Articolo 5 della Legge 29 luglio 1975, n. 426
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 settembre 1975
Art. 5.
L' articolo 2758 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2758 - Crediti per tributi indiretti. - I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede".
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
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