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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
N. 615/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 01 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 615/2021
R.G., promossa da rappresentata e difesa dall'avv. S. Barbera presso il cui studio in Leonforte, via Parte_1
Leopardi n. 17 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con nota
CP_ del 20.12.2019 veniva informato dall' che a seguito di riliquidazione del trattamento pensionistico nel periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2019 erano stati pagati €.13.446,0 in più
sulla prestazione di invalidità civ. chiedendosene pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' , stante la propria assoluta buona fede ed essendo CP_2
CP_ l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza sulle conclusioni scritte delle parti la causa decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso è infondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della l. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionatosw3), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4
del D.L. n. 323 del 1996 , convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione)
in considerazione dell'“immediatezza” con cui l' deve provvedere alla Controparte_3
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della l.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
CP_ n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica CP_1
la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, da ultimo è
stato affermato che esso abilita alla restituzione, solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (Cass. 24180/2022).
Nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso di aver sempre riscosso in assoluta buona fede,
l'indennità di accompagnamento (che l'Istituto ha continuato ad erogare, nonostante fosse ben
chiara allo stesso la condizione sanitaria della stessa risultante dalla visita medica di revisione del
22.11.2017).
Per parte sua, l' deduce in memoria che “La stessa ricorrente ha ammesso di essere stata CP_1
sottoposta a visita di revisione il 22.11.2017 (v. verbale: doc. 1), all'esito della quale non avrebbe
più potuto beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Va aggiunto che la stessa ricorrente è
stata pure sottoposta a una visita successiva, precisamente in data 18.12.2018 (v. verbale: doc. 2),
anche in tal caso senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Ancora a dire dell' “la ricorrente era pienamente a conoscenza che l'esito della visita di CP_1
revisione del 22.11.2017 fosse il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Quindi l' sostiene che la ricorrente fosse a conoscenza dell'esito negativo della visita di CP_1
revisione. La circostanza, oltre a risultare del tutto verosimile, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente nella prima difesa utile, ove ci si limita ad affermare che “a sostegno della buona
fede della ricorrente, sottolinea ulteriormente in questa sede che nessun provvedimento di revoca
dell'indennità di accompagnamento è mai stato notificato alla stessa, da parte dell' (note del CP_1
03.06.2023) laddove, una cosa è , come nel caso, contestare la notifica della revoca della prestazione,
altra, contestare la conoscenza dell'esito della visita e del relativo verbale. Ne discende che tale conoscenza deve ritenersi pacificamente acquisita agli atti per difetto di specifica contestazione.
E' pertanto, di tutta evidenza che la indebita percezione della suddetta indennità di accompagnamento, anche a seguito della revisione (una prima nel 2017, ed una seconda l'anno successivo) che acclarava la mancanza del relativo requisito, fatto quest'ultimo, di cui la stessa ricorrente non nega come si è visto di essere stata a conoscenza, è avvenuta, diversamente da quanto opinato dalla , in assenza di buona fede. Quindi, se da una parte l'erogazione è avvenuta per CP_4
errore non addebitabile al percipiente, la conoscenza da parte di quest'ultimo degli esiti della visita di revisione, esclude la sussistenza dell'ulteriore presupposto della irripetibilità, dato dalla sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento sulla spettanza della erogazione.
Né vale obiettare che l'esito della visita non si sia mai tradotto in un formale provvedimento di revoca della prestazione.
Sul punto ci si uniforma infatti, all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02).
Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), pur in presenza di un errore non addebitabile allo stesso, sono ripetibili, non ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Tenuto conto che la erogazione indebita è stata comunque pure sempre causata in origine da un errore dell'istituto sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Enna, 1 ottobre 2025.
N. 615/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 01 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 615/2021
R.G., promossa da rappresentata e difesa dall'avv. S. Barbera presso il cui studio in Leonforte, via Parte_1
Leopardi n. 17 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con nota
CP_ del 20.12.2019 veniva informato dall' che a seguito di riliquidazione del trattamento pensionistico nel periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2019 erano stati pagati €.13.446,0 in più
sulla prestazione di invalidità civ. chiedendosene pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' , stante la propria assoluta buona fede ed essendo CP_2
CP_ l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza sulle conclusioni scritte delle parti la causa decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso è infondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della l. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionatosw3), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4
del D.L. n. 323 del 1996 , convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione)
in considerazione dell'“immediatezza” con cui l' deve provvedere alla Controparte_3
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della l.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
CP_ n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica CP_1
la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, da ultimo è
stato affermato che esso abilita alla restituzione, solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (Cass. 24180/2022).
Nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso di aver sempre riscosso in assoluta buona fede,
l'indennità di accompagnamento (che l'Istituto ha continuato ad erogare, nonostante fosse ben
chiara allo stesso la condizione sanitaria della stessa risultante dalla visita medica di revisione del
22.11.2017).
Per parte sua, l' deduce in memoria che “La stessa ricorrente ha ammesso di essere stata CP_1
sottoposta a visita di revisione il 22.11.2017 (v. verbale: doc. 1), all'esito della quale non avrebbe
più potuto beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Va aggiunto che la stessa ricorrente è
stata pure sottoposta a una visita successiva, precisamente in data 18.12.2018 (v. verbale: doc. 2),
anche in tal caso senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Ancora a dire dell' “la ricorrente era pienamente a conoscenza che l'esito della visita di CP_1
revisione del 22.11.2017 fosse il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Quindi l' sostiene che la ricorrente fosse a conoscenza dell'esito negativo della visita di CP_1
revisione. La circostanza, oltre a risultare del tutto verosimile, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente nella prima difesa utile, ove ci si limita ad affermare che “a sostegno della buona
fede della ricorrente, sottolinea ulteriormente in questa sede che nessun provvedimento di revoca
dell'indennità di accompagnamento è mai stato notificato alla stessa, da parte dell' (note del CP_1
03.06.2023) laddove, una cosa è , come nel caso, contestare la notifica della revoca della prestazione,
altra, contestare la conoscenza dell'esito della visita e del relativo verbale. Ne discende che tale conoscenza deve ritenersi pacificamente acquisita agli atti per difetto di specifica contestazione.
E' pertanto, di tutta evidenza che la indebita percezione della suddetta indennità di accompagnamento, anche a seguito della revisione (una prima nel 2017, ed una seconda l'anno successivo) che acclarava la mancanza del relativo requisito, fatto quest'ultimo, di cui la stessa ricorrente non nega come si è visto di essere stata a conoscenza, è avvenuta, diversamente da quanto opinato dalla , in assenza di buona fede. Quindi, se da una parte l'erogazione è avvenuta per CP_4
errore non addebitabile al percipiente, la conoscenza da parte di quest'ultimo degli esiti della visita di revisione, esclude la sussistenza dell'ulteriore presupposto della irripetibilità, dato dalla sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento sulla spettanza della erogazione.
Né vale obiettare che l'esito della visita non si sia mai tradotto in un formale provvedimento di revoca della prestazione.
Sul punto ci si uniforma infatti, all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02).
Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), pur in presenza di un errore non addebitabile allo stesso, sono ripetibili, non ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Tenuto conto che la erogazione indebita è stata comunque pure sempre causata in origine da un errore dell'istituto sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Enna, 1 ottobre 2025.