Versione
18 aprile 1943
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1 giugno 1948
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17 luglio 2011
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Art. 25.
Il Collegio sindacale deve:
a) rivedere e controllare le scritture contabili;
b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al ((Consiglio di amministrazione)) .
Il Collegio sindacale deve:
a) rivedere e controllare le scritture contabili;
b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al ((Consiglio di amministrazione)) .