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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3645/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3645/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 15/01/1962 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
PALMA GIANLUCA e TAMBRUINO GABRIELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FANARA CP_1
SALVATORE e CERNIGLIARO DELIA come da procura in atti
NONCHE'
in persona del procuratore p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. CERCONE BRUNELLA come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.03.2023, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90005189 13/000, notificata il 17.03.2023, avente ad oggetto due avvisi di
1 addebito (n. 32820170000100823000 e n. 32820170000333020000) per un totale di € 3.750,79, relativi ai contributi DM10 per l'anno 2016.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' , al fine Controparte_3 CP_1 di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si sono costituite in giudizio l' e l' che hanno chiesto, a vario Controparte_2 CP_1 titolo, il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in parte motiva.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per CP_1 violazione del termine di cui agli artt. 617 c.p.c. ed ex art 24 d.lgvo 46/1999.
L'eccezione è infondata considerata la tempestività del ricorso in esame.
Ed invero, risulta rispettato il termine previsto dalla normativa di riferimento tra la notifica dell'intimazione impugnata (17.03.2023), come emerge dalla documentazione in atti, ed il deposito del ricorso (22.03.2023).
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, a questo punto, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata parte ricorrente, destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
2 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Sul punto, trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento, va rilevato quanto segue.
L'ente previdenziale deduce di aver notificato a mezzo pec i due avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata in questa sede in data 16.02.2017 e 29.03.2017.
Tuttavia, la documentazione versata in atti dall' non è idonea a provare la regolare notifica degli CP_1 stessi dato che non risulta possibile verificare la corrispondenza tra il contenuto degli allegati inviati a mezzo pec ed i due avvisi di addebito in esame.
A questo punto, va esaminata la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione considerando sia il dies a quo del termine prescrizionale sia il periodo di sospensione dei relativi termini dovuta all'emergenza COVID.
Per quanto concerne il primo profilo, si rileva che, in tema di contributi dovuti dai datori di lavoro
(DM10), come quelli in esame, il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data di scadenza del termine per il pagamento degli stessi ossia il giorno 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 32820170000100823000 aveva ad oggetto i contributi
DM10 relativi al trimestre dal 07/2016 al 09/2016 mentre il secondo avviso di addebito n.
32820170000333020000 aveva ad oggetto quelli relativi al trimestre dal 10/2016 al 12/2016.
3 Facendo applicazione dei principi sopraenunciati, il dies a quo del termine prescrizionale del primo avviso di addebito va individuato nella data del 16.10.2016 mentre quello del secondo va individuato nella data del 16.01.2017.
Per quanto concerne, poi, il secondo profilo, devono essere richiamate le disposizioni contenute nel
DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe) con le quali il legislatore ha disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 ha previsto che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per il periodo in questione, in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione è stato previsto uno slittamento di 311 giorni dei termini di prescrizione.
Come interpretato dalla Circolare n. 126/2021, in quanto i contributi dovevano essere versati entro il
16.10.2016 ed entro il 16.01.2017, il termine per interrompere la prescrizione quinquennale andava individuato nelle date del 16.10.2021 e del 17.01.2022, per cui, aggiungendo i 311 giorni di cui alla normativa suindicata, i relativi termini sarebbero scaduti in data 23.08.2022, per il primo avviso di addebito, ed in data 24.11.2022, per il secondo avviso di addebito.
A questo punto, va esaminato se la documentazione versata in atti dall' , Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 02876202200000212000, avente ad oggetto anche i due avvisi di addebito in argomento, abbia o meno interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
La predetta comunicazione è stata depositata presso la casa comunale, notifica ex art. 140 c.p.c., come da comunicazione del 25.10.22 – e con successivo inoltro della racc. nr. 69645256359- 5, spedita il giorno 03.11.2022, come da documentazione in atti (all. memoria ). Controparte_3
4 Sul punto, si evidenzia che la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. si perfeziona nei confronti del destinatario con la spedizione della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla stessa.
Nel caso di specie, la notifica risulta perfezionata in data 14.11.2022.
Per tali ragioni, alla data del 14.11.2022, risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 32820170000100823000 di cui all'intimazione impugnata.
Diversamente, non risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 32820170000333020000 di cui all'atto opposto.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 028 2023 90005189 13 000, limitatamente ai crediti di natura contributiva in essa contenuti di cui all'avviso di addebito n. 32820170000100823000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3645/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TEVEROLA (CE) il 15/01/1962 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
PALMA GIANLUCA e TAMBRUINO GABRIELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FANARA CP_1
SALVATORE e CERNIGLIARO DELIA come da procura in atti
NONCHE'
in persona del procuratore p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. CERCONE BRUNELLA come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.03.2023, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90005189 13/000, notificata il 17.03.2023, avente ad oggetto due avvisi di
1 addebito (n. 32820170000100823000 e n. 32820170000333020000) per un totale di € 3.750,79, relativi ai contributi DM10 per l'anno 2016.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' , al fine Controparte_3 CP_1 di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si sono costituite in giudizio l' e l' che hanno chiesto, a vario Controparte_2 CP_1 titolo, il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in parte motiva.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per CP_1 violazione del termine di cui agli artt. 617 c.p.c. ed ex art 24 d.lgvo 46/1999.
L'eccezione è infondata considerata la tempestività del ricorso in esame.
Ed invero, risulta rispettato il termine previsto dalla normativa di riferimento tra la notifica dell'intimazione impugnata (17.03.2023), come emerge dalla documentazione in atti, ed il deposito del ricorso (22.03.2023).
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, a questo punto, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata parte ricorrente, destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
2 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Sul punto, trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento, va rilevato quanto segue.
L'ente previdenziale deduce di aver notificato a mezzo pec i due avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata in questa sede in data 16.02.2017 e 29.03.2017.
Tuttavia, la documentazione versata in atti dall' non è idonea a provare la regolare notifica degli CP_1 stessi dato che non risulta possibile verificare la corrispondenza tra il contenuto degli allegati inviati a mezzo pec ed i due avvisi di addebito in esame.
A questo punto, va esaminata la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione considerando sia il dies a quo del termine prescrizionale sia il periodo di sospensione dei relativi termini dovuta all'emergenza COVID.
Per quanto concerne il primo profilo, si rileva che, in tema di contributi dovuti dai datori di lavoro
(DM10), come quelli in esame, il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data di scadenza del termine per il pagamento degli stessi ossia il giorno 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 32820170000100823000 aveva ad oggetto i contributi
DM10 relativi al trimestre dal 07/2016 al 09/2016 mentre il secondo avviso di addebito n.
32820170000333020000 aveva ad oggetto quelli relativi al trimestre dal 10/2016 al 12/2016.
3 Facendo applicazione dei principi sopraenunciati, il dies a quo del termine prescrizionale del primo avviso di addebito va individuato nella data del 16.10.2016 mentre quello del secondo va individuato nella data del 16.01.2017.
Per quanto concerne, poi, il secondo profilo, devono essere richiamate le disposizioni contenute nel
DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe) con le quali il legislatore ha disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 ha previsto che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per il periodo in questione, in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione è stato previsto uno slittamento di 311 giorni dei termini di prescrizione.
Come interpretato dalla Circolare n. 126/2021, in quanto i contributi dovevano essere versati entro il
16.10.2016 ed entro il 16.01.2017, il termine per interrompere la prescrizione quinquennale andava individuato nelle date del 16.10.2021 e del 17.01.2022, per cui, aggiungendo i 311 giorni di cui alla normativa suindicata, i relativi termini sarebbero scaduti in data 23.08.2022, per il primo avviso di addebito, ed in data 24.11.2022, per il secondo avviso di addebito.
A questo punto, va esaminato se la documentazione versata in atti dall' , Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 02876202200000212000, avente ad oggetto anche i due avvisi di addebito in argomento, abbia o meno interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
La predetta comunicazione è stata depositata presso la casa comunale, notifica ex art. 140 c.p.c., come da comunicazione del 25.10.22 – e con successivo inoltro della racc. nr. 69645256359- 5, spedita il giorno 03.11.2022, come da documentazione in atti (all. memoria ). Controparte_3
4 Sul punto, si evidenzia che la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. si perfeziona nei confronti del destinatario con la spedizione della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla stessa.
Nel caso di specie, la notifica risulta perfezionata in data 14.11.2022.
Per tali ragioni, alla data del 14.11.2022, risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 32820170000100823000 di cui all'intimazione impugnata.
Diversamente, non risultava maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 32820170000333020000 di cui all'atto opposto.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 028 2023 90005189 13 000, limitatamente ai crediti di natura contributiva in essa contenuti di cui all'avviso di addebito n. 32820170000100823000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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