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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2022 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandra Pellini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Aulla, Viale Resistenza n. 48, come da procura in atti;
-OPPONENTE-
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso da propri funzionari delegati, Dott. , Dott. Controparte_2
Dott.ssa Dott.ssa e Dott. CP_3 CP_4 Controparte_5
e domiciliato presso gli uffici della Persona_1 Controparte_6
, Via Verdi n. 24, elettivamente domiciliato giusta delega in atti;
[...]
-OPPOSTO-
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione (art. 6, D.Lgs. n. 150/2011) -
Violazione normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).
pagina 1 di 6 Conclusioni: Come da atti di causa e verbali di udienza.
Con ricorso depositato in data 19/05/2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 794539/A/FI emesso in data
10/03/2022 dal Controparte_7
Contro
(d'ora in avanti, , e notificatogli in data 19/04/2022. Con
[...]
tale provvedimento, gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 250,00, oltre a € 20,00 per spese di procedimento, per la violazione dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
La violazione contestata consisteva nell'aver emesso in data 14/12/2020 un assegno bancario di importo pari a € 2.500,00 privo dell'indicazione del nominativo del beneficiario.
Il ricorrente, a sostegno della propria opposizione, deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sostenendo di aver agito in buona fede e che l'operazione contestata costituiva un mero trasferimento di fondi familiari tra un conto corrente bancario e un libretto di risparmio postale, entrambi a lui cointestati con la consorte. L'omissione sarebbe stata frutto di una mera dimenticanza, in un contesto operativo privo di qualsiasi finalità elusiva della normativa antiriciclaggio. Contro Si costituiva in giudizio il depositando comparsa di costituzione e risposta e la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio. L'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la sussistenza oggettiva della violazione e la colpevolezza del trasgressore, quantomeno a titolo di negligenza.
Sottolineava come la normativa sanzioni la condotta a prescindere dalla liceità dello scopo sottostante e come l'onere di provare l'assenza di colpa gravi sul trasgressore, onere che nel caso di specie non sarebbe stato assolto.
La causa, istruita documentalmente, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1. Sulla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito
L'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti
(dicembre 2020), disponeva che "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità".
Nel caso di specie, è un fatto pacifico e documentalmente provato che il sig. Pt_1
abbia emesso in data 14/12/2020 l'assegno bancario n. 7633853863-12, per
[...]
un importo di € 2.500,00, omettendo di apporre il nome del beneficiario. Tale assegno è stato poi presentato per l'incasso dallo stesso traente presso un ufficio postale per l'accredito su un libretto di risparmio.
La condotta posta in essere dal ricorrente integra pienamente la fattispecie oggettiva dell'illecito contestato. L'importo del titolo era superiore alla soglia di legge (€
1.000,00) e il titolo era privo di uno degli elementi essenziali prescritti dalla norma, ovvero l'indicazione del beneficiario.
Le argomentazioni del ricorrente, volte a qualificare l'operazione come un
"giroconto" tra rapporti a lui cointestati, non sono idonee a escludere la materialità Contro della violazione. Come correttamente osservato dalla difesa del il "giroconto"
è un'operazione contabile di trasferimento fondi tra due conti, mentre l'emissione di un assegno costituisce un "trasferimento" di valori ai sensi della normativa antiriciclaggio. La ratio della norma è quella di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, impedendo la circolazione di titoli che, per le loro caratteristiche, possano essere assimilati a strumenti al portatore. Un assegno privo del nome del beneficiario, anche se munito di clausola di non trasferibilità, è un titolo irregolare la cui circolazione la legge intende prevenire in via generale e astratta, a prescindere pagina 3 di 6 dalla liceità o meno della specifica operazione sottostante. L'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 231/2007 vieta infatti il trasferimento di titoli al portatore "a qualsiasi titolo", rendendo irrilevante la finalità del trasferimento.
Pertanto, l'elemento oggettivo della violazione contestata risulta pienamente integrato.
2. Sull'elemento soggettivo dell'illecito
Il ricorrente invoca, quale causa di esclusione della propria responsabilità, l'assenza di colpa e la propria buona fede.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 689/1981, applicabile alla materia delle sanzioni amministrative, "ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di illeciti amministrativi, la norma pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, sul quale grava l'onere di provare di aver agito in assenza di colpa, dimostrando la sussistenza di un errore scusabile, inevitabile anche con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. Contro 5973/2007, citata dal .
