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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1768/2024
tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio ELavv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA P.IVA_1
ATTORE
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. ZAMBELLA PIERPAOLO P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, in persona del Procuratore dello Stato Maria Pizzolante;
Per nessuno è comparso;
Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato il Procuratore Pizzolante insiste nelle proprie difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice decide ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1768/2024 promossa da:
MINISTERO DELLA DIFESA , (C.F. Parte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_1
difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA .
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA CARPENINO 43 19121 LA SPEZIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. ZAMBELLA PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ex art.281 sexies cpc all'udienza del 22 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 20.02.2024, il Ministero della Difesa – Arsenale
Militare Marittimo di Augusta, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la per sentire dichiarata la nullità e/o Controparte_2 pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 10375/2023 n. 72/2024 EL8.01.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 17.016,57, oltre interessi legali come CP_1
da domanda e le spese del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, portato dalla fattura n.
704/2019 a titolo di interessi da ritardo, nel tasso del D.lgs. 231/2002, che sarebbero maturati per il tardivo pagamento di precedente fattura n. 133/2019 per la somma di € 538.271,05, dovuta in relazione ad appalto affidato alla ditta.
A sostegno della propria opposizione, l'Amministrazione opponente riferiva in fatto che l'
[...]
di e la Società avevano sottoscritto, in data 13/12/2013, il Parte_1 Pt_1 CP_1
contratto n. 2390 di repertorio, avente ad oggetto i “servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli impianti e strutture del sistema di piattaforma di nave Cassiopea” suddiviso in due lotti.
L'Amministrazione opponente autorizzava la società opposta ad emettere la fattura n. 133/2019 del
22/03/2019 per il pagamento ELimporto di € 538.271,05, pari al saldo del lotto 1 al netto della decurtazione per minore prestazione. L' avviava il procedimento di liquidazione in seguito alla Pt_1
domanda di reinscrizione in bilancio da parte della opposta, essendo andati in perenzione amministrativa i fondi a bilancio stanziati per l'adempimento ELappalto.
Nonostante la perenzione amministrativa dei fondi, la società opposta trasmetteva il 21/11/2019 fattura n. 704/2019, per l'importo di € 17.016,57, posta alla base di un decreto ingiuntivo, opposto vittoriosamente dall'Amministrazione dinanzi al Tribunale di Siracusa.
L'azione monitoria veniva, successivamente, riproposta dinanzi a questo Tribunale adito, ponendo quale fonte ELasserito credito la medesima fattura n. 704/2019.
L'Amministrazione opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto accordo transattivo tra le parti n. 152 del 28.5.2020, con cui le parti hanno espressamente convenuto di definire ogni controversia relativa al rapporto negoziale intercorso, a fronte del riconoscimento, a vantaggio della società opposta, ELimporto di € 225.376,62.
pagina 3 di 6 Eccepiva, altresì, nel merito, l'illegittima spettanza degli interessi di mora nei termini per la reiscrizione a bilancio di partire di debito in perenzione, nonché le incorrette modalità di calcolo degli interessi sopra descritti.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'Amministrazione opponente alla parte ricorrente in via monitoria. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore ELAvvocatura dello Stato, quale distrattaria ex lege”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.5.2024 il GI dichiarava la contumacia della convenuta e confermava l'udienza di comparizione delle parti indicata n citazione, assegnando contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa del 21.06.2024 si costituiva in giudizio la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto ELopposizione e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Con ordinanza del 19.08.2024 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I.
e, stante l'assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Questione preliminare e assorbente concerne la intervenuta transazione tra le parti in giudizio sulla fattura n. 704/2019, sottoscritta tra le parti del presente giudizio nelle more ELopposizione a decreto ingiuntivo, proposta inizialmente dinanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi poi territorialmente incompetente ex art. 25 c.p.c.
Il ricorso monitorio, sfociato nel decreto ingiuntivo in questa sede opposto, costituisce la mera riproposizione della domanda avanzata con ricorso del 30.12.2019, a seguito del quale l'odierno creditore opposto otteneva il decreto ingiuntivo n. 409/2020, poi revocato per incompetenza territoriale del Giudice designato. Circostanza che non viene contestata dalle difese della società opposta.
Orbene, è stato rilevato e documentato in atti che l'asserita pretesa creditoria di cui alla fattura n.
704/2019 è stata oggetto ELaccordo transattivo n. 152 del 28.5.2020, con la conseguenza che opera l'effetto costitutivo tipico della transazione, in forza del quale le parti sostituiscono all'assetto di interessi sottostante un nuovo e autonomo insieme di rapporti obbligatori.
In particolare, nell'accordo stipulato inter partes, a pag. 3 (v. all. 1) i contraenti hanno, infatti, convenuto che “Con la sottoscrizione del presente Atto la ditta rinuncia all'intera pretesa CP_1
pagina 4 di 6 risarcitoria azionata mediante i contenziosi attualmente iscritti presso il Tribunale di Siracusa, con conseguente rinuncia agli atti dei suddetti processi. La ditta accetta, altresì, espressamente di rinunciare a promuovere ogni eventuale futura ulteriore azione giudiziale, relativa al presente contratto, nei confronti ELAmministrazione Difesa”.
La pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo, quindi, deve ritenersi estinta dalla transazione medio tempore stipulata.
In proposito, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – richiamato dalle difese ELAmministrazione opponente – secondo cui “Promossa una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. il titolo esecutivo resta - fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che rigetti la proposta opposizione – il provvedimento monitorio, sicché è in relazione ad esso che deve individuarsi l'eventuale sopravvenienza di un fatto estintivo ELobbligazione” (Cass. civ. Sez. III
Sent., 05/03/2013, n. 5381).
In particolare, nel caso preso in esame dalla S.C., successivamente al provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'opposizione ex art. 645 c.p.c., erano intervenute sia la transazione tra uno degli obbligati in solido ed il creditore, sia la dichiarazione degli altri condebitori solidali di volerne profittare ai sensi ELart. 1304 c.c., ritenendo la
S.C. ammissibili le opposizioni all'esecuzione proposte da questi ultimi sul presupposto della sopravvenuta estinzione ELobbligazione.
Se, quindi, la sopravvenuta transazione consente al debitore ingiunto di azionare, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il rimedio ELopposizione all'esecuzione al fine di far valere l'intervenuta estinzione del credito, a maggior ragione deve ritenersi che l'accordo transattivo intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo costituisca fatto estintivo ELobbligazione preclusivo all'emissione stessa ELingiunzione.
Laddove, tuttavia, come nella specie, il decreto sia emesso, risulta indubbio che l'eccezione di intervenuta transazione costituisca motivo di revoca del decreto ingiuntivo, atteso che il credito azionato in sede monitoria riguarda fattura il cui pagamento è già stato, precedentemente, definito dalle parti con l'accordo transattivo sopra esaminato.
L'accoglimento del presente motivo di opposizione consente di soprassedere agli ulteriori motivi di opposizione spiegati nel merito dalle difese ELAmministrazione opponente, in quanto avente natura assorbente e preliminare rispetto alle questioni di merito in ordine al quantum del credito ingiunto.
pagina 5 di 6 Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1768/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione spiegata dal Ministero della Difesa – Arsenale Militare Martittimo di
Augusta e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 72/2024 EL8.01.2024;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore ELRI , che liquida Controparte_1
146,50 per spese e € 2.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Catania, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1768/2024
tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio ELavv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA P.IVA_1
ATTORE
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. ZAMBELLA PIERPAOLO P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10:10 innanzi al dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, in persona del Procuratore dello Stato Maria Pizzolante;
Per nessuno è comparso;
Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato il Procuratore Pizzolante insiste nelle proprie difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice decide ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1768/2024 promossa da:
MINISTERO DELLA DIFESA , (C.F. Parte_1
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 95100 CATANIA;
rappresentato e P.IVA_1
difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA .
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA CARPENINO 43 19121 LA SPEZIA;
rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. ZAMBELLA PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ex art.281 sexies cpc all'udienza del 22 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 20.02.2024, il Ministero della Difesa – Arsenale
Militare Marittimo di Augusta, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la per sentire dichiarata la nullità e/o Controparte_2 pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 10375/2023 n. 72/2024 EL8.01.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 17.016,57, oltre interessi legali come CP_1
da domanda e le spese del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, portato dalla fattura n.
704/2019 a titolo di interessi da ritardo, nel tasso del D.lgs. 231/2002, che sarebbero maturati per il tardivo pagamento di precedente fattura n. 133/2019 per la somma di € 538.271,05, dovuta in relazione ad appalto affidato alla ditta.
A sostegno della propria opposizione, l'Amministrazione opponente riferiva in fatto che l'
[...]
di e la Società avevano sottoscritto, in data 13/12/2013, il Parte_1 Pt_1 CP_1
contratto n. 2390 di repertorio, avente ad oggetto i “servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli impianti e strutture del sistema di piattaforma di nave Cassiopea” suddiviso in due lotti.
L'Amministrazione opponente autorizzava la società opposta ad emettere la fattura n. 133/2019 del
22/03/2019 per il pagamento ELimporto di € 538.271,05, pari al saldo del lotto 1 al netto della decurtazione per minore prestazione. L' avviava il procedimento di liquidazione in seguito alla Pt_1
domanda di reinscrizione in bilancio da parte della opposta, essendo andati in perenzione amministrativa i fondi a bilancio stanziati per l'adempimento ELappalto.
Nonostante la perenzione amministrativa dei fondi, la società opposta trasmetteva il 21/11/2019 fattura n. 704/2019, per l'importo di € 17.016,57, posta alla base di un decreto ingiuntivo, opposto vittoriosamente dall'Amministrazione dinanzi al Tribunale di Siracusa.
L'azione monitoria veniva, successivamente, riproposta dinanzi a questo Tribunale adito, ponendo quale fonte ELasserito credito la medesima fattura n. 704/2019.
L'Amministrazione opponente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto accordo transattivo tra le parti n. 152 del 28.5.2020, con cui le parti hanno espressamente convenuto di definire ogni controversia relativa al rapporto negoziale intercorso, a fronte del riconoscimento, a vantaggio della società opposta, ELimporto di € 225.376,62.
pagina 3 di 6 Eccepiva, altresì, nel merito, l'illegittima spettanza degli interessi di mora nei termini per la reiscrizione a bilancio di partire di debito in perenzione, nonché le incorrette modalità di calcolo degli interessi sopra descritti.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'Amministrazione opponente alla parte ricorrente in via monitoria. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore ELAvvocatura dello Stato, quale distrattaria ex lege”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.5.2024 il GI dichiarava la contumacia della convenuta e confermava l'udienza di comparizione delle parti indicata n citazione, assegnando contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa del 21.06.2024 si costituiva in giudizio la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto ELopposizione e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Con ordinanza del 19.08.2024 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I.
e, stante l'assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Questione preliminare e assorbente concerne la intervenuta transazione tra le parti in giudizio sulla fattura n. 704/2019, sottoscritta tra le parti del presente giudizio nelle more ELopposizione a decreto ingiuntivo, proposta inizialmente dinanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi poi territorialmente incompetente ex art. 25 c.p.c.
Il ricorso monitorio, sfociato nel decreto ingiuntivo in questa sede opposto, costituisce la mera riproposizione della domanda avanzata con ricorso del 30.12.2019, a seguito del quale l'odierno creditore opposto otteneva il decreto ingiuntivo n. 409/2020, poi revocato per incompetenza territoriale del Giudice designato. Circostanza che non viene contestata dalle difese della società opposta.
Orbene, è stato rilevato e documentato in atti che l'asserita pretesa creditoria di cui alla fattura n.
704/2019 è stata oggetto ELaccordo transattivo n. 152 del 28.5.2020, con la conseguenza che opera l'effetto costitutivo tipico della transazione, in forza del quale le parti sostituiscono all'assetto di interessi sottostante un nuovo e autonomo insieme di rapporti obbligatori.
In particolare, nell'accordo stipulato inter partes, a pag. 3 (v. all. 1) i contraenti hanno, infatti, convenuto che “Con la sottoscrizione del presente Atto la ditta rinuncia all'intera pretesa CP_1
pagina 4 di 6 risarcitoria azionata mediante i contenziosi attualmente iscritti presso il Tribunale di Siracusa, con conseguente rinuncia agli atti dei suddetti processi. La ditta accetta, altresì, espressamente di rinunciare a promuovere ogni eventuale futura ulteriore azione giudiziale, relativa al presente contratto, nei confronti ELAmministrazione Difesa”.
La pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo, quindi, deve ritenersi estinta dalla transazione medio tempore stipulata.
In proposito, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – richiamato dalle difese ELAmministrazione opponente – secondo cui “Promossa una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. il titolo esecutivo resta - fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che rigetti la proposta opposizione – il provvedimento monitorio, sicché è in relazione ad esso che deve individuarsi l'eventuale sopravvenienza di un fatto estintivo ELobbligazione” (Cass. civ. Sez. III
Sent., 05/03/2013, n. 5381).
In particolare, nel caso preso in esame dalla S.C., successivamente al provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'opposizione ex art. 645 c.p.c., erano intervenute sia la transazione tra uno degli obbligati in solido ed il creditore, sia la dichiarazione degli altri condebitori solidali di volerne profittare ai sensi ELart. 1304 c.c., ritenendo la
S.C. ammissibili le opposizioni all'esecuzione proposte da questi ultimi sul presupposto della sopravvenuta estinzione ELobbligazione.
Se, quindi, la sopravvenuta transazione consente al debitore ingiunto di azionare, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il rimedio ELopposizione all'esecuzione al fine di far valere l'intervenuta estinzione del credito, a maggior ragione deve ritenersi che l'accordo transattivo intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo costituisca fatto estintivo ELobbligazione preclusivo all'emissione stessa ELingiunzione.
Laddove, tuttavia, come nella specie, il decreto sia emesso, risulta indubbio che l'eccezione di intervenuta transazione costituisca motivo di revoca del decreto ingiuntivo, atteso che il credito azionato in sede monitoria riguarda fattura il cui pagamento è già stato, precedentemente, definito dalle parti con l'accordo transattivo sopra esaminato.
L'accoglimento del presente motivo di opposizione consente di soprassedere agli ulteriori motivi di opposizione spiegati nel merito dalle difese ELAmministrazione opponente, in quanto avente natura assorbente e preliminare rispetto alle questioni di merito in ordine al quantum del credito ingiunto.
pagina 5 di 6 Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1768/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione spiegata dal Ministero della Difesa – Arsenale Militare Martittimo di
Augusta e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 72/2024 EL8.01.2024;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore ELRI , che liquida Controparte_1
146,50 per spese e € 2.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Catania, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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