CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE IO NZ, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 93/2020 depositato il 31/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1, in proprio ed in qualità di erede di -
CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900
Fermo FM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ascoli Piceno sez. 3 e pubblicata il 9/9/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7274 EURORITENUTA 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. 7275 EURORITENUTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 277/3/2019 dell'8/4/2019, depositata in Segreteria il giorno 9/9/2019, è stato rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso i provvedimenti di silenzio-diniego di rimborso con condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Fermo.
Si legge in motivazione:
che la contribuente è (stata) titolare di quattro posizioni bancarie attive presso istituti elvetici: due di esse sono (erano) intestate alla medesima e le altre due alla madre cui ella è succeduta jure hereditatis;
che la contribuente, con istanza depositata in data 25/9/2015, ha domandato di aderire 1alla c.d. voluntary disclosure di cui alla L. 15/12/2014 n. 186;
che, successivamente, in data 2/5/2018, la contribuente ha inoltrato istanza di rimborso della c.d. euroritenuta di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48CE effettuata dagli istituti bancari svizzeri sui conti di cui sopra;
che l'Ufficio ha rigettato la richiesta, dal momento che nella procedura della c.d. voluntary disclosure era espressamente previsto che l'Ufficio non avrebbe riconosciuto alcun credito d'imposta con riguardo alla c.d. euroritenuta;
che, in ogni caso, la contribuente non aveva adempito ai suoi doveri di comunicazione di cui all'art. 165 T.U.I.R.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la contribuente affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo ci si suole di un'errata interpretazione delle norme applicate e della prova documentale.
Sostiene, al riguardo, l'appellante che, diversamente da come ha argomentato il primo Giudice, non vi è stata alcuna contestazione né da parte della contribuente né da parte dell'Ufficio circa il
“buon esito” della procedura della c.d. voluntary disclosure e che a nulla rileva l'esito negativo, pure evocato nella pronuncia impugnata, dell'adesione: “… come a più riprese evidenziato,
l'oggetto del presente giudizio non è quanto versato per il perfezionamento della voluntary disclosure, bensì l'illegittimità e l'infondatezza del diniego tacito opposto alla richiesta di rimborso dell' … ”.
Né può ritenersi che l'applicazione del c.d. metodo forfetario di tassazione applicato alla c.d. voluntary disclosure osti al diritto al rimborso dell': “Invero, sostenendo che detta procedura contempla un “metodo forfettario di tassazione”, i Giudici tradiscono la confusione fatta tra la procedura di voluntary disclosure ed i meno recenti condoni fiscali, che tuttavia non 2possono essere in alcun modo assimilati, stanti le numerose e radicali differenze riscontrabili.”.
Così conclude, pertanto, l'appellante: “In definitiva, i Giudici di prime cure sbagliano:
- una prima volta nell'attribuire all'Appellante la volontà di impugnare gli atti di adesione alla procedura di collaborazione volontaria;
- una seconda volta nell'individuare quale preclusione al rimborso dell'euroritenuta l'applicazione di un “metodo forfettario di tassazione” che non solo non caratterizza la procedura di voluntary disclosure in quanto tale (a differenza di quanto accadeva nei meno recenti condoni), ma che comunque non ha interessato il caso di specie, come opportunamente documentato (doc. 13 e doc. 14 al ricorso introduttivo).”.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea e la falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 165 – comma 8^ - T.U.I.R. nella parte in cui si è negato che tale disposizione genera, nel caso in esame, una “doppia tassazione”.
Sostiene l'appellante che i redditi “… assoggettati ad “euroritenuta” non solo non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma neanche potevano essere indicati in dichiarazione. Si tratta, infatti, di redditi tassati mediante ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva (ex art. 18, comma 1^, del Tuir), che, in quanto tali, per definizione, non possono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF neppure per scelta del contribuente (art. 4, comma 2, del D.Lgs.
n. 239 del 1996).”.
Al contrario di quanto ritenuto in sentenza, “… per evitare situazioni di stallo e scongiurare fenomeni di doppia imposizione, il Legislatore ha previsto in via alternativa: (i) il riconoscimento di un credito d'imposta ovvero (ii) la facoltà di richiedere a rimborso la ritenuta subìta, proprio per il caso di inapplicabilità dell'art. 165 del Tuir. In senso conforme al dettato normativo sopra riportato, la stessa Amministrazione finanziaria nella Circ. n. 55 del 30 dicembre 2005, par. 4, ha riconosciuto che “Al rimborso della ritenuta o alla compensazione della differenza possono ricorrere anche i contribuenti ai quali non sia applicabile l'art. 165 del TUIR. È il caso dei redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del residente italiano in quanto sottoposti ad imposizione definitiva tramite una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva o mediante l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, gli interessi su depositi o conti correnti esteri, interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari emessi all'estero)”. …”.
In conclusione,: “… l'Amministrazione finanziaria ha realizzato un doppio prelievo nazionale sui medesimi redditi, prima percependo l' dall'intermediario estero e poi incassando le 3imposte sostitutive in sede di collaborazione volontaria.”.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
non è esatto sostenere che la motivazione della sentenza sia confusa e che i primi
Giudice abbiano erroneamente “mescolato” i diversi istituti sopra richiamati
(procedimento per adesione, “euroritenuta” e “voluntary disclosure”): “I riferimenti agli atti di adesione e le disquisizioni sulla procedura di collaborazione volontaria posti in sentenza, sui quali controparte basa questo primo motivo di censura in esame, costituiscono solo un corollario a tale motivazione, volto a suffragare e spiegare ancora meglio il convincimento del collegio giudicante.”;
“la contribuente ha perfezionato la procedura di collaborazione volontaria nei modi previsti dall'art.
5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, definendo gli accertamenti per gli anni 2010-2013 mediante adesione integrale al contenuto degli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 218/97. Come la stessa ricorrente ammette, negli inviti per la definizione degli accertamenti, a cui la contribuente ha aderito,
l'Ufficio non ha riconosciuto il diritto al credito d'imposta per le ritenute effettuate dagli istituti di credito elvetici. La definizione degli accertamenti, liberamente scelta dalla contribuente, non può più essere contestata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 19 Giugno 1997
n. 218, né può la contribuente eludere il contenuto della definizione degli accertamenti, presentando istanza di rimborso avente ad oggetto i crediti di imposta non riconosciuti nella procedura di collaborazione volontaria alla quale ha aderito, al fine di impugnare il rigetto dell'istanza di rimborso e rimettere in gioco quanto già risulta definito.”;
“… elemento dirimente che la controparte ha artatamente omesso di riferire e che, viceversa, assume rilevanza fondamentale, è la circostanza che la contribuente non ha
Ricorrente_1ottemperato ai propri obblighi dichiarativi. La sig.ra , in effetti, ancorché normativamente obbligata, ha omesso sia la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero sia la compilazione del quadro RW, dedicato alla indicazione in Modello Unico dei capitali ed investimenti detenuti all'estero. Allora si comprende come, avendo espressamente violato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui agli artt. 4 e 5 del D.L. 167/1990, la stessa controparte non possa invocare aspetti premiali e benefici che il legislatore ha voluto espressamente riservare a contribuenti con comportamenti “virtuosi”. Né controparte è nella posizione di invocare la regolarizzazione della propria posizione in virtù delle adesioni effettuate e sottoscritte in sede di collaborazione volontaria, tale da poterla utilizzare quale escamotage per ottenere un rimborso indebito, ciò perché espressamente precluso dalla normativa e dalle stesse adesioni intervenute in sede di procedura di collaborazione volontaria.”.
4. Da ultimo, l'appellante ha presentato una memoria per l'odierna udienza nella quale ha rappresentato che la contribuente non ha mai inteso “condizionare” la procedura della c.d. voluntary disclosure (che, dunque, non ha mai contestato né contesta) alla procedura avente ad oggetto il rimborso delle c.d. euroritenute, procedura attivata solo in esito alla definizione della precedente: “La prima occasione nella quale l'Appellante ha richiesto il riconoscimento del rimborso dell' è stata con le istanze presentate all'Ufficio competente. ”.
Da ultimo, l'appellante ribadisce l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 165
– comma 8^ - T.U.I.R. la quale non trova applicazione con riguardo alla c.d. euroritenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Così succintamente riassunte le argomentazioni sostenute dalle parti a conforto delle proprie conclusioni, ritiene questa Corte che l'appello non meriti accoglimento, quantunque la motivazione della sentenza impugnata vada, almeno in parte, corretta.
