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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AV US VA SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6712/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CT0081980 -A.2024CT0099635 IPOTECARIE E CATASTALI-
ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati e insiste nelle domande. L'Ufficio insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.07.2024, Granata Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2024-1980, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania- Ufficio del Territorio notificato in data
25.05.2024, avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale della Unità
Immobiliare sita in Indirizzo_1 b a piano terra e censita al Catasto Fabbricati al foglio 69, Particella 23696, Sub 74.
Deduceva che in data 25 maggio 2024 il ricorrente aveva ricevuto la notifica dell'avviso in oggetto, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha modificato i dati di classamento e di rendita proposti dal contribuente con la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano presentata il 30.03.3023, n.
038245.001/2023, dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Catania, Indirizzo_1, piano terra, Foglio 69, Particella 23696, Subalterno 74 - e ne ha conseguentemente determinato il nuovo classamento e la relativa rendita catastale. In particolare - mentre il contribuente con la dichiarazione DOCFA citata aveva proposto la categoria C/6, classe 5, consistenza 157 mq, rendita € 462,18 - l'Ufficio ha rettificato il classamento e la rendita attribuendo all'immobile la categoria C/1, classe 5, consistenza 131 mq, rendita € 3.984,93.
L'Ufficio ha rettificato la consistenza proposta dal contribuente a seguito di accertamento tecnico eseguito sugli elaborati grafici allegati alla dichiarazione DOCFA, mentre ha rettificato il classamento, assegnando quello di provenienza (cat. C/1, classe 5), con la motivazione che:
l'unità immobiliare in questione “ha accesso diretto dalla strada ed è ubicata in un contesto nel quale sono presenti numerose altre unità simili ubicate ai piani terra censite in categoria C/1”, e pertanto la redditività dell'immobile sarebbe propria della categoria dei negozi e delle botteghe, “in cui rientrano ... anche quei locali in cui, al momento, non si effettua la vendita, ma che potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicata e ciò in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc.” L'Ufficio ha affermato inoltre che il nuovo classamento è “coerente con quello attribuito ad altre unità limitrofe, simili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi ed aree comuni)”, e per dimostrare tale assunto ha elencato una bottega in Indirizzo_2, una bottega in Indirizzo_3 angolo Indirizzo_4, ed una bottega in Indirizzo_5 (la Vecchia Nominativo_2).
L'odierno ricorrente ha dichiarato in ricorso di non contestare la diversa consistenza accertata dall'Agenzia in mq. 131; opponendosi invece al diverso classamento ed alla diversa rendita.
Eccepiva la erroneità di tale accertamento, dovendosi invece riconoscere nell'immobile in oggetto, a seguito delle modifiche apportate, le caratteristiche di un'autorimessa classificabile in C6; eccepiva inoltre la decadenza, essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre il termine di dodici mesi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che L'accertamento è tardivo, in considerazione del fatto che l'Accertamento impugnato è stato notificato in data 25 maggio 2024 e quindi oltre i 12 mesi prescritti dall'art.1, co.3, del DM 701/1994, il quale così dispone:
“Tale rendita [quella proposta col Do.C.Fa.] rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.”.
Tale motivo è infondato.
Lo stesso comma 3 dell'art. 1, del D.M. 701/94 infatti specifica: “E' facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853 .......le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”.
Dallo stesso tenore letterale della norma può dunque evincersi la natura non perentoria del termine della verifica dei classamenti proposti: infatti il termine di dodici mesi non è indicato a pena di decadenza e non assume quindi il carattere di termine perentorio.
La Corte di Cassazione, dopo un primo periodo di tentennamenti fra le due opposte tesi, ha costantemente sancito la valenza “ordinatoria” del termine fissato per esercitare il potere di rettifica indicato all'art. 1, comma
3, D.M. n. 701/94, osservando che: “....la previsione di una natura perentoria del termine....con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di rettifica..., oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali....il termine massimo di dodici mesi posto dalla norma regolamentare per tale determinazione ha, pertanto, natura meramente ordinatoria, non potendosi ammettere un regime decadenziale dell'esercizio di un potere amministrativo del tutto privo di base legislativa.”(Cass. 16824/2006 e Cass. 17818/2007 e
Sentenza n. 24149/2009).
Più recentemente la Suprema Corte, mettendosi definitivamente alle spalle la tesi che nel caso in oggetto vi sarebbe un'ipotesi di silenzio-assenzo e che pertanto il termine di dodici mesi sarebbe di natura perentoria, ha statuito:
“In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R.n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva.”
(Cass. Ordinanza n. 11844 del 12/05/2017) .
Il motivo di impugnazione concernente la erroneità dell'accertamento è fondato.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente ha modificato la classificazione catastale solo dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile che ne hanno modificato la tipologia e le caratteristiche oggettive, rendendolo una vera e propria autorimessa e non più idoneo ad essere utilizzato come bottega.
Come è documentato in atti, a seguito dei lavori effettuati, si possono riscontrare le seguenti trasformazioni, che hanno mutato la natura e la funzione dell'immobile in oggetto:
- è stato realizzato un passo carraio, autorizzato dal Comune con provvedimento del 10/01/23;
-in data 13/03/24 il Comune di Catania ha concesso l'utilizzo del suolo pubblico per il suddetto passo carraio;
-sono stati effettuati i necessari lavori di ristrutturazione elencati nella relazione tecnica allegata in atti e nella
SCIA presentata al Comune;
-la porta finestra di accesso è stata sostituita da una saracinesca ed è stata chiusa una finestra al fine di rendere lo spazio più idoneo all'utilizzo come garage.
Occorre osservare che l'unità immobiliare in questione è collocata in una zona semicentrale nella quale non sono presenti altre botteghe e dove non vi sono attività commerciali, come si evince dalle fotografie allegate al ricorso;
e che nella porzione di Indirizzo_1 dove è sito l'immobile si trovano altri garage privati aventi accesso diretto dalla strada, case terranee ed alcune attività artigianali;
ma nessuna bottega adibita ad attività commerciale.
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che la stessa Agenzia del Territorio, proprio nello stesso fabbricato condominiale dove insiste l'immobile oggetto dell'accertamento (particella 23696), nel 2019, ha accettato la variazione della destinazione di una unità immobiliare trasformata da laboratorio ad autorimessa (foglio
69, particella 23696, Sub 71, Categoria C/6 classe 10).
Ai fini di effettuare una comparazione sono stati indicati dall'Agenzia immobili siti in zone completamente diverse, Indirizzo_2, Indirizzo_3 angolo Indirizzo_4, Indirizzo_5, ubicati dunque in zone molto distanti e altamente commerciali.
Pertanto tali immobili menzionati dall'Agenzia sono da ritenere completamente diversi rispetto all'immobile del ricorrente e collocati in zone del tutto diverse ed altamente commerciali;
conseguentemente non comparabili con quello in oggetto.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento dell'avviso impugnato per quanto riguarda il classamento e la rendita, ferma restando la consistenza accertata di mq. 131, mentre deve attribuirsi all'immobile in oggetto la categoria proposta dal contribuente nella CF (C/6) con il classamento in classe
10, pari a quello già accettato dall'Agenzia per l'altra unità immobiliare adiacente sita nello stesso immobile, particella 23696, sub 71, mandando all'Agenzia per la determinazione della nuova rendita in base a tali parametri.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alle parti indicate in motivazione, dando mandato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di rideterminare la rendita catastale dell'immobile in oggetto, tenendo presente quanto statuito nella presente sentenza.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AV US VA SE, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6712/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CT0081980 -A.2024CT0099635 IPOTECARIE E CATASTALI-
ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati e insiste nelle domande. L'Ufficio insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.07.2024, Granata Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2024-1980, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Catania- Ufficio del Territorio notificato in data
25.05.2024, avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale della Unità
Immobiliare sita in Indirizzo_1 b a piano terra e censita al Catasto Fabbricati al foglio 69, Particella 23696, Sub 74.
Deduceva che in data 25 maggio 2024 il ricorrente aveva ricevuto la notifica dell'avviso in oggetto, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha modificato i dati di classamento e di rendita proposti dal contribuente con la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano presentata il 30.03.3023, n.
038245.001/2023, dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Catania, Indirizzo_1, piano terra, Foglio 69, Particella 23696, Subalterno 74 - e ne ha conseguentemente determinato il nuovo classamento e la relativa rendita catastale. In particolare - mentre il contribuente con la dichiarazione DOCFA citata aveva proposto la categoria C/6, classe 5, consistenza 157 mq, rendita € 462,18 - l'Ufficio ha rettificato il classamento e la rendita attribuendo all'immobile la categoria C/1, classe 5, consistenza 131 mq, rendita € 3.984,93.
L'Ufficio ha rettificato la consistenza proposta dal contribuente a seguito di accertamento tecnico eseguito sugli elaborati grafici allegati alla dichiarazione DOCFA, mentre ha rettificato il classamento, assegnando quello di provenienza (cat. C/1, classe 5), con la motivazione che:
l'unità immobiliare in questione “ha accesso diretto dalla strada ed è ubicata in un contesto nel quale sono presenti numerose altre unità simili ubicate ai piani terra censite in categoria C/1”, e pertanto la redditività dell'immobile sarebbe propria della categoria dei negozi e delle botteghe, “in cui rientrano ... anche quei locali in cui, al momento, non si effettua la vendita, ma che potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicata e ciò in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc.” L'Ufficio ha affermato inoltre che il nuovo classamento è “coerente con quello attribuito ad altre unità limitrofe, simili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi ed aree comuni)”, e per dimostrare tale assunto ha elencato una bottega in Indirizzo_2, una bottega in Indirizzo_3 angolo Indirizzo_4, ed una bottega in Indirizzo_5 (la Vecchia Nominativo_2).
L'odierno ricorrente ha dichiarato in ricorso di non contestare la diversa consistenza accertata dall'Agenzia in mq. 131; opponendosi invece al diverso classamento ed alla diversa rendita.
Eccepiva la erroneità di tale accertamento, dovendosi invece riconoscere nell'immobile in oggetto, a seguito delle modifiche apportate, le caratteristiche di un'autorimessa classificabile in C6; eccepiva inoltre la decadenza, essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre il termine di dodici mesi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che L'accertamento è tardivo, in considerazione del fatto che l'Accertamento impugnato è stato notificato in data 25 maggio 2024 e quindi oltre i 12 mesi prescritti dall'art.1, co.3, del DM 701/1994, il quale così dispone:
“Tale rendita [quella proposta col Do.C.Fa.] rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.”.
Tale motivo è infondato.
Lo stesso comma 3 dell'art. 1, del D.M. 701/94 infatti specifica: “E' facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853 .......le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”.
Dallo stesso tenore letterale della norma può dunque evincersi la natura non perentoria del termine della verifica dei classamenti proposti: infatti il termine di dodici mesi non è indicato a pena di decadenza e non assume quindi il carattere di termine perentorio.
La Corte di Cassazione, dopo un primo periodo di tentennamenti fra le due opposte tesi, ha costantemente sancito la valenza “ordinatoria” del termine fissato per esercitare il potere di rettifica indicato all'art. 1, comma
3, D.M. n. 701/94, osservando che: “....la previsione di una natura perentoria del termine....con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di rettifica..., oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali....il termine massimo di dodici mesi posto dalla norma regolamentare per tale determinazione ha, pertanto, natura meramente ordinatoria, non potendosi ammettere un regime decadenziale dell'esercizio di un potere amministrativo del tutto privo di base legislativa.”(Cass. 16824/2006 e Cass. 17818/2007 e
Sentenza n. 24149/2009).
Più recentemente la Suprema Corte, mettendosi definitivamente alle spalle la tesi che nel caso in oggetto vi sarebbe un'ipotesi di silenzio-assenzo e che pertanto il termine di dodici mesi sarebbe di natura perentoria, ha statuito:
“In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R.n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva.”
(Cass. Ordinanza n. 11844 del 12/05/2017) .
Il motivo di impugnazione concernente la erroneità dell'accertamento è fondato.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente ha modificato la classificazione catastale solo dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile che ne hanno modificato la tipologia e le caratteristiche oggettive, rendendolo una vera e propria autorimessa e non più idoneo ad essere utilizzato come bottega.
Come è documentato in atti, a seguito dei lavori effettuati, si possono riscontrare le seguenti trasformazioni, che hanno mutato la natura e la funzione dell'immobile in oggetto:
- è stato realizzato un passo carraio, autorizzato dal Comune con provvedimento del 10/01/23;
-in data 13/03/24 il Comune di Catania ha concesso l'utilizzo del suolo pubblico per il suddetto passo carraio;
-sono stati effettuati i necessari lavori di ristrutturazione elencati nella relazione tecnica allegata in atti e nella
SCIA presentata al Comune;
-la porta finestra di accesso è stata sostituita da una saracinesca ed è stata chiusa una finestra al fine di rendere lo spazio più idoneo all'utilizzo come garage.
Occorre osservare che l'unità immobiliare in questione è collocata in una zona semicentrale nella quale non sono presenti altre botteghe e dove non vi sono attività commerciali, come si evince dalle fotografie allegate al ricorso;
e che nella porzione di Indirizzo_1 dove è sito l'immobile si trovano altri garage privati aventi accesso diretto dalla strada, case terranee ed alcune attività artigianali;
ma nessuna bottega adibita ad attività commerciale.
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che la stessa Agenzia del Territorio, proprio nello stesso fabbricato condominiale dove insiste l'immobile oggetto dell'accertamento (particella 23696), nel 2019, ha accettato la variazione della destinazione di una unità immobiliare trasformata da laboratorio ad autorimessa (foglio
69, particella 23696, Sub 71, Categoria C/6 classe 10).
Ai fini di effettuare una comparazione sono stati indicati dall'Agenzia immobili siti in zone completamente diverse, Indirizzo_2, Indirizzo_3 angolo Indirizzo_4, Indirizzo_5, ubicati dunque in zone molto distanti e altamente commerciali.
Pertanto tali immobili menzionati dall'Agenzia sono da ritenere completamente diversi rispetto all'immobile del ricorrente e collocati in zone del tutto diverse ed altamente commerciali;
conseguentemente non comparabili con quello in oggetto.
Dalle superiori osservazioni consegue l'annullamento dell'avviso impugnato per quanto riguarda il classamento e la rendita, ferma restando la consistenza accertata di mq. 131, mentre deve attribuirsi all'immobile in oggetto la categoria proposta dal contribuente nella CF (C/6) con il classamento in classe
10, pari a quello già accettato dall'Agenzia per l'altra unità immobiliare adiacente sita nello stesso immobile, particella 23696, sub 71, mandando all'Agenzia per la determinazione della nuova rendita in base a tali parametri.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alle parti indicate in motivazione, dando mandato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di rideterminare la rendita catastale dell'immobile in oggetto, tenendo presente quanto statuito nella presente sentenza.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Giuseppe Colavecchio