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova richiesta. La dedotta "mera dimenticanza" nella compilazione dell'assegno costituisce, di per sé, una condotta negligente e non è idonea a escludere la responsabilità. La diligenza richiesta a chiunque utilizzi strumenti di pagamento come gli assegni bancari impone la conoscenza e l'osservanza delle regole fondamentali che ne disciplinano l'emissione, soprattutto quando si tratta di prescrizioni, come quelle antiriciclaggio, poste a presidio di un rilevante interesse pubblico e ampiamente note.
Né può rilevare, a scusante della condotta, la circostanza che l'operazione fosse finalizzata a un trasferimento di fondi tra rapporti cointestati. Come già evidenziato, la norma sanziona la modalità del trasferimento, non la sua finalità. pagina 4 di 6 Infine, è irrilevante anche la dicitura apposta sulla ricevuta di negoziazione rilasciata da ("Dichiaro di aver controllato che tutti i dati sono esatti e CP_9
completi..."). Tale dichiarazione, come correttamente argomentato dall'Amministrazione, attiene alla correttezza dei dati necessari all'istituto per la gestione interna dell'operazione di versamento e non certifica in alcun modo la conformità dell'assegno alla normativa antiriciclaggio, né può ingenerare nel presentatore un legittimo affidamento sulla liceità della propria condotta.
L'errore del ricorrente, in definitiva, non verte su un elemento di fatto, ma si risolve in una non corretta conoscenza o applicazione della norma giuridica, configurando un errore di diritto che, in materia di illeciti amministrativi, non esclude di norma la colpevolezza, salvo che esso non sia inevitabile, circostanza non dimostrata nel caso Contro in esame (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 687/2017, prodotta dal .
In conclusione, non essendo emersi elementi idonei a vincere la presunzione di colpa, anche l'elemento soggettivo dell'illecito deve ritenersi sussistente, quantomeno a titolo di negligenza.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato. Si osserva peraltro che l'Amministrazione, nel determinare la sanzione, ha applicato un importo (€ 250,00) pari al 10% del valore dell'operazione, dimostrando di aver tenuto conto della ridotta gravità della condotta in concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'art. 65, comma 5, del
D. Lgs. n. 231/2007 per i casi in cui l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro il Parte_1 Controparte_7
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1. RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA il decreto dirigenziale n.
e delle Finanze in data Controparte_7
10/03/2022.
2. CONDANNA il ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore del , che liquida in € 600,00 Controparte_7
per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Massa, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Barbara Angela Baroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2022 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandra Pellini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Aulla, Viale Resistenza n. 48, come da procura in atti;
-OPPONENTE-
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso da propri funzionari delegati, Dott. , Dott. Controparte_2
Dott.ssa Dott.ssa e Dott. CP_3 CP_4 Controparte_5
e domiciliato presso gli uffici della Persona_1 Controparte_6
, Via Verdi n. 24, elettivamente domiciliato giusta delega in atti;
[...]
-OPPOSTO-
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione (art. 6, D.Lgs. n. 150/2011) -
Violazione normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).
pagina 1 di 6 Conclusioni: Come da atti di causa e verbali di udienza.
Con ricorso depositato in data 19/05/2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 794539/A/FI emesso in data
10/03/2022 dal Controparte_7
Contro
(d'ora in avanti, , e notificatogli in data 19/04/2022. Con
[...]
tale provvedimento, gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 250,00, oltre a € 20,00 per spese di procedimento, per la violazione dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
La violazione contestata consisteva nell'aver emesso in data 14/12/2020 un assegno bancario di importo pari a € 2.500,00 privo dell'indicazione del nominativo del beneficiario.
Il ricorrente, a sostegno della propria opposizione, deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sostenendo di aver agito in buona fede e che l'operazione contestata costituiva un mero trasferimento di fondi familiari tra un conto corrente bancario e un libretto di risparmio postale, entrambi a lui cointestati con la consorte. L'omissione sarebbe stata frutto di una mera dimenticanza, in un contesto operativo privo di qualsiasi finalità elusiva della normativa antiriciclaggio. Contro Si costituiva in giudizio il depositando comparsa di costituzione e risposta e la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio. L'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la sussistenza oggettiva della violazione e la colpevolezza del trasgressore, quantomeno a titolo di negligenza.
Sottolineava come la normativa sanzioni la condotta a prescindere dalla liceità dello scopo sottostante e come l'onere di provare l'assenza di colpa gravi sul trasgressore, onere che nel caso di specie non sarebbe stato assolto.
La causa, istruita documentalmente, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1. Sulla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito
L'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti
(dicembre 2020), disponeva che "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità".
Nel caso di specie, è un fatto pacifico e documentalmente provato che il sig. Pt_1
abbia emesso in data 14/12/2020 l'assegno bancario n. 7633853863-12, per
[...]
un importo di € 2.500,00, omettendo di apporre il nome del beneficiario. Tale assegno è stato poi presentato per l'incasso dallo stesso traente presso un ufficio postale per l'accredito su un libretto di risparmio.
La condotta posta in essere dal ricorrente integra pienamente la fattispecie oggettiva dell'illecito contestato. L'importo del titolo era superiore alla soglia di legge (€
1.000,00) e il titolo era privo di uno degli elementi essenziali prescritti dalla norma, ovvero l'indicazione del beneficiario.
Le argomentazioni del ricorrente, volte a qualificare l'operazione come un
"giroconto" tra rapporti a lui cointestati, non sono idonee a escludere la materialità Contro della violazione. Come correttamente osservato dalla difesa del il "giroconto"
è un'operazione contabile di trasferimento fondi tra due conti, mentre l'emissione di un assegno costituisce un "trasferimento" di valori ai sensi della normativa antiriciclaggio. La ratio della norma è quella di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, impedendo la circolazione di titoli che, per le loro caratteristiche, possano essere assimilati a strumenti al portatore. Un assegno privo del nome del beneficiario, anche se munito di clausola di non trasferibilità, è un titolo irregolare la cui circolazione la legge intende prevenire in via generale e astratta, a prescindere pagina 3 di 6 dalla liceità o meno della specifica operazione sottostante. L'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 231/2007 vieta infatti il trasferimento di titoli al portatore "a qualsiasi titolo", rendendo irrilevante la finalità del trasferimento.
Pertanto, l'elemento oggettivo della violazione contestata risulta pienamente integrato.
2. Sull'elemento soggettivo dell'illecito
Il ricorrente invoca, quale causa di esclusione della propria responsabilità, l'assenza di colpa e la propria buona fede.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 689/1981, applicabile alla materia delle sanzioni amministrative, "ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di illeciti amministrativi, la norma pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, sul quale grava l'onere di provare di aver agito in assenza di colpa, dimostrando la sussistenza di un errore scusabile, inevitabile anche con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. Contro 5973/2007, citata dal .
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito la prova richiesta. La dedotta "mera dimenticanza" nella compilazione dell'assegno costituisce, di per sé, una condotta negligente e non è idonea a escludere la responsabilità. La diligenza richiesta a chiunque utilizzi strumenti di pagamento come gli assegni bancari impone la conoscenza e l'osservanza delle regole fondamentali che ne disciplinano l'emissione, soprattutto quando si tratta di prescrizioni, come quelle antiriciclaggio, poste a presidio di un rilevante interesse pubblico e ampiamente note.
Né può rilevare, a scusante della condotta, la circostanza che l'operazione fosse finalizzata a un trasferimento di fondi tra rapporti cointestati. Come già evidenziato, la norma sanziona la modalità del trasferimento, non la sua finalità. pagina 4 di 6 Infine, è irrilevante anche la dicitura apposta sulla ricevuta di negoziazione rilasciata da ("Dichiaro di aver controllato che tutti i dati sono esatti e CP_9
completi..."). Tale dichiarazione, come correttamente argomentato dall'Amministrazione, attiene alla correttezza dei dati necessari all'istituto per la gestione interna dell'operazione di versamento e non certifica in alcun modo la conformità dell'assegno alla normativa antiriciclaggio, né può ingenerare nel presentatore un legittimo affidamento sulla liceità della propria condotta.
L'errore del ricorrente, in definitiva, non verte su un elemento di fatto, ma si risolve in una non corretta conoscenza o applicazione della norma giuridica, configurando un errore di diritto che, in materia di illeciti amministrativi, non esclude di norma la colpevolezza, salvo che esso non sia inevitabile, circostanza non dimostrata nel caso Contro in esame (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 687/2017, prodotta dal .
In conclusione, non essendo emersi elementi idonei a vincere la presunzione di colpa, anche l'elemento soggettivo dell'illecito deve ritenersi sussistente, quantomeno a titolo di negligenza.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato. Si osserva peraltro che l'Amministrazione, nel determinare la sanzione, ha applicato un importo (€ 250,00) pari al 10% del valore dell'operazione, dimostrando di aver tenuto conto della ridotta gravità della condotta in concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'art. 65, comma 5, del
D. Lgs. n. 231/2007 per i casi in cui l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro il Parte_1 Controparte_7
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1. RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA il decreto dirigenziale n.
e delle Finanze in data Controparte_7
10/03/2022.
2. CONDANNA il ricorrente, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore del , che liquida in € 600,00 Controparte_7
per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Massa, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Barbara Angela Baroni
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