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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa UD EI Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2267/2017 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Messini e Flavio Camilli Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Foligno via Roncalli n. 19
ATTRICE
E
e CP_1 CP_2
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.7.2025 tenutasi con modalità telematica pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, in qualità di eredi di , esponendo che era nata a [...] CP_7 CP_8 Persona_1
una relazione sentimentale intercorsa tra la madre naturale e il predetto mentre lo stesso Persona_1
si trovava in Venezuala;
che tale relazione era durata alcuni anni , almeno fino al 1962 , quando il era rientrato in Italia;
che a distanza di anni era riuscita a mettersi in contatto con il fratello del Per_1
che in quel periodo ricopriva la carica di viceconsole dell'Ambasciata di Italia in Puerto DA;
Per_1
che tramite quest'ultimo era entrata in contatto con che nel 2002 si era recato in Persona_1
Venezuela ; che , successivamente , nel 2008 era venuta in Italia in visita al conoscendo anche Per_1
la sua famiglia;
che da quel momento aveva mantenuto i rapporti con il predetto che in più occasioni aveva manifestato la volontà di riconoscere il rapporto di filiazione con la medesima;
chiedeva,
pertanto, che venisse emessa sentenza costitutiva che dichiarasse il rapporto di paternità con Per_1
.
[...]
Si costituiva in giudizio il solo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_9
; gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Veniva , quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi testamentari
[...]
e ; successivamente veniva aperto un sub procedimento con fissazione di un CP_1 CP_2
termine, su richiesta della , ai sensi dell'art. 481 c.c. entro il quale i chiamati all'eredità per Parte_1
via testamentaria dichiarassero la loro intenzione ad accettare l'eredità di;
questi , Persona_1
pagina 2 di 5 comparsi personalmente in udienza, dichiaravano di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius.
Alla luce di quanto sopra con sentenza emessa in data 9.11.2022 , il Tribunale di Spoleto rigettava la domanda svolta da nei confronti di , Parte_1 CP_4 Controparte_6
, e in quanto privi di Controparte_5 CP_7 CP_8 Controparte_9
legittimazione passiva e con ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di e i quali , nonostante le regolarità della notifica , non si costituivano e CP_1 CP_2
dei quali, quindi, veniva dichiarata la contumacia.
Veniva espletata l'attività istruttoria con l'audizione dei testi , Testimone_1 Controparte_10
; veniva, quindi, disposta C.T.U. ,con la nomina come consulente d'ufficio della Testimone_2
dr.ssa , al fine di accertare, previa esumazione del cadavere di e con Persona_2 Persona_1
prelievo di materiale biologico dello stesso , dell'attrice e della madre naturale , , la Persona_3
compatibilità genetica tra e indicando la percentuale di Parte_1 Persona_1
compatibilità .
Depositato l'elaborato peritale, sulle conclusioni della sola parte attrice , la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da ha trovato ampia conferma nell'attività istruttoria Parte_1
svolta nel corso del presente giudizio.
Ed, infatti, i testi escussi hanno tutti affermato di essere a conoscenza della relazione sentimentale tra e la madre naturale della e della nascita di quest'ultima ; in particolare la teste Persona_1 Parte_1
dichiarava di aver appreso della vicenda dalla cugina della , Testimone_1 Parte_1 CP_8
che le aveva anche mostrato delle foto , di avere, quindi, preso contatti con la predetta Parte_1
aiutandola a venire in Italia per espletare le pratiche del riconoscimento che non era stato possibile in quanto osteggiato dalla moglie del;
il teste dichiarava che era stato lo stesso Per_1 Controparte_10
pagina 3 di 5 ad avergli riferito di avere avuto una figlia in Venezuela nel periodo in cui vi aveva vissuto ,che Per_1
successivamente il aveva avuto seri problemi di salute per i quali era stato ricoverato fino al Per_1
momento del decesso;
la teste dichiarava che era stato lo stesso a presentarle Testimone_2 Per_1
la figlia confermando anche le foto che ritraevano questo incontro .
Nella relazione peritale in atti si legge “Le analisi molecolari e biostatistiche effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dai resti ossei del defunto sig. e dal tampone Persona_1
boccale della sig.ra hanno permesso di rilevare che Parte_1 Parte_1
è figlia biologica di con una probabilità di verosimiglianza pari a
[...] Persona_1
. Si può concludere pertanto che il sig. è il padre biologico della sig.ra NumeroDiC_1 Persona_1
”. Parte_1
Alla luce di quanto sopra e' evidente che l'accertamento tecnico non ha fatto altro che confermare quanto già emerso in sede di prova testimoniale dalla quale si è ricavata la certezza della relazione sentimentale del con la madre biologica della , la nascita di quest'ultima nel periodo Per_1 Parte_1
di permanenza del predetto in Venezuela, gli incontri avuti in Venezuela e in Italia tra i due, la Per_1
volontà espressa da di procedere con il riconoscimento della figlia , l'impossibilità di farlo per Per_1
il sopraggiungere della malattia e per gli ostacoli frapposti dalla moglie del Per_1
Deve , pertanto, essere accolta la domanda svolta da . Parte_1
Tenuto conto della materia trattata e della mancata costituzione in giudizio di e CP_1
, che, pertanto, non si sono opposti alla domanda, dispone che nulla è dovuto CP_2
per le spese.
Considerato che la C.T.U. è stata necessaria ai fini della decisione nell'interesse di tutte le parti in giudizio , ne dispone il pagamento , nell'importo già liquidato nel decreto del
2.5.2025, nella misura del 50% a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Spoleto , definitivamente pronunciando nella causa tra Parte_1
da un lato , e e , dall'altro,
[...] CP_1 CP_2
respinta ogni diversa domanda , istanza ed eccezione così decide : dichiarare che Per_1
è il padre naturale di nata a [...] il
[...] Parte_1
22/08/1958, con ogni consequenziale effetto di legge, e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Foligno, di eseguire la dovuta trascrizione dell'atto di nascita di
[...]
Parte_1
nulla per le spese;
pone il pagamento del compenso del C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50% , nella misura già liquidata nel decreto del 2.5.2025 .
Spoleto 12.12.2025
Il Presidente
UD EI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa UD EI Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2267/2017 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Messini e Flavio Camilli Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Foligno via Roncalli n. 19
ATTRICE
E
e CP_1 CP_2
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.7.2025 tenutasi con modalità telematica pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, in qualità di eredi di , esponendo che era nata a [...] CP_7 CP_8 Persona_1
una relazione sentimentale intercorsa tra la madre naturale e il predetto mentre lo stesso Persona_1
si trovava in Venezuala;
che tale relazione era durata alcuni anni , almeno fino al 1962 , quando il era rientrato in Italia;
che a distanza di anni era riuscita a mettersi in contatto con il fratello del Per_1
che in quel periodo ricopriva la carica di viceconsole dell'Ambasciata di Italia in Puerto DA;
Per_1
che tramite quest'ultimo era entrata in contatto con che nel 2002 si era recato in Persona_1
Venezuela ; che , successivamente , nel 2008 era venuta in Italia in visita al conoscendo anche Per_1
la sua famiglia;
che da quel momento aveva mantenuto i rapporti con il predetto che in più occasioni aveva manifestato la volontà di riconoscere il rapporto di filiazione con la medesima;
chiedeva,
pertanto, che venisse emessa sentenza costitutiva che dichiarasse il rapporto di paternità con Per_1
.
[...]
Si costituiva in giudizio il solo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_9
; gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Veniva , quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi testamentari
[...]
e ; successivamente veniva aperto un sub procedimento con fissazione di un CP_1 CP_2
termine, su richiesta della , ai sensi dell'art. 481 c.c. entro il quale i chiamati all'eredità per Parte_1
via testamentaria dichiarassero la loro intenzione ad accettare l'eredità di;
questi , Persona_1
pagina 2 di 5 comparsi personalmente in udienza, dichiaravano di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius.
Alla luce di quanto sopra con sentenza emessa in data 9.11.2022 , il Tribunale di Spoleto rigettava la domanda svolta da nei confronti di , Parte_1 CP_4 Controparte_6
, e in quanto privi di Controparte_5 CP_7 CP_8 Controparte_9
legittimazione passiva e con ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di e i quali , nonostante le regolarità della notifica , non si costituivano e CP_1 CP_2
dei quali, quindi, veniva dichiarata la contumacia.
Veniva espletata l'attività istruttoria con l'audizione dei testi , Testimone_1 Controparte_10
; veniva, quindi, disposta C.T.U. ,con la nomina come consulente d'ufficio della Testimone_2
dr.ssa , al fine di accertare, previa esumazione del cadavere di e con Persona_2 Persona_1
prelievo di materiale biologico dello stesso , dell'attrice e della madre naturale , , la Persona_3
compatibilità genetica tra e indicando la percentuale di Parte_1 Persona_1
compatibilità .
Depositato l'elaborato peritale, sulle conclusioni della sola parte attrice , la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da ha trovato ampia conferma nell'attività istruttoria Parte_1
svolta nel corso del presente giudizio.
Ed, infatti, i testi escussi hanno tutti affermato di essere a conoscenza della relazione sentimentale tra e la madre naturale della e della nascita di quest'ultima ; in particolare la teste Persona_1 Parte_1
dichiarava di aver appreso della vicenda dalla cugina della , Testimone_1 Parte_1 CP_8
che le aveva anche mostrato delle foto , di avere, quindi, preso contatti con la predetta Parte_1
aiutandola a venire in Italia per espletare le pratiche del riconoscimento che non era stato possibile in quanto osteggiato dalla moglie del;
il teste dichiarava che era stato lo stesso Per_1 Controparte_10
pagina 3 di 5 ad avergli riferito di avere avuto una figlia in Venezuela nel periodo in cui vi aveva vissuto ,che Per_1
successivamente il aveva avuto seri problemi di salute per i quali era stato ricoverato fino al Per_1
momento del decesso;
la teste dichiarava che era stato lo stesso a presentarle Testimone_2 Per_1
la figlia confermando anche le foto che ritraevano questo incontro .
Nella relazione peritale in atti si legge “Le analisi molecolari e biostatistiche effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dai resti ossei del defunto sig. e dal tampone Persona_1
boccale della sig.ra hanno permesso di rilevare che Parte_1 Parte_1
è figlia biologica di con una probabilità di verosimiglianza pari a
[...] Persona_1
. Si può concludere pertanto che il sig. è il padre biologico della sig.ra NumeroDiC_1 Persona_1
”. Parte_1
Alla luce di quanto sopra e' evidente che l'accertamento tecnico non ha fatto altro che confermare quanto già emerso in sede di prova testimoniale dalla quale si è ricavata la certezza della relazione sentimentale del con la madre biologica della , la nascita di quest'ultima nel periodo Per_1 Parte_1
di permanenza del predetto in Venezuela, gli incontri avuti in Venezuela e in Italia tra i due, la Per_1
volontà espressa da di procedere con il riconoscimento della figlia , l'impossibilità di farlo per Per_1
il sopraggiungere della malattia e per gli ostacoli frapposti dalla moglie del Per_1
Deve , pertanto, essere accolta la domanda svolta da . Parte_1
Tenuto conto della materia trattata e della mancata costituzione in giudizio di e CP_1
, che, pertanto, non si sono opposti alla domanda, dispone che nulla è dovuto CP_2
per le spese.
Considerato che la C.T.U. è stata necessaria ai fini della decisione nell'interesse di tutte le parti in giudizio , ne dispone il pagamento , nell'importo già liquidato nel decreto del
2.5.2025, nella misura del 50% a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Spoleto , definitivamente pronunciando nella causa tra Parte_1
da un lato , e e , dall'altro,
[...] CP_1 CP_2
respinta ogni diversa domanda , istanza ed eccezione così decide : dichiarare che Per_1
è il padre naturale di nata a [...] il
[...] Parte_1
22/08/1958, con ogni consequenziale effetto di legge, e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Foligno, di eseguire la dovuta trascrizione dell'atto di nascita di
[...]
Parte_1
nulla per le spese;
pone il pagamento del compenso del C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50% , nella misura già liquidata nel decreto del 2.5.2025 .
Spoleto 12.12.2025
Il Presidente
UD EI
pagina 5 di 5