Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola NI AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Milano, alla via Corridoni, n. 39;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
nei confronti
A.P.L. - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- del provvedimento datato 15 giugno 2022, proveniente da AGEA e avente ad oggetto «GRIFFINI CESARE Cuaa [...]Prot. N. 2021-ADERISC-4018233 del 29/11/2021» , in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall’azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228 del 2012;
- per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AGEA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente;
con i motivi aggiunti:
- dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90003031 50/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28 aprile 2023;
e per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009;- per la dichiarazione dell’obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla «Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza» con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ES TA e udito il difensore di parte ricorrente;
Osservato che con ricorso seguito da motivi aggiunti l’Azienda Agricola NI AR ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del diniego, da parte di AGEA, dell’autotutela invocata dalla ricorrente rispetto ai provvedimenti e agli atti con cui sono state pretese somme a titolo di prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2005/2006;
Osservato che nel corso del giudizio AGEA ha provveduto al discarico delle somme pretese, essendo stata accertata l’inesistenza del credito da parte del Tribunale di Lodi con sentenza del 4 marzo 2021, n. 151, cosicché è cessata la materia del contendere;
Osservato che, data la complessità della vicenda controversia, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TA, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES TA |
IL SEGRETARIO