Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02551/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 1758 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria (elevati a 1867) indetto con P.D.G. 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” 19 aprile 2022, n. 31, e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, a firma del Direttore Generale dott. -OMISSIS-, notificato all''interessato il 14 dicembre 2023;
- del provvedimento-verbale presupposto e connesso di inidoneità, con il quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo per deficit visivo;
- della graduatoria del concorso a 1758 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, limitatamente alla parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi al corso;
- dell'avviso di convocazione del 28 novembre 2023, pubblicato sul portale, con cui i concorrenti risultati idonei sono invitati a presentarsi presso la sede formativa per l'avvio del 183° corso di formazione allievi agenti di Polizia penitenziaria;
- di ogni altro ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico a 1758 posti (elevati a 1867) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” 19 aprile 2022, n. 31.
In data 12 giugno 2023, dopo esser stato sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal bando in conformità agli artt. 122 e 123 del d.lgs. 443/1992, veniva giudicato inidoneo “ per deficit visivo ” dalla Commissione medica di prima istanza, con diagnosi “ astigmatismo miopico composto O.D. e O.S.”.
1.2. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, chiedeva di essere sottoposto a visita di seconda istanza e, in data 13 novembre 2023, la Commissione confermava il seguente giudizio: “ Deficit visus (visus naturale OD 2/10 non correggibile a 10/10 con correzione massima di una diottria) ”.
1.3. Pertanto, con decreto del 13 dicembre 2023 il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale posta al centro del presente giudizio.
1.4. Il gravame proposto risulta affidato al seguente motivo di doglianza articolato sotto distinti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 122, punto 1, lettera d), del d.lgs. n. 443/1992 e dell’art. 12 del bando di concorso, ed in particolare dell’art. 12; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; arbitrarietà, illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa; erroneità dei presupposti; palese inattendibilità del giudizio e travisamento dei fatti; sviamento, carenza della motivazione; ingiustizia manifesta.
Si deduce che l’accertamento al quale è stato sottoposto il ricorrente è inattendibile, in quanto, in data 8 novembre 2023, era stato sottoposto ad intervento per miopia PRK e PTK, del quale aveva ancora postumi temporanei, e pertanto la competente Commissione medica dell’Amministrazione ha adottato una metodologia di analisi non corretta rispetto al caso specifico.
1.5. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente instando per il rigetto del ricorso siccome infondato.
1.6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 3 aprile 2024 il Collegio rigettava l’istanza cautelare “ Considerato che i provvedimenti gravati non presentano profili di irragionevolezza e/o di arbitrarietà in ragione degli obiettivi risultati degli accertamenti sanitari disposti nel corso della procedura concorsuale e della conseguente impossibilità -anche a tutela della par condicio- di formulare giudizi “prognostici” sui possibili esiti definitivi dell’intervento chirurgico al quale il ricorrente si è sottoposto per il recupero del visus; ”.
1.7. All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa vaniva trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni che seguono.
2.2. Nel merito si rileva, infatti, che l’art. 12, comma 6, lett. c del Bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 31 del 19 aprile 2022 prevede, a pena di inidoneità, che il candidato possegga “ senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione normale sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione ”.
2.2. Dalla documentazione depositata risulta che la Commissione preposta all’accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato il ricorrente non idoneo per deficit visivo con la diagnosi di “ astigmatismo miopico composto O.D. e O.S. (V.N.O.D. 1/10 correggibile a 10/10 con diottrie -3,5 = -0,75 A 10; V.N.O.S. 1/10 correggibile 10/10 con diottrie -3 = -0,25 A 180) ” e tale inidoneità è stata confermata anche della seconda Commissione medica.
2.3. Occorre, all’uopo, considerare che le verifiche aventi carattere tecnico-specialistico sono riservate all’Amministrazione, pertanto gli accertamenti espletati dall’Amministrazione nell’ambito di pubblici concorsi devono essere considerati infungibili (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. II, 8 agosto 2022, n. 6975). Spetta infatti alle competenti strutture specialistiche dell’Amministrazione che indice la selezione ed a cui il bando attribuisce le relative funzioni pubblicistiche di riscontro e verifica, l’accertamento della sussistenza, in capo al candidato, dei requisiti psico-fisici normativamente previsti per l’assunzione ai pubblici impieghi. Ciò deve ritenersi quanto più vero per quei parametri, tra i quali non può non annoverarsi il visus , rilevante nel caso in esame, che sono suscettibili a modificazione nel corso del tempo in virtù della loro natura oppure per un successivo intervento dell’uomo.
2.4. Come più volte affermato dalla giurisprudenza “ i requisiti psicofisici e attitudinali devono essere posseduti dal candidato esclusivamente all’atto degli accertamenti espletati dalla Commissione medica concorsuale, atteso che il termine previsto per il possesso dei requisiti e per la presentazione della relativa documentazione ha carattere perentorio, in quanto posto a tutela della par condicio e del principio della certezza delle posizioni giuridiche di tutti i candidati ” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 25 giugno 2014, n. 6718; id ., 31 maggio 2022, n.7111).
2.5. Ne consegue che non possono ritenersi rilevanti i certificati prodotti dal ricorrente poiché rilasciati a seguito di visite mediche poste in essere in condizioni e tempi differenti da quelle che hanno occasionato il giudizio di inidoneità; né risultava possibile richiedere allo specialista che, nell’ambito della procedura concorsuale, ha sottoposto a visita oculistica parte ricorrente, successivamente all’intervento chirurgico (del quale comunque il medico ha preso atto come si rileva dal referto di cui all’allegato 3), un giudizio prognostico sull’eventuale futura possibilità di recupero del visus.
3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
4. Le spese processuali, per ragioni di equità, possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.