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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2227/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 6956/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Via P. Calamandrei n. 27, presso lo studio dell'avv.
Maria Di Guida, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino De Feo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17/02/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatore di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' CP_2 riconoscendolo invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatore della
1 condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Il ricorrente Parte_1
di anni 77, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame
[...] clinico praticato, risulta affetto da: “DEPRESSIONE ENDOGENA IN SOGGETTO CON NOTE
DI VASCULOPATIA CEREBRALE CA . POLIARTROSI DIFFUSA A MODERATO
2 IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA ISCHEMICA CA IN COMPENSO. BPCO
ENFISEMATOSA. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA. INSUFFICIENZA VENOSA
ARTI INFERIORI” Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del
05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dal
20.10.2023. Inoltre, per i motivi sopra esposti, non è da riconoscersi l'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici della legge 104/92 è da riconoscersi lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 Comma 1 a far data dal 20.10.2023”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Il ricorrente di Parte_1 anni 77, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “DEPRESSIONE ENDOGENA IN SOGGETTO CON NOTE DI
VASCULOPATIA CEREBRALE CA . POLIARTROSI DIFFUSA A MODERATO
IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA ISCHEMICA CA IN COMPENSO. BPCO
ENFISEMATOSA. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA. INSUFFICIENZA VENOSA
ARTI INFERIORI” Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92. Si riconosce una depressione con spunti fobici e disturbi del comportamento così come indicato in atti e come rilevato al nostro esame obiettivo. Ritenendola dunque di tipo maggiore in soggetto con note di vasculopatia cerebrale cronica e conservate capacità di critica e di giudizio, si valuta secondo il codice 2210, esprimendo valore massimo del
80%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa in soggetto con moderato impegno funzionale. Clinicamente abbiamo rilevato una discreta funzionalità dei quatto arti e la deambulazione è risultata autonoma anche se riferita impacciata e quindi lenta. Si valuta come da codice 7010 in misura del 40%. Si riconosce inoltre una cardiopatia ipertensiva in sufficiente controllo emodinamico con la terapia farmacologica adottata ed insufficienza vascolare agli arti inferiori. Globalmente considerata, la patologia cardiovascolare si valuta come da codice che si valuta come da codice 6445 per maggiorazione in misura del 30 %. Altra affezione rilevata è una moderata broncopatia cronica ostruttiva enfisematosa. Segnalata in atti è stata confermata al nostro esame obiettivo con moderati segni patognomonici. Si valuta come da codice 6455, per minorazione in misura del 35%. Infine, si riconosce una ipertrofia prostatica benigna con riferita
3 incontinenza urinaria da urgenza. Si valuta come da codice 9322 in misura dell'11%. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.re in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard di cui Parte_1 all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% (cento per cento) dal 20.10.2023 .
Tuttavia, nonostante le patologie accertate, atteso che il paziente è in grado di deambulare autonomamente ed è orientato nei parametri spazio temporali con conservate capacità di critica e di giudizio si ritiene che sia ancora in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita e pertanto non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici della legge 104/92 è da riconoscersi lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 Comma 1 a far data dal 20.10.2023”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia. Anche il nuovo documento a cui fa riferimento parte ricorrente non appare dirimente, dal momento che la stessa si limita a riportarne il contenuto e ad affermare di aver diritto alla prestazione richiesta, senza in alcun modo allegare le ragioni di tale pretesa alla luce del certificato indicato.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in
4 essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92 in capo al sig. Pt_1
[...]
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 30.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2227/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 6956/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Via P. Calamandrei n. 27, presso lo studio dell'avv.
Maria Di Guida, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino De Feo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17/02/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatore di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' CP_2 riconoscendolo invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatore della
1 condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di
ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Il ricorrente Parte_1
di anni 77, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame
[...] clinico praticato, risulta affetto da: “DEPRESSIONE ENDOGENA IN SOGGETTO CON NOTE
DI VASCULOPATIA CEREBRALE CA . POLIARTROSI DIFFUSA A MODERATO
2 IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA ISCHEMICA CA IN COMPENSO. BPCO
ENFISEMATOSA. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA. INSUFFICIENZA VENOSA
ARTI INFERIORI” Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del
05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dal
20.10.2023. Inoltre, per i motivi sopra esposti, non è da riconoscersi l'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici della legge 104/92 è da riconoscersi lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 Comma 1 a far data dal 20.10.2023”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Il ricorrente di Parte_1 anni 77, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “DEPRESSIONE ENDOGENA IN SOGGETTO CON NOTE DI
VASCULOPATIA CEREBRALE CA . POLIARTROSI DIFFUSA A MODERATO
IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA ISCHEMICA CA IN COMPENSO. BPCO
ENFISEMATOSA. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA. INSUFFICIENZA VENOSA
ARTI INFERIORI” Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92. Si riconosce una depressione con spunti fobici e disturbi del comportamento così come indicato in atti e come rilevato al nostro esame obiettivo. Ritenendola dunque di tipo maggiore in soggetto con note di vasculopatia cerebrale cronica e conservate capacità di critica e di giudizio, si valuta secondo il codice 2210, esprimendo valore massimo del
80%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa in soggetto con moderato impegno funzionale. Clinicamente abbiamo rilevato una discreta funzionalità dei quatto arti e la deambulazione è risultata autonoma anche se riferita impacciata e quindi lenta. Si valuta come da codice 7010 in misura del 40%. Si riconosce inoltre una cardiopatia ipertensiva in sufficiente controllo emodinamico con la terapia farmacologica adottata ed insufficienza vascolare agli arti inferiori. Globalmente considerata, la patologia cardiovascolare si valuta come da codice che si valuta come da codice 6445 per maggiorazione in misura del 30 %. Altra affezione rilevata è una moderata broncopatia cronica ostruttiva enfisematosa. Segnalata in atti è stata confermata al nostro esame obiettivo con moderati segni patognomonici. Si valuta come da codice 6455, per minorazione in misura del 35%. Infine, si riconosce una ipertrofia prostatica benigna con riferita
3 incontinenza urinaria da urgenza. Si valuta come da codice 9322 in misura dell'11%. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.re in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard di cui Parte_1 all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% (cento per cento) dal 20.10.2023 .
Tuttavia, nonostante le patologie accertate, atteso che il paziente è in grado di deambulare autonomamente ed è orientato nei parametri spazio temporali con conservate capacità di critica e di giudizio si ritiene che sia ancora in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita e pertanto non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici della legge 104/92 è da riconoscersi lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 Comma 1 a far data dal 20.10.2023”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia. Anche il nuovo documento a cui fa riferimento parte ricorrente non appare dirimente, dal momento che la stessa si limita a riportarne il contenuto e ad affermare di aver diritto alla prestazione richiesta, senza in alcun modo allegare le ragioni di tale pretesa alla luce del certificato indicato.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in
4 essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92 in capo al sig. Pt_1
[...]
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 30.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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