Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 7 aprile 2011, n. 60
Articolo 3
- Legge 7 aprile 2011, n. 60
Articolo 4 della Legge 7 aprile 2011, n. 60
Versione
3 maggio 2011
3 maggio 2011