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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa GI TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 434 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Valerio Scimeni
e Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Grandinetti Francesco
Email_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv.to Scerpa Manuela (manuela. oma.it) Email_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Iannotta
, LE Ongaro Email_5
, Silvia Privato Email_6
e IC EN Email_7
Email_8
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
e Controparte_4 Controparte_5
in persona del loro legale rappresentante pro tempore, rappresentate e
[...] difese dall'Avvocatura dello Stato;
Appellati
E
Controparte_6
[...]
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE società esercente attività di autonoleggio senza conducente, ha Parte_1 proposto appello nei confronti di Controparte_1 CP_6
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e CP_2 Controparte_9 Parte_2 Controparte_4
, avverso la sentenza n. 2208/2022, emessa dal Giudice di Controparte_5
Pace di Palermo in data 18.08.2022, che ne ha rigettato la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 021 2019 00021930 60/000, notificata il 3.06.2019, di importo pari a € 17.987,59, avente ad oggetto infrazioni del codice della strada commesse da locatori delle auto noleggiate. aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento e dedotto: il Parte_1 proprio difetto di legittimazione sostanziale, in ragione dell'attività commerciale esercitata, ritenendo esclusa la propria responsabilità solidale per le violazioni commesse dai locatari in virtù del combinato disposto dell'art. 196, comma 1, seconda parte, del
D.lgs. n. 285/1992, e dell'art. 84 del Codice della Strada;
l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, costituito dal verbale n. 223, mai notificato, posto a fondamento della cartella;
il difetto di motivazione della cartella di pagamento in violazione degli artt. 3 e 7 della L. n.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e della L. n. 241/1990; infine, la decadenza del concessionario della riscossione e degli enti impositori per il superamento dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, relativi all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Aveva quindi concluso chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria delle spese di giudizio.
si era costituita in giudizio eccependo: l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della cartella
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 opposta;
il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella e, più in generale, rispetto alle doglianze di carattere sostanziale formulate dall'attrice e riferite all'attività dell'ente impositore;
la conformità della cartella impugnata ai requisiti di motivazione dell'atto, in assenza di specifici vizi o danni dedotti dall'attore; l'infondatezza dell'eccezione di decadenza o prescrizione del diritto di credito. Aveva quindi chiesto il rigetto integrale della domanda, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di rilevare l'assenza di responsabilità in capo ad
[...]
, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite. Controparte_10
Il si era costituito in giudizio, e, limitando le proprie difese al verbale Parte_2 di contestazione n. V/90546120X/2016, aveva dedotto: l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito;
la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla sul rilievo che la stessa, non avendo adempiuto Parte_1 compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 84 del Codice della Strada, non aveva provveduto a comunicare i dati completi dei conducenti dei veicoli locati, impedendo così la notifica dei relativi verbali di accertamento;
la regolarità della notifica del verbale di contestazione e la conseguente decadenza di dalla facoltà di contestare la Parte_1 sanzione irrogatale, avendo omesso di opporre il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace nei termini di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, e di provvedere al pagamento, con la conseguenza che il titolo era divenuto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada. Con vittoria delle spese di lite.
Le Prefetture di e si erano costituite in giudizio ed CP_5 CP_4 CP_5 avevano eccepito: l'inammissibilità della domanda, in quanto le doglianze sollevate da parte attrice sul merito dei verbali di contestazione avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine decadenziale di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011; il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni costituite in relazione alle censure espressamente riferite alla fase successiva alla formazione del titolo esecutivo. Nel merito, avevano sostenuto la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla Parte_1
rilevando che, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 196, comma 1, del Codice della
[...]
Strada, in caso di locazione senza conducente, sono solidalmente responsabili il proprietario del veicolo – nella specie, la società locatrice – ed il locatario.
Da quanto emerge dagli atti del fascicolo di secondo grado, si erano costituite in giudizio anche il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_11 CP_2
Erano invece rimasti contumaci , il il Controparte_6 CP_6 [...]
il . Controparte_12 Controparte_9
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Il Giudice di Pace, qualificata la domanda di quale opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c., l'ha però giudicata infondata, ritenendo l'opponente obbligata in solido con i locatari al pagamento delle somme di cui era intimato il pagamento, ai sensi dell'art. 196, comma 1, del Codice della Strada, pur ove la locatrice abbia comunicato i dati del conducente ai fini della reintestazione della sanzione, occorrendo eventualmente far valere la rilevanza di tale adempimento mediante l'impugnazione ex art. 7 D. gs. 150/2011.
In difetto, avendo gli enti creditori documento la regolarità e tempestività dei verbali sottesi alla notifica della cartella, era precluso all'intimata contestare la cartella di pagamento sulla base di eccezioni che andavano sollevate mediante l'impugnazione tempestiva dei verbali medesimi.
Escluse, dunque, la sussistenza dei vizi formali denunciati e l'eccepita prescrizione quinquennale del credito, il primo giudice ha rigettato l'opposizione, confermando la cartella di pagamento impugnata e disponendo la corresponsione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha però compensato le spese del giudizio, in ragione della difesa svolta dalle parti convenute tramite propri funzionari.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello che con Parte_1 unico motivo di appello ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c., 7 del d.lgs. 150/2011, 201, 203, 204-bis, 205 e
206 c.d.s e dell'articolo 196, comma 1 c.d.s, in combinato disposto con l'articolo 84 c.d.s, siccome modificato e integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti alla formazione del credito impositivo e alla notifica dei verbali di accertamento presupposti alla cartella;
la conformità della cartella di pagamento al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze;
la mancata decadenza o prescrizione delle contravvenzioni sottese alla cartella. In via gradata, l' ha comunque chiesto che la cartella venga CP_1 ritenuta valida per le violazioni eventualmente non prescritte, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio. che ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
ha CP_2 ribadito l'avvenuta notifica del verbale di accertamento della violazione;
la contraddittorietà dei dati dei conducenti forniti;
la definitività dei verbali di contestazione presupposti alla cartella, contestabili unicamente per fatti estintivi o impeditivi
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 sopravvenuti alla formazione del titolo. Ha pertanto chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., insistendo inoltre sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione del titolo esecutivo, non più opponibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.., ribadendo la responsabilità solidale della società di noleggio e la sua legittimazione passiva rispetto alla cartella esattoriale non avendo neppure provveduto, malgrado sollecitata, ad integrare i dati necessari all'identificazione dei locatari e alla notifica degli atti a questi ultimi. Con appello incidentale ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, essendosi l' Pt_3 difeso non a mezzo propri funzionari, bensì con l'assistenza dell'Avvocatura civica e ha chiesto per il resto la conferma della sentenza con condanna della controparte al pagamento delle spese del secondo grado.
La e la hanno ribadito quanto Controparte_4 Controparte_5 dedotto in primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine decadenziale per la contestazione dei verbali di cui all'art.7 d.l.gd 150/2011; il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze che non riguardano il merito bensì la procedura di riscossione;
e la responsabilità solidale del proprietario/locatore e del locatario, ex artt. 84 e 196, comma 1 c.d.s. Hanno chiesto quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I comuni di , di di , di e di non si CP_6 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 sono costituiti in giudizio.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 28.5.2025 che ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies co. 1 e 190 cpc, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. gs. 147/2022.
***
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di pace avrebbe violato, disapplicato ed erroneamente applicato l'articolo 615 del codice di procedura civile ritenendo erroneamente ed ingiustamente che l'appellante avrebbe avuto l'obbligo di impugnare i verbali di contestazione con opposizione ex articolo 7 del D. Lgs. 150/2011 entro i trenta giorni successivi alla notifica e conseguentemente non avrebbe potuto, nel promosso giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civili avverso la cartella di pagamento opposta, contestare il merito delle pretese azionate dagli enti impositori nell'atto ingiuntivo, in quanto non sarebbe stata questa la sede processuale ove svolgere tali contestazioni di merito.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
… trincerandosi dietro di talune datate sentenze della Corte di Cassazione (id est, la sentenza
26.5.2020 n. 9675) e della sentenza del 16 settembre 2021 n. 1500 della Corte di Appello di
Palermo –avrebbe erroneamente e ingiustamente valutato l'elemento decisivo pe cui, come ampiamente argomentato nel corso del giudizio di prime cure, con l'opposizione proposta, la Pt_1 ha contestato l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva di essa
[...] opponente in ordine alle presunte violazioni amministrative contestate.
Nel caso di specie, infatti, così come ampiamente documentato e provato nel presente giudizio, allorquando vi è stata la notifica dei processi verbali presupposti della cartella di pagamento opposta, la ha sempre tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione Parte_1 alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada.
La comunicazione inviata dalla all'organo accertatore ai sensi dell'art. 196 del Parte_1 codice della strada (avrebbe) evitato che il singolo verbale diventasse titolo esecutivo e definitivo nei confronti della medesima.
In definitiva, secondo la tesi addotta dall'appellante in questo come in molteplici analoghi giudizi dalla medesima intentati dinanzi a questo come ad altri Uffici al fine di contestare la debenza delle somme portate da altrettante cartelle di pagamento, l'invio della comunicazione ex art. 196 CdS contenente i nominativi dei locatari dei veicoli noleggiati esaurisce ogni attività di competenza della società medesima, la quale non aveva quindi alcun onere di impugnare i singoli verbali di accertamento, non costituenti titolo di responsabilità, tanto meno solidale, per la medesima.
Nessun onere di impugnazione potrebbe gravare sulla società di autonoleggio che – questo l'assunto dell'appellante – non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per sanzioni a carattere personale connesse alla condotta di altri estranei alla stessa, visto che solo
l'utilizzatore, che è il locatario del veicolo noleggiato, aveva, caso per caso, la disponibilità giuridica e il godimento del bene e quindi la possibilità doi vietarne la circolazione.
Per tale motivo, un'interpretazione del quadro normativo che ritenesse di imporre alle società di noleggio di impugnare i verbali di accertamento si porrebbe in assoluto contrasto con il principio del diritto di difesa e con quello della legittimazione agire, in quanto negli eventuali giudizio di opposizione promossi ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/1981 la società di noleggio non sarebbe titolare della posizione dedotta in giudizio e non potrebbe assolvere all'onere deduttivo e probatorio sui fatti contestati, in quanto estranei alla propria sfera di azione, con grave violazione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Sulla questione si era formato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito del
Tribunale di Palermo, del Giudice di pace di Palermo e del Giudice di pace di Carini da ultimo condiviso dalla con la sentenza n. 10833/2020 che aveva giudicato CP_13 ammissibili e fondate le opposizioni proposte avverso la cartella di pagamento fondate su ragioni di merito afferenti all'inesistenza del titolo esecutivo, osservando che la società aveva sempre ottemperato all'obbligo su di essa gravante di comunicare all'ente impositore i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, con ciò evitando che il verbale divenisse titolo esecutivo.
La sentenza impugnata sarebbe quindi errata ed ingiusta per essersi discostata dal riferito indirizzo, ritenendo precluso il motivo di opposizione relativo all'eccepita carenza di legittimazione passiva di essa opponente ai sensi dell'art. 196 CdS, sia per aver ritenuto raggiunta la prova della notifica dei verbali presupposti.
Il motivo, in realtà duplice, è infondato.
Innanzitutto, premesso che non risulta depositato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, va osservato che ha costantemente sostenuto (vds le note Parte_1 conclusive del giudizio n. 13334/2021 r.g.) che allorquando vi era stata la notifica dei processi verbali presupposti della cartella di pagamento opposta, essa aveva sempre tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari e aveva prodotto copia delle decine di comunicazioni trasmesse, che evidentemente presupponevano l'avvenuta regolare notifica del corrispondente verbale di accertamento della violazione del CdS.
Soltanto rispetto al verbale n. 223 – non meglio indicato quanto alla data e all'autorità che lo avrebbe emesso – ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e degli atti di irrogazione della sanzione: ma tale verbale, di cui non è traccia all'interno della cartella n°021 2019 00021930 60/000 notificata il 3 giugno 2019, non è altrimenti identificabile. Era invece onere dell'opponente indicare con esattezza il verbale o i verbali di contestazione di cui intendeva denunciare l'omessa o tardiva notifica, per cui in mancanza risultava impedito l'esame del merito della relativa, generica, contestazione e risulta oggi impossibile individuare le voci di credito sfornite di titolo.
Riguardo al nucleo centrale dell'impugnazione, l'argomento secondo cui la comunicazione dell'identità del locatario, da parte della società di autonoleggio, costituirebbe fatto sopravvenuto (rispetto alla notificazione dell'infrazione stradale ex art. 201 CdS), idoneo a paralizzare – non è chiaro se con efficacia impeditiva o estintiva – la pretesa creditoria
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 dell'Amministrazione, non è condiviso dal Tribunale alla luce del più recente e chiaro orientamento espresso dalla Suprema Corte, a ragione recepito dalla sentenza impugnata.
Con le pronunce nn. 32920/2022 e 1383/2023, i giudici di legittimità si sono fatti carico di esaminare i propri precedenti richiamati da , innanzitutto la sentenza Parte_1
n. 16717/2004 con cui si era ritenuto possibile far valere davanti al Giudice del merito l'esclusione della responsabilità del noleggiatore per affermare quella di coloro che hanno noleggiato gli autoveicoli, ai sensi dell'art. 196 CdS, purchè il noleggiatore abbia comunicato agli organi accertatori o all'ente cui essi fanno capo, ai sensi dell'art. 386 Reg. esec. CdS, le generalità del locatario e che l'adempimento di tale “obbligo” sia stato allegato sin dal primo atto giurisdizionale con il quale si impugni la cartella esattoriale – titolo esecutivo, emessa dopo la notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Un argomento a favore di questa soluzione interpretativa era stato tratto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 15.1.1994 n. 300/A/48507/113/2 secondo cui "l'art. 196
C.d.S., nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nelle ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici", sicchè - posto che il "dettato della norma non consente margini interpretativi" – si affermava la necessità per "l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio", di "provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla Società stessa", poichè in tal modo "si evita di attivare un'anomala procedura per la quale i verbali divengono, erroneamente, dopo 60 giorni dalla notifica alla Società, titoli esecutivi nei confronti della stessa, innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della , comporta un maggiore CP_4 onere per l'Amministrazione necessariamente soccombente".
Più di recente, la sentenza n. 10833/2020 ha ritenuto corretto, in tali casi, l'impiego da parte della società di noleggio dello strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Al contrario, con le sentenza nn. 32920/2022 e 1383/2023 e con l'ordinanza n. 510/2023, la Terza Sezione della Suprema Corte ha inteso ribadire l'orientamento tradizionale che esclude, per chi dia in noleggio autovetture senza conducente, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per far valere il difetto di legittimazione passiva a motivo dell'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 196 CdS.
Prendendo, infatti, le mosse dal noto arresto delle Sezioni Unite (sent. 22.9.2017 n.
22080) in tema di opposizione c.d. recuperatoria, che - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 nella norma apposita", ovvero l'art. 201 C.d.S., comma 5, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione”, ai è affermato che " il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacchè, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione".
E' stato quindi confermato l'orientamento per il quale il difetto di legittimazione passiva – per l'inapplicabilità alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 CdS – avrebbe dovuto farsi valere, da parte di sin dalla notificazione dei verbali di Parte_1 contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 bis CdS, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in questo senso, si erano già espresse Cass. ord. 13664/2017, 1845/2018, 14552/2018).
Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte ha, da un canto, escluso l'applicabilità retroattiva della modifica dell'art. 196 CdS, introdotta dall'art. 1 co. 1 lett. g-ter D..
121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 156/2021), dall'altro ribadito l'indirizzo tradizionale secondo il quale il silenzio dell'art. 196 CdS – nel testo previgente, applicabile in ragione dell'epoca delle commesse violazioni - sul semplice “locatore del veicolo” si spiega in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice) del soggetto solidalmente responsabile, sicchè la norma intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Invece, nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al primo e in ciò sta la ragione della mancata equiparazione del locatore alle altre ipotesi previ ste dalla norma (Cass. 18988/2015; 1845/2018,
1214/2019, 4735/2019; 9675/2020; 24926/2021).
Infine, si è esclusa la rilevanza della collaborazione del locatore che abbia provveduto a comunicare i nominativi dei locatari, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, in forza del combinato disposto degli artt. 196 e 84 Cds, in assenza di base normativa dell'obbligo di comunicazione – esimente da responsabilità ove adempiuto – posto che l'art. 386 reg. esec. CdS non indica il locatore tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 CdS.
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Siffatti principi sono stati ribaditi, con le medesime argomentazioni, nelle sentenze
27210/2024, 27211/2024, 27213/2024, 27215/2024, 27217/2024, che hanno rigettato per manifesta infondatezza, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis cpc, altrettanti ricorsi per cassazione proposti dall'odierna appellante avverso sentenze di rigetto di opposizioni ex art. 615 c.pc, aventi contenuto analogo a quella impugnata in questa sede, oltre che nelle numerose decisioni di merito, anche di questo Tribunale, che vi si sono uniformate.
L'impugnazione va conclusivamente rigettata.
Medesima sorte spetta, tuttavia, anche all'appello incidentale del in Parte_2 quanto l'esistenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza della Suprema Corte e presso i giudici di merito al tempo della proposizione dell'opposizione integra una di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali l'art. 92 c.p.c. come risultante dall' intervento "additivo" operato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77, del 19 aprile
2018) consente la compensazione delle spese processuali tra le parti.
La medesