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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 982/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Resempiano n. 10/L con il patrocinio dell'avv. BIAVA CLAUDIA, ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.4.1969 e residente a [...]L con il patrocinio dell'avv. SINICCO LUANA, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Lecco dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di RT di provvedere alle necessarie annotazioni, alle CP_1 seguenti
CONDIZIONI
1) il signor lascerà la casa familiare entro la fine del mese di novembre 2025 onde reperire nuovo Controparte_1 alloggio, ove trasferirà la propria residenza;
qualora dovessero insorgere oggettive difficoltà nel reperire una soluzione abitativa adeguata, detto termine sarà differito, al più tardi, sino al 15/12/2025.
2) Nel medesimo termine il signor asporterà dalla casa familiare gli arredi della camera da letto attualmente da CP_1 lui utilizzata, nonché i suoi beni personali e gli arredi di sua esclusiva proprietà; a tal fine, entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, il signor trasmetterà alla moglie un elenco dettagliato dei beni che, previa CP_1 condivisione con la stessa, intende asportare;
resta inteso che nulla di quanto necessario ai figli sarà rimosso. 3) Al più tardi, entro il 15/12/2025, la IG asporterà le proprie arnie dal terreno di proprietà del signor Pt_1
. CP_1 Per_ 4) La LI minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in RT, Via Resempiano 10/L, con la quale continuerà a convivere insieme ai fratelli Per_2 e maggiorenni non economicamente autosufficienti;
i genitori prenderanno insieme tutte le decisioni
[...] Per_3 significative per la minore, impegnandosi a tal fine al reciproco scambio di informazioni per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascuno di loro potrà quindi decidere nel momento in cui la LI sarà con loro.
5) In considerazione del collocamento della LI minore e della residenza dei figli maggiorenni, la casa familiare resta assegnata alla IG . Pt_1 Per_
6) in ragione dell'età di , il signor vedrà la LI minore considerati i suoi impegni sociali e scolastici, CP_1 concordando i tempi e i modi con la minore stessa, anche per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e ogni altra ricorrenza del calendario.
Per_ 7) Quanto al contributo al mantenimento per la LI , il signor verserà alla IG , entro il giorno CP_1 Pt_1 5 del mese, con aggiornamento Istat annuale come per legge, la somma di € 400,00 mensili a far data dal mese di novembre 2025; quanto ai figli e i genitori provvederanno in via diretta al loro mantenimento ordinario, Per_2 Per_3 con la precisazione che divideranno al 50% le spese per abbigliamento e calzature, necessarie e proporzionate, da concordarsi direttamente con i figli, con rimborso del 50% dello scontrino a chi sostiene la spesa.
Per_ 8) Le spese straordinarie per e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 Per_3 ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
1- Spese mediche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2- Spese mediche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) Farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
3- Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
4- Spese scolastiche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sedi universitarie;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
5- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per tennis, atletica, calcio, basket, pallavolo, judo, ginnastica ritmica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per i figli.
6- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa di entrambi i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli
(motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità or urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie).
9) l'Assegno Unico Universale, oggi richiesto e percepito dalla IG , continuerà ad essere percepito dalla Pt_1 stessa al 100%. Il signor , qualora richiesto, fornirà alla moglie la documentazione necessaria ai fini ISEE per la CP_1 corretta quantificazione dell'A.U.
10) Al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni la IG restituirà al marito l'autovettura C3 di Pt_1 proprietà dello stesso e in uso alla moglie;
tratterrà in sua proprietà esclusiva il personal computer e provvederà immediatamente, a volturare a proprio nome l'utenza telefonica cellulare a lei in uso.
11) Le utenze domestiche della casa familiare saranno volturate a nome della IG al momento dell'uscita del Pt_1 signor dalla casa familiare. Qualora lo stesso lasciasse la dimora coniugale prima della sentenza di separazione, CP_1 la IG si impegna a non porre a carico del marito le spese successive, anche nell'ipotesi in cui la voltura non Pt_1 fosse ancora stata perfezionata;
il signor continuerà a fornire la legna per il riscaldamento dell'abitazione CP_1 familiare fino al momento del rilascio.
12) il conto corrente cointestato dovrà essere chiuso al momento della uscita di casa del sig. e nel frattempo le CP_1 utenze e le spese relative alla gestione della casa familiare, sia addebitate sul conto cointestato che addebitate sul conto della sig.ra , verranno ripartite al 50% dalle parti. laddove non sia stata ancora possibile la voltura, le spese Pt_1 saranno pagate con altro mezzo di pagamento al 50% dalle parti. La IG , a far data dalla sottoscrizione del Pt_1 presente accordo, non utilizzerà più il c/c comune.
13) Le parti si impegnano alla reciproca remissione di eventuali querele, denunce o esposti o altro già presentati, con consegna di prova della remissione per consentire l'accettazione della remissione entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e rinunciano reciprocamente a proporne di nuovi per fatti occorsi sino alla data della sottoscrizione dell'accordo.
14) restano fermi e impregiudicati i diritti delle parti non direttamente oggetto della separazione.
Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di Controparte_1 avere contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 23.10.1999 in RT e che da detta unione sono nati i figli (in data 3.1.2003), (in data 19.12.2004), maggiorenni non Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e (in data 15.2.2008), ancora minorenne. Per_1
La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa del disinteresse del marito alla vita famigliare. La ricorrente ha infatti dichiarato di essersi sempre occupata in via esclusiva del ménage famigliare e delle esigenze dei figli, per la cura dei quali – di comune accordo con il marito – a partire dai primi anni 2000 si è anche allontanata dal mondo del lavoro, per farvi ritorno, senza la possibilità di spendere la professionalità antecedentemente detenuta, nel 2018. La ricorrente ha esposto di godere di una capacità economica limitata, costituita prevalentemente dalle entrate quale insegnante di sostegno, che tuttavia hanno durata annuale, non godendo di un contratto a tempo indeterminato: ad ogni modo, tali entrate vengono interamente destinate alle necessità della famiglia. Al contrario, ha descritto la condizione del marito come maggiormente florida, in ragione delle attività imprenditoriali del signor , che gli consentono di tenere un buon tenore di vita. CP_1
Ritenuto che l'allontanamento morale e materiale del marito dalla vita famigliare non sia più tollerabile, la ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status, l'affido congiunto di con Per_1 collocazione prevalente della stessa presso di sé, nonché il concorso del resistente al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1.200,00 mensili (600,00 per 300,00 per Per_1 Per_2
e 300,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione della Controparte_1 ricorrente e allegando di non aver mai fatto mancare il proprio sostegno al nucleo famigliare e alla moglie, la quale – anzi – ha da diversi anni smesso di comunicare e collaborare con il marito. Il resistente ha contestato la capacità della ricorrente di prendersi cura in modo ottimale del nucleo famigliare, sottolineandone la fragilità emotiva e la tendenza ad occuparsi di attività a lei care, ma poco utili ai fini della gestione del ménage famigliare. Dal punto di vista economico, ha sottolineato che la propria attività imprenditoriale è entrata in forte crisi dall'epoca del Covid, tanto che attualmente il proprio reddito sarebbe addirittura inferiore a quello della moglie. Facendo leva sulle difficoltà psicologiche ed emotive della moglie, il resistente ha chiesto che la LI minore Per_1 venga collocata presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale (intestata alla moglie, ma sostanzialmente pagata e ristrutturata dal ) a sé. Ha poi chiesto che la moglie CP_1 contribuisca al mantenimento dei figli, in ragione di euro 200,00 mensili ciascuno.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 16.10.2025, durante la quale hanno raggiunto l'accordo declinato nella scrittura privata sottoscritta in udienza e acquisita al fascicolo telematico, che fonda le conclusioni congiunte, sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie relative all'affido congiunto della LI al collocamento Per_1 della stessa presso la madre e al contributo del padre al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi, sopra riportati come conclusioni congiunte, si palesano adeguati a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
Le ulteriori determinazioni economiche raggiunte dalle parti non appaiono contrarie all'ordine pubblico e possono quindi essere omologate.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 8.3.1969 e (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 22.4.1969, sposati con rito concordatario in data 23.10.1999 in RT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 6), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 982/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Resempiano n. 10/L con il patrocinio dell'avv. BIAVA CLAUDIA, ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.4.1969 e residente a [...]L con il patrocinio dell'avv. SINICCO LUANA, resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Lecco dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di RT di provvedere alle necessarie annotazioni, alle CP_1 seguenti
CONDIZIONI
1) il signor lascerà la casa familiare entro la fine del mese di novembre 2025 onde reperire nuovo Controparte_1 alloggio, ove trasferirà la propria residenza;
qualora dovessero insorgere oggettive difficoltà nel reperire una soluzione abitativa adeguata, detto termine sarà differito, al più tardi, sino al 15/12/2025.
2) Nel medesimo termine il signor asporterà dalla casa familiare gli arredi della camera da letto attualmente da CP_1 lui utilizzata, nonché i suoi beni personali e gli arredi di sua esclusiva proprietà; a tal fine, entro 7 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, il signor trasmetterà alla moglie un elenco dettagliato dei beni che, previa CP_1 condivisione con la stessa, intende asportare;
resta inteso che nulla di quanto necessario ai figli sarà rimosso. 3) Al più tardi, entro il 15/12/2025, la IG asporterà le proprie arnie dal terreno di proprietà del signor Pt_1
. CP_1 Per_ 4) La LI minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in RT, Via Resempiano 10/L, con la quale continuerà a convivere insieme ai fratelli Per_2 e maggiorenni non economicamente autosufficienti;
i genitori prenderanno insieme tutte le decisioni
[...] Per_3 significative per la minore, impegnandosi a tal fine al reciproco scambio di informazioni per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascuno di loro potrà quindi decidere nel momento in cui la LI sarà con loro.
5) In considerazione del collocamento della LI minore e della residenza dei figli maggiorenni, la casa familiare resta assegnata alla IG . Pt_1 Per_
6) in ragione dell'età di , il signor vedrà la LI minore considerati i suoi impegni sociali e scolastici, CP_1 concordando i tempi e i modi con la minore stessa, anche per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e ogni altra ricorrenza del calendario.
Per_ 7) Quanto al contributo al mantenimento per la LI , il signor verserà alla IG , entro il giorno CP_1 Pt_1 5 del mese, con aggiornamento Istat annuale come per legge, la somma di € 400,00 mensili a far data dal mese di novembre 2025; quanto ai figli e i genitori provvederanno in via diretta al loro mantenimento ordinario, Per_2 Per_3 con la precisazione che divideranno al 50% le spese per abbigliamento e calzature, necessarie e proporzionate, da concordarsi direttamente con i figli, con rimborso del 50% dello scontrino a chi sostiene la spesa.
Per_ 8) Le spese straordinarie per e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 Per_3 ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
1- Spese mediche documentate che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2- Spese mediche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) Farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
3- Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
4- Spese scolastiche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sedi universitarie;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
5- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per tennis, atletica, calcio, basket, pallavolo, judo, ginnastica ritmica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per i figli.
6- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa di entrambi i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli
(motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità or urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie).
9) l'Assegno Unico Universale, oggi richiesto e percepito dalla IG , continuerà ad essere percepito dalla Pt_1 stessa al 100%. Il signor , qualora richiesto, fornirà alla moglie la documentazione necessaria ai fini ISEE per la CP_1 corretta quantificazione dell'A.U.
10) Al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni la IG restituirà al marito l'autovettura C3 di Pt_1 proprietà dello stesso e in uso alla moglie;
tratterrà in sua proprietà esclusiva il personal computer e provvederà immediatamente, a volturare a proprio nome l'utenza telefonica cellulare a lei in uso.
11) Le utenze domestiche della casa familiare saranno volturate a nome della IG al momento dell'uscita del Pt_1 signor dalla casa familiare. Qualora lo stesso lasciasse la dimora coniugale prima della sentenza di separazione, CP_1 la IG si impegna a non porre a carico del marito le spese successive, anche nell'ipotesi in cui la voltura non Pt_1 fosse ancora stata perfezionata;
il signor continuerà a fornire la legna per il riscaldamento dell'abitazione CP_1 familiare fino al momento del rilascio.
12) il conto corrente cointestato dovrà essere chiuso al momento della uscita di casa del sig. e nel frattempo le CP_1 utenze e le spese relative alla gestione della casa familiare, sia addebitate sul conto cointestato che addebitate sul conto della sig.ra , verranno ripartite al 50% dalle parti. laddove non sia stata ancora possibile la voltura, le spese Pt_1 saranno pagate con altro mezzo di pagamento al 50% dalle parti. La IG , a far data dalla sottoscrizione del Pt_1 presente accordo, non utilizzerà più il c/c comune.
13) Le parti si impegnano alla reciproca remissione di eventuali querele, denunce o esposti o altro già presentati, con consegna di prova della remissione per consentire l'accettazione della remissione entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e rinunciano reciprocamente a proporne di nuovi per fatti occorsi sino alla data della sottoscrizione dell'accordo.
14) restano fermi e impregiudicati i diritti delle parti non direttamente oggetto della separazione.
Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di Controparte_1 avere contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 23.10.1999 in RT e che da detta unione sono nati i figli (in data 3.1.2003), (in data 19.12.2004), maggiorenni non Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, e (in data 15.2.2008), ancora minorenne. Per_1
La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa del disinteresse del marito alla vita famigliare. La ricorrente ha infatti dichiarato di essersi sempre occupata in via esclusiva del ménage famigliare e delle esigenze dei figli, per la cura dei quali – di comune accordo con il marito – a partire dai primi anni 2000 si è anche allontanata dal mondo del lavoro, per farvi ritorno, senza la possibilità di spendere la professionalità antecedentemente detenuta, nel 2018. La ricorrente ha esposto di godere di una capacità economica limitata, costituita prevalentemente dalle entrate quale insegnante di sostegno, che tuttavia hanno durata annuale, non godendo di un contratto a tempo indeterminato: ad ogni modo, tali entrate vengono interamente destinate alle necessità della famiglia. Al contrario, ha descritto la condizione del marito come maggiormente florida, in ragione delle attività imprenditoriali del signor , che gli consentono di tenere un buon tenore di vita. CP_1
Ritenuto che l'allontanamento morale e materiale del marito dalla vita famigliare non sia più tollerabile, la ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status, l'affido congiunto di con Per_1 collocazione prevalente della stessa presso di sé, nonché il concorso del resistente al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1.200,00 mensili (600,00 per 300,00 per Per_1 Per_2
e 300,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
Si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione della Controparte_1 ricorrente e allegando di non aver mai fatto mancare il proprio sostegno al nucleo famigliare e alla moglie, la quale – anzi – ha da diversi anni smesso di comunicare e collaborare con il marito. Il resistente ha contestato la capacità della ricorrente di prendersi cura in modo ottimale del nucleo famigliare, sottolineandone la fragilità emotiva e la tendenza ad occuparsi di attività a lei care, ma poco utili ai fini della gestione del ménage famigliare. Dal punto di vista economico, ha sottolineato che la propria attività imprenditoriale è entrata in forte crisi dall'epoca del Covid, tanto che attualmente il proprio reddito sarebbe addirittura inferiore a quello della moglie. Facendo leva sulle difficoltà psicologiche ed emotive della moglie, il resistente ha chiesto che la LI minore Per_1 venga collocata presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale (intestata alla moglie, ma sostanzialmente pagata e ristrutturata dal ) a sé. Ha poi chiesto che la moglie CP_1 contribuisca al mantenimento dei figli, in ragione di euro 200,00 mensili ciascuno.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 16.10.2025, durante la quale hanno raggiunto l'accordo declinato nella scrittura privata sottoscritta in udienza e acquisita al fascicolo telematico, che fonda le conclusioni congiunte, sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie relative all'affido congiunto della LI al collocamento Per_1 della stessa presso la madre e al contributo del padre al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi, sopra riportati come conclusioni congiunte, si palesano adeguati a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
Le ulteriori determinazioni economiche raggiunte dalle parti non appaiono contrarie all'ordine pubblico e possono quindi essere omologate.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 8.3.1969 e (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 22.4.1969, sposati con rito concordatario in data 23.10.1999 in RT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 6), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada