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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Violato (c.f. ) C.F._1
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Albertini (c.f. ) C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrenda declaratoria e contrariis rejectis, per le causali di cui in atti:
Nel merito :
In via principale
Per i motivi dedotti narrativa, accertare non dovuta la somma di € 19.626,75 ingiunta a su Pt_1
ricorso del signor perché non dovuta in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare e/o annullare CP_1
il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 780/2024 del Tribunale di OV;
In ogni caso
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e competenze di causa, anche e per gli effetti di cui all'art. 96 C.p.c. di cui si chiede la distrazione a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Opposto
In via principale:
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella Comparsa di Costituzione e risposta e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 780/2024 del 9 Aprile 2024 emesso dal Tribunale di OV (RG n. 1674/2024 – Rep. n.
1120/2024 del 09/04/2024), con ogni conseguente provvedimento.
In via subordinata:
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 Parte_1
pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto ovvero al diverso importo che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, con ogni conseguente provvedimento.
In ogni caso
- condannare all'integrale rifusione delle spese di giustizia, oltre al 15% di spese Parte_1
generali, oltre C.P.A. e I.V.A. nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ. in misura almeno pari al doppio delle spese e competenze che verranno liquidate, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini stabiliti dal Codice di Rito.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 (già propone Parte_1 Pt_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 780/2024 Ing. – n.1674/2024RG. emesso dal Tribunale di
OV e contenente ingiunzione di pagamento di euro 19.626,75 a titolo di imposta di registro liquidata a seguito di emissione tra le parti di altro e precedente decreto ingiuntivo n.1904/2021 Ing. per il pagamento a carico di di euro 516.415,00. Riporta che la pretesa creditoria veniva definita Pt_2
con sottoscrizione di un accordo transattivo da ritenersi tombale e omnicomprensivo.
Assumendo quindi la non debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto in quanto già ricomprese nella somma versata in esecuzione dell'intercorsa transazione, conclude chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, l'accertamento della non debenza delle somme con pagina 2 di 6 conseguente revoca, e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc.
Si costituisce il convenuto contestando la ricostruzione attorea dei fatti e la relativa Controparte_1
pretesa e deducendo come gli importi azionati, benchè richiesti da alla parte ricorrente Controparte_2
in sede monitoria, debbano poi seguire il criterio della soccombenza e quindi la loro rifusione sia dovuta dal debitore in uno col pagamento del debito.
Contesta inoltre che la somma sia da ritenersi ricompresa nell'accordo in assenza di previsione sul punto. Conclude quindi chiedendo la conferma del decreto opposto con rigetto dell'opposizione ed in subordine la condanna di al pagamento delle somme ingiunte o della diversa Parte_1
somma di giustizia e comunque con condanna alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in misura pari almeno al raddoppio delle spese di lite o nella diversa misura di giustizia.
Disposta sospensione della provvisoria esecuzione, previo scambio di memorie e discussione orale, la causa all'udienza del 26.2.2025 viene trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo co. cpc.
L'imposta di Registro nella sua genesi e disciplina e' regolata dal T.U.R. e correttamente l'opponente evidenzia come la relativa obbligazione ab origine sorga a carico del soggetto che ha richiesto l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 633 cpc (cfr. art. 57 DPR 131/1986). Tenuto al pagamento in favore dell' quindi in linea di principio è il ricorrente nella fase monitoria. CP_2 CP_3
Ciò che tuttavia l'opponente non considera è che in capo al soggetto che adempie sorge il diritto di rivalsa nei confronti degli ulteriori e diversi soggetti a ciò tenuti sulla base dei più generali principi in tema di soccombenza.
Risulta infatti che il creditore promotore dell'originaria azione monitoria abbia anche in atto di precetto formulato espressa riserva di azione anche in relazione all'imposta di registro in fase di liquidazione e correttamente da considerarsi nei menzionati “successivi oneri, costi e/o spese occorrendi”
Le sorti dell'imposta di Registro nelle fasi successive alla definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione seguono dunque in linea di principio la soccombenza, salvo diversi accordi tra le parti che consentano di superare detto principio generale, accordi del cui perfezionamento peraltro nel caso di specie non vi è prova in via diretta, non essendo esplicitamente richiamato tale profilo nella transazione intercorsa tra le parti.
Con riguardo al tenore dell'accordo sottoscritto, non risultando menzione di tale obbligazione accessoria, è dunque necessario ricorrere ai più generali canoni di interpretazione letterale e logica per individuare l'ambito a cui lo stesso deve ritenersi circoscritto. Quindi partendo precipuamente dalla previsione di cui all'art. 1362 c.c., richiamato anche il generale canone di buona fede in una lettura pagina 3 di 6 congiunta con l'art. 1366 c.c., occorre “indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” nonché valutare il comportamento complessivo delle stesse anche dopo la conclusione dell'accordo.
In tale prospettiva va esaminato l'accordo intercorso e facendo applicazione dei canoni richiamati deve ritenersi perfezionato il consenso tra le parti sulla base degli assunti esplicitati nelle premesse che lo introducono e che dapprima circoscrivono l'antefatto (la mancata opposizione del decreto ingiuntivo, la successiva notifica di atto di precetto e della relativa intimazione di pagamento, il pignoramento mobiliare seguitone nonchè l'istanza di fallimento ed il ricorso per concordato preventivo), e quindi sia Parte la proposta di (ora di definire le pendenze corrispondendo a saldo e stralcio la somma Pt_1
omnicomprensiva di euro 230.000, supportata da apposite garanzie (cfr. punto g doc. 2 opponente), sia la dichiarazione di disponibilità all'accettazione in via transattiva di detta proposta da parte del convenuto (cfr. punto H doc. 2 opponente) sia pure subordinata ad alcune Controparte_1
specifiche condizioni esecutive.
L'incontro dei consensi sulla corresponsione della somma a saldo e stralcio trova ulteriore conforto nella precisazione ad opera delle stesse parti che ” le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed hanno determinato l'accettazione in via transattiva da parte di CP_1 della proposta di cui alla premessa G”, proposta che prevedeva espressamente il versamento
[...]
“ a saldo e stralcio” di una “somma omnicomprensiva” senza che risulti concordata tra le parti alcuna ulteriore specifica riserva che consenta di ipotizzare la debenza di ulteriori voci di debito.
La giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito come l'oggetto del negozio transattivo vada identificato non solo in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto tesa a comporre, qui individuabile nell'intercorsa vicenda giudiziale e nel credito da cui è sorta, che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, “giacché la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, é destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile" (cfr. Cass. 5022/2013; Cass. 690/2005; Cass. 1183/ 1985).
L'accordo transattivo raggiunto, in mancanza di specifiche limitazioni che il creditore, odierno convenuto, non ha previsto, deve ritenersi quindi esteso a tutti i profili scaturenti dal rapporto intercorso ed oggettivamente determinabili e prevedibili.
Né potrebbe affermarsi che l'obbligazione tributaria di cui sia discute possa costituire fatto sopravvenuto ed imprevedibile rispetto all'accordo transattivo, atteso che notoriamente il decreto ingiuntivo, una volta divenuto esecutivo, sconta l'imposta di registro a seguito della richiesta di esecutorietà da parte del creditore stesso, odierno convenuto pagina 4 di 6 Del resto lo stesso convenuto riconosce di aver fatto riferimento alla debenza di tali somme nell'intimazione contenuta in precetto che deve ritenersi, peraltro, superata dall'intercorsa transazione e ricompresa nella stessa per quanto precede ed in assenza di diversa previsione.
Sempre in un'ottica di interpretazione letterale e logica non ci si può esimere dal considerare che al successivo punto 5 le parti nell'escludere espressamente che l'accordo siglato possa avere effetto novativo, prevedono altresì che “in caso di mancata puntuale esecuzione dei pagamenti” da parte di Parte
oltre a decadere questa dal beneficio del termine, il creditore sig. odierno convenuto, CP_1
“sarà libero di ridare impulso sia alla procedura concorsuale che a quella esecutiva..” con conseguente facoltà di pretendere dal debitore principale e dai garanti l'immediata corresponsione “di tutti i pagamenti residui di cui alla presente transazione”, ivi comprese evidentemente tutte le voci di debito accessorie, quindi anche di rilevanza fiscale, tema oggetto dell'odierno contendere.
Solo quindi in caso di inadempimento il convenuto avrebbe potuto legittimamente pretendere CP_1
il versamento di somme ulteriori, presupposto che non risulta essersi verificato.
Sotto altro profilo, diversamente dalle tesi del convenuto opposto, non vi è alcun riferimento nell'accordo che possa dare supporto all'affermazione che il pagamento “a saldo e stralcio” accettato dal debitore, oggi opponente, si riferisca al solo importo capitale, assunto smentito, per quanto già esposto, dalle stesse premesse dell'accordo stesso, premesse che le parti concordemente riconoscono costituirne parte integrante.
Ne consegue che il convenuto avendo espressamente aderito alla proposta e accettato il pagamento di una somma omnicomprensiva, corrisposta nei termini contrattualmente concordati (atteso che sul punto non lamenta omissione alcuna), non può legittimamente pretendere alcuna somma ulteriore riconducibile anche in via mediata ai rapporti e titoli sottesi all'intercorso accordo transattivo del quale vi è stato integrale adempimento.
A fronte di un pagamento immediato e garantito, vi è stata disponibilità ad uno stralcio del quantum.
Con l'accordo transattivo “a saldo stralcio”, in quanto non novativo, infatti le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito con nuovi termini e modalità di pagamento estintivo del rapporto preesistente di cui si avrà riviviscenza nella sua interezza ed in ogni sua voce anche accessoria, solo nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni di pagamento concordate a saldo stralcio (cfr. Cass. 12876/2015; Cass. 1544/2011), circostanza che non risulta nel caso de quo.
Né a diversa conclusione si perviene laddove dall'esame del tenore letterale non vada disgiunta una interpretazione logica dell'accordo intervenuto tra le parti, con riguardo anche alla genesi dell'accordo stesso ed alla condotta successivamente tenuta dalle parti.
pagina 5 di 6 Nell'interpretazione della transazione è “sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via logica di consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello preesistente” rimessa al giudice la facoltà di ricorrere all'ermeneutica contrattuale e valutare ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, anche se non richiamato nell'atto e senza che a ciò osti il principio di prova scritta a cui soggiace la transazione stessa (cfr. Cass. 5022/2013; Cass. 690/05; Cass. 9114/1990).
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita in quanto precede.
Non si ritengono sussistere i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Stante la particolarità del contesto di causa si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 780/2024Ing. – n. 1674/2024 Cont. emesso dal Tribunale di OV per quanto in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in OV, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Violato (c.f. ) C.F._1
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Albertini (c.f. ) C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrenda declaratoria e contrariis rejectis, per le causali di cui in atti:
Nel merito :
In via principale
Per i motivi dedotti narrativa, accertare non dovuta la somma di € 19.626,75 ingiunta a su Pt_1
ricorso del signor perché non dovuta in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare e/o annullare CP_1
il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 780/2024 del Tribunale di OV;
In ogni caso
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e competenze di causa, anche e per gli effetti di cui all'art. 96 C.p.c. di cui si chiede la distrazione a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Opposto
In via principale:
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella Comparsa di Costituzione e risposta e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 780/2024 del 9 Aprile 2024 emesso dal Tribunale di OV (RG n. 1674/2024 – Rep. n.
1120/2024 del 09/04/2024), con ogni conseguente provvedimento.
In via subordinata:
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 Parte_1
pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto ovvero al diverso importo che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, con ogni conseguente provvedimento.
In ogni caso
- condannare all'integrale rifusione delle spese di giustizia, oltre al 15% di spese Parte_1
generali, oltre C.P.A. e I.V.A. nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ. in misura almeno pari al doppio delle spese e competenze che verranno liquidate, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini stabiliti dal Codice di Rito.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 (già propone Parte_1 Pt_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 780/2024 Ing. – n.1674/2024RG. emesso dal Tribunale di
OV e contenente ingiunzione di pagamento di euro 19.626,75 a titolo di imposta di registro liquidata a seguito di emissione tra le parti di altro e precedente decreto ingiuntivo n.1904/2021 Ing. per il pagamento a carico di di euro 516.415,00. Riporta che la pretesa creditoria veniva definita Pt_2
con sottoscrizione di un accordo transattivo da ritenersi tombale e omnicomprensivo.
Assumendo quindi la non debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto in quanto già ricomprese nella somma versata in esecuzione dell'intercorsa transazione, conclude chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, l'accertamento della non debenza delle somme con pagina 2 di 6 conseguente revoca, e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc.
Si costituisce il convenuto contestando la ricostruzione attorea dei fatti e la relativa Controparte_1
pretesa e deducendo come gli importi azionati, benchè richiesti da alla parte ricorrente Controparte_2
in sede monitoria, debbano poi seguire il criterio della soccombenza e quindi la loro rifusione sia dovuta dal debitore in uno col pagamento del debito.
Contesta inoltre che la somma sia da ritenersi ricompresa nell'accordo in assenza di previsione sul punto. Conclude quindi chiedendo la conferma del decreto opposto con rigetto dell'opposizione ed in subordine la condanna di al pagamento delle somme ingiunte o della diversa Parte_1
somma di giustizia e comunque con condanna alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in misura pari almeno al raddoppio delle spese di lite o nella diversa misura di giustizia.
Disposta sospensione della provvisoria esecuzione, previo scambio di memorie e discussione orale, la causa all'udienza del 26.2.2025 viene trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo co. cpc.
L'imposta di Registro nella sua genesi e disciplina e' regolata dal T.U.R. e correttamente l'opponente evidenzia come la relativa obbligazione ab origine sorga a carico del soggetto che ha richiesto l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 633 cpc (cfr. art. 57 DPR 131/1986). Tenuto al pagamento in favore dell' quindi in linea di principio è il ricorrente nella fase monitoria. CP_2 CP_3
Ciò che tuttavia l'opponente non considera è che in capo al soggetto che adempie sorge il diritto di rivalsa nei confronti degli ulteriori e diversi soggetti a ciò tenuti sulla base dei più generali principi in tema di soccombenza.
Risulta infatti che il creditore promotore dell'originaria azione monitoria abbia anche in atto di precetto formulato espressa riserva di azione anche in relazione all'imposta di registro in fase di liquidazione e correttamente da considerarsi nei menzionati “successivi oneri, costi e/o spese occorrendi”
Le sorti dell'imposta di Registro nelle fasi successive alla definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione seguono dunque in linea di principio la soccombenza, salvo diversi accordi tra le parti che consentano di superare detto principio generale, accordi del cui perfezionamento peraltro nel caso di specie non vi è prova in via diretta, non essendo esplicitamente richiamato tale profilo nella transazione intercorsa tra le parti.
Con riguardo al tenore dell'accordo sottoscritto, non risultando menzione di tale obbligazione accessoria, è dunque necessario ricorrere ai più generali canoni di interpretazione letterale e logica per individuare l'ambito a cui lo stesso deve ritenersi circoscritto. Quindi partendo precipuamente dalla previsione di cui all'art. 1362 c.c., richiamato anche il generale canone di buona fede in una lettura pagina 3 di 6 congiunta con l'art. 1366 c.c., occorre “indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” nonché valutare il comportamento complessivo delle stesse anche dopo la conclusione dell'accordo.
In tale prospettiva va esaminato l'accordo intercorso e facendo applicazione dei canoni richiamati deve ritenersi perfezionato il consenso tra le parti sulla base degli assunti esplicitati nelle premesse che lo introducono e che dapprima circoscrivono l'antefatto (la mancata opposizione del decreto ingiuntivo, la successiva notifica di atto di precetto e della relativa intimazione di pagamento, il pignoramento mobiliare seguitone nonchè l'istanza di fallimento ed il ricorso per concordato preventivo), e quindi sia Parte la proposta di (ora di definire le pendenze corrispondendo a saldo e stralcio la somma Pt_1
omnicomprensiva di euro 230.000, supportata da apposite garanzie (cfr. punto g doc. 2 opponente), sia la dichiarazione di disponibilità all'accettazione in via transattiva di detta proposta da parte del convenuto (cfr. punto H doc. 2 opponente) sia pure subordinata ad alcune Controparte_1
specifiche condizioni esecutive.
L'incontro dei consensi sulla corresponsione della somma a saldo e stralcio trova ulteriore conforto nella precisazione ad opera delle stesse parti che ” le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed hanno determinato l'accettazione in via transattiva da parte di CP_1 della proposta di cui alla premessa G”, proposta che prevedeva espressamente il versamento
[...]
“ a saldo e stralcio” di una “somma omnicomprensiva” senza che risulti concordata tra le parti alcuna ulteriore specifica riserva che consenta di ipotizzare la debenza di ulteriori voci di debito.
La giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito come l'oggetto del negozio transattivo vada identificato non solo in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto tesa a comporre, qui individuabile nell'intercorsa vicenda giudiziale e nel credito da cui è sorta, che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, “giacché la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, é destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile" (cfr. Cass. 5022/2013; Cass. 690/2005; Cass. 1183/ 1985).
L'accordo transattivo raggiunto, in mancanza di specifiche limitazioni che il creditore, odierno convenuto, non ha previsto, deve ritenersi quindi esteso a tutti i profili scaturenti dal rapporto intercorso ed oggettivamente determinabili e prevedibili.
Né potrebbe affermarsi che l'obbligazione tributaria di cui sia discute possa costituire fatto sopravvenuto ed imprevedibile rispetto all'accordo transattivo, atteso che notoriamente il decreto ingiuntivo, una volta divenuto esecutivo, sconta l'imposta di registro a seguito della richiesta di esecutorietà da parte del creditore stesso, odierno convenuto pagina 4 di 6 Del resto lo stesso convenuto riconosce di aver fatto riferimento alla debenza di tali somme nell'intimazione contenuta in precetto che deve ritenersi, peraltro, superata dall'intercorsa transazione e ricompresa nella stessa per quanto precede ed in assenza di diversa previsione.
Sempre in un'ottica di interpretazione letterale e logica non ci si può esimere dal considerare che al successivo punto 5 le parti nell'escludere espressamente che l'accordo siglato possa avere effetto novativo, prevedono altresì che “in caso di mancata puntuale esecuzione dei pagamenti” da parte di Parte
oltre a decadere questa dal beneficio del termine, il creditore sig. odierno convenuto, CP_1
“sarà libero di ridare impulso sia alla procedura concorsuale che a quella esecutiva..” con conseguente facoltà di pretendere dal debitore principale e dai garanti l'immediata corresponsione “di tutti i pagamenti residui di cui alla presente transazione”, ivi comprese evidentemente tutte le voci di debito accessorie, quindi anche di rilevanza fiscale, tema oggetto dell'odierno contendere.
Solo quindi in caso di inadempimento il convenuto avrebbe potuto legittimamente pretendere CP_1
il versamento di somme ulteriori, presupposto che non risulta essersi verificato.
Sotto altro profilo, diversamente dalle tesi del convenuto opposto, non vi è alcun riferimento nell'accordo che possa dare supporto all'affermazione che il pagamento “a saldo e stralcio” accettato dal debitore, oggi opponente, si riferisca al solo importo capitale, assunto smentito, per quanto già esposto, dalle stesse premesse dell'accordo stesso, premesse che le parti concordemente riconoscono costituirne parte integrante.
Ne consegue che il convenuto avendo espressamente aderito alla proposta e accettato il pagamento di una somma omnicomprensiva, corrisposta nei termini contrattualmente concordati (atteso che sul punto non lamenta omissione alcuna), non può legittimamente pretendere alcuna somma ulteriore riconducibile anche in via mediata ai rapporti e titoli sottesi all'intercorso accordo transattivo del quale vi è stato integrale adempimento.
A fronte di un pagamento immediato e garantito, vi è stata disponibilità ad uno stralcio del quantum.
Con l'accordo transattivo “a saldo stralcio”, in quanto non novativo, infatti le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito con nuovi termini e modalità di pagamento estintivo del rapporto preesistente di cui si avrà riviviscenza nella sua interezza ed in ogni sua voce anche accessoria, solo nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni di pagamento concordate a saldo stralcio (cfr. Cass. 12876/2015; Cass. 1544/2011), circostanza che non risulta nel caso de quo.
Né a diversa conclusione si perviene laddove dall'esame del tenore letterale non vada disgiunta una interpretazione logica dell'accordo intervenuto tra le parti, con riguardo anche alla genesi dell'accordo stesso ed alla condotta successivamente tenuta dalle parti.
pagina 5 di 6 Nell'interpretazione della transazione è “sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via logica di consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello preesistente” rimessa al giudice la facoltà di ricorrere all'ermeneutica contrattuale e valutare ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, anche se non richiamato nell'atto e senza che a ciò osti il principio di prova scritta a cui soggiace la transazione stessa (cfr. Cass. 5022/2013; Cass. 690/05; Cass. 9114/1990).
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita in quanto precede.
Non si ritengono sussistere i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Stante la particolarità del contesto di causa si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 780/2024Ing. – n. 1674/2024 Cont. emesso dal Tribunale di OV per quanto in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in OV, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
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