Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 199
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata interpretazione delle norme applicate e della prova documentale

    La Corte ritiene che l'appellante non abbia adempiuto all'obbligo di denuncia di cui all'art. 165 T.U.I.R. prima di presentare l'istanza di rimborso, contrariamente a quanto interpretato dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene sussistente tale obbligo anche con riferimento all'euroritenuta. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al rimborso dell'euroritenuta sussiste anche in assenza di adempimenti dichiarativi preliminari, purché sia stata successivamente aderito alla procedura di voluntary disclosure, ma che tale rimborso non è ottenibile se l'istanza di rimborso segue la presentazione dell'istanza di voluntary disclosure senza aver prima "denunciato" ex art. 165 T.U.I.R. il reddito estero.

  • Rigettato
    Erronea e falsa applicazione dell'art. 165, comma 8, T.U.I.R. - Doppia tassazione

    La Corte riafferma che l'appellante non ha adempiuto all'obbligo di denuncia di cui all'art. 165 T.U.I.R. prima di presentare l'istanza di rimborso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il contribuente possa avere diritto al rimborso dell'euroritenuta anche senza adempimenti dichiarativi preliminari, a condizione che abbia successivamente aderito alla voluntary disclosure, tale diritto non sussiste se l'istanza di rimborso segue la voluntary disclosure senza la previa denuncia del reddito estero ai sensi dell'art. 165 T.U.I.R.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 199
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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