Articolo 1 della Legge 17 ottobre 1957, n. 1007
Articolo 2
Versione
15 novembre 1957
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1957