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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
11499/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del Lavoro , nelal persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 18/04/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11499/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
residente in [...], in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Ippolito come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in
AT , Via Umberto 303;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato in
AT , Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_2
Contumace Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 parte attrice impugnava l'intimazione di pagamento
29320249023951903 000 , emessa dall' di AT e notificata in data Controparte_2
22.11.2024 , l'opposizione veniva proposta limitatamente la cartella di pagamento n. 293201200199
40084000 di € 6095,75 , notificata in data 09.06.2012, avente ad oggetto contributi per l'anno CP_1
2008 , unitamente all'intimazione di pagamento veniva pertanto impugnata la cartella sopra specifi-
cata, con qualsiasi atto presupposto o consequenziale .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso della prescrizione estintiva della pretesa contributiva, evidenziava a tal fine che dalla data di notifica della cartella ( 9.6.2012),
alla data di notifica dell'intimazione di pagamento( 22.11.2024), erano intercorsi ben oltre i cinque anni previsti dalla legge per il decorso della prescrizione estintiva dei contributi e pertanto non sussisteva più il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero coattivo di somme .
Eccepiva il decorso di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella di pagamento a ta-
le fine richiamava la legge 335/1995 e l'art. 3 che prevede il decorso del termine quinquennale per il consolidarsi della prescrizione , eccepiva in via subordinata la prescrizione del credito contribu-
tivo ex art. 2948 c.c.
Richiamava altresì noti arresti giurisprudenziali in merito all'impugnazione del titolo esecutivo oltre il termine di quaranta giorni previsto per legge in materia contributiva, che produceva l'irretrattabi-
lità del credito ma non modificava il termine quinquennale di prescrizione dei contributi.
Eccepiva l'insussistenza nel merito dei presupposti contributivi che avrebbero obbligato la ricor-
CP_ rente odierna al versamento presso la Gestione Commercianti delle richieste somme , deduceva di avere svolto nel 2008 l'attività di socio accomandante ma di non avere esercitato l'attività com-
merciale in misura prevalente .
Deduceva altresì che l' aveva emesso in autotutela un provvedimento di sgravio in riferimen- CP_1
to alla cartella all'esame di giudizio, e pertanto anche alla luce dell'avvenuto sgravio in data 14.10.
CP_ 2022 , contestava il diritto dell' e del concessionario al servizio di riscossione a procedere all'esecuzione forzata . Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'illegittimità degli atti impugnati ed il loro annulla-
mento e che i crediti fissero dichiarati prescritti ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995 , chiedeva altresì che fosse dichiarato non sussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di valido titolo esecutivo, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procurato-
re della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva il ruolo esattoriale impugnato e fissava l'udienza di discussione .
Successivamente in data 20.01.2025 si costituiva l' che eccepiva la carenza di Controparte_3
propria legittimazione a resistere in giudizio in riferimento alla cartella esattoriale impugnata poiché
CP_ non emessa dall'
Evidenziava che l' a seguito di accertamenti autonomamente condotti Controparte_2
secondo la previsione di cui all'art. 32 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2
del 2009 , effettuava controlli sui modelli reddituali prodotti dai contribuenti e iscriveva a ruolo anche omissioni contributive che emergevano in conseguenza degli accertamenti reddituali .
L' evidenziava di non avere autonomo potere di accertamento sul reddito e l'imposizione CP_1
contributiva richiesta , all'esame di giudizio , derivava direttamente dai redditi accertati dall'Agen-
zia Entrate.
CP_ Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell' e che in alternativa disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_2
Evidenziava che l'azione esecutiva per il recupero coattivo dei contributi non era di competenza del l' ma del Concessionario e che quest'ultimo aveva l'onere di curare l'esazione delle somme CP_1
fino al completo recupero ovvero, al contrario, fino alla dimostrazione della irrecuperabilità delle somme in misura totale o parziale . Anche sotto tale profilo insisteva per l'integrazione del contraddittorio , come già richiesta .
Deduceva la tardività dell'opposizione alla cartella impugnata , proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica , ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissi-
bile.
Contestava il decorso della prescrizione poiché parte ricorrente non aveva tenuto in considerazione la sospensione delle attività di notifica di atti di riscossione durante il periodo di emergenza sanita- ria da OV .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto e che fosse dichiarata in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24 , comma 5 , D.Lgs.
46/1999 , chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati .
CP_ In giudizio veniva provata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo ad , odierna resi-
stente nonché all' , come da deposito in atti dei files di notifica eseguiti Controparte_2
a mezzo PEC , in data 07.03.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' . Controparte_2
Successivamente questo giudice veniva delegato per la trattazione e decisione del presente procedi-
mento , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato .
All'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il giudizio con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c , con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione afferente la carenza di legittimazione passiva dell' che non ha formato la cartella impugnata , sottesa all'intimazione di CP_1
pagamento opposta.
CP_ Nella fattispecie infatti , come illustrato dalla resistente , trova applicazione l'art. 32 bis d.l.
n. 185 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ai fini della semplificazio-
ne della riscossione coattiva , ha previsto :
“
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997 n. 462 , che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché
di interessi e di sanzioni per ritardo o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia
delle Entrate.
2 . la società di riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, provvede a
riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legis-
lativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”.
Pertanto le somme riscosse a titolo di contributi dovuti e non versati , pur essendo iscritte a ruolo da per i poteri di controllo e accertamento previsti per legge , sono accreditati agli Controparte_2 Enti previdenziali che rimangono titolari delle somme e creditori delle medesime , secondo espressa previsione di legge . Pertanto la legittimazione a partecipare a questo giudizio ,il cui oggetto attiene alla prescrizione delle somme di cui è creditore per legge , deve essere riconosciuta in capo CP_1
CP_ ad odierna resistente. L'eccepita carenza di legittimazione passiva non può pertanto trovare accoglimento .
Sotto altro profilo ritiene questo giudice che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ ragione più liquida”, con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica , che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare , di cui all'art. 276 c.p.c ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se lo-
gicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. n. 12002/
2014 ed ancora Cass. 11458/2018 ).
Passando all'esame del merito osserva il decidente che ai fini di delibare in ordine alla prescrizione decorsa dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata , deve essere verificata l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione medesima .
Orbene rimanendo contumace , non risulta in atti depositata la notifica Controparte_2
della cartella impugnata e di successivi eventuali atti interruttivi.
Ebbene , parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione al la esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione ) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione .
In tale caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione , avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva ,tramite tale rimedio la pretesa esecutiva del creditore ben può essere neutralizzata.
La legge n. 335 /1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previ- denziali oggetto di causa è quinquennale.
Dalla data di notifica della cartella impugnata sottesa all'intimazione ( 09.06.2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 21.11.2024 ) sono decorsi più di cinque anni senza il com-
pimento di atti interruttivi .
Considerato che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge , con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare di quell'effetto , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla notifica della cartella all'esame di giudizio , non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione , nessuna prova avendo fornito l'ente previdenziale , ovvero l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione .Sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenu-
ta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati .
Va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata , e che nessu CP_1
na somma è dovuta dalla ricorrente all'ente impositore per i citati crediti.
Osserva poi questo Giudice che l'ente impositore una volta formatosi il ruolo e trasmesso all'Agen-
te di riscossione abbia finito il proprio compito. Da quel momento unico legittimato all'azione di recupero è l' . Controparte_4
Tuttavia nella fattispecie il ruolo medesimo è stato formato dall' per proprio pote- Controparte_2
re accertativo sul reddito e sull'iscrizione a ruolo dei contributi, pertanto la prescrizione è maturata durante il periodo in cui ad operare doveva essere, ed effettivamente è stato, l'Agente di riscossione.
Pertanto per quanto riguarda le spese di lite le stesse possono compensarsi interamente nei confronti dell' mentre , in ragione dei motivi di decisione , possono essere Controparte_3
liquidate come da dispositivo e poste a carico della soccombente . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11499/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato Parte_1
in data 06/12/2024 , così provvede : Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritti i contributi portati portati dalla cartella 29320120019940084000; CP_1
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 29320249023951903/000, limitatamente ai contributi portati dalla cartella prescritta;
CP_ Dichiara che parte ricorrente nulla deve all' ;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_2
ricorrente che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Ippolito ex art. 93 c.p.c.;
Compensa per intero le spese tra e parte ricorrente. CP_1
AT 18.04.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del Lavoro , nelal persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 18/04/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11499/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
residente in [...], in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Ippolito come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in
AT , Via Umberto 303;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato in
AT , Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_2
Contumace Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 parte attrice impugnava l'intimazione di pagamento
29320249023951903 000 , emessa dall' di AT e notificata in data Controparte_2
22.11.2024 , l'opposizione veniva proposta limitatamente la cartella di pagamento n. 293201200199
40084000 di € 6095,75 , notificata in data 09.06.2012, avente ad oggetto contributi per l'anno CP_1
2008 , unitamente all'intimazione di pagamento veniva pertanto impugnata la cartella sopra specifi-
cata, con qualsiasi atto presupposto o consequenziale .
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso della prescrizione estintiva della pretesa contributiva, evidenziava a tal fine che dalla data di notifica della cartella ( 9.6.2012),
alla data di notifica dell'intimazione di pagamento( 22.11.2024), erano intercorsi ben oltre i cinque anni previsti dalla legge per il decorso della prescrizione estintiva dei contributi e pertanto non sussisteva più il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero coattivo di somme .
Eccepiva il decorso di prescrizione successivo alla data di notifica della cartella di pagamento a ta-
le fine richiamava la legge 335/1995 e l'art. 3 che prevede il decorso del termine quinquennale per il consolidarsi della prescrizione , eccepiva in via subordinata la prescrizione del credito contribu-
tivo ex art. 2948 c.c.
Richiamava altresì noti arresti giurisprudenziali in merito all'impugnazione del titolo esecutivo oltre il termine di quaranta giorni previsto per legge in materia contributiva, che produceva l'irretrattabi-
lità del credito ma non modificava il termine quinquennale di prescrizione dei contributi.
Eccepiva l'insussistenza nel merito dei presupposti contributivi che avrebbero obbligato la ricor-
CP_ rente odierna al versamento presso la Gestione Commercianti delle richieste somme , deduceva di avere svolto nel 2008 l'attività di socio accomandante ma di non avere esercitato l'attività com-
merciale in misura prevalente .
Deduceva altresì che l' aveva emesso in autotutela un provvedimento di sgravio in riferimen- CP_1
to alla cartella all'esame di giudizio, e pertanto anche alla luce dell'avvenuto sgravio in data 14.10.
CP_ 2022 , contestava il diritto dell' e del concessionario al servizio di riscossione a procedere all'esecuzione forzata . Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'illegittimità degli atti impugnati ed il loro annulla-
mento e che i crediti fissero dichiarati prescritti ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995 , chiedeva altresì che fosse dichiarato non sussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di valido titolo esecutivo, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procurato-
re della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva il ruolo esattoriale impugnato e fissava l'udienza di discussione .
Successivamente in data 20.01.2025 si costituiva l' che eccepiva la carenza di Controparte_3
propria legittimazione a resistere in giudizio in riferimento alla cartella esattoriale impugnata poiché
CP_ non emessa dall'
Evidenziava che l' a seguito di accertamenti autonomamente condotti Controparte_2
secondo la previsione di cui all'art. 32 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2
del 2009 , effettuava controlli sui modelli reddituali prodotti dai contribuenti e iscriveva a ruolo anche omissioni contributive che emergevano in conseguenza degli accertamenti reddituali .
L' evidenziava di non avere autonomo potere di accertamento sul reddito e l'imposizione CP_1
contributiva richiesta , all'esame di giudizio , derivava direttamente dai redditi accertati dall'Agen-
zia Entrate.
CP_ Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell' e che in alternativa disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_2
Evidenziava che l'azione esecutiva per il recupero coattivo dei contributi non era di competenza del l' ma del Concessionario e che quest'ultimo aveva l'onere di curare l'esazione delle somme CP_1
fino al completo recupero ovvero, al contrario, fino alla dimostrazione della irrecuperabilità delle somme in misura totale o parziale . Anche sotto tale profilo insisteva per l'integrazione del contraddittorio , come già richiesta .
Deduceva la tardività dell'opposizione alla cartella impugnata , proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica , ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissi-
bile.
Contestava il decorso della prescrizione poiché parte ricorrente non aveva tenuto in considerazione la sospensione delle attività di notifica di atti di riscossione durante il periodo di emergenza sanita- ria da OV .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto e che fosse dichiarata in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24 , comma 5 , D.Lgs.
46/1999 , chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati .
CP_ In giudizio veniva provata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo ad , odierna resi-
stente nonché all' , come da deposito in atti dei files di notifica eseguiti Controparte_2
a mezzo PEC , in data 07.03.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' . Controparte_2
Successivamente questo giudice veniva delegato per la trattazione e decisione del presente procedi-
mento , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato .
All'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il giudizio con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c , con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione afferente la carenza di legittimazione passiva dell' che non ha formato la cartella impugnata , sottesa all'intimazione di CP_1
pagamento opposta.
CP_ Nella fattispecie infatti , come illustrato dalla resistente , trova applicazione l'art. 32 bis d.l.
n. 185 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ai fini della semplificazio-
ne della riscossione coattiva , ha previsto :
“
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997 n. 462 , che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché
di interessi e di sanzioni per ritardo o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia
delle Entrate.
2 . la società di riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, provvede a
riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legis-
lativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”.
Pertanto le somme riscosse a titolo di contributi dovuti e non versati , pur essendo iscritte a ruolo da per i poteri di controllo e accertamento previsti per legge , sono accreditati agli Controparte_2 Enti previdenziali che rimangono titolari delle somme e creditori delle medesime , secondo espressa previsione di legge . Pertanto la legittimazione a partecipare a questo giudizio ,il cui oggetto attiene alla prescrizione delle somme di cui è creditore per legge , deve essere riconosciuta in capo CP_1
CP_ ad odierna resistente. L'eccepita carenza di legittimazione passiva non può pertanto trovare accoglimento .
Sotto altro profilo ritiene questo giudice che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ ragione più liquida”, con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica , che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare , di cui all'art. 276 c.p.c ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se lo-
gicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. n. 12002/
2014 ed ancora Cass. 11458/2018 ).
Passando all'esame del merito osserva il decidente che ai fini di delibare in ordine alla prescrizione decorsa dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata , deve essere verificata l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione medesima .
Orbene rimanendo contumace , non risulta in atti depositata la notifica Controparte_2
della cartella impugnata e di successivi eventuali atti interruttivi.
Ebbene , parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione al la esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione ) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione .
In tale caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione , avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva ,tramite tale rimedio la pretesa esecutiva del creditore ben può essere neutralizzata.
La legge n. 335 /1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previ- denziali oggetto di causa è quinquennale.
Dalla data di notifica della cartella impugnata sottesa all'intimazione ( 09.06.2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 21.11.2024 ) sono decorsi più di cinque anni senza il com-
pimento di atti interruttivi .
Considerato che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge , con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare di quell'effetto , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla notifica della cartella all'esame di giudizio , non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione , nessuna prova avendo fornito l'ente previdenziale , ovvero l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione .Sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenu-
ta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati .
Va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata , e che nessu CP_1
na somma è dovuta dalla ricorrente all'ente impositore per i citati crediti.
Osserva poi questo Giudice che l'ente impositore una volta formatosi il ruolo e trasmesso all'Agen-
te di riscossione abbia finito il proprio compito. Da quel momento unico legittimato all'azione di recupero è l' . Controparte_4
Tuttavia nella fattispecie il ruolo medesimo è stato formato dall' per proprio pote- Controparte_2
re accertativo sul reddito e sull'iscrizione a ruolo dei contributi, pertanto la prescrizione è maturata durante il periodo in cui ad operare doveva essere, ed effettivamente è stato, l'Agente di riscossione.
Pertanto per quanto riguarda le spese di lite le stesse possono compensarsi interamente nei confronti dell' mentre , in ragione dei motivi di decisione , possono essere Controparte_3
liquidate come da dispositivo e poste a carico della soccombente . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11499/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato Parte_1
in data 06/12/2024 , così provvede : Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritti i contributi portati portati dalla cartella 29320120019940084000; CP_1
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 29320249023951903/000, limitatamente ai contributi portati dalla cartella prescritta;
CP_ Dichiara che parte ricorrente nulla deve all' ;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Controparte_2
ricorrente che liquida in € 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Ippolito ex art. 93 c.p.c.;
Compensa per intero le spese tra e parte ricorrente. CP_1
AT 18.04.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo