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Articolo 8 della Legge 9 novembre 1949, n. 981
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Articolo 7
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Legge 9 novembre 1949, n. 981
Articolo 8 della Legge 9 novembre 1949, n. 981
Versione
24 gennaio 1950
Art. 8.
Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1950
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