TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2712/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 26 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 18 novembre 2025 TRA (P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Sasso sito in Potenza alla Via dell'Amistà n. 48
- APPELLANTE - E (c.f. ), CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.v. ), (c.f.
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5
, (c.f. , C.F._6 Pt_6 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._8 Parte_8
), (c.f. C.F._9 Parte_9
), (c.f. C.F._10 Parte_10 [...]
), (c.f. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12
(c.f. ), Parte_12 C.F._13 Parte_13
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_14
), (c.f. C.F._15 Parte_15
), (c.f. C.F._16 Parte_16
), (c.f. ), C.F._17 Parte_17 C.F._18
(c.f. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19 (c.f. ), (c.f. C.F._20 Parte_20
), (c.f. C.F._21 Parte_21
) (c.f. C.F._22 Parte_22
), (c.f. C.F._23 Pt_23 Parte_24
), (c.f. C.F._24 Parte_25
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al C.F._25 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._26 in Mon-tesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
- APPELLATI -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 26 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 13.09.2021 e notificato in data 24.09.2021, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 13/2021 del Giudice di Pace di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 313/2020, emessa in data 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava le opposizioni relative ai procedimenti riuniti al n. 313/2020 poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 452/2019 in favore di
[...]
confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi ad esso collegati e CP_1 riuniti e, specificamente, n. d.i. 495/2019, 454/2019, 504/2019, 486/2019, 503/2019, 501/2019, 476/2019, 450/2019, 449/2019, 498/2019, 474/2019, 453/2019, 447/2019, 460/2019, 467/2019, 469/2019, 481/2019, 506/2019, 448/2019, 491/2019, 446/2019, 463/2019, 472/2019, 466/2019, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite liquidate, per tutti i pro-cedimenti riuniti, in complessivi euro 900,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procurato-re degli opposti, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'omessa pronuncia relativamente alla litispendenza ex art. 39 c.p.c. in relazione ai giudizi recanti n. R.G. 316/2020 e 318/2020;
2) l'incompetenza per territorio, valore e materia del Giudice di Pace adito;
3) l'illegittima concessione della provvisoria esecuzione;
4) l'impossibilità per la società di adempiere all'ordine di consegna del contratto;
5) carenza di interesse per avvenuta consegna del contratto con sms e carenza di in-teresse ex art. 100 c.p.c.;
- 2 -
6) la carenza di interesse ad agire, finalità della richiesta di consegna del contratto e inapplicabilità della disciplina dei contratti a distanza;
7) l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
8) l'erroneità della sentenza per omessa valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
9) la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo: a) l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata n. 13/2021 del Giudi-ce di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 313/2020, del 27.01.2020, deposi-tata in data 17.02.2021, non notificata, emessa nei confronti di +24 a cui sono riuniti i CP_1 procedimenti con n. R.G. 314/2020, 315/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020, 319/2020, 320/2020, 321/2020, 322/2020, 323/2020, 324/2020, 325/2020, 326/2020, 328/2020, 329/2020, 330/2020, 331/2020, 332/2020, 333/2020, 334/2020, 335/2020, 336/2020 e 337/2020; b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'omessa pro-nuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c., in ragione di quanto esposto al punto 1) dell'appello, per le posizioni recanti n. R.G. 316/2020 e 318/2020; e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sotto il pro-filo dell'incompetenza per valore e per materia e, pertanto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Potenza;
accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in riferimento ai giudizi con n. R.G. 313/2020, 321/2020, 323/2020, 327/2020, 314/2020, 325/2020, 322/2020, 326/2020, 328/2020, 330/2020, 331/2020, 333/2020, 335/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020, 336/2020, 319/2020, 332/2020 e 324/2020; c) per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace e/o del Tribunale in accoglimento della precedente eccezione di incompetenza per valore materia di cui al capo a) così specificate: Giudice di Pace di Benevento (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 313/2020, 321/2020, 323/2020 e 327/2020; Giudice di Pace di Afragola per il procedimento con n. R.G. 314/2020 (e Tribunale di Napoli Nord); Giudice di Pace di Arienzo peri procedimenti con n. R.G. 315/2020, 322/2020, 326/2020, 328/2020, 330/2020, 331/2020, 333/2020 e 335/2020 (e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); Giudice di Pace di Foggia (e Tribunale di Foggia) per i procedimenti con n. R.G. 316/2020, 317/2020, 318/2020 e 336/2020; Giudice di Pace di Montesarchio (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 319/2020 e 332/2020; Giudice di Pace di San Severo (e Tribunale di Foggia) per il procedimento con n. R.G.
- 3 -
324/2020, ovvero del Giudice di Pace di Roma e/o Rho in applicazione de-gli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per ma-teria/valore del giudice adito dichiarare quella del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
d) accertare e dichiarare l'erronea pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'applicabilità della normativa prevista dal d.lgs. 196/2003, del tutto disattesa e dichiarare, altresì, la legittimità dell'operato dell'appellante in re-lazione alla normativa di riferimento;
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire;
f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in meri-to all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva in riferimento ai giudizi con n. R.G. 313/2020, 315/2020, 319/2020, 321/2020, 322/2020, 323/2020, 326/2020, 327/2020, 330/2020, 334/2020, 337/2020 e 336/2020; g) accertare e dichiarare , l'erroneità della sentenza e comunque l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata in atti dalla società, nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato l'avvenuta consegna del contratto e la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in riferi-mento ai procedimenti n. R.G. 314/2020, 317/2020, 324/2020, 331/2020, 332/2020 e 335/2020; h) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di con-danna ex art. 96 c.p.c. in riferimento ai procedimenti con n. R.G. 314/2020, 317/2020, 324/2020, 331/2020, 332/2020 e 335/2020; i) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_1 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
j) condannare parte appellata alle spese e onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale e ulteriore provvedimento.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 12.02.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzio-ne negoziale della vicenda;
in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla ovvero dichiarare inammissibile Parte_1 l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, riget-tare, perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza oggetto di gravame Parte_1 e tutte le statuizioni in essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spe-se, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace originariamente adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di
- 4 -
Pace competente territorialmente per come ritenuto dal Magistrato, disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito;
il tutto, senza ulteriori statuizioni, anche di condanna;
in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello pro-posto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti, ancorché non provati, sempre sen-za statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corri-sposti all'Avv. Gabriella Bongi per quanto esposto in atti e perché non provati;
in ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della que-stione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giu-risprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, disporsi la com-pensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione, per motivi di gestione del ruolo, veniva differita alla data del 08.04.2022 e ne veniva disposta la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione, fissando, per la verifica, l'udienza del 23.09.2022. A seguito di ulteriori differimenti, disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 10.03.2023 nella quale il Giudice, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte appellante e ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, anche alla luce dei precedenti della giurisprudenza di merito allegati dalla parte de qua, rilevata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendeva l'esecutività della sentenza appellata rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.10.2023. Successivamente ad altri rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, nella quale il Giudice, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i ter-mini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
- 5 -
senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che :
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per valore e materia del giudice adito;
incompetenza per territorio in ragione del luogo di residenza
, diversa, degli opposti;
difetto di inte-resse ad agire per tutti gli opposti e, in modo specifico, per coloro ai quali la documen-tazione oggetto del decreto ingiuntivo era stata consegnata;
difetto di legittimazione passiva per alcuni procedimenti nei quali non risultava che il gestore fosse effettiva-mente
[...]
omessa valutazione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli op-posti; tale motivo ha carattere assorbente.
Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
- 6 -
L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utili-tà effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concre-to ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprez-zabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via inciden- tale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. all. 4 atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica allegazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzione delle ano-malie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i medesimi per le tu-tele (non specificate) da attivare.
Ma vi è di più. Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di te-lefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto. Costituisce fatto notorio, inoltre, che esso può perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta” nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
- 7 -
Paradossalmente, inoltre, il decreto ingiuntivo veniva emesso anche per alcuni casi in cui gli utenti nella fase stragiudiziale avevano ottenuto il documento richiesto (cfr. pagg. 16 e 17 atto di citazione in appello).
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei decreti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario. Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che: “nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pa-gamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come tito-lare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
- 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sen-tenza n. 13/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza impugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03 Dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 26 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 18 novembre 2025 TRA (P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Daniele Cutolo (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Sasso sito in Potenza alla Via dell'Amistà n. 48
- APPELLANTE - E (c.f. ), CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.v. ), (c.f.
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5
, (c.f. , C.F._6 Pt_6 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._8 Parte_8
), (c.f. C.F._9 Parte_9
), (c.f. C.F._10 Parte_10 [...]
), (c.f. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12
(c.f. ), Parte_12 C.F._13 Parte_13
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_14
), (c.f. C.F._15 Parte_15
), (c.f. C.F._16 Parte_16
), (c.f. ), C.F._17 Parte_17 C.F._18
(c.f. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19 (c.f. ), (c.f. C.F._20 Parte_20
), (c.f. C.F._21 Parte_21
) (c.f. C.F._22 Parte_22
), (c.f. C.F._23 Pt_23 Parte_24
), (c.f. C.F._24 Parte_25
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al C.F._25 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._26 in Mon-tesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
- APPELLATI -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 26 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 13.09.2021 e notificato in data 24.09.2021, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 13/2021 del Giudice di Pace di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 313/2020, emessa in data 27.01.2020, depositata in data 17.02.2021, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava le opposizioni relative ai procedimenti riuniti al n. 313/2020 poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 452/2019 in favore di
[...]
confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi ad esso collegati e CP_1 riuniti e, specificamente, n. d.i. 495/2019, 454/2019, 504/2019, 486/2019, 503/2019, 501/2019, 476/2019, 450/2019, 449/2019, 498/2019, 474/2019, 453/2019, 447/2019, 460/2019, 467/2019, 469/2019, 481/2019, 506/2019, 448/2019, 491/2019, 446/2019, 463/2019, 472/2019, 466/2019, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite liquidate, per tutti i pro-cedimenti riuniti, in complessivi euro 900,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procurato-re degli opposti, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'omessa pronuncia relativamente alla litispendenza ex art. 39 c.p.c. in relazione ai giudizi recanti n. R.G. 316/2020 e 318/2020;
2) l'incompetenza per territorio, valore e materia del Giudice di Pace adito;
3) l'illegittima concessione della provvisoria esecuzione;
4) l'impossibilità per la società di adempiere all'ordine di consegna del contratto;
5) carenza di interesse per avvenuta consegna del contratto con sms e carenza di in-teresse ex art. 100 c.p.c.;
- 2 -
6) la carenza di interesse ad agire, finalità della richiesta di consegna del contratto e inapplicabilità della disciplina dei contratti a distanza;
7) l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
8) l'erroneità della sentenza per omessa valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
9) la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo: a) l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata n. 13/2021 del Giudi-ce di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 313/2020, del 27.01.2020, deposi-tata in data 17.02.2021, non notificata, emessa nei confronti di +24 a cui sono riuniti i CP_1 procedimenti con n. R.G. 314/2020, 315/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020, 319/2020, 320/2020, 321/2020, 322/2020, 323/2020, 324/2020, 325/2020, 326/2020, 328/2020, 329/2020, 330/2020, 331/2020, 332/2020, 333/2020, 334/2020, 335/2020, 336/2020 e 337/2020; b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'omessa pro-nuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c., in ragione di quanto esposto al punto 1) dell'appello, per le posizioni recanti n. R.G. 316/2020 e 318/2020; e, per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sotto il pro-filo dell'incompetenza per valore e per materia e, pertanto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Potenza;
accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in riferimento ai giudizi con n. R.G. 313/2020, 321/2020, 323/2020, 327/2020, 314/2020, 325/2020, 322/2020, 326/2020, 328/2020, 330/2020, 331/2020, 333/2020, 335/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020, 336/2020, 319/2020, 332/2020 e 324/2020; c) per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace e/o del Tribunale in accoglimento della precedente eccezione di incompetenza per valore materia di cui al capo a) così specificate: Giudice di Pace di Benevento (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 313/2020, 321/2020, 323/2020 e 327/2020; Giudice di Pace di Afragola per il procedimento con n. R.G. 314/2020 (e Tribunale di Napoli Nord); Giudice di Pace di Arienzo peri procedimenti con n. R.G. 315/2020, 322/2020, 326/2020, 328/2020, 330/2020, 331/2020, 333/2020 e 335/2020 (e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); Giudice di Pace di Foggia (e Tribunale di Foggia) per i procedimenti con n. R.G. 316/2020, 317/2020, 318/2020 e 336/2020; Giudice di Pace di Montesarchio (e Tribunale di Benevento) per i procedimenti con n. R.G. 319/2020 e 332/2020; Giudice di Pace di San Severo (e Tribunale di Foggia) per il procedimento con n. R.G.
- 3 -
324/2020, ovvero del Giudice di Pace di Roma e/o Rho in applicazione de-gli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per ma-teria/valore del giudice adito dichiarare quella del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
d) accertare e dichiarare l'erronea pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'applicabilità della normativa prevista dal d.lgs. 196/2003, del tutto disattesa e dichiarare, altresì, la legittimità dell'operato dell'appellante in re-lazione alla normativa di riferimento;
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire;
f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in meri-to all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva in riferimento ai giudizi con n. R.G. 313/2020, 315/2020, 319/2020, 321/2020, 322/2020, 323/2020, 326/2020, 327/2020, 330/2020, 334/2020, 337/2020 e 336/2020; g) accertare e dichiarare , l'erroneità della sentenza e comunque l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata in atti dalla società, nella parte in cui il Giudice di Pace non ha dichiarato l'avvenuta consegna del contratto e la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in riferi-mento ai procedimenti n. R.G. 314/2020, 317/2020, 324/2020, 331/2020, 332/2020 e 335/2020; h) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di con-danna ex art. 96 c.p.c. in riferimento ai procedimenti con n. R.G. 314/2020, 317/2020, 324/2020, 331/2020, 332/2020 e 335/2020; i) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_1 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado;
j) condannare parte appellata alle spese e onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale e ulteriore provvedimento.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 12.02.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzio-ne negoziale della vicenda;
in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla ovvero dichiarare inammissibile Parte_1 l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, riget-tare, perché inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza oggetto di gravame Parte_1 e tutte le statuizioni in essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spe-se, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace originariamente adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di
- 4 -
Pace competente territorialmente per come ritenuto dal Magistrato, disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito;
il tutto, senza ulteriori statuizioni, anche di condanna;
in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello pro-posto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti, ancorché non provati, sempre sen-za statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corri-sposti all'Avv. Gabriella Bongi per quanto esposto in atti e perché non provati;
in ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della que-stione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giu-risprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, disporsi la com-pensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione, per motivi di gestione del ruolo, veniva differita alla data del 08.04.2022 e ne veniva disposta la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione, fissando, per la verifica, l'udienza del 23.09.2022. A seguito di ulteriori differimenti, disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 10.03.2023 nella quale il Giudice, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte appellante e ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, anche alla luce dei precedenti della giurisprudenza di merito allegati dalla parte de qua, rilevata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendeva l'esecutività della sentenza appellata rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.10.2023. Successivamente ad altri rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, nella quale il Giudice, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i ter-mini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
- 5 -
senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che :
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per valore e materia del giudice adito;
incompetenza per territorio in ragione del luogo di residenza
, diversa, degli opposti;
difetto di inte-resse ad agire per tutti gli opposti e, in modo specifico, per coloro ai quali la documen-tazione oggetto del decreto ingiuntivo era stata consegnata;
difetto di legittimazione passiva per alcuni procedimenti nei quali non risultava che il gestore fosse effettiva-mente
[...]
omessa valutazione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli op-posti; tale motivo ha carattere assorbente.
Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
- 6 -
L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utili-tà effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concre-to ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprez-zabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via inciden- tale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. all. 4 atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica allegazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzione delle ano-malie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i medesimi per le tu-tele (non specificate) da attivare.
Ma vi è di più. Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di te-lefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto. Costituisce fatto notorio, inoltre, che esso può perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta” nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
- 7 -
Paradossalmente, inoltre, il decreto ingiuntivo veniva emesso anche per alcuni casi in cui gli utenti nella fase stragiudiziale avevano ottenuto il documento richiesto (cfr. pagg. 16 e 17 atto di citazione in appello).
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei decreti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario. Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che: “nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pa-gamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come tito-lare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
- 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sen-tenza n. 13/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza impugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03 Dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 9 -