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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46589 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 19.9.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato, da cui è ex lege rappresentato e difeso.
(2)
Parte_1
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_2
eletto in VIA GIOVANNI PAOLO II - NR. 132 84084 FISCIANO, rappresentata e difesa dall'avv.
PECORARO MIRELLA, con l'avv. D'AURIA MONICA e l'avv. DI DONATO STEFANIA, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19.9.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 12.10.23 il ha proposto Controparte_1
opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato dall' il 6.6.23 Parte_1
sulla scorta della sentenza n. 17600/2021, deducendo la violazione della buona fede e correttezza poiché l' , pur a fronte della chiara e manifestata volontà dell'Amministrazione Parte_1
statale di pagare nei termini indicati nella Sentenza n. 17600/2021, aveva notificato l'atto di precetto, al solo fine di arricchirsi in danno dell'Amministrazione lucrando anche sul pagamento delle spese di precetto e, in seguito, di esecuzione;
l'errata quantificazione degli interessi.
Nel costituirsi l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese Parte_1
contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.24.
******************************************************
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Occorre premettere che il titolo esecutivo di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto è costituito dalla sentenza n. 17600-21 emessa dal Tribunale di Roma il 8.11.21 che ha così statuito: << il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara che l non è debitrice del Parte_1 [...]
in base al decreto prot. n. 3381 del 22.12.2015 di revoca dell'agevolazione Controparte_2
concessa con decreto prot. n. 882/Ric. del 28.10.2011, rettificato con decreto prot. n. 2466 del
25.07.2014;
-) respinge la domanda riconvenzionale del Controparte_2
;
[...]
-) condanna il al pagamento in favore Controparte_2
dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.727,00 oltre Parte_1
spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge. >>.
Si tratta evidentemente di una sentenza di mero accertamento che è titolo esecutivo esclusivamente per il capo di condanna delle spese di lite, impregiudicata l'eventuale domanda di condanna alla restituzione di quanto versato in base al decreto prot. n. 3381 del 22.12.2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto prot. n. 882/Ric. del 28.10.2011, rettificato con decreto prot. n.
2466 del 25.07.2014, proponibile dall' nel corso del giudizio di gravame sulla Parte_1
sentenza n. 17600-21 attualmente pendente presso la Corte d'Appello di Roma o in separato giudizio
(Cass., sez. VI-III, 23 settembre 20222, n. 27943).
In altri termini, l' ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno del Parte_1
esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo alle Controparte_1
spese di lite della sentenza n. 17600-21 emessa dal Tribunale di Roma il 8.11.21.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti.
L'esito della lite e la condotta processuale di parte opponente, che si è limitata ad introdurre il giudizio, non è mai comparsa in udienza né ha depositato ulteriori atti difensivi, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell' in danno del Parte_1 [...]
esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo Controparte_1
alle spese di lite della sentenza n. 17600-21 emessa dal Tribunale di Roma il 8.11.21;
• Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13/01/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli