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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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- 1. profilatura - Diritto del RisparmioDi Giulia Turato · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 16 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2379/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PINTO ANTONIO PIO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARCUCCI GENNARO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: contratti di intermediazione immobiliare Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 17.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
(di seguito per brevità indicata anche come Controparte_1
Contr
), rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “In via
principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni Controparte_3
contenute nel TUF D. Lgs. n.58/98, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e
1 nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'invalidità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la
responsabilità contrattuale (in subordine precontrattuale) della CA convenuta, rispetto ai
contratti di compravendita delle azioni emesse dalla CA Popolare di Bari S.p.A., o,
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della CA convenuta e, sempre e
comunque, condannare la in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della Controparte_3
somma investita dagli odierni esponenti, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di euro 39.660,40 in favore dei Sig. e di euro 38.667,41 in favore Parte_1
della Sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà Parte_2
giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino all'effettivo soddisfo. - In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda assumevano: di essere titolari rispettivamente di n.
4.608 e n.
4.507 azioni della CA Popolare di Bari (società all'epoca capogruppo della banca odierna resistente), depositate su due dossier titoli cointestati;
di essere stati indotti all'acquisto dei titoli emessi dalla PB dal funzionario della filiale della di;
che Controparte_1 CP_1
nel 2013, a seguito di raccomandazione scritta della banca e sollecitazione del dipendente della , partecipavano all'aumento di capitale deliberato dalla Controparte_1 CP_1
CA Popolare Bari e acquistavano n. 863 azioni PB per € 8.224,39 ed € 8.112,20 di obbligazioni convertibili PB (poi convertite dalla CA unilateralmente in azioni nel 2014);
che successivamente acquistavano altre n. 100 azioni PB per un controvalore di € 953,00;
che nel 2014, sulla base di raccomandazioni scritte della CA, venivano indotti ad acquistare ulteriori n.
6.689 azioni PB per € 59.866,55 ed € 60.194,00 di obbligazioni subordinate
PB; che tale operazione veniva raccomandata per iscritto e prospettata dal funzionario della filiale della CA resistente, come un investimento particolarmente sicuro e vantaggioso, che garantiva ottimi rendimenti, premi fedeltà e la possibilità di smobilizzo in termini assai brevi;
2 di aver inconsapevolmente investito gran parte dei risparmi solo ed esclusivamente in titoli altamente rischiosi emessi dalla CA Popolare di Bari, per un totale di € 77.115,94; che, a seguito dell'assemblea sociale del 27 aprile 2016, il valore delle ridette azioni veniva deprezzato e stimato in circa euro 7,5, ad azione;
che, a partire dal mese di giugno 2017, le azioni PB risultano quotate sul mercato Hi-MTF, e, poiché sino ad oggi i volumi di vendita sono stati più che irrisori, alla data di redazione del ricorso, il prezzo è sceso per l'ennesima volta ad euro 2,38 ad azione;
che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la CA è
stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed è stata disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della CA Popolare di Bari, il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del 29/30 giugno 2020, si è ormai definitivamente azzerato;
che il 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della capogruppo PB, da società cooperativa a società per azioni, con acquisizione da parte del Medio Credito Centrale;
che non vi è possibilità di recuperare, anche
Contr solo in parte, il capitale investito;
che la ha violato gli obblighi di condotta imposti dal
Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal Regolamento Consob n.
16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
che con reclamo del 20.12.2019, gli attori richiedevano all'intermediario convenuto la restituzione di tutti gli importi investiti, anche a titolo di risarcimento del danno subito a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla medesima intermediaria;
che la CA resistente, con missiva del 25.2.2020, rigettava il reclamo;
di non avere alcun interesse ad investire in titoli così
complessi e rischiosi e a lungo termine, avendo, per converso, necessità di salvaguardare il proprio capitale investito;
che ciò emerge con evidenza nel caso dell'investimento eseguito nel 2013, posto che il già pensionato, aveva l'età di 77 anni e la moglie, signora Pt_1
aveva 71 anni ed era economicamente e totalmente a carico del marito, in quanto Parte_2
3 priva di reddito proprio;
che è stata assolta la condizione di procedibilità cui all'art. 5 c. 1 bis
Contr del D.lgs. n.28/2010, mediante ricorso all'arbitro bancario, che ha condannato la al risarcimento del danno, che la controparte non ha eseguito;
di avere interesse a richiedere e ottenere la restituzione dell'importo investito, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno subito, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod.
civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
che la Consob ha sanzionato con tre successive delibere la condotta della CA Popolare di Bari;
che nei confronti degli organi apicali della
PB pende un procedimento penale per false comunicazioni sociali e falso in prospetto;
che
Contr la è responsabile nei confronti dei clienti del collocamento dei titoli della PB quale intermediario;
che la banca intermediaria ha violato: -gli obblighi di correttezza, diligenza,
trasparenza, buona fede, nonché gli obblighi informativi;
- gli obblighi contrattuali e l'art. 21
T.U.I.F. in tema di conflitto di interessi;
-la regola del “KNOW YOUR CUSTOMER RULE
E PRODUCT RULE”, eseguendo operazioni inadeguate e inappropriate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- le regole contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 DEL 2
MARZO 2009, relative alla vendita di titoli illiquidi;
di aver patito un danno causalmente riconnesso alla condotta illecita della CA;
che non opera l'art. 1227 cc.
Contr Si costituiva in giudizio la domandando il rigetto della domanda, sulla base delle seguenti conclusioni: “In rito: - rilevato che la presente controversia non è compatibile con le
forme del rito sommario di cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile, ai sensi
dell'art. 702 ter c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio
secondo il rito ordinario di cognizione;
In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda di risoluzione e delle domande connesse e/o consequenziali,
per le ragioni illustrate in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e
delle domande avversarie, per le ragioni esposte in atti. Nel merito, in via principale: -
rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto, per i motivi illustrati in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi
4 in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare l'invalidità e/o la risoluzione degli
investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate
da parte ricorrente alla CA per l'acquisto dei titoli PB oggetto del presente giudizio e
disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo
gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite da controparte a titolo di dividendi e
cedole maturati in relazione ai titoli PB, nella misura esposta in narrativa, condannando in
ogni caso parte ricorrente alla restituzione, in favore della CA, dei titoli PB oggetto di
contestazione; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse
accertare una qualsivoglia responsabilità della CA nella vendita dei titoli PB per cui è
causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla CA a titolo risarcitorio in un importo
pari alla differenza tra il valore delle azioni PB al momento dell'acquisto ed il controvalore
residuo delle azioni al momento della domanda giudiziale, al netto delle azioni PB
assegnate a parte ricorrente a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in
ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo della controparte, ai sensi
dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite da parte ricorrente a
titolo di frutti civili degli investimenti nella misura esposta in narrativa;
In via istruttoria: -
ammettersi la prova per testi formulata dall'odierna resistente e, al contempo, rigettare tutte
le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, esplorative ed irrilevanti. In ogni
caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
A fondamento delle sue difese assumeva: che gli attori sono clienti di lungo corso della
CA; che hanno acquistato nel tempo le azioni della PB;
che la banca non ha violato alcuna obbligazione contrattuale;
che le scelte di investimento degli attori si sono dipanate in un lungo arco di tempo e in modo graduale, in ragione della fruttuosità dell'investimento; di aver fornito una ampia informativa sui rischi dell'investimento; che l'informativa è stata completa ed esaustiva sia prima che durante l'investimento; che le sanzioni della Consob e le vicende penali che hanno riguardato la PB ed i suoi organi apicali non fondano in via
5 automatica la pretesa azionata;
che ai singoli ordini di investimento non sono applicabili i rimedi contrattuali;
che la domanda è prescritta operando nel caso concreto il termine quinquennale;
di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi verso i clienti;
che l'asserita violazione delle delibere Consob è infondata e non rilevante nel caso concreto;
che la CA
ha eseguito in modo corretto la profilatura dei clienti;
che costoro avevano maturato una pluriennale esperienza nel settore degli investimenti in strumenti finanziari, caratterizzati da un pacchetto titoli consistente e vario;
che solo in epoca successiva agli investimenti (2015) vi
è stata una contrazione degli scambi per i titoli della PB;
che la parte non ha diritto al risarcimento posto che questo sussiste solo se vi è prova che avrebbe desistito se fosse stato adeguatamente informato in ordine alla rischiosità dell'investimento; che non sussiste il danno e il nesso eziologico con le condotte lamentate;
che il risarcimento del danno dovrà essere escluso o comunque ridotto ai sensi dell'art. 1227 cc.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza, disponeva la conversione del rito e concedeva i termini ex art. 183, comma 6 cpc, di cui le parti si avvalevano per precisare le proprie difese e istanze di prova.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva presa in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali e, all'esito, rimessa sul ruolo per l'espletamento della ctu.
Espletata la ctu, alla udienza tenuta con le forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si esporranno.
A)L'odierna controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione dei contratti aventi ad oggetto i titoli azionari emessi dalla PB, acquistati dagli attori a seguito degli ordini di acquisto impartiti, in tempi diversi, con l'intermediazione della CRO (all.ti 1-7 alla citazione).
6 E' provato documentalmente e ammesso anche dalla convenuta che gli attori hanno compiuto nel tempo diverse operazioni di investimento e segnatamente (all.ti 1-6 alla citazione):
-nel 2013 hanno partecipato all'aumento di capitale deliberato dalla CA Popolare Bari,
acquistando n. 863 azioni PB per € 8.224,39 ed € 8.112,20 di obbligazioni convertibili PB,
convertite dalla CA unilateralmente in azioni nel 2014;
-nel 2013 hanno acquistato n. 100 azioni PB per un controvalore di € 953,00;
-nel 2014 hanno acquistato ulteriori n.
6.689 azioni PB per € 59.866,55 ed € 60.194,00 di obbligazioni subordinate PB.
Dalla ctu è emerso che l'investimento complessivo effettuato dai signori e Pt_1
in titoli azionari della PB ammontava complessivamente ad euro 76.203,00. Parte_2
Parte attrice ha invocato la risoluzione dei contratti di investimento e, in via subordinata, il risarcimento del danno, per inadempimento della CA intermediaria nella collocazione dei titoli, evidenziando plurime violazione delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla stessa.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) e, nel caso concreto, tale è la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto della azioni, in relazione alla censura dell'operato della banca che ha dato seguito ad un investimento sulla base di un questionario di profilatura unico per due investitori e comunque inadeguato rispetto alle condizioni soggettive dei clienti e alle caratteristiche dei titoli che non erano quotati nei mercati regolamentati.
B)Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del rimedio della risoluzione in relazione ai singoli ordini di acquisto.
L'eccezione è infondata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui i singoli ordini di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro in quanto,
7 se quest'ultimo non è all'evidenza idoneo a determinare il singolo investimento o disinvestimento, solamente gli specifici ordini sono espressione della manifestazione negoziale mediante la quale l'investitore si avvale in concreto dell'operato dell'intermediario,
con la conseguenza che la risoluzione è pienamente ammissibile (Cass., n. 10646 del
20/04/2023 e precedenti ivi richiamati;
si veda anche Cass., n. 8997/2021 che in massima afferma: “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti
autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore
con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla
risoluzione di questo ultimo”; v. anche nella giurisprudenza di merito Tribunale di Terni, n.
489/2022 e Trib. Terni del 15.6.2023).
C)Parte convenuta eccepisce la prescrizione assumendo che opera il termine quinquennale.
La doglianza è infondata.
Premesso che costituisce circostanza pacifica tra le parti la scansione cronologica dei rapporti
Contr intrattenuti dal 2013 con la , occorre evidenziare, in primo luogo, che, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., n. 26725/2007, in motivazione), l'azione di risoluzione e quelle correlate di restituzione e risarcimento del danno sono soggette al termine di prescrizione decennale.
Il dies a quo del termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza (Cass., n. 11640/2003; Cass., n. 6386/2018) ossia dal momento degli investimenti in cui la valutazione di inadeguatezza non è stata correttamente attuata.
Considerato che i contratti d'investimento sono stati stipulati a partire dall'anno 2013
(circostanza pacifica e provata documentalmente) alla data della notifica del ricorso il termine di prescrizione decennale non era decorso.
8 D)Ai fini della delimitazione del thema decidendum, si osserva che la complessiva allegazione attorea censura la condotta tenuta dall'istituto di credito per aver dato seguito ad un investimento inadeguato in ragione delle condizioni soggettive dei clienti e delle caratteristiche dell'investimento, riguardante azioni non quotate in borsa.
L'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadeguatezza della offerta di titoli azionari oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio dei clienti.
La Suprema Corte inquadra la fattispecie come una azione di responsabilità contrattuale assumendo che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario,
che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale,
investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015).
Tale qualificazione incide sull'onere della prova atteso che l'investitore deve allegare l'inadempimento, nonché fornire la prova del danno e del nesso eziologico tra il dedotto inadempimento ed il danno, nesso che ricorre solo se l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento.
L'attore deve anche provare la non scarsa importanza dell'inadempimento, che la giurisprudenza qualifica come condizione della azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14649 del
11/06/2013 in motivazione).
L'intermediario, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni (ex
multis Cass. n. 12362 /2018, in motivazione, nonché precedenti e successive conformi).
Al fine di inquadrare la fattispecie appare utile una premessa in diritto.
L'art. art. 21, co. 1, lett. b), del TUF prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: […] acquisire le informazioni
necessarie dai clienti […].”
9 Tenuto conto del tempo in cui sono stati eseguiti gli investimenti, alla presente vicenda trovano applicazione gli artt. 39, 40 e 41 del regolamento Consob n. 16190/2007 (attuativo della direttiva Mifid n. 2004/39/CE, recepita in Italia con d.lgs n. 164/2007 in vigore dal
01/11/2007).
Gli intermediari sono tenuti ad ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, prevedendo che le informazioni di profilatura debbano includere, ove appropriate per le caratteristiche del cliente, per la natura e l'importanza del servizio e dell'operazione, nonché per la complessità ed i rischi del servizio,
del prodotto o dell'operazione, “a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.”
Inoltre, ove pertinenti, le informazioni raccolte debbono includere “dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari” (art. 39).
L'intermediario inoltre deve raccogliere informazioni anche in relazione ai “dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”, se pertinenti (comma 4).
In base all'art. 40 l'intermediario deve, poi, valutare che la specifica operazione consigliata
“a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.”
10 L'intermediario deve inoltre verificare “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 41).
L'intermediario, quindi, in applicazione degli obblighi di buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, deve compiere una valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, che non viene meno neanche nella ipotesi in cui il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione economica, patrimoniale, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.
La modalità di acquisizione delle informazioni varia in relazione alla tipologia di cliente:
l'approccio finalizzato alla acquisizione delle informazioni infatti dipende dalle caratteristiche del cliente e, in particolare, se lo stesso è consumatore, investitore occasionale, cliente professionale o esperto.
L'intermediario ha l'onere di segnalare al cliente l'operazione non adeguata e ciò presuppone necessariamente una preliminare e corretta valutazione del prodotto che il cliente vorrebbe acquistare e dei rischi ad esso sottesi ed al contempo una leale acquisizione di tutte le notizie che consentano di inquadrare il cliente (età, professione, propensione al rischio, investimenti pregressi, capitale disponibile).
L'intermediario quindi deve conoscere il prodotto ed il cliente al fine di dare seguito ad investimenti adeguati ed appropriati.
In base all'art. 23, comma VI TUF l'onere della prova di aver assolto al particolare obbligo di diligenza grava sull'intermediario che deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie i titoli della CA Popolare di Bari presentavano un elevato rischio di illiquidità e ciò riduceva le possibilità di smobilizzo nel breve e medio termine e contestualmente aumentava il pericolo di perdita del capitale investito, trattandosi di titoli azionari non quotati nei mercati regolamentati, collocati dalla intermediaria in una posizione di conflitto di interessi con la banca emittente, elementi che emergevano dai prospetti
11 informativi consegnati in fase di sottoscrizione dell'investimento (In termini vedi anche
C.App. Perugia n. 18.2.2025).
Il Tribunale ritiene che la natura stessa dei titoli richiedeva valutazioni maggiormente accurate nella fase di collocamento, in relazione alle caratteristiche soggettive degli investitori che imponevano una più attenta ponderazione del profilo di rischio agli stessi assegnabili.
Dalla documentazione emerge in primo luogo che nel 2012 e nel 2013 è stato compilato un unico questionario di profilatura sottoscritto da entrambi gli investitori e nel primo questionario manca l'indicazione del profilo di rischio sintetico, invece presente nel questionario successivamente redatto, che assegna agli investitori un profilo di rischio
“medio-alto”. L'intermediario ha l'onere di profilare tutti i soggetti coinvolti nella operazione di investimento singolarmente, salvo diverso accordo tra i cointestatari e, in ipotesi di cointestazione del conto titoli, come nel caso concreto, deve svolgere la relativa valutazione di adeguatezza o appropriatezza tenendo conto del profilo “più conservativo” ( Cfr. ACF nn.
1312, 1603, 1770, 3238, 3921).
Nel caso di specie è stato redatto un unico questionario a fronte di condizioni soggettive diverse tra gli investitori, che per età e condizioni economiche, non potevano avere i medesimi obiettivi di investimento, con la conseguenza che le risposte non potevano essere omogenee e comunque non potevano condurre alla assegnazione del profilo di rischio medio alto, che esprime la propensione verso investimenti di tipo speculativo.
Tale considerazione induce a ritenere che l'operazione effettuata sia stata tutt'altro che adeguata rispetto all'effettivo profilo degli attori e che la banca non abbia raccolto infromazioni sufficienti per una corretta profilatura.
Vi sono nel questionario elementi oggettivi che dovevano indurre l'intermediario alla attribuzione di profili meno evoluti e più̀ conservativi con riferimento agli obiettivi di investimento (età̀ anagrafica avanzata, livello di istruzione, esperienza lavorativa non
12 indicativa di conoscenze finanziare, assenza di pregressa operatività̀ in strumenti finanziari rischiosi come quello di cui è causa).
Tale valutazione trova conforto nelle risultanze della CTU.
Dalla relazione emerge che il dossier titoli al momento della sottoscrizione delle azioni (2013-
2014) indica un rischio “medio” e solo successivamente, dal secondo semestre 2015, il rischio
è qualificato “medio alto”.
Il consulente ritiene che la qualificazione operata dalla CA sia errata in base alla definizione di cui all'allegato 3 al Regolamento Consob 11522 del 1998 e alla
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 secondo cui “Per prodotti illiquidi si
intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro
un lasso di tempo ragionevole di 3 giorni lavorativi, a condizioni di prezzo significative, ossia
tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in
vendita” .
IL ctu ha evidenziato che nella scheda prodotto nella sezione “Modalità di smobilizzo” viene riportato che “Le Azioni potranno essere trattate sul ”Sistema di negoziazione interno”,
istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle azioni da parte
dei soci della CA nell'ambito del quale comunque l'Emittente non assume impegni di
riacquisto riservandosi la facoltà di intervenire in contropartita diretta in ciascuna sessione
di negoziazione utilizzando il Fondo Acquisto azioni proprie nei limiti previsti dalla legge e
dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Si segnala che il Fondo Acquisto azioni proprie può
in ogni caso intervenire ai sensi dell'art 15 dello Statuto, rubricato “Esclusione del socio”,
per l'acquisto delle azioni del Socio debitore da portare in compensazione dei propri crediti.
Il “Sistema di negoziazione interno” ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento delle
attività di compravendita, esclusivamente a valere sulle azioni emesse dalla CA (non
quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in MTF). Le proposte di negoziazione possono
essere immesse dai clienti dalla CA titolari di un dossier titoli e da soci con azioni
13 depositate presso altri intermediari. In tal caso gli intermediari devono preventivamente
accendere un dossier titoli a proprio nome e trasferire le azioni presso la CA.”
Alla luce delle caratteristiche delle azioni della CA Popolare di Bari, ossia azioni non quotate in borsa, detti titoli erano da annoverarsi tra i titoli illiquidi.
Tale condizione emergeva:
-nel prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2012 (allegato
11-12 di parte convenuta, ove di indica “Per valutare se le Azioni PB oggetto delle Offerte
siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono
invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un
investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede
di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per difficoltà di smobilizzo si
intende che gli aderenti alle Offerte potrebbero avere difficoltà nel vendere le azioni, in
quanto gli ordini di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e,
conseguentemente, non essere eseguiti.”
-nella scheda prodotto delle azioni 2014 ove si afferma che le azioni non saranno oggetto di negoziazione su un mercato regolamentato ne saranno negoziate su un sistema MTF e pertanto la controparte potrebbe trovare difficoltà ove volesse in futuro alienare i titoli (vedasi
Allegato 5 alla CTU).
Il Ctu, alla luce delle suddette valutazioni, ritiene che il rischio delle azioni era alto, mentre nella scheda prodotto era riportato come medio.
Il ctu ha evidenziato l'errore della CA in quanto “la possibilità di realizzare il valore di acquisto o addirittura un maggior valore nel caso di vendita può definirsi molto basso in quanto non essendovi un mercato di scambio la possibilità di vendere è limitata all'acquisto da parte di altri soci della banca o di persone che ne facciano richiesta direttamente alla banca stessa con conseguente scarsa possibilità di realizzare un prezzo congruo”.
14 All'errore di valutazione compiuto nella qualificazione del rischio dei titoli si aggiunge l'errore nella profilatura dei clienti.
IL CTU esaminando il questionario di profilatura (allegato 14-15 di parte convenuta) ha evidenziato risposte distoniche rispetto al profilo di rischio assegnato al cliente, in quanto l'investitore ha dichiarato come obiettivo di investimento quello di “ Proteggere nel tempo il
capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili”
e di essere disposti a perdere “Solo una piccola parte del nostro patrimonio”.
Tali risposte, come rileva il ctu, rendono di per sé inadeguato l'investimento in titoli illiquidi quali erano quelli della PB.
Il CTU ha ricostruito il portafoglio di investimenti dei clienti negli anni precedenti alla sottoscrizione delle azioni gli stessi avevano investito un discreto importo in obbligazioni della e una piccola parte in azioni dell'Enel, chiaro segno di Controparte_1
una profilo fortemente conservativo, diretto a preservare il capitale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il Tribunale ritiene che il portafoglio titoli pregresso non giustificava l'assegnazione agli stessi del profilo “medio alto”, che non poteva essere assegnato in ragione di risposte che escludevano l'accettazione di perdite consistenti del capitale e della età avanzata degli investitori, nonché della mancanza di familiarità con i mercati finanziari desumibile dai suddetti pregressi investimenti, in massima parte di natura conservativa.
Il Tribunale ritiene che alcune risposte contenute nel modello escludevano l'adeguatezza dell'investimento, mentre le altre dovevano essere soppesate con maggiore accuratezza in considerazione della età degli investitori, degli investimenti pregressi, della loro condizione economica (il signore era pensionato e la signora priva di una fonte di reddito) ed in totale assenza di prova di una effettiva dimestichezza degli stessi nei mercati finanziari, non desumibile in alcun modo dai pregressi investimenti.
15 Sul tema dei pregressi investimenti, valorizzati dalla difesa di parte convenuta, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “L'obbligo di acquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del
1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta“
(Cass. 36631/2022).
La Suprema Corte in particolare rileva la totale irrilevanza delle dichiarazioni dell'investitore che abbia risposto al questionario affermando di prediligere investimenti ad alto rischio o che avesse già acquistato e rivenduto titoli analoghi, in quanto elementi irrilevanti a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo di informazione passivo, che non ha consentito alla CA
di raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta… rectius nel caso concreto raccomandata dalla stessa CA.
Il Tribunale ritiene che proprio le informazioni acquisite con la compilazione del questionario di profilatura avrebbero dovuto imporre una valutazione finale di non adeguatezza dell'investimento in azioni PB anche in ragione delle entità dell'investimento.
IL CTU, a tal proposito, ha evidenziato che il profilo medio-alto del cliente non risulta conforme nella composizione del portafoglio, in quanto il servizio di consulenza offerto dalla banca al cliente deve essere basato “su una logica di portafoglio con la previsione di
percentuali massime di titoli detenibili appartenenti alle diverse classi di rischio rispetto al
profilo del cliente per cui il portafoglio può essere costituito “prevalentemente” da strumenti
finanziari di rischio pari o inferiore a quello assegnato al cliente ma anche con una
rischiosità superiore a quella del cliente ma da attribuirsi come di seguito: Essendo il cliente
definito con un profilo medio-alto avrebbe potuto investire in titoli con un rischio alto per
16 una percentuale massima del 40%. Nel caso di specie le azioni della CA Popolare di Bari
che possono essere classificate a rischio alto essendo illiquide e le azioni Enel che presentano
un rischio alto (come riportato nel dossier titoli) rappresentano il 42,5% del portafoglio e
quindi superiore a quanto raccomandato”.
Il Ctu in particolare ha rilevato che pur avendo svolto il questionario di profilatura la CA
“non ha effettuato una valutazione di adeguatezza in maniera appropriata sul patrimonio dei
signori avendogli anche permesso di concentrare la una alta percentuale del patrimonio in
prodotti ad alto rischio;
-tali investimenti non sono coerenti con quanto riportato in alcune
domande della profilatura laddove hanno riposto che come l'obiettivo di investimento era
quello di “Proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche
contenuti, costanti e prevedibili” e di tollerare la perdita solo di una “piccola parte del
nostro capitale investito”.
Il CTU osserva che “i signori erano disposti a perdere solo una piccola parte del loro
patrimonio cosa non possibile con l'investimento in titoli azionari ove il rischio di perdita è
invece elevato. Va inoltre evidenziato che gli investitori ed in particolare il Sig. Pt_1
all'epoca degli acquisti aveva un età di circa 77 anni e la moglie 71 e non emerge dagli atti
che l'operatore bancario al momento della sottoscrizione dei titoli abbia valutato nè
l'istruzione nè il tipo di lavoro svolto dai sottoscrittori al fine di valutare in maniera diligente
l'opportunità o meno di far sottoscrivere tali quantità di azioni. Quindi a parere della
scrivente e tenuto conto delle risposte al questionario Mifid, alla composizione del
portafoglio prima dell'acquisto delle azioni, dell'età degli investitori il profilo di rischio
sarebbe dovuto essere ricompreso nel “medio” e quindi consentire al massimo l'acquisto di
una percentuale di titoli illiquidi pari al massimo 25% (vedasi precedentemente tabella “
grado di liquidità del prodotto”). Quindi la profilatura non è stata svolta in maniera diligente
e con adeguatezza infatti la banca nella valutazione dell'adeguatezza non ha adottato, così
come previsto, un approccio di tipo “multivariato” anche se riportato nella Policy, ma ha
17 preso esclusivamente e in maniera acritica assegnato il profilo di rischio scaturente dalla
profilatura, senza tenere conto né della composizione del patrimonio, nè della effettiva
propensione al rischio degli investitori, nè nella loro esigenza di limitare le perdite ad una
piccola parte del patrimonio e di proteggere nel tempo il capitale investito. Inoltre gli
investimenti erano concentrati prevalentemente in prodotti della CA Popolare di Bari
(37% di azioni subordinate e 41,25% azioni della CA Popolare di Bari) aumentando così
il rischio essendo il portafoglio concentrato prevalentemente su un emittente”.
Il ctu ha anche evidenziato che l'“Orientamento n. 5 (doc.4 all. alla relazione – Per_1
pagg.10-11), infatti, testualmente recita: 41 - “… le imprese di investimento dovrebbero
adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti sono
affidabili. In particolare, dovrebbero: a) non fare indebitamente affidamento sulle
autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazioni
finanziarie …” 42 – “… le imprese di investimento devono adottare misure ragionevoli per
verificare l'attendibilità delle informazioni raccolte sui clienti. E 'compito delle imprese
garantire di avere a disposizione le informazioni adeguate per effettuare la valutazione di
adeguatezza … dovrebbero valutare l'eventuale presenza di evidenti inesattezze nelle
informazioni fornite dai propri clienti, nonché garantire che le domande poste a questi ultimi
possano essere comprese correttamente … “ 45 – “… le imprese, inoltre, dovrebbero
adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi potenziali connessi all'uso di tali strumenti
(software ndr). Rischi potenziali potrebbero sorgere, ad esempio, quando i clienti (dietro loro
iniziativa o se incoraggiati dal personale di contatto con il pubblico) modificano le loro
risposte per accedere a strumenti finanziari che potrebbero essere non adatti a loro …” 46 –
“… le imprese dovrebbero prestare attenzione a possibili contraddizioni rilevanti presenti tra
le varie informazioni raccolte e contattare il cliente con l'intento di risolvere eventuali
incoerenze o inesattezze materiali. Esempi di tali contraddizioni sono i clienti con scarse
18 conoscenze ed esperienze e un atteggiamento aggressivo nei confronti del rischio o con un
profilo di rischio prudente e obiettivi di investimento ambiziosi …”
Il Tribunale ritiene che la CA ha violato anche tali raccomandazioni e ciò connota la sua condotta come inadempiente.
L'inadempimento della CA trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali del signor
(Direttore della filiale dove sono state eseguite le operazioni di investimento Testimone_1
all'epoca della sottoscrizione dei primi ordini) il quale ha dichiarato che tali investimenti venivano raccomandati solo a chi aveva un profilo di rischio medio alto.
Tale profilo nel primo questionario non è riportato, mentre compare in quello redatto successivamente.
Tale testimonianza conferma l'inadempimento perché in primo luogo mancava nel primo questionario una valutazione sintetica che rendeva possibile tale forma di investimento,
definito rischioso dallo stesso funzionario della banca, e comunque è evidente l'errore in cui la stessa è incorsa avendo valutato le risposte in modo univoco per favorire l'investimento in tali titoli, sebbene alcune di esse non fossero coerenti con questa tipologia di investimento.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'operazione di acquisto non fosse adeguata in considerazione della natura fisiologicamente rischiosa dei titoli prescelti, della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (il signore pensionato e la signora senza reddito proprio – circostanze non contestate- e privi entrambi di specifica formazione in materia),
dell'età (oltre 70 anni), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata, posto che solo in minima parte avevano investito in titoli azionari, comunque emessi da società
quotate in borsa e non illiquidi come quelli oggetto di causa.
Il Tribunale ritiene che l'inadempimento della CA sia grave ed imputabile e atto a giustificare la risoluzione dei contratti, in ragione della natura assai rischiosa dei titoli venduti a soggetti che, per il loro profilo effettivo, non potevano investire in essi, visto che avevano sempre investito in strumenti atti a preservare nel tempo il capitale ed il facile smobilizzo.
19 Gli attori hanno fatto pieno affidamento sulle raccomandazioni dei funzionari di CA, nei quali riponevano grande fiducia, anche in ragione del fatto che erano clienti di lungo corso di quella filiale.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'importanza dell'inadempimento va valutata in rapporto all'interesse della parte non inadempiente (Cass.
Ord. n.4022/2018) e, nel caso concreto, è indubbio che gli attori avessero interesse ad investire in strumenti finanziari adeguati al proprio profilo di piccolo investitore.
Gli elementi di fatto evidenziati anche dalla relazione del consulente, in linea con la decisione dell'arbitro bancario (v. all. 13 alla citazione), evidenziano che l'acquisto di un numero assai elevato di azioni PB, per un ammontare di oltre 70 mila euro, fosse completamente distonico rispetto alla propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento degli attori, i quali, se adeguatamente informati dagli addetti della banca, non avrebbero effettuato le operazioni oggetto di causa di cui trattasi.
I clienti non avevano avuto informazioni sulla reale natura delle azioni della PB e sul rischio concreto che si erano assunti con l'acquisito di titoli non quotati su mercati regolamentati,
rischio peraltro sottovalutato dalla stessa banca che aveva assegnato un valore medio, di cui i clienti non potevano certamente avvedersi in ragione della loro scarsa esperienza in strumenti finanziari e della loro età.
La valutazione oggettiva della gravità dell'inadempimento deve essere posta in relazione con il criterio cd. soggettivo, in base al quale occorre dare rilievo all'interesse che il contraente non inadempiente intende realizzare con gli investimenti finanziari e nel caso di specie è
ragionevole presumere, dalle loro condizioni soggettive, che non avessero alcuna reale intenzione di investire in titoli non quotati sui mercati regolamentati e così rischiosi.
Il Tribunale ritiene che la violazione accertata della disposizione – “che introduce una regola di comportamento - responsabilità, ispirata ad esigenza di adeguata protezione del risparmiatore in una prospettiva che, oltre che sull'interesse del singolo investitore incide sul
20 risparmio in genere che, costituendo un aspetto dell'economia- art. 47 Cost. - rappresenta interesse di carattere generale” (cfr. Cass. n. 22147/2010, in motivazione) – configura certamente un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., pertanto va accolta la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e, per l'effetto, va dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa a partire dal 2013.
Gli elementi di fatto acquisiti in giudizio relativi alle condizioni soggettive degli investitori inducono a ritenere che, ove fossero stati adeguatamente informati, avrebbero di certo desistito dall'investimento poi rivelatosi pregiudizievole, quantomeno secondo un giudizio probabilistico (v. Cass. 28 luglio 2020, n. 16126).
Si ritiene provato il nesso causale avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra
inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte
dell'intermediario; tale prova contraria, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di
una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente
rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad
assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono
stati segnalati" (Cass. n. 7905/2020 in motivazione).
Nel caso concreto gli investitori non erano in alcun modo orientati verso l'assunzione di rischi elevati, come già detto, e non avevano adeguate conoscenze finanziarie e, per la loro età
avanzata, non potevano certamente tollerare orizzonti di investimento eccessivamente lunghi,
rischiosi e speculativi quali sono quelli dei titoli illiquidi, in assenza di prova contraria della
CA.
21 Parte convenuta tenta di desumere la propensione al rischio da un questionario che non assolve in alcun modo a tale finalità, in quanto deriva da una raccolta non completa delle informazioni relative alle condizioni soggettive dei clienti, opportunisticamente orientata a favorire la collocazione di titoli ad alto rischio, altrimenti non possibile.
L'attuale valore delle azioni PB è pari allo zero e la vendita dei titoli da tempo è stata sospesa, con la conseguenza che il cliente non ha alcuna possibilità di recuperare, neppure in minima parte, il capitale investito e ciò integra un danno economico meritevole di tutela,
causalmente connesso alla condotta inadempiente della CA, che fonda il rimedio risolutorio azionato in questa sede.
Considerati gli effetti restitutori propri dell'azione di risoluzione, previsti dall'art. 1458 c.c.
(Cass., n. 2661/2019), parte convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma complessiva di euro 76.092,24, ottenuta previa detrazione dall'importo conseguito nell'anno
2014 a titolo di dividendi.
Il CTU ha accertato che il valore di acquisto delle azioni ammonta ad € 76.203,00
complessivo per entrambi i ricorrenti e nel corso dell'anno 2014 gli attori hanno ricevuto accredito per dividendi per complessive € 110,76 lorde (allegato 20-21 di parte convenuta).
Allo stato attuale il valore delle azioni è pari a zero e non vi è possibilità di vendita nel mercato, conseguentemente la somma che gli attori debbono restituire ammonta ad €
76.092,24, ottenuta sottraendo dal valore degli acquisti i dividendi percepiti, senza tener conto “delle azioni ricevute a titolo gratuito in quanto non essendo vendibili non possono esser valutate”.
Parte convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 76.092,24,
oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, ossia dal 20.12.2019 (v. all. 8 alla citazione), mentre l'attore deve essere condannato alla restituzione dei titoli ottenuti in esecuzione degli ordini.
22 Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio,
per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018).
L'espressione dal giorno della "domanda" non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. S.U. n. 15895/2019).
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo risarcitorio, avendo parte attrice quantificato il danno negli scritti conclusionali in misura pari all'esborso sopportato e in questa sede riconosciuto a titolo di restituzioni, dovendosi solo precisare, quanto alle deduzioni dell'istituto di credito convenuto, che non appare invocabile l'art. 1227 c.c..
Da un lato occorre considerare nella condotta tenuta l'affidamento riposto dal cliente nella professionalità dell'intermediario (Cass., n. 29864/2011) e, per altro verso, non si ravvisa- né
è stato allegato – alcun comportamento anomalo del cliente “significativamente anomalo” o gravemente negligente al punto da configurare un concorso colposo del danneggiato (Cass.
29864/2011; n. 9892/2016 nonché precedenti e successive conformi tra cui n. 18613/2015)..
Sul tema appare utile ricordare anche l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore,
23 non è configurabile alcun tipo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di quest'ultimo nella produzione del danno (v. Cass. Civ. n. 4727/2018 in motivazione).
Il Tribunale ritiene che sulle somme dovute non spetti la rivalutazione monetaria chiesta dagli attori, perchè rispetto alla restituzione delle somme pagate in relazione ad un contratto risolto, non viene in rilievo un debito di valore, ma un debito di valuta, che non è soggetto alla rivalutazione monetaria (Cass. n. 22664/15 e precedenti richiamati in motivazione).
L'impostazione che precede esime dalla valutazione delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia e della complessità della stessa, elementi che complessivamente considerati consentono di ancorare la liquidazione in misura prossima ai valori medi della tabella di riferimento.
Le spese della ctu svolta in corso di causa, liquidata con separato decreto, sono poste a carico della CA convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nei confronti della CA convenuta, ogni altra difesa,
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, dichiara risolti i contratti di acquisto dei titoli azionari per cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
a restituire agli attori la somma complessiva di euro 76.092,24, oltre
[...]
interessi legali dal 20.12.2019;
-condanna gli attori alla restituzione di tali titoli;
-condanna la l rimborso delle spese di lite in Controparte_1
favore degli attori, che liquida in euro 406,50 a titolo di esborsi ed euro 14.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
24 -pone le spese della ctu liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Terni, 6/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PINTO ANTONIO PIO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARCUCCI GENNARO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: contratti di intermediazione immobiliare Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 17.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
(di seguito per brevità indicata anche come Controparte_1
Contr
), rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “In via
principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni Controparte_3
contenute nel TUF D. Lgs. n.58/98, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e
1 nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'invalidità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la
responsabilità contrattuale (in subordine precontrattuale) della CA convenuta, rispetto ai
contratti di compravendita delle azioni emesse dalla CA Popolare di Bari S.p.A., o,
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della CA convenuta e, sempre e
comunque, condannare la in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della Controparte_3
somma investita dagli odierni esponenti, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di euro 39.660,40 in favore dei Sig. e di euro 38.667,41 in favore Parte_1
della Sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà Parte_2
giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino all'effettivo soddisfo. - In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda assumevano: di essere titolari rispettivamente di n.
4.608 e n.
4.507 azioni della CA Popolare di Bari (società all'epoca capogruppo della banca odierna resistente), depositate su due dossier titoli cointestati;
di essere stati indotti all'acquisto dei titoli emessi dalla PB dal funzionario della filiale della di;
che Controparte_1 CP_1
nel 2013, a seguito di raccomandazione scritta della banca e sollecitazione del dipendente della , partecipavano all'aumento di capitale deliberato dalla Controparte_1 CP_1
CA Popolare Bari e acquistavano n. 863 azioni PB per € 8.224,39 ed € 8.112,20 di obbligazioni convertibili PB (poi convertite dalla CA unilateralmente in azioni nel 2014);
che successivamente acquistavano altre n. 100 azioni PB per un controvalore di € 953,00;
che nel 2014, sulla base di raccomandazioni scritte della CA, venivano indotti ad acquistare ulteriori n.
6.689 azioni PB per € 59.866,55 ed € 60.194,00 di obbligazioni subordinate
PB; che tale operazione veniva raccomandata per iscritto e prospettata dal funzionario della filiale della CA resistente, come un investimento particolarmente sicuro e vantaggioso, che garantiva ottimi rendimenti, premi fedeltà e la possibilità di smobilizzo in termini assai brevi;
2 di aver inconsapevolmente investito gran parte dei risparmi solo ed esclusivamente in titoli altamente rischiosi emessi dalla CA Popolare di Bari, per un totale di € 77.115,94; che, a seguito dell'assemblea sociale del 27 aprile 2016, il valore delle ridette azioni veniva deprezzato e stimato in circa euro 7,5, ad azione;
che, a partire dal mese di giugno 2017, le azioni PB risultano quotate sul mercato Hi-MTF, e, poiché sino ad oggi i volumi di vendita sono stati più che irrisori, alla data di redazione del ricorso, il prezzo è sceso per l'ennesima volta ad euro 2,38 ad azione;
che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la CA è
stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed è stata disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della CA Popolare di Bari, il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del 29/30 giugno 2020, si è ormai definitivamente azzerato;
che il 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della capogruppo PB, da società cooperativa a società per azioni, con acquisizione da parte del Medio Credito Centrale;
che non vi è possibilità di recuperare, anche
Contr solo in parte, il capitale investito;
che la ha violato gli obblighi di condotta imposti dal
Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal Regolamento Consob n.
16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
che con reclamo del 20.12.2019, gli attori richiedevano all'intermediario convenuto la restituzione di tutti gli importi investiti, anche a titolo di risarcimento del danno subito a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla medesima intermediaria;
che la CA resistente, con missiva del 25.2.2020, rigettava il reclamo;
di non avere alcun interesse ad investire in titoli così
complessi e rischiosi e a lungo termine, avendo, per converso, necessità di salvaguardare il proprio capitale investito;
che ciò emerge con evidenza nel caso dell'investimento eseguito nel 2013, posto che il già pensionato, aveva l'età di 77 anni e la moglie, signora Pt_1
aveva 71 anni ed era economicamente e totalmente a carico del marito, in quanto Parte_2
3 priva di reddito proprio;
che è stata assolta la condizione di procedibilità cui all'art. 5 c. 1 bis
Contr del D.lgs. n.28/2010, mediante ricorso all'arbitro bancario, che ha condannato la al risarcimento del danno, che la controparte non ha eseguito;
di avere interesse a richiedere e ottenere la restituzione dell'importo investito, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno subito, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod.
civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
che la Consob ha sanzionato con tre successive delibere la condotta della CA Popolare di Bari;
che nei confronti degli organi apicali della
PB pende un procedimento penale per false comunicazioni sociali e falso in prospetto;
che
Contr la è responsabile nei confronti dei clienti del collocamento dei titoli della PB quale intermediario;
che la banca intermediaria ha violato: -gli obblighi di correttezza, diligenza,
trasparenza, buona fede, nonché gli obblighi informativi;
- gli obblighi contrattuali e l'art. 21
T.U.I.F. in tema di conflitto di interessi;
-la regola del “KNOW YOUR CUSTOMER RULE
E PRODUCT RULE”, eseguendo operazioni inadeguate e inappropriate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- le regole contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 DEL 2
MARZO 2009, relative alla vendita di titoli illiquidi;
di aver patito un danno causalmente riconnesso alla condotta illecita della CA;
che non opera l'art. 1227 cc.
Contr Si costituiva in giudizio la domandando il rigetto della domanda, sulla base delle seguenti conclusioni: “In rito: - rilevato che la presente controversia non è compatibile con le
forme del rito sommario di cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile, ai sensi
dell'art. 702 ter c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio
secondo il rito ordinario di cognizione;
In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda di risoluzione e delle domande connesse e/o consequenziali,
per le ragioni illustrate in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e
delle domande avversarie, per le ragioni esposte in atti. Nel merito, in via principale: -
rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto, per i motivi illustrati in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi
4 in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare l'invalidità e/o la risoluzione degli
investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate
da parte ricorrente alla CA per l'acquisto dei titoli PB oggetto del presente giudizio e
disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo
gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite da controparte a titolo di dividendi e
cedole maturati in relazione ai titoli PB, nella misura esposta in narrativa, condannando in
ogni caso parte ricorrente alla restituzione, in favore della CA, dei titoli PB oggetto di
contestazione; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse
accertare una qualsivoglia responsabilità della CA nella vendita dei titoli PB per cui è
causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla CA a titolo risarcitorio in un importo
pari alla differenza tra il valore delle azioni PB al momento dell'acquisto ed il controvalore
residuo delle azioni al momento della domanda giudiziale, al netto delle azioni PB
assegnate a parte ricorrente a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in
ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo della controparte, ai sensi
dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite da parte ricorrente a
titolo di frutti civili degli investimenti nella misura esposta in narrativa;
In via istruttoria: -
ammettersi la prova per testi formulata dall'odierna resistente e, al contempo, rigettare tutte
le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, esplorative ed irrilevanti. In ogni
caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
A fondamento delle sue difese assumeva: che gli attori sono clienti di lungo corso della
CA; che hanno acquistato nel tempo le azioni della PB;
che la banca non ha violato alcuna obbligazione contrattuale;
che le scelte di investimento degli attori si sono dipanate in un lungo arco di tempo e in modo graduale, in ragione della fruttuosità dell'investimento; di aver fornito una ampia informativa sui rischi dell'investimento; che l'informativa è stata completa ed esaustiva sia prima che durante l'investimento; che le sanzioni della Consob e le vicende penali che hanno riguardato la PB ed i suoi organi apicali non fondano in via
5 automatica la pretesa azionata;
che ai singoli ordini di investimento non sono applicabili i rimedi contrattuali;
che la domanda è prescritta operando nel caso concreto il termine quinquennale;
di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi verso i clienti;
che l'asserita violazione delle delibere Consob è infondata e non rilevante nel caso concreto;
che la CA
ha eseguito in modo corretto la profilatura dei clienti;
che costoro avevano maturato una pluriennale esperienza nel settore degli investimenti in strumenti finanziari, caratterizzati da un pacchetto titoli consistente e vario;
che solo in epoca successiva agli investimenti (2015) vi
è stata una contrazione degli scambi per i titoli della PB;
che la parte non ha diritto al risarcimento posto che questo sussiste solo se vi è prova che avrebbe desistito se fosse stato adeguatamente informato in ordine alla rischiosità dell'investimento; che non sussiste il danno e il nesso eziologico con le condotte lamentate;
che il risarcimento del danno dovrà essere escluso o comunque ridotto ai sensi dell'art. 1227 cc.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza, disponeva la conversione del rito e concedeva i termini ex art. 183, comma 6 cpc, di cui le parti si avvalevano per precisare le proprie difese e istanze di prova.
Ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva presa in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali e, all'esito, rimessa sul ruolo per l'espletamento della ctu.
Espletata la ctu, alla udienza tenuta con le forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si esporranno.
A)L'odierna controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione dei contratti aventi ad oggetto i titoli azionari emessi dalla PB, acquistati dagli attori a seguito degli ordini di acquisto impartiti, in tempi diversi, con l'intermediazione della CRO (all.ti 1-7 alla citazione).
6 E' provato documentalmente e ammesso anche dalla convenuta che gli attori hanno compiuto nel tempo diverse operazioni di investimento e segnatamente (all.ti 1-6 alla citazione):
-nel 2013 hanno partecipato all'aumento di capitale deliberato dalla CA Popolare Bari,
acquistando n. 863 azioni PB per € 8.224,39 ed € 8.112,20 di obbligazioni convertibili PB,
convertite dalla CA unilateralmente in azioni nel 2014;
-nel 2013 hanno acquistato n. 100 azioni PB per un controvalore di € 953,00;
-nel 2014 hanno acquistato ulteriori n.
6.689 azioni PB per € 59.866,55 ed € 60.194,00 di obbligazioni subordinate PB.
Dalla ctu è emerso che l'investimento complessivo effettuato dai signori e Pt_1
in titoli azionari della PB ammontava complessivamente ad euro 76.203,00. Parte_2
Parte attrice ha invocato la risoluzione dei contratti di investimento e, in via subordinata, il risarcimento del danno, per inadempimento della CA intermediaria nella collocazione dei titoli, evidenziando plurime violazione delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla stessa.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) e, nel caso concreto, tale è la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto della azioni, in relazione alla censura dell'operato della banca che ha dato seguito ad un investimento sulla base di un questionario di profilatura unico per due investitori e comunque inadeguato rispetto alle condizioni soggettive dei clienti e alle caratteristiche dei titoli che non erano quotati nei mercati regolamentati.
B)Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del rimedio della risoluzione in relazione ai singoli ordini di acquisto.
L'eccezione è infondata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui i singoli ordini di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro in quanto,
7 se quest'ultimo non è all'evidenza idoneo a determinare il singolo investimento o disinvestimento, solamente gli specifici ordini sono espressione della manifestazione negoziale mediante la quale l'investitore si avvale in concreto dell'operato dell'intermediario,
con la conseguenza che la risoluzione è pienamente ammissibile (Cass., n. 10646 del
20/04/2023 e precedenti ivi richiamati;
si veda anche Cass., n. 8997/2021 che in massima afferma: “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti
autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore
con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri
informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla
risoluzione di questo ultimo”; v. anche nella giurisprudenza di merito Tribunale di Terni, n.
489/2022 e Trib. Terni del 15.6.2023).
C)Parte convenuta eccepisce la prescrizione assumendo che opera il termine quinquennale.
La doglianza è infondata.
Premesso che costituisce circostanza pacifica tra le parti la scansione cronologica dei rapporti
Contr intrattenuti dal 2013 con la , occorre evidenziare, in primo luogo, che, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., n. 26725/2007, in motivazione), l'azione di risoluzione e quelle correlate di restituzione e risarcimento del danno sono soggette al termine di prescrizione decennale.
Il dies a quo del termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza (Cass., n. 11640/2003; Cass., n. 6386/2018) ossia dal momento degli investimenti in cui la valutazione di inadeguatezza non è stata correttamente attuata.
Considerato che i contratti d'investimento sono stati stipulati a partire dall'anno 2013
(circostanza pacifica e provata documentalmente) alla data della notifica del ricorso il termine di prescrizione decennale non era decorso.
8 D)Ai fini della delimitazione del thema decidendum, si osserva che la complessiva allegazione attorea censura la condotta tenuta dall'istituto di credito per aver dato seguito ad un investimento inadeguato in ragione delle condizioni soggettive dei clienti e delle caratteristiche dell'investimento, riguardante azioni non quotate in borsa.
L'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadeguatezza della offerta di titoli azionari oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio dei clienti.
La Suprema Corte inquadra la fattispecie come una azione di responsabilità contrattuale assumendo che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario,
che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale,
investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015).
Tale qualificazione incide sull'onere della prova atteso che l'investitore deve allegare l'inadempimento, nonché fornire la prova del danno e del nesso eziologico tra il dedotto inadempimento ed il danno, nesso che ricorre solo se l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento.
L'attore deve anche provare la non scarsa importanza dell'inadempimento, che la giurisprudenza qualifica come condizione della azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14649 del
11/06/2013 in motivazione).
L'intermediario, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni (ex
multis Cass. n. 12362 /2018, in motivazione, nonché precedenti e successive conformi).
Al fine di inquadrare la fattispecie appare utile una premessa in diritto.
L'art. art. 21, co. 1, lett. b), del TUF prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: […] acquisire le informazioni
necessarie dai clienti […].”
9 Tenuto conto del tempo in cui sono stati eseguiti gli investimenti, alla presente vicenda trovano applicazione gli artt. 39, 40 e 41 del regolamento Consob n. 16190/2007 (attuativo della direttiva Mifid n. 2004/39/CE, recepita in Italia con d.lgs n. 164/2007 in vigore dal
01/11/2007).
Gli intermediari sono tenuti ad ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, prevedendo che le informazioni di profilatura debbano includere, ove appropriate per le caratteristiche del cliente, per la natura e l'importanza del servizio e dell'operazione, nonché per la complessità ed i rischi del servizio,
del prodotto o dell'operazione, “a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.”
Inoltre, ove pertinenti, le informazioni raccolte debbono includere “dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari” (art. 39).
L'intermediario inoltre deve raccogliere informazioni anche in relazione ai “dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”, se pertinenti (comma 4).
In base all'art. 40 l'intermediario deve, poi, valutare che la specifica operazione consigliata
“a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.”
10 L'intermediario deve inoltre verificare “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 41).
L'intermediario, quindi, in applicazione degli obblighi di buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, deve compiere una valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, che non viene meno neanche nella ipotesi in cui il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione economica, patrimoniale, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.
La modalità di acquisizione delle informazioni varia in relazione alla tipologia di cliente:
l'approccio finalizzato alla acquisizione delle informazioni infatti dipende dalle caratteristiche del cliente e, in particolare, se lo stesso è consumatore, investitore occasionale, cliente professionale o esperto.
L'intermediario ha l'onere di segnalare al cliente l'operazione non adeguata e ciò presuppone necessariamente una preliminare e corretta valutazione del prodotto che il cliente vorrebbe acquistare e dei rischi ad esso sottesi ed al contempo una leale acquisizione di tutte le notizie che consentano di inquadrare il cliente (età, professione, propensione al rischio, investimenti pregressi, capitale disponibile).
L'intermediario quindi deve conoscere il prodotto ed il cliente al fine di dare seguito ad investimenti adeguati ed appropriati.
In base all'art. 23, comma VI TUF l'onere della prova di aver assolto al particolare obbligo di diligenza grava sull'intermediario che deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie i titoli della CA Popolare di Bari presentavano un elevato rischio di illiquidità e ciò riduceva le possibilità di smobilizzo nel breve e medio termine e contestualmente aumentava il pericolo di perdita del capitale investito, trattandosi di titoli azionari non quotati nei mercati regolamentati, collocati dalla intermediaria in una posizione di conflitto di interessi con la banca emittente, elementi che emergevano dai prospetti
11 informativi consegnati in fase di sottoscrizione dell'investimento (In termini vedi anche
C.App. Perugia n. 18.2.2025).
Il Tribunale ritiene che la natura stessa dei titoli richiedeva valutazioni maggiormente accurate nella fase di collocamento, in relazione alle caratteristiche soggettive degli investitori che imponevano una più attenta ponderazione del profilo di rischio agli stessi assegnabili.
Dalla documentazione emerge in primo luogo che nel 2012 e nel 2013 è stato compilato un unico questionario di profilatura sottoscritto da entrambi gli investitori e nel primo questionario manca l'indicazione del profilo di rischio sintetico, invece presente nel questionario successivamente redatto, che assegna agli investitori un profilo di rischio
“medio-alto”. L'intermediario ha l'onere di profilare tutti i soggetti coinvolti nella operazione di investimento singolarmente, salvo diverso accordo tra i cointestatari e, in ipotesi di cointestazione del conto titoli, come nel caso concreto, deve svolgere la relativa valutazione di adeguatezza o appropriatezza tenendo conto del profilo “più conservativo” ( Cfr. ACF nn.
1312, 1603, 1770, 3238, 3921).
Nel caso di specie è stato redatto un unico questionario a fronte di condizioni soggettive diverse tra gli investitori, che per età e condizioni economiche, non potevano avere i medesimi obiettivi di investimento, con la conseguenza che le risposte non potevano essere omogenee e comunque non potevano condurre alla assegnazione del profilo di rischio medio alto, che esprime la propensione verso investimenti di tipo speculativo.
Tale considerazione induce a ritenere che l'operazione effettuata sia stata tutt'altro che adeguata rispetto all'effettivo profilo degli attori e che la banca non abbia raccolto infromazioni sufficienti per una corretta profilatura.
Vi sono nel questionario elementi oggettivi che dovevano indurre l'intermediario alla attribuzione di profili meno evoluti e più̀ conservativi con riferimento agli obiettivi di investimento (età̀ anagrafica avanzata, livello di istruzione, esperienza lavorativa non
12 indicativa di conoscenze finanziare, assenza di pregressa operatività̀ in strumenti finanziari rischiosi come quello di cui è causa).
Tale valutazione trova conforto nelle risultanze della CTU.
Dalla relazione emerge che il dossier titoli al momento della sottoscrizione delle azioni (2013-
2014) indica un rischio “medio” e solo successivamente, dal secondo semestre 2015, il rischio
è qualificato “medio alto”.
Il consulente ritiene che la qualificazione operata dalla CA sia errata in base alla definizione di cui all'allegato 3 al Regolamento Consob 11522 del 1998 e alla
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 secondo cui “Per prodotti illiquidi si
intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro
un lasso di tempo ragionevole di 3 giorni lavorativi, a condizioni di prezzo significative, ossia
tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in
vendita” .
IL ctu ha evidenziato che nella scheda prodotto nella sezione “Modalità di smobilizzo” viene riportato che “Le Azioni potranno essere trattate sul ”Sistema di negoziazione interno”,
istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle azioni da parte
dei soci della CA nell'ambito del quale comunque l'Emittente non assume impegni di
riacquisto riservandosi la facoltà di intervenire in contropartita diretta in ciascuna sessione
di negoziazione utilizzando il Fondo Acquisto azioni proprie nei limiti previsti dalla legge e
dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Si segnala che il Fondo Acquisto azioni proprie può
in ogni caso intervenire ai sensi dell'art 15 dello Statuto, rubricato “Esclusione del socio”,
per l'acquisto delle azioni del Socio debitore da portare in compensazione dei propri crediti.
Il “Sistema di negoziazione interno” ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento delle
attività di compravendita, esclusivamente a valere sulle azioni emesse dalla CA (non
quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in MTF). Le proposte di negoziazione possono
essere immesse dai clienti dalla CA titolari di un dossier titoli e da soci con azioni
13 depositate presso altri intermediari. In tal caso gli intermediari devono preventivamente
accendere un dossier titoli a proprio nome e trasferire le azioni presso la CA.”
Alla luce delle caratteristiche delle azioni della CA Popolare di Bari, ossia azioni non quotate in borsa, detti titoli erano da annoverarsi tra i titoli illiquidi.
Tale condizione emergeva:
-nel prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2012 (allegato
11-12 di parte convenuta, ove di indica “Per valutare se le Azioni PB oggetto delle Offerte
siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono
invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un
investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede
di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per difficoltà di smobilizzo si
intende che gli aderenti alle Offerte potrebbero avere difficoltà nel vendere le azioni, in
quanto gli ordini di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e,
conseguentemente, non essere eseguiti.”
-nella scheda prodotto delle azioni 2014 ove si afferma che le azioni non saranno oggetto di negoziazione su un mercato regolamentato ne saranno negoziate su un sistema MTF e pertanto la controparte potrebbe trovare difficoltà ove volesse in futuro alienare i titoli (vedasi
Allegato 5 alla CTU).
Il Ctu, alla luce delle suddette valutazioni, ritiene che il rischio delle azioni era alto, mentre nella scheda prodotto era riportato come medio.
Il ctu ha evidenziato l'errore della CA in quanto “la possibilità di realizzare il valore di acquisto o addirittura un maggior valore nel caso di vendita può definirsi molto basso in quanto non essendovi un mercato di scambio la possibilità di vendere è limitata all'acquisto da parte di altri soci della banca o di persone che ne facciano richiesta direttamente alla banca stessa con conseguente scarsa possibilità di realizzare un prezzo congruo”.
14 All'errore di valutazione compiuto nella qualificazione del rischio dei titoli si aggiunge l'errore nella profilatura dei clienti.
IL CTU esaminando il questionario di profilatura (allegato 14-15 di parte convenuta) ha evidenziato risposte distoniche rispetto al profilo di rischio assegnato al cliente, in quanto l'investitore ha dichiarato come obiettivo di investimento quello di “ Proteggere nel tempo il
capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili”
e di essere disposti a perdere “Solo una piccola parte del nostro patrimonio”.
Tali risposte, come rileva il ctu, rendono di per sé inadeguato l'investimento in titoli illiquidi quali erano quelli della PB.
Il CTU ha ricostruito il portafoglio di investimenti dei clienti negli anni precedenti alla sottoscrizione delle azioni gli stessi avevano investito un discreto importo in obbligazioni della e una piccola parte in azioni dell'Enel, chiaro segno di Controparte_1
una profilo fortemente conservativo, diretto a preservare il capitale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il Tribunale ritiene che il portafoglio titoli pregresso non giustificava l'assegnazione agli stessi del profilo “medio alto”, che non poteva essere assegnato in ragione di risposte che escludevano l'accettazione di perdite consistenti del capitale e della età avanzata degli investitori, nonché della mancanza di familiarità con i mercati finanziari desumibile dai suddetti pregressi investimenti, in massima parte di natura conservativa.
Il Tribunale ritiene che alcune risposte contenute nel modello escludevano l'adeguatezza dell'investimento, mentre le altre dovevano essere soppesate con maggiore accuratezza in considerazione della età degli investitori, degli investimenti pregressi, della loro condizione economica (il signore era pensionato e la signora priva di una fonte di reddito) ed in totale assenza di prova di una effettiva dimestichezza degli stessi nei mercati finanziari, non desumibile in alcun modo dai pregressi investimenti.
15 Sul tema dei pregressi investimenti, valorizzati dalla difesa di parte convenuta, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “L'obbligo di acquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del
1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta“
(Cass. 36631/2022).
La Suprema Corte in particolare rileva la totale irrilevanza delle dichiarazioni dell'investitore che abbia risposto al questionario affermando di prediligere investimenti ad alto rischio o che avesse già acquistato e rivenduto titoli analoghi, in quanto elementi irrilevanti a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo di informazione passivo, che non ha consentito alla CA
di raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta… rectius nel caso concreto raccomandata dalla stessa CA.
Il Tribunale ritiene che proprio le informazioni acquisite con la compilazione del questionario di profilatura avrebbero dovuto imporre una valutazione finale di non adeguatezza dell'investimento in azioni PB anche in ragione delle entità dell'investimento.
IL CTU, a tal proposito, ha evidenziato che il profilo medio-alto del cliente non risulta conforme nella composizione del portafoglio, in quanto il servizio di consulenza offerto dalla banca al cliente deve essere basato “su una logica di portafoglio con la previsione di
percentuali massime di titoli detenibili appartenenti alle diverse classi di rischio rispetto al
profilo del cliente per cui il portafoglio può essere costituito “prevalentemente” da strumenti
finanziari di rischio pari o inferiore a quello assegnato al cliente ma anche con una
rischiosità superiore a quella del cliente ma da attribuirsi come di seguito: Essendo il cliente
definito con un profilo medio-alto avrebbe potuto investire in titoli con un rischio alto per
16 una percentuale massima del 40%. Nel caso di specie le azioni della CA Popolare di Bari
che possono essere classificate a rischio alto essendo illiquide e le azioni Enel che presentano
un rischio alto (come riportato nel dossier titoli) rappresentano il 42,5% del portafoglio e
quindi superiore a quanto raccomandato”.
Il Ctu in particolare ha rilevato che pur avendo svolto il questionario di profilatura la CA
“non ha effettuato una valutazione di adeguatezza in maniera appropriata sul patrimonio dei
signori avendogli anche permesso di concentrare la una alta percentuale del patrimonio in
prodotti ad alto rischio;
-tali investimenti non sono coerenti con quanto riportato in alcune
domande della profilatura laddove hanno riposto che come l'obiettivo di investimento era
quello di “Proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche
contenuti, costanti e prevedibili” e di tollerare la perdita solo di una “piccola parte del
nostro capitale investito”.
Il CTU osserva che “i signori erano disposti a perdere solo una piccola parte del loro
patrimonio cosa non possibile con l'investimento in titoli azionari ove il rischio di perdita è
invece elevato. Va inoltre evidenziato che gli investitori ed in particolare il Sig. Pt_1
all'epoca degli acquisti aveva un età di circa 77 anni e la moglie 71 e non emerge dagli atti
che l'operatore bancario al momento della sottoscrizione dei titoli abbia valutato nè
l'istruzione nè il tipo di lavoro svolto dai sottoscrittori al fine di valutare in maniera diligente
l'opportunità o meno di far sottoscrivere tali quantità di azioni. Quindi a parere della
scrivente e tenuto conto delle risposte al questionario Mifid, alla composizione del
portafoglio prima dell'acquisto delle azioni, dell'età degli investitori il profilo di rischio
sarebbe dovuto essere ricompreso nel “medio” e quindi consentire al massimo l'acquisto di
una percentuale di titoli illiquidi pari al massimo 25% (vedasi precedentemente tabella “
grado di liquidità del prodotto”). Quindi la profilatura non è stata svolta in maniera diligente
e con adeguatezza infatti la banca nella valutazione dell'adeguatezza non ha adottato, così
come previsto, un approccio di tipo “multivariato” anche se riportato nella Policy, ma ha
17 preso esclusivamente e in maniera acritica assegnato il profilo di rischio scaturente dalla
profilatura, senza tenere conto né della composizione del patrimonio, nè della effettiva
propensione al rischio degli investitori, nè nella loro esigenza di limitare le perdite ad una
piccola parte del patrimonio e di proteggere nel tempo il capitale investito. Inoltre gli
investimenti erano concentrati prevalentemente in prodotti della CA Popolare di Bari
(37% di azioni subordinate e 41,25% azioni della CA Popolare di Bari) aumentando così
il rischio essendo il portafoglio concentrato prevalentemente su un emittente”.
Il ctu ha anche evidenziato che l'“Orientamento n. 5 (doc.4 all. alla relazione – Per_1
pagg.10-11), infatti, testualmente recita: 41 - “… le imprese di investimento dovrebbero
adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti sono
affidabili. In particolare, dovrebbero: a) non fare indebitamente affidamento sulle
autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazioni
finanziarie …” 42 – “… le imprese di investimento devono adottare misure ragionevoli per
verificare l'attendibilità delle informazioni raccolte sui clienti. E 'compito delle imprese
garantire di avere a disposizione le informazioni adeguate per effettuare la valutazione di
adeguatezza … dovrebbero valutare l'eventuale presenza di evidenti inesattezze nelle
informazioni fornite dai propri clienti, nonché garantire che le domande poste a questi ultimi
possano essere comprese correttamente … “ 45 – “… le imprese, inoltre, dovrebbero
adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi potenziali connessi all'uso di tali strumenti
(software ndr). Rischi potenziali potrebbero sorgere, ad esempio, quando i clienti (dietro loro
iniziativa o se incoraggiati dal personale di contatto con il pubblico) modificano le loro
risposte per accedere a strumenti finanziari che potrebbero essere non adatti a loro …” 46 –
“… le imprese dovrebbero prestare attenzione a possibili contraddizioni rilevanti presenti tra
le varie informazioni raccolte e contattare il cliente con l'intento di risolvere eventuali
incoerenze o inesattezze materiali. Esempi di tali contraddizioni sono i clienti con scarse
18 conoscenze ed esperienze e un atteggiamento aggressivo nei confronti del rischio o con un
profilo di rischio prudente e obiettivi di investimento ambiziosi …”
Il Tribunale ritiene che la CA ha violato anche tali raccomandazioni e ciò connota la sua condotta come inadempiente.
L'inadempimento della CA trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali del signor
(Direttore della filiale dove sono state eseguite le operazioni di investimento Testimone_1
all'epoca della sottoscrizione dei primi ordini) il quale ha dichiarato che tali investimenti venivano raccomandati solo a chi aveva un profilo di rischio medio alto.
Tale profilo nel primo questionario non è riportato, mentre compare in quello redatto successivamente.
Tale testimonianza conferma l'inadempimento perché in primo luogo mancava nel primo questionario una valutazione sintetica che rendeva possibile tale forma di investimento,
definito rischioso dallo stesso funzionario della banca, e comunque è evidente l'errore in cui la stessa è incorsa avendo valutato le risposte in modo univoco per favorire l'investimento in tali titoli, sebbene alcune di esse non fossero coerenti con questa tipologia di investimento.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'operazione di acquisto non fosse adeguata in considerazione della natura fisiologicamente rischiosa dei titoli prescelti, della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (il signore pensionato e la signora senza reddito proprio – circostanze non contestate- e privi entrambi di specifica formazione in materia),
dell'età (oltre 70 anni), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata, posto che solo in minima parte avevano investito in titoli azionari, comunque emessi da società
quotate in borsa e non illiquidi come quelli oggetto di causa.
Il Tribunale ritiene che l'inadempimento della CA sia grave ed imputabile e atto a giustificare la risoluzione dei contratti, in ragione della natura assai rischiosa dei titoli venduti a soggetti che, per il loro profilo effettivo, non potevano investire in essi, visto che avevano sempre investito in strumenti atti a preservare nel tempo il capitale ed il facile smobilizzo.
19 Gli attori hanno fatto pieno affidamento sulle raccomandazioni dei funzionari di CA, nei quali riponevano grande fiducia, anche in ragione del fatto che erano clienti di lungo corso di quella filiale.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'importanza dell'inadempimento va valutata in rapporto all'interesse della parte non inadempiente (Cass.
Ord. n.4022/2018) e, nel caso concreto, è indubbio che gli attori avessero interesse ad investire in strumenti finanziari adeguati al proprio profilo di piccolo investitore.
Gli elementi di fatto evidenziati anche dalla relazione del consulente, in linea con la decisione dell'arbitro bancario (v. all. 13 alla citazione), evidenziano che l'acquisto di un numero assai elevato di azioni PB, per un ammontare di oltre 70 mila euro, fosse completamente distonico rispetto alla propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento degli attori, i quali, se adeguatamente informati dagli addetti della banca, non avrebbero effettuato le operazioni oggetto di causa di cui trattasi.
I clienti non avevano avuto informazioni sulla reale natura delle azioni della PB e sul rischio concreto che si erano assunti con l'acquisito di titoli non quotati su mercati regolamentati,
rischio peraltro sottovalutato dalla stessa banca che aveva assegnato un valore medio, di cui i clienti non potevano certamente avvedersi in ragione della loro scarsa esperienza in strumenti finanziari e della loro età.
La valutazione oggettiva della gravità dell'inadempimento deve essere posta in relazione con il criterio cd. soggettivo, in base al quale occorre dare rilievo all'interesse che il contraente non inadempiente intende realizzare con gli investimenti finanziari e nel caso di specie è
ragionevole presumere, dalle loro condizioni soggettive, che non avessero alcuna reale intenzione di investire in titoli non quotati sui mercati regolamentati e così rischiosi.
Il Tribunale ritiene che la violazione accertata della disposizione – “che introduce una regola di comportamento - responsabilità, ispirata ad esigenza di adeguata protezione del risparmiatore in una prospettiva che, oltre che sull'interesse del singolo investitore incide sul
20 risparmio in genere che, costituendo un aspetto dell'economia- art. 47 Cost. - rappresenta interesse di carattere generale” (cfr. Cass. n. 22147/2010, in motivazione) – configura certamente un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., pertanto va accolta la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e, per l'effetto, va dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa a partire dal 2013.
Gli elementi di fatto acquisiti in giudizio relativi alle condizioni soggettive degli investitori inducono a ritenere che, ove fossero stati adeguatamente informati, avrebbero di certo desistito dall'investimento poi rivelatosi pregiudizievole, quantomeno secondo un giudizio probabilistico (v. Cass. 28 luglio 2020, n. 16126).
Si ritiene provato il nesso causale avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra
inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte
dell'intermediario; tale prova contraria, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di
una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente
rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad
assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono
stati segnalati" (Cass. n. 7905/2020 in motivazione).
Nel caso concreto gli investitori non erano in alcun modo orientati verso l'assunzione di rischi elevati, come già detto, e non avevano adeguate conoscenze finanziarie e, per la loro età
avanzata, non potevano certamente tollerare orizzonti di investimento eccessivamente lunghi,
rischiosi e speculativi quali sono quelli dei titoli illiquidi, in assenza di prova contraria della
CA.
21 Parte convenuta tenta di desumere la propensione al rischio da un questionario che non assolve in alcun modo a tale finalità, in quanto deriva da una raccolta non completa delle informazioni relative alle condizioni soggettive dei clienti, opportunisticamente orientata a favorire la collocazione di titoli ad alto rischio, altrimenti non possibile.
L'attuale valore delle azioni PB è pari allo zero e la vendita dei titoli da tempo è stata sospesa, con la conseguenza che il cliente non ha alcuna possibilità di recuperare, neppure in minima parte, il capitale investito e ciò integra un danno economico meritevole di tutela,
causalmente connesso alla condotta inadempiente della CA, che fonda il rimedio risolutorio azionato in questa sede.
Considerati gli effetti restitutori propri dell'azione di risoluzione, previsti dall'art. 1458 c.c.
(Cass., n. 2661/2019), parte convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma complessiva di euro 76.092,24, ottenuta previa detrazione dall'importo conseguito nell'anno
2014 a titolo di dividendi.
Il CTU ha accertato che il valore di acquisto delle azioni ammonta ad € 76.203,00
complessivo per entrambi i ricorrenti e nel corso dell'anno 2014 gli attori hanno ricevuto accredito per dividendi per complessive € 110,76 lorde (allegato 20-21 di parte convenuta).
Allo stato attuale il valore delle azioni è pari a zero e non vi è possibilità di vendita nel mercato, conseguentemente la somma che gli attori debbono restituire ammonta ad €
76.092,24, ottenuta sottraendo dal valore degli acquisti i dividendi percepiti, senza tener conto “delle azioni ricevute a titolo gratuito in quanto non essendo vendibili non possono esser valutate”.
Parte convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 76.092,24,
oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, ossia dal 20.12.2019 (v. all. 8 alla citazione), mentre l'attore deve essere condannato alla restituzione dei titoli ottenuti in esecuzione degli ordini.
22 Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio,
per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018).
L'espressione dal giorno della "domanda" non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. S.U. n. 15895/2019).
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo risarcitorio, avendo parte attrice quantificato il danno negli scritti conclusionali in misura pari all'esborso sopportato e in questa sede riconosciuto a titolo di restituzioni, dovendosi solo precisare, quanto alle deduzioni dell'istituto di credito convenuto, che non appare invocabile l'art. 1227 c.c..
Da un lato occorre considerare nella condotta tenuta l'affidamento riposto dal cliente nella professionalità dell'intermediario (Cass., n. 29864/2011) e, per altro verso, non si ravvisa- né
è stato allegato – alcun comportamento anomalo del cliente “significativamente anomalo” o gravemente negligente al punto da configurare un concorso colposo del danneggiato (Cass.
29864/2011; n. 9892/2016 nonché precedenti e successive conformi tra cui n. 18613/2015)..
Sul tema appare utile ricordare anche l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore,
23 non è configurabile alcun tipo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di quest'ultimo nella produzione del danno (v. Cass. Civ. n. 4727/2018 in motivazione).
Il Tribunale ritiene che sulle somme dovute non spetti la rivalutazione monetaria chiesta dagli attori, perchè rispetto alla restituzione delle somme pagate in relazione ad un contratto risolto, non viene in rilievo un debito di valore, ma un debito di valuta, che non è soggetto alla rivalutazione monetaria (Cass. n. 22664/15 e precedenti richiamati in motivazione).
L'impostazione che precede esime dalla valutazione delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia e della complessità della stessa, elementi che complessivamente considerati consentono di ancorare la liquidazione in misura prossima ai valori medi della tabella di riferimento.
Le spese della ctu svolta in corso di causa, liquidata con separato decreto, sono poste a carico della CA convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nei confronti della CA convenuta, ogni altra difesa,
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, dichiara risolti i contratti di acquisto dei titoli azionari per cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
a restituire agli attori la somma complessiva di euro 76.092,24, oltre
[...]
interessi legali dal 20.12.2019;
-condanna gli attori alla restituzione di tali titoli;
-condanna la l rimborso delle spese di lite in Controparte_1
favore degli attori, che liquida in euro 406,50 a titolo di esborsi ed euro 14.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
24 -pone le spese della ctu liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Terni, 6/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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