendono ad ogni effetto di legge spese straordinarie e, pertanto, verranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra i genitori ove questo servizio venga richiesto ed effettivamente espletato in favore delle minori.
Il Sig. attraverso la sua attuale occupazione lavorativa, è titolare di una polizza Pt_1 assicurativa privata sanitaria che copre tutte le spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, ecc… delle bimbe. Al titolare della polizza, ossia il padre, viene addebitato il 20% della spesa fino al raggiungimento del massimale annuo per figlio di cui al prospetto che si allega (doc. 6)
Pertanto, finché sarà operativa questa polizza e in relazione a tutti i servizi offerti, i coniugi parteciperanno al 50% dell'indicata spesa di addebito al titolare che ad oggi, ammonta al 20%
e con ulteriore impegno dei coniugi a partecipare a quell'altra misura che dovesse essere fissata nel tempo dalla compagnia a seguito dell'eventuale mutamento delle condizioni contrattuali.
Pag. 3 di 5 Per l'ipotesti in cui questa polizza dovesse cessare per qualsiasi causa, le indicate spese e/o servizi fino a quel momento coperti da detta polizza, verranno ripartiti, al pari di tutte le altre, al 50%.
Nella medesima misura del 50% le indicate spese verranno ripartite nel caso di superamento dei massimali annui di cui al prospetto allegato e sopra citato, poiché in questo caso la spesa non verrà coperta dalla compagnia assicurativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 31.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 11/05/2024, in Chignolo Po (atto n.9, parte II, serie
C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno Chignolo Po)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 4 di 5 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 24/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5