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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1539/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
DE Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000409756-ACC-F910-2015 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19-1-2022 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 000000409756-ACC-F910-2015 relativo all'omesso versamento di IMU-TASI del Comune di Nocera
ER (CZ), riferite agli anni 2016-2017-2018, riguardante i terreni di con destinazione edificabile individuati in catasto al Indirizzo_1 deducendo la “violazione e non applicazione dell'art. 2, comma 1, lett b) D.Lgs 504/1992” sostenendo che i terreni in questione dovevano considerarsi esentati dalle imposte richieste in quanto, pur avendo natura edificabile erano comunque destinati, direttamente e/o indirettamente, mediante contratto di comodato, ad uso agricolo ed essendo la ricorrente titolare di ditta individuale agricola e iscritta all'Inps in qualità di IAP (imprenditore agricolo professionale).
2. Con atto di controdeduzioni del 25-7-2022 si costituiva in giudizio la DE
3. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Nocera ER il quale svolgeva le medesime difese proposte dalla società di riscossione.
. Con sentenza n. 780/2024 del 20-12-2023, depositata in segreteria il 16-4-2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Catanzaro, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, rigettava il ricorso e la condannava al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente proponeva appello che deve essere rigettato. Invero, i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio e indicati nella sentenza impugnata (“1) i terreni devono essere posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nei relativi elenchi e nella relativa gestione previdenziale, con assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
2)
l'attività agricola deve essere svolta a titolo principale, cioè tale attività deve avere carattere principale rispetto ad altre fonti di reddito;
3) è indispensabile la conduzione diretta dei terreni dell'esenzione richiesto dalla ricorrente”) devono concorrere tutti, mentre, nel caso di specie, a parte l'omessa dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti (qualifica di Cd/Iap e attività agricola esercitata a titolo principale), è la contribuente ad escludere il requisito della conduzione diretta dei terreni assumendo che i terreni di cui chiede l'esenzione sono condotti direttamente e/o indirettamente tramite contratto di comodato. Nella sentenza impugnata si fa espresso riferimento a tale ultima specifica circostanza (“E' fondata la richiesta del Comune del pagamento dei tributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; dalla documentazione (relativa ai mesi di aprile e maggio dell'anno 2016) prodotta dalla ricorrente emerge che non risulta una conduzione diretta ma tramite un comodatario, nel senso che l'attività agricola sarebbe svolta da un terzo, il che comporta di per sé l'esclusione del regime di favore in questione”) e quanto affermato dalla Corte di Giustizia di primo grado - che esclude in radice il riconoscimento del beneficio - non è stato oggetto di specifica censura nell'atto di appello, con la conseguenza che su tale ultima questione deve considerarsi formato il giudicato.
Fermo restando quanto sopra, la contribuente non ha mai dimostrato al Comune il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Ovviamente il riferimento è alla specifica dichiarazione IMU che, a pena di decadenza, la ricorrente (la quale dalla documentazione in atti risulterebbe operante come impresa agricola individuale solo dall'aprile
2016) avrebbe dovuto presentare all'ente comunale per usufruire dell'esenzione, indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si sarebbe dovuto applicare e attestando e dimostrando (attraverso la documentazione necessaria) il possesso dei requisiti. Dichiarazione che, a suo tempo, non è stata presentata.
Pertanto, il Comune non avrebbe mai potuto riconoscere l'esenzione dall'IMU/TASI sui terreni edificabili ed è altrettanto chiaro che l'eventuale allegazione e dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti solo in sede giudiziaria (peraltro non avvenuta nel nostro caso), attraverso l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non potrebbe comunque pregiudicare la legittimità di quest'ultimo atto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1000 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1539/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
DE Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000409756-ACC-F910-2015 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19-1-2022 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 000000409756-ACC-F910-2015 relativo all'omesso versamento di IMU-TASI del Comune di Nocera
ER (CZ), riferite agli anni 2016-2017-2018, riguardante i terreni di con destinazione edificabile individuati in catasto al Indirizzo_1 deducendo la “violazione e non applicazione dell'art. 2, comma 1, lett b) D.Lgs 504/1992” sostenendo che i terreni in questione dovevano considerarsi esentati dalle imposte richieste in quanto, pur avendo natura edificabile erano comunque destinati, direttamente e/o indirettamente, mediante contratto di comodato, ad uso agricolo ed essendo la ricorrente titolare di ditta individuale agricola e iscritta all'Inps in qualità di IAP (imprenditore agricolo professionale).
2. Con atto di controdeduzioni del 25-7-2022 si costituiva in giudizio la DE
3. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Nocera ER il quale svolgeva le medesime difese proposte dalla società di riscossione.
. Con sentenza n. 780/2024 del 20-12-2023, depositata in segreteria il 16-4-2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Catanzaro, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, rigettava il ricorso e la condannava al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente proponeva appello che deve essere rigettato. Invero, i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio e indicati nella sentenza impugnata (“1) i terreni devono essere posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nei relativi elenchi e nella relativa gestione previdenziale, con assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
2)
l'attività agricola deve essere svolta a titolo principale, cioè tale attività deve avere carattere principale rispetto ad altre fonti di reddito;
3) è indispensabile la conduzione diretta dei terreni dell'esenzione richiesto dalla ricorrente”) devono concorrere tutti, mentre, nel caso di specie, a parte l'omessa dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti (qualifica di Cd/Iap e attività agricola esercitata a titolo principale), è la contribuente ad escludere il requisito della conduzione diretta dei terreni assumendo che i terreni di cui chiede l'esenzione sono condotti direttamente e/o indirettamente tramite contratto di comodato. Nella sentenza impugnata si fa espresso riferimento a tale ultima specifica circostanza (“E' fondata la richiesta del Comune del pagamento dei tributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; dalla documentazione (relativa ai mesi di aprile e maggio dell'anno 2016) prodotta dalla ricorrente emerge che non risulta una conduzione diretta ma tramite un comodatario, nel senso che l'attività agricola sarebbe svolta da un terzo, il che comporta di per sé l'esclusione del regime di favore in questione”) e quanto affermato dalla Corte di Giustizia di primo grado - che esclude in radice il riconoscimento del beneficio - non è stato oggetto di specifica censura nell'atto di appello, con la conseguenza che su tale ultima questione deve considerarsi formato il giudicato.
Fermo restando quanto sopra, la contribuente non ha mai dimostrato al Comune il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Ovviamente il riferimento è alla specifica dichiarazione IMU che, a pena di decadenza, la ricorrente (la quale dalla documentazione in atti risulterebbe operante come impresa agricola individuale solo dall'aprile
2016) avrebbe dovuto presentare all'ente comunale per usufruire dell'esenzione, indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si sarebbe dovuto applicare e attestando e dimostrando (attraverso la documentazione necessaria) il possesso dei requisiti. Dichiarazione che, a suo tempo, non è stata presentata.
Pertanto, il Comune non avrebbe mai potuto riconoscere l'esenzione dall'IMU/TASI sui terreni edificabili ed è altrettanto chiaro che l'eventuale allegazione e dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti solo in sede giudiziaria (peraltro non avvenuta nel nostro caso), attraverso l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non potrebbe comunque pregiudicare la legittimità di quest'ultimo atto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1000 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.