Ed invero, il Giudice di legittimità ha, con recente pronuncia cui questa Corte ritiene di aderire, offerto una spiegazione armonica dei tre istituti evocati in questa sede in esame, ossia: la procedura della c.d. voluntary disclosure; la procedura volta ad ottenere il rimborso della c.d. euroritenuta;
la procedura di cui alla normativa nazionale ex art. 165 T.U.I.R., determinando quando sussista il diritto al rimborso della c.d. euroritenuta ed a quali condizioni.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha così affermato: “In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto, secondo un'interpretazione delle norme interne comunitariamente e convenzionalmente orientata, al rimborso dell'euroritenuta, pagata all'estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del t.u.i.r., purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una 4fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente”.
Orbene, tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, giacché la contribuente ha, dapprima, presentato istanza di voluntary disclosure, istanza cui l'Amministrazione Finanziaria ha dato seguito specificando che essa non avrebbe generato alcun diritto al rimborso della c.d. euroritenuta, e, poi, ha proposto istanza di rimborso senza avere in precedenza adempiuto all'obbligo di denuncia di cui all'art. 165 – comma 8 ^ - T.U.I.R. che la Corte di legittimità ritiene sussistere anche con riferimento alla c.d. euroritenuta diversamente da come argomenta parte appellante.
E', dunque, di tutta evidenza che, quando invece, come nel caso in esame, l'istanza di rimborso segua la presentazione dell'istanza relativa alla c.d. voluntary disclosure non sussiste alcun diritto al rimborso senza avere prima “denunciato” ex art. 165 T.U.I.R. il reddito estero: solo in questo modo, invero, al cittadino che ha eluso la normativa fiscale - tributaria italiana conservando all'estero capitali non dichiarati e sottratti a tassazione, è concesso di “sanare” la loro illiceità e di conseguire lo spettante rimborso della c.d. euroritenuta.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Fermo così determinato: € 1.000,00 per la fase studio;
€ 1.040 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase della discussione per 5così complessivi € 3.840,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in € 3.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario V. D'Aprile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 procedura definita in data 12/10/2016 mediante versamento dell'ultima rata. 2 Cfr. diffusamente pagg. 10 e ss. dell'atto di appello. 3 Nell'atto di gravame sono poi diffusamente illustrati, anche a mezzo di tabelle, i criteri determinativi dei conteggi delle somme reclamate in restituzione. 4 Cass. sez. V ordinanza 20/4/2025 n. 10388. 5 La richiesta di liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta non essendovi svolta alcuna attività istruttoria in questo grado di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE IO NZ, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 93/2020 depositato il 31/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1, in proprio ed in qualità di erede di -
CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900
Fermo FM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ascoli Piceno sez. 3 e pubblicata il 9/9/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7274 EURORITENUTA 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. 7275 EURORITENUTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 277/3/2019 dell'8/4/2019, depositata in Segreteria il giorno 9/9/2019, è stato rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso i provvedimenti di silenzio-diniego di rimborso con condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Fermo.
Si legge in motivazione:
che la contribuente è (stata) titolare di quattro posizioni bancarie attive presso istituti elvetici: due di esse sono (erano) intestate alla medesima e le altre due alla madre cui ella è succeduta jure hereditatis;
che la contribuente, con istanza depositata in data 25/9/2015, ha domandato di aderire 1alla c.d. voluntary disclosure di cui alla L. 15/12/2014 n. 186;
che, successivamente, in data 2/5/2018, la contribuente ha inoltrato istanza di rimborso della c.d. euroritenuta di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48CE effettuata dagli istituti bancari svizzeri sui conti di cui sopra;
che l'Ufficio ha rigettato la richiesta, dal momento che nella procedura della c.d. voluntary disclosure era espressamente previsto che l'Ufficio non avrebbe riconosciuto alcun credito d'imposta con riguardo alla c.d. euroritenuta;
che, in ogni caso, la contribuente non aveva adempito ai suoi doveri di comunicazione di cui all'art. 165 T.U.I.R.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la contribuente affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo ci si suole di un'errata interpretazione delle norme applicate e della prova documentale.
Sostiene, al riguardo, l'appellante che, diversamente da come ha argomentato il primo Giudice, non vi è stata alcuna contestazione né da parte della contribuente né da parte dell'Ufficio circa il
“buon esito” della procedura della c.d. voluntary disclosure e che a nulla rileva l'esito negativo, pure evocato nella pronuncia impugnata, dell'adesione: “… come a più riprese evidenziato,
l'oggetto del presente giudizio non è quanto versato per il perfezionamento della voluntary disclosure, bensì l'illegittimità e l'infondatezza del diniego tacito opposto alla richiesta di rimborso dell'
Né può ritenersi che l'applicazione del c.d. metodo forfetario di tassazione applicato alla c.d. voluntary disclosure osti al diritto al rimborso dell': “Invero, sostenendo che detta procedura contempla un “metodo forfettario di tassazione”, i Giudici tradiscono la confusione fatta tra la procedura di voluntary disclosure ed i meno recenti condoni fiscali, che tuttavia non 2possono essere in alcun modo assimilati, stanti le numerose e radicali differenze riscontrabili.”.
Così conclude, pertanto, l'appellante: “In definitiva, i Giudici di prime cure sbagliano:
- una prima volta nell'attribuire all'Appellante la volontà di impugnare gli atti di adesione alla procedura di collaborazione volontaria;
- una seconda volta nell'individuare quale preclusione al rimborso dell'euroritenuta l'applicazione di un “metodo forfettario di tassazione” che non solo non caratterizza la procedura di voluntary disclosure in quanto tale (a differenza di quanto accadeva nei meno recenti condoni), ma che comunque non ha interessato il caso di specie, come opportunamente documentato (doc. 13 e doc. 14 al ricorso introduttivo).”.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea e la falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 165 – comma 8^ - T.U.I.R. nella parte in cui si è negato che tale disposizione genera, nel caso in esame, una “doppia tassazione”.
Sostiene l'appellante che i redditi “… assoggettati ad “euroritenuta” non solo non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma neanche potevano essere indicati in dichiarazione. Si tratta, infatti, di redditi tassati mediante ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva (ex art. 18, comma 1^, del Tuir), che, in quanto tali, per definizione, non possono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF neppure per scelta del contribuente (art. 4, comma 2, del D.Lgs.
n. 239 del 1996).”.
Al contrario di quanto ritenuto in sentenza, “… per evitare situazioni di stallo e scongiurare fenomeni di doppia imposizione, il Legislatore ha previsto in via alternativa: (i) il riconoscimento di un credito d'imposta ovvero (ii) la facoltà di richiedere a rimborso la ritenuta subìta, proprio per il caso di inapplicabilità dell'art. 165 del Tuir. In senso conforme al dettato normativo sopra riportato, la stessa Amministrazione finanziaria nella Circ. n. 55 del 30 dicembre 2005, par. 4, ha riconosciuto che “Al rimborso della ritenuta o alla compensazione della differenza possono ricorrere anche i contribuenti ai quali non sia applicabile l'art. 165 del TUIR. È il caso dei redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del residente italiano in quanto sottoposti ad imposizione definitiva tramite una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva o mediante l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, gli interessi su depositi o conti correnti esteri, interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari emessi all'estero)”. …”.
In conclusione,: “… l'Amministrazione finanziaria ha realizzato un doppio prelievo nazionale sui medesimi redditi, prima percependo l'
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
non è esatto sostenere che la motivazione della sentenza sia confusa e che i primi
Giudice abbiano erroneamente “mescolato” i diversi istituti sopra richiamati
(procedimento per adesione, “euroritenuta” e “voluntary disclosure”): “I riferimenti agli atti di adesione e le disquisizioni sulla procedura di collaborazione volontaria posti in sentenza, sui quali controparte basa questo primo motivo di censura in esame, costituiscono solo un corollario a tale motivazione, volto a suffragare e spiegare ancora meglio il convincimento del collegio giudicante.”;
“la contribuente ha perfezionato la procedura di collaborazione volontaria nei modi previsti dall'art.
5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, definendo gli accertamenti per gli anni 2010-2013 mediante adesione integrale al contenuto degli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 218/97. Come la stessa ricorrente ammette, negli inviti per la definizione degli accertamenti, a cui la contribuente ha aderito,
l'Ufficio non ha riconosciuto il diritto al credito d'imposta per le ritenute effettuate dagli istituti di credito elvetici. La definizione degli accertamenti, liberamente scelta dalla contribuente, non può più essere contestata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 19 Giugno 1997
n. 218, né può la contribuente eludere il contenuto della definizione degli accertamenti, presentando istanza di rimborso avente ad oggetto i crediti di imposta non riconosciuti nella procedura di collaborazione volontaria alla quale ha aderito, al fine di impugnare il rigetto dell'istanza di rimborso e rimettere in gioco quanto già risulta definito.”;
“… elemento dirimente che la controparte ha artatamente omesso di riferire e che, viceversa, assume rilevanza fondamentale, è la circostanza che la contribuente non ha
Ricorrente_1ottemperato ai propri obblighi dichiarativi. La sig.ra , in effetti, ancorché normativamente obbligata, ha omesso sia la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero sia la compilazione del quadro RW, dedicato alla indicazione in Modello Unico dei capitali ed investimenti detenuti all'estero. Allora si comprende come, avendo espressamente violato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui agli artt. 4 e 5 del D.L. 167/1990, la stessa controparte non possa invocare aspetti premiali e benefici che il legislatore ha voluto espressamente riservare a contribuenti con comportamenti “virtuosi”. Né controparte è nella posizione di invocare la regolarizzazione della propria posizione in virtù delle adesioni effettuate e sottoscritte in sede di collaborazione volontaria, tale da poterla utilizzare quale escamotage per ottenere un rimborso indebito, ciò perché espressamente precluso dalla normativa e dalle stesse adesioni intervenute in sede di procedura di collaborazione volontaria.”.
4. Da ultimo, l'appellante ha presentato una memoria per l'odierna udienza nella quale ha rappresentato che la contribuente non ha mai inteso “condizionare” la procedura della c.d. voluntary disclosure (che, dunque, non ha mai contestato né contesta) alla procedura avente ad oggetto il rimborso delle c.d. euroritenute, procedura attivata solo in esito alla definizione della precedente: “La prima occasione nella quale l'Appellante ha richiesto il riconoscimento del rimborso dell'
Da ultimo, l'appellante ribadisce l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 165
– comma 8^ - T.U.I.R. la quale non trova applicazione con riguardo alla c.d. euroritenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Così succintamente riassunte le argomentazioni sostenute dalle parti a conforto delle proprie conclusioni, ritiene questa Corte che l'appello non meriti accoglimento, quantunque la motivazione della sentenza impugnata vada, almeno in parte, corretta.
Ed invero, il Giudice di legittimità ha, con recente pronuncia cui questa Corte ritiene di aderire, offerto una spiegazione armonica dei tre istituti evocati in questa sede in esame, ossia: la procedura della c.d. voluntary disclosure; la procedura volta ad ottenere il rimborso della c.d. euroritenuta;
la procedura di cui alla normativa nazionale ex art. 165 T.U.I.R., determinando quando sussista il diritto al rimborso della c.d. euroritenuta ed a quali condizioni.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha così affermato: “In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto, secondo un'interpretazione delle norme interne comunitariamente e convenzionalmente orientata, al rimborso dell'euroritenuta, pagata all'estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del t.u.i.r., purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una 4fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente”.
Orbene, tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, giacché la contribuente ha, dapprima, presentato istanza di voluntary disclosure, istanza cui l'Amministrazione Finanziaria ha dato seguito specificando che essa non avrebbe generato alcun diritto al rimborso della c.d. euroritenuta, e, poi, ha proposto istanza di rimborso senza avere in precedenza adempiuto all'obbligo di denuncia di cui all'art. 165 – comma 8 ^ - T.U.I.R. che la Corte di legittimità ritiene sussistere anche con riferimento alla c.d. euroritenuta diversamente da come argomenta parte appellante.
E', dunque, di tutta evidenza che, quando invece, come nel caso in esame, l'istanza di rimborso segua la presentazione dell'istanza relativa alla c.d. voluntary disclosure non sussiste alcun diritto al rimborso senza avere prima “denunciato” ex art. 165 T.U.I.R. il reddito estero: solo in questo modo, invero, al cittadino che ha eluso la normativa fiscale - tributaria italiana conservando all'estero capitali non dichiarati e sottratti a tassazione, è concesso di “sanare” la loro illiceità e di conseguire lo spettante rimborso della c.d. euroritenuta.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Fermo così determinato: € 1.000,00 per la fase studio;
€ 1.040 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase della discussione per 5così complessivi € 3.840,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in € 3.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario V. D'Aprile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 procedura definita in data 12/10/2016 mediante versamento dell'ultima rata. 2 Cfr. diffusamente pagg. 10 e ss. dell'atto di appello. 3 Nell'atto di gravame sono poi diffusamente illustrati, anche a mezzo di tabelle, i criteri determinativi dei conteggi delle somme reclamate in restituzione. 4 Cass. sez. V ordinanza 20/4/2025 n. 10388. 5 La richiesta di liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta non essendovi svolta alcuna attività istruttoria in questo grado di giudizio.