Articolo 13 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 12Articolo 14
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1 marzo 2006
Art. 13. 1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice".
Nota all' art. 13:
Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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