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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19374/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GIANLUIGI IANNETTI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Albricci, 9, in virtù di procura allegata all'atto di appello
ATTRICE-APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CHIARA CALDARINI, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Di
Porta Vittoria, 47in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta in appello
CONVENUTO-APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, per i motivi sopra esposti:
1) In via principale: riformare integralmente la sentenza appellata n. 7214/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Giorgio Di Giorgi, depositata in data 14.11.2022, confermando la pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n. 6820199038617820000 del 03.12.2019, esclusivamente con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 06820110395508612000, 06820110412789931000, 06820120219594744000, 06820120234766377000, 06820130143158734000, 06820130160996437000 e 06820130191479009000, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2) In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la correttezza dell'operato del Concessionario, il quale ha ritualmente notificato nei termini di legge, le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento n. 6920199038617820000 del
03.12.2019 ed i successivi atti interruttivi della prescrizione, manlevandolo da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite.
3) In via subordinata: condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Co vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Con riserva di meglio specificare e determinare la domanda con riferimento al comportamento processuale di controparte».
APPELLATO:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) rigettare integralmente l'atto d'appello principale dell'Ufficio, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, per le motivazioni sopra indicate;
2) confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano sez. VI n. 7214/2022, depositata il 14.11.2022, per la parte relativa alla mancata regolare notifica di atti interruttivi e conseguente prescrizione quinquennale delle pretese;
3) condannare la parte appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori».
pagina 2 di 12 Ragioni della decisione
1. Con atto ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 6820199038617820000 del 3 dicembre 2019 e le cartelle esattoriali alla predetta sottese, concernenti il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. L'opponente, in particolare, ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'ormai intervenuta prescrizione della pretesa creditizia.
L si è costituita in giudizio, contestando tutto OP
quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la totale infondatezza della stessa.
Con sentenza n. 7214/2022 (RGN 9603/2020), depositata in data 14 novembre 2022, il
Giudice di Pace di Milano ha accolto l'opposizione, in ragione dell'irregolare notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo.
L'irregolare notifica dei predetti atti, infatti, non avrebbe interrotto la prescrizione del diritto di credito, la quale sarebbe pertanto giunta a compiuta maturazione.
2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l' OP
, articolando un unico motivo di gravame.
[...]
L'appellante ha censurato la manifesta erroneità e lacunosità della sentenza, negando l'intervenuta prescrizione della pretesa creditizia e rilevando, in particolare, che:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre
2013 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876201500001634000 del 2 marzo 2015 sono stati validamente notificati mediante invio diretto ad opera del Concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento;
- quest'ultima modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa (c.d.
CAN) in caso di consegna a persona diversa dal destinatario: per gli atti tributari, pagina 3 di 12 infatti, è previsto normativamente un sistema semplificato di notifica, potendo l'amministrazione finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n.
602/1973;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre
2013 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876201500001634000 del 2 marzo 2015, ritualmente notificati dall'Ente esattore, hanno dunque interrotto il termine di prescrizione quinquennale, il quale
è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
6820199038617820000 del 3 dicembre 2019.
Per tali ragioni, l'appellante ha richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conferma della pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n.
6820199038617820000 del 3 dicembre 2019, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 06820110395508612000, 06820110412789931000, 06820120219594744000,
06820120234766377000, 06820130143158734000, 06820130160996437000 e
06820130191479009000. Per quanto concerne le restati cartelle esattoriali nn.
06820110369783087000, 06820120172503887000, 06820130156492914000 e
06820130221449265000, infatti, è intervenuto con Legge di Bilancio 2023 lo stralcio ex lege con annullamento totale dei ruoli.
3. si è costituito in giudizio, contestando integralmente le tesi Controparte_1
dell In particolare, la difesa dell'appellato ha OP
articolato le proprie argomentazioni in due motivi.
- Con il primo motivo, ha sostenuto l'intervenuta prescrizione Controparte_1
quinquennale delle cartelle di pagamento. L'appellato ha infatti evidenziato, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, come i crediti tributari imputati al contribuente e iscritti a ruolo presso l siano soggetti alla Controparte_3 pagina 4 di 12 prescrizione breve quinquennale (riferibile sia alla cartella esattiva sia agli avvisi di accertamento) e non alla prescrizione lunga decennale (riferibile invece ai titoli di accertamento-condanna divenuti definitivi). Il medesimo appellato ha inoltre sottolineato che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di applicare l'art. 2953 c.c., salva la presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La scadenza del termine perentorio per l'opposizione, difatti, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
- Con il secondo motivo, ha evidenziato la nullità della notifica Controparte_1
delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione. L'appellato ha infatti ribadito che né le cartelle di pagamento né gli atti successivamente notificati dall erano mai pervenuti nella sua sfera di conoscenza, OP
denunciando inoltre gravi difformità e vizi del procedimento notificatorio esperito. In particolare, ha sottolineato che la notifica degli atti interruttivi Controparte_1
sarebbe avvenuta mediante consegna al portiere dello stabile di sua residenza, senza che fossero esperite le dovute indagini preliminari e senza che a tale consegna fosse seguita la comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN). Tali modalità di notifica non sarebbero risultate conformi alla legge e, pertanto, avrebbero determinato la nullità degli atti già menzionati.
In conclusione, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati e la conseguente maturazione della prescrizione quinquennale della pretesa creditizia, la difesa dell'appellato ha richiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello proposto dall . OP
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 5 di 12 4.1. Giova preliminarmente rammentare che, in materia di notifiche a mezzo posta, l'art. 7 L. n. 890/1982 sancisce che “l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario […] se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. La medesima norma specifica poi che “l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Tale disposizione incontra una significativa deroga, in virtù del criterio di specialità, nell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973. Quest'ultima norma, dettata in tema di notifiche tributarie, sancisce infatti che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati
pagina 6 di 12 ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”. In questo caso, dunque, la notifica si perfeziona con la sola consegna della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che risulti necessaria la successiva comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN).
Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “le regole che disciplinano la notificazione della cartella di pagamento sono contenute unicamente nell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 da qualificarsi come norma speciale.
Pertanto, nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante
l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e il plico sia consegnato al portiere anziché al destinatario, la notificazione si considera validamente perfezionata quando dal portiere medesimo sia sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, senza che sia necessario trasmettere al destinatario della notifica alcun ulteriore avviso circa
l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento”. (Cass. Civ. Sez. II, 12/7/2018, n.
18504). La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre specificato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del Dpr 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che
l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione”. (Cass. Civ. Sez. III, 17/3/2022, n. 8803). Può pagina 7 di 12 dunque ritenersi ius receptum la tesi secondo cui “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione […] eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. Civ.
Sez. I, 19/1/2023, n. 1686).
4.2. Tanto premesso in via generale, deve ritenersi errata la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la notifica degli atti interruttivi della prescrizione è stata viziata dall'omesso invio della CAN e che conseguentemente è intervenuta la prescrizione quinquennale della pretesa creditizia. Emerge dalla documentazione versata in atti, infatti, che tanto il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre 2013 (v. all. 3 dell'appellante) quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500001634000 del 2 marzo 2015 (v. all. 4 dell'appellante) sono stati notificati in conformità alla legge. In entrambi i casi, il concessionario ha inviato una valida raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al portiere dello stabile, in mancanza del diretto destinatario. Come osservato, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 non richiede l'invio della c.d. CAN in caso di consegna a persona diversa dal destinatario e tale norma prevale sull'art. 7 L. n.
890/1982 in virtù del noto principio lex specialis derogat generali. È d'altronde razionale che il legislatore abbia previsto un sistema semplificato di notifica per gli atti tributari, consentendo all'Amministrazione Finanziaria e al Concessionario per la riscossione di notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale, senza la necessità di ulteriori adempimenti. Come sostenuto dalla stessa giurisprudenza di pagina 8 di 12 legittimità, infatti, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602/1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890/1982, in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. Civ. Sez. Trib., 11/4/2024, n.
9866).
Pertanto, le cartelle di pagamento sono state validamente notificate nell'arco temporale compreso tra il 7 settembre 2011 e il 22 novembre 2013 (v. all. 5 di parte appellante). Il preavviso di fermo amministrativo n. 0688201300009492000 del 3 settembre 2013 (v. all. 3 di parte appellante) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876201500001634000 del 2 marzo 2015 (v. all. 4 di parte appellante), ritualmente notificati dall'Ente esattore, hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale, il quale è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
6820199038617820000 del 3 dicembre 2019. Ne consegue che la prescrizione non è mai maturata in relazione alla pretesa creditizia dell , la OP
quale risultava pienamente esigibile.
4.3. Nessuna delle argomentazioni dell'appellato, articolate nell'atto di costituzione e risposta, appare idonea a incrinare tale giudizio.
Anzitutto, nessun dubbio può sussistere in relazione alla circostanza che la pretesa creditizia dell'Amministrazione Finanziaria sia soggetta alla prescrizione quinquennale.
Per giurisprudenza oramai pacifica, infatti, i crediti tributari iscritti a ruolo presso l'
[...]
sono soggetti alla prescrizione breve di cinque anni. È parimenti Controparte_3
indiscusso che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di pagina 9 di 12 quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di applicare l'art. 2953 c.c., salva la presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La Suprema Corte ha ribadito più volte che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.”. (Cass. Civ. Sez. VI, 08/3/2022, n. 7486)
e che “la mancata impugnazione della cartella di pagamento di cui al d.lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5 determina soltanto l'irretrattabilità del credito contributivo ma non provoca la cd. conversione del termine di prescrizione breve in ordinario” (Cass.
Civ. Sez. Lav., 4/3/2021, n. 6097). Tali circostanze risultano tuttavia inconferenti rispetti al thema decidendum. Nessuna parte, infatti, ha mai sostenuto che il termine prescrizionale applicabile fosse quello decennale o che dovesse riconoscersi la conversione ex art. 2953 c.c., né in primo grado né in sede di gravame. La questione era e rimane quella concernente la corretta notificazione degli atti interruttivi e l'avvenuta maturazione della prescrizione.
In secondo luogo, non risulta condivisibile la tesi della nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione. Il procedimento notificatorio esperito dall , per le ragioni già indicate, appare pienamente OP
conforme al dettato normativo. Dalle relate di notifica, infatti, emerge che – constatata l'assenza del ricevente – la raccomandata è stata consegnata al portiere dello stabile di residenza, che ha debitamente sottoscritto la dichiarazione di ricevimento. La medesima dichiarazione, si noti, è stata sottoscritta anche dal concessionario. La notifica degli atti interruttivi è dunque avvenuta mediante una procedura semplificata, espressamente prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità della comunicazione di pagina 10 di 12 avvenuta notifica (c.d. CAN). Anche di recente, d'altra parte, la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto errata la tesi fondata sull'invalidità della notifica avvenuta in modo diretto, non seguita dalla successiva raccomandata informativa, affermando che
“l'articolo 26 comma 1, seconda parte, Dpr n. 602/1973, al comma 1, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori” (Cass. Civ. Sez. Trib., 14/11/2023,
n. 31708).
4.5. Deve dunque essere accolto l'appello proposto dall OP
, per le ragioni già esposte, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
[...]
06820110395508612000, 06820110412789931000, 06820120219594744000,
06820120234766377000, 06820130143158734000, 06820130160996437000 e
06820130191479009000. In relazione alle restate cartelle esattoriali nn.
06820110369783087000, 06820120172503887000, 06820130156492914000 e
06820130221449265000, infatti, è intervenuto con Legge di Bilancio 2023 lo stralcio ex lege con annullamento totale dei ruoli (v. all. 7 di parte appellante).
5. L'accoglimento dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma OP
della sentenza appellata n. 7214/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano
pagina 11 di 12 e depositata in data 14 novembre 2022, respinge l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
6820199038617820000, del 3.12.2019 e le cartelle esattoriali alla stessa relative;
2) condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.046,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto al primo grado, e in complessivi € 2.895,50, di cui €
355,50 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori quanto al secondo grado.
Milano, 27.12.2024
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Francesco Anello, magistrato ordinario in tirocinio pagina 12 di 12