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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4240/2023 depositato il 01/08/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difensore_2 CF_Difensore_2 Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056782672000 BOLLO 2017
Svolgimento del processo Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la cartella di pagamento n. 29620200064201379000 notificata in data 14.2.2023.
Si tratta di tassa auto ANNO 2017” con interessi e sanzioni relativi alle annualità di imposta 2017 per complessivi € 197,32.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento oggi impugnata, per omessa notifica dell'atto prodromico.
La ricorrente non ha mai ricevuto la notifica né dell'avviso di accertamento né del verbale di contestazione e/o altro atto relativo alla Tassa Automobilistica
2017.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione dei tributi richiesti.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e comunque, in ipotesi di accoglimento, manlevare l'Agenzia delle Entrate riscossione da ogni pregiudizio.
Con memorie illustrative la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da AD.
Essa ha emesso la cartella di pagamento di cui viene predicata la prescrizione.
Passando ai profili del merito il ricorso va rigettato.
Il motivo che sorregge il ricorso è infondato ed il ricorso va respinto. In premessa si osserva, come è noto, che non è necessario il propedeutico avviso di accertamento, in Sicilia e ciò in base alla Legge regionale n. 16/2015 per cui la cartella di pagamento, che contiene il ruolo, assolve alla funzione di prima intimazione di pagamento.
La predetta norma ha superato, infatti, anche il vaglio di legittimità costituzionale, come si evince dalla sentenza n.152/2018 della Corte
Costituzionale.
Giova premettere che con la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2015 la
Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente (art. 1), ribadendone i relativi profili costitutivi.
La relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Sempre nella precitata sentenza, si legge che l'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione siciliana in materia di imposizione fiscale, appare ben più ampia rispetto a quella garantita alle
Regioni ordinarie e ciò trova conferma nella facoltà, attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimenti ai presupposti già coperti dalla imposizione erariale, ipotesi questa preclusa alle Regioni ordinarie.
Opinava la sentenza della Corte cost. che non vi sono ragioni per non ritenere la tassa automobilistica regionale introdotta dalla L. R. Siciliana n. 16 del 2015 un tributo proprio della Regione esistente. Ed ancora: “Ristretto, dunque, il perimetro cognitivo ascritto a questa Corte unicamente al riscontro della condizione legittimante offerta dal disposto dell'art. 36 dello statuto di autonomia e 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965, deve escludersi che le disposizioni censurate diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale”.
E allora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, evocando le parole del giudice costituzionale, la disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo “ spirito” del sistema tributario dello Stato (sentenza n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivale omogeno ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria.
Non è irrilevante sottolineare come il contribuente avverso la cartella, come è avvenuto oggi, può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa cartella e al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
È evidente la semplicità dei contenuti, risolvendosi il tutto in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva riposa sulla spontaneità dell'adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base di scadenze predeterminate e di parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva,
e agevolmente intuibili da tutti, proprio tutti i cittadini. Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Cassaz. n. 9672 del 2018).
Ciò posto, per completezza, è necessario comunque che la cartella sia notificata entro il termine di tre anni.
Tenuto però conto della normativa per la prevenzione del COVID 19 (art. 68 DL
n.18/2020 e successive mm. e ii.) che ha sospeso per due anni i termini di decadenza e prescrizione, ne discende che la prescrizione, scadente nel 2020, è prorogata di due anni per cui, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (notificata il 14 febbraio 2023), tenuto conto anche della sospensione prevista ex lege di giorni 85 (per la nota Pandemia da Covid 19), non risultava maturata.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4240/2023 depositato il 01/08/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difensore_2 CF_Difensore_2 Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056782672000 BOLLO 2017
Svolgimento del processo Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la cartella di pagamento n. 29620200064201379000 notificata in data 14.2.2023.
Si tratta di tassa auto ANNO 2017” con interessi e sanzioni relativi alle annualità di imposta 2017 per complessivi € 197,32.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento oggi impugnata, per omessa notifica dell'atto prodromico.
La ricorrente non ha mai ricevuto la notifica né dell'avviso di accertamento né del verbale di contestazione e/o altro atto relativo alla Tassa Automobilistica
2017.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione dei tributi richiesti.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e comunque, in ipotesi di accoglimento, manlevare l'Agenzia delle Entrate riscossione da ogni pregiudizio.
Con memorie illustrative la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da AD.
Essa ha emesso la cartella di pagamento di cui viene predicata la prescrizione.
Passando ai profili del merito il ricorso va rigettato.
Il motivo che sorregge il ricorso è infondato ed il ricorso va respinto. In premessa si osserva, come è noto, che non è necessario il propedeutico avviso di accertamento, in Sicilia e ciò in base alla Legge regionale n. 16/2015 per cui la cartella di pagamento, che contiene il ruolo, assolve alla funzione di prima intimazione di pagamento.
La predetta norma ha superato, infatti, anche il vaglio di legittimità costituzionale, come si evince dalla sentenza n.152/2018 della Corte
Costituzionale.
Giova premettere che con la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2015 la
Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente (art. 1), ribadendone i relativi profili costitutivi.
La relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Sempre nella precitata sentenza, si legge che l'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione siciliana in materia di imposizione fiscale, appare ben più ampia rispetto a quella garantita alle
Regioni ordinarie e ciò trova conferma nella facoltà, attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimenti ai presupposti già coperti dalla imposizione erariale, ipotesi questa preclusa alle Regioni ordinarie.
Opinava la sentenza della Corte cost. che non vi sono ragioni per non ritenere la tassa automobilistica regionale introdotta dalla L. R. Siciliana n. 16 del 2015 un tributo proprio della Regione esistente. Ed ancora: “Ristretto, dunque, il perimetro cognitivo ascritto a questa Corte unicamente al riscontro della condizione legittimante offerta dal disposto dell'art. 36 dello statuto di autonomia e 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965, deve escludersi che le disposizioni censurate diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale”.
E allora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, evocando le parole del giudice costituzionale, la disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo “ spirito” del sistema tributario dello Stato (sentenza n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivale omogeno ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria.
Non è irrilevante sottolineare come il contribuente avverso la cartella, come è avvenuto oggi, può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa cartella e al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
È evidente la semplicità dei contenuti, risolvendosi il tutto in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva riposa sulla spontaneità dell'adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base di scadenze predeterminate e di parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva,
e agevolmente intuibili da tutti, proprio tutti i cittadini. Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Cassaz. n. 9672 del 2018).
Ciò posto, per completezza, è necessario comunque che la cartella sia notificata entro il termine di tre anni.
Tenuto però conto della normativa per la prevenzione del COVID 19 (art. 68 DL
n.18/2020 e successive mm. e ii.) che ha sospeso per due anni i termini di decadenza e prescrizione, ne discende che la prescrizione, scadente nel 2020, è prorogata di due anni per cui, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (notificata il 14 febbraio 2023), tenuto conto anche della sospensione prevista ex lege di giorni 85 (per la nota Pandemia da Covid 19), non risultava maturata.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni