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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MAJER DONATELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 18 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MAJER DONATELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 04/10/1998 (atto n. 341, parte
2^, serie A, anno 1998). □ separati consensualmente con verbale in data 16/12/2021, omologato con decreto del 27/01/2022 del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], economicamente autonoma;
Persona_1
- nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, modificate all'udienza del 23/09/2025 per dare atto di avere già provveduto al trasferimento immobiliare inserito in origine fra le condizioni del divorzio:
1) le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne e studente universitario;
Per_2
2) le parti provvederanno alle spese straordinarie in favore del figlio così come individuate dal Per_2
Protocollo d'Intesa d.d. 18.05.2015 del Tribunale di Trieste, rispettivamente nella misura del 80% il signor
e del 20% la signora Pt_2 Pt_1
3) nulla in punto di mantenimento della figlia , maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
4) nulla in punto di assegno divorzile, essendo la parti economicamente indipendenti.
Le parti all'udienza hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 04/10/1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MAJER DONATELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 18 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MAJER DONATELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 04/10/1998 (atto n. 341, parte
2^, serie A, anno 1998). □ separati consensualmente con verbale in data 16/12/2021, omologato con decreto del 27/01/2022 del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], economicamente autonoma;
Persona_1
- nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, modificate all'udienza del 23/09/2025 per dare atto di avere già provveduto al trasferimento immobiliare inserito in origine fra le condizioni del divorzio:
1) le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio maggiorenne e studente universitario;
Per_2
2) le parti provvederanno alle spese straordinarie in favore del figlio così come individuate dal Per_2
Protocollo d'Intesa d.d. 18.05.2015 del Tribunale di Trieste, rispettivamente nella misura del 80% il signor
e del 20% la signora Pt_2 Pt_1
3) nulla in punto di mantenimento della figlia , maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
4) nulla in punto di assegno divorzile, essendo la parti economicamente indipendenti.
Le parti all'udienza hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 04/10/1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso