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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4339/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il tredici gennaio 1956, Parte_1
C.F. , in proprio e nella qualità di liquidatore dello Studio C.F._1
Legale Tributario , rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Messina, via La Farina, is. R.;
– attore –
E
, nata a [...] il ventisei settembre 1978, CP_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba C.F._2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
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– convenuta –
E
, nata a [...] il dieci novembre 1950, C.F.: Controparte_2
, in proprio e nella qualità di erede di e C.F._3 Persona_1
elettivamente domiciliata presso i domicili digitali Persona_2
degli Avv.ti Aloisi Salvatore e D'Amico Maria Concetta Olga, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– convenuta e terza chiamata in causa –
E
, nato a [...] il ventotto maggio 1948, C.F.: Controparte_3
, in proprio e nella qualità di erede di e C.F._4 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Milazzo, via Libertà, 76, Persona_2
presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Picciolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuto e terzo chiamato in causa –
E
, nato a [...] l'otto febbraio 1945, C.F.: , CP_4 C.F._5
in proprio e nella qualità di erede di e Persona_1 Persona_2
[...]
– convenuto contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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ha convenuto in giudizio , , Parte_1 CP_4 Controparte_3 [...]
, quali eredi di La e , e CP_2 Persona_1 Persona_2
esponendo che: CP_1
- con due distinti procedimenti, successivamente riuniti, incardinati nell'anno 2004, il ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, i coniugi Parte_1 [...]
e al fine di ottenere la condanna al Persona_1 Persona_2
pagamento degli importi a lui non corrisposti a titolo di compensi professionali per attività svolta dallo , ammontanti rispettivamente ad euro 19.181,67, Controparte_5
per attività professionale svolta in favore del , e ad euro 6.340,84, per l'attività Per_1
svolta in favore della Per_2
- i procedimenti riuniti, interrotti per decesso dei coniugi e riassunti nei confronti dei loro eredi , e ), sono stati definiti CP_4 Controparte_3 Controparte_2
con sentenza n. 1636/2017 del 9 giugno 2017, con la quale è stata accolta parzialmente la domanda attorea, dichiarando estinti entrambi i giudizi riuniti nei confronti di
[...]
e condannando e , in solido, quali Controparte_2 CP_4 Controparte_3
eredi di e , al pagamento in favore Persona_1 Persona_2
del della somma di euro 17.312,07 e di euro 6.613,23, oltre spese di Parte_1
giudizio;
- vanta nei confronti dei germani un credito ammontante ad euro 49.375,08, Per_1
accertato anche giudizialmente, rilevando di aver impugnato la sentenza di prime cure relativamente alla posizione di;
Controparte_2
- con atto notarile del dodici maggio 2016, è stato stipulato un contratto di compravendita tra i germani e avente ad oggetto l'unità Per_1 CP_1
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immobiliare sita in Milazzo, via Vittorio Veneto, individuata nel N.C.E.U., al foglio 6,
particella 1625, subalterno 12, piano 3, categoria A/2, classe 7, vani 6,5 rendita catastale euro 352,48, unico immobile in comproprietà dei;
Per_1
- i fratelli procedendo alla suddetta vendita dell'unico immobile di loro Per_1
proprietà, hanno posto in essere un atto dispositivo a contenuto patrimoniale che ha arrecato consapevolmente pregiudizio alle ragioni dell'odierno attore, loro creditore.
Per tutti questi motivi, l'attore ha chiesto di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravendita stipulato tra i fratelli e e, per Per_1 CP_1
l'effetto, di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In subordine, nel caso in cui non dovesse essere dichiarata l'inefficacia, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti
ex art. 2043 c.c.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto, preliminarmente, CP_1
che venisse disposta la chiamata in causa di , e CP_4 Controparte_3 [...]
, al fine di essere da questi ultimi manlevata, garantita e tenuta indenne da CP_2
tutte le conseguenze pregiudizievoli che possano scaturire dall'accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attore.
Nel merito, ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione revocatoria per difetto dei presupposti di legge.
In via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, la ha chiesto la condanna di , CP_1 CP_4 Per_1
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e al pagamento della somma di euro 245.807,27, in CP_3 Controparte_2
solido, a titolo di risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite. In subordine ha chiesto di dichiarare, ex art. 754 c.c., che gli eredi siano tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota ereditaria e non in solido.
Si è costituito, altresì, , il quale ha chiesto di accertare Controparte_3
l'improcedibilità e l'infondatezza dell'azione revocatoria per difetto dei presupposti di legge e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea. In via subordinata, nel caso di accertamento del credito vantato dall'attore, ha chiesto che venisse dichiarato che gli eredi siano tenuti al pagamento pro quota ereditaria e non in solido. Per_1
Con ordinanza del 14 giugno 2018, il Giudice ha dichiarato la contumacia di
[...]
e di . CP_4 Controparte_3
Venivano espletate una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare il valore dell'immobile oggetto di vendita, e la prova testimoniale.
All'udienza del 10 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n.
56.
Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di
[...]
, ritualmente costituitosi. CP_3
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Nel merito, la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. è
infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda, in modo fraudolento, ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.
L'azione mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando solo al creditore che ha esercitato l'azione.
I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono i seguenti: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore al momento della proposizione dell'azione; l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto di disposizione, che sussiste sia quando l'atto determini un danno effettivo,
ma anche nel caso in cui vi sia un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore;
l'atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (scientia damni o
consilium fraudis e partecipatio fraudis).
Occorre, pertanto, verificare, nel caso in esame, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., tanto di quelli oggettivi quanto di quelli soggettivi.
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Partendo dall'accertamento del diritto di credito, deve evidenziarsi che parte attrice ha provato la sussistenza del proprio diritto di credito nei confronti dei fratelli e . CP_4 Controparte_3
In proposito, deve rilevarsi che, secondo la condivisibile giurisprudenza, anche di legittimità, una ragione di credito tutelabile a norma dell'art. 2901, comma 1°, c.c.,
può anche non essere certa ma solo eventuale e che il credito, anche derivante da fatti illeciti, può essere tutelato con l'azione revocatoria, avendo riguardo al momento in cui lo stesso è sorto e non a quello in cui è stato accertato in sede giudiziale.
Deve rilevarsi, in particolare, che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, non è
necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli (come è evidentemente avvenuto nel caso in esame, anche a seguito -come si dirà- del pacifico adempimento parziale dei debitori)
prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (Cass. 10742/2024, 4212/2020, 11755/2018 e 20002/2008).
Pertanto, nel caso in esame, può fondatamente ritenersi che, per quel che interessa, il debito dei sia sorto al momento in cui era già stata eseguita la Per_1
prestazione professionale in loro favore da parte del , cui faceva seguito la Parte_1
richiesta del pagamento dei relativi onorari culminata nel giudizio iniziato nel 2004,
nel quale è emerso che i danti causa dei avevano adempiuto parzialmente alla Per_1
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pretesa creditoria, poi quantificata in una somma ben maggiore con la sentenza del
Tribunale del 2017.
Ne consegue che l'aspettativa del credito può farsi fondatamente risalire, nel nostro caso, quantomeno all'anno 2004, in cui fu introdotto il giudizio, conclusosi con la sentenza n. 1636/2017 del Tribunale di Messina che ha riconosciuto il credito del solo nei riguardi di e , pari ad euro Parte_1 CP_4 Controparte_3
17.312,07 ed euro 6.613,23, ma non anche rispetto a nei Controparte_2
confronti della quale i giudizi riuniti sono stati, invero, dichiarati estinti.
Suddetta sentenza, poi, è stata appellata sia da che da Parte_1 [...]
e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 512/2024, depositata in CP_3
atti, ha dichiarato inammissibili gli appelli.
In definitiva, se neppure vi sono dubbi sulla esistenza di una aspettativa del diritto di credito vantato dal nei confronti dei fratelli e Parte_1 CP_4 [...]
, deve, comunque, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da CP_3
tempo affermato l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto a un credito sub
iudice o eventuale (da ultimo, Cass. 25331/2023).
Accertata, quindi, la qualità di creditore dell'odierno attore nei confronti dei germani e , occorre adesso verificare la sussistenza Controparte_3 CP_4
degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, deve ritenersi la sussistenza del requisito oggettivo dell'azione ex
art. 2901 c.c.: l'eventus damni.
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In linea di principio, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, l'attore ha l'onere di provare il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740, co. 1, c.c.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, la capienza del proprio patrimonio (Cass. 21808/2015, 17096 /2014 e
24757/2008).
Più in particolare, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione ed anche di occultamento del denaro (Cass. 27986/2024 e 6384/2019).
In sostanza, il creditore si ritiene pregiudicato non solo quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, ma anche nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del
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debito o da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione, non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo, si ribadisce, il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e può essere sufficiente, a tal fine, una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili.
A questo punto, come anticipato, è dunque onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e, dunque, che il suo atto dispositivo non abbia determinato alcun effetto pregiudizievole per il creditore
(Cass. 23913/2019).
Ebbene, nella specie, l'attore ha compiutamente dimostrato che l'atto di disposizione posto in essere dai debitori ha determinato una maggiore dispendiosità,
difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, compromettendo, quindi, la sua garanzia patrimoniale generica mentre, per converso, i debitori non hanno dimostrato la sufficiente capienza del loro patrimonio.
Invero, la sostituzione dell'immobile con il denaro derivante dalla compravendita ha indubbiamente comportato una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione ed anche
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di occultamento del denaro ricevuto dai debitori, indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo.
Pertanto, sotto questo profilo, l'atto dispositivo posto in essere dai debitori ha,
evidentemente, esposto a rischio il soddisfacimento del credito, atteso che vi è stato un effettivo depauperamento del patrimonio dei debitori che ha reso quantomeno più
incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
Ciò posto, al fine di fornire la prova della capienza del patrimonio dei debitori,
la ha prodotto in atti le visure catastali del 24 ottobre 2017 dalle quali emerge CP_1
che il debitore è proprietario, in regime di comunione legale, di un Controparte_3
immobile sito in Milazzo, via Turkery, foglio di mappa 5, particella 490, avente una rendita catastale di euro 367,72.
In proposito, posto che non deve essere vagliata la consistenza patrimoniale di
, in quanto il non vanta alcun diritto di credito nei Controparte_2 Parte_1
suoi confronti, deve rilevarsi che l'unico bene di proprietà del Controparte_6
, in comproprietà- non può assicurare il soddisfacimento del credito, anche in
[...]
considerazione della situazione di comunione che rende più aleatoria e lunga l'eventuale procedura esecutiva avente ad oggetto quel bene.
Ciò detto, deve affermarsi l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria in capo ai debitori ed al terzo (così detta scientia damni o consilium
fraudis).
A tal fine, in primo luogo, occorre precisare che, nel caso in esame, è stata richiesta la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione, non solo a titolo
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oneroso (compravendita), ma anche di un atto di disposizione posto in essere successivamente al sorgere del credito.
Infatti, dovendosi prescindere -per quanto sopra detto- dalla sentenza che riconosce il credito del nei confronti di e , Parte_1 CP_4 Controparte_3
depositata in data 9 giugno 2017, deve fondatamente affermarsi che l'aspettativa del credito vantato dal -per il cui accertamento è stato proposto il giudizio Parte_1
nell'anno 2004- è sorta molto tempo prima rispetto alla stipula dell'atto di compravendita, avvenuta in data 12 maggio 2016.
Ebbene, posto che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra, quindi,
un antecedente logico giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito o, come nel caso in esame, dell'aspettativa del credito, l'unica condizione per l'esercizio della azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. (Cass. 1558/2024 e 5658/2018).
In sostanza, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né
occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
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l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito.
Pertanto, la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito,
rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (Cass. 25658/2014).
Per quanto sopra detto, nel caso di specie, occorreva solo la mera consapevolezza, oltre che da parte del debitore anche del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo.
Ebbene, alla stregua di tale percorso argomentativo, deve ritenersi che, nel caso in esame, in capo ai debitori non sussistesse il dolo generico di arrecare un pregiudizio ai creditori perché, se è vero che i fratelli hanno venduto l'immobile per cui Per_1
è causa -anch'esso entrato nel loro patrimonio in virtù della successione ai loro genitori- poco essere subentrati nel processo quali eredi delle parti originarie, poi Pt_2
decedute, in realtà, la tempistica con cui è stato realizzato il trasferimento immobiliare in questione non prova a sufficienza, in mancanza di altri riscontri, la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Infatti, i testi sentiti nel corso del giudizio hanno tutti confermato che vi era un cartello di vendesi affisso sull'edificio in cui si trova l'immobile compravenduto
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oggetto di revocatoria;
pertanto, è anche dimostrato che i avessero Per_1
pubblicizzato la vendita dell'immobile e non avessero preventivamente individuato la quale acquirente, rendendo così ancora più non dimostrata l'esistenza CP_1
dell'elemento soggettivo che, quindi, risulta insussistente anche nei confronti della stessa . CP_1
Deve rilevarsi, ancora, sempre da quanto risulta dall'espletamento della prova per testi, che la è venuta a conoscenza della vendita del suddetto immobile in CP_1
quanto percorreva abitualmente la via Vittorio Veneto – via in cui è sito l'immobile de
quo – in quanto i suoi genitori abitavano nel palazzo adiacente a quello in cui si trovava l'immobile acquistato e da lei, poi, abitato insieme alla sua famiglia.
Inoltre, la volontà del pregiudizio alle ragioni creditorie deve essere esclusa dal fatto che, nell'acquistare l'immobile, la ha proceduto immediatamente al CP_1
pagamento del prezzo della vendita con quattro distinti assegni circolari, di cui uno pari ad euro 15.000,00 a favore di tutte le parti venditrici e gli altri, emessi a favore di ciascuno dei venditori, della somma di euro 40.000,00 caduno –così come indicati dal notaio nell'atto di compravendita-.
Pertanto, deve escludersi la dolosa preordinazione dei debitori al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito attraverso l'atto di compravendita.
Deve ritenersi, di conseguenza, insussistente anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, richiesta dalla legge in caso di atti a titolo oneroso.
Per vero, attraverso la prova per testi, come anticipato, è stato dimostrato che la
(terza acquirente, non parente né conoscente dei debitori) sia venuta a CP_1
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conoscenza della vendita dell'immobile oggetto di causa attraverso dei cartelli di vendita apposti sul portone del palazzo dagli odierni convenuti . Per_1
Inoltre, la ha acquistato l'immobile ad un prezzo pari ad euro CP_1
135.000,00, come risulta dal contratto di vendita che, stando a quanto stimato dal consulente tecnico di ufficio, è un prezzo assolutamente congruo al valore di mercato dell'immobile, scevro dalle migliorie.
Infatti, il CTU ha stimato che il valore dell'immobile, nello stato in cui si trovava alla data della stipula dell'atto di compravendita avvenuta in data 12 maggio 2016,
ammontava ad euro 135.133,00, al netto appunto delle migliorie apportate poi dalla
. CP_1
Sul punto, deve evidenziarsi che le conclusioni cui è addivenuto il CTU sono assolutamente condivisibili, in quanto adeguatamente argomentate e tecnicamente sostenute.
Ne consegue, quindi, che non vi è una sperequazione tra il prezzo pattuito (e pagato) e il valore di mercato del bene, che avrebbe potuto costituire un elemento sintomatico della conoscenza del terzo -ma anche dei debitori- del carattere pregiudizievole della vendita.
Inoltre, la stessa ha apportato delle migliorie all'immobile, sostenendo CP_1
delle cospicue spese di ristrutturazione (pari ad oltre 80.000 euro), come dichiarato dallo stesso attore ed accertato nel corso della prova per testi, nonchè attraverso la c.t.u.
Ciò consente di desumere la volontà della di acquistare l'immobile con CP_1
l'intento di abitarci insieme alla propria famiglia e non per recare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
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Pertanto, tutti questi elementi fanno propendere anche per la totale esclusione del consilium fraudis in capo alla terza acquirente.
Deve essere, quindi, rigettata l'azione revocatoria proposta dall'attore, per l'assenza di alcuni dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
Deve essere, inoltre, rigettata la domanda attorea -peraltro, genericamente formulata, in via subordinata- volta ad ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2043
c.c., subito in conseguenza dell'asserita illecita disposizione dell'immobile de quo,
difettandone gli elementi, soggettivo ed oggettivo, in mancanza anche della dimostrazione del danno asseritamente subito dal . Parte_1
In considerazione del rigetto delle domande attoree, devono ritenersi assorbite,
infine, le domande riconvenzionali formulate da . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore dei convenuti costituiti.
Le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno integralmente e definitivamente poste a carico della soccombente parte attrice.
Nulla sulle spese nei confronti di , rimasto contumace. CP_4
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella CP_1
misura del 15%, cpa e iva come per legge.
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Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura Controparte_2
del 15%, cpa e iva come per legge.
Liquida le spese processuali a carico del ed in favore di Parte_1 CP_3
in euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per
[...]
legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
del DPR n. 115/2002.
Pone le spese di CTU definitamente a carico dell'attore.
Nulla sulle spese nei confronti del contumace.
Messina, 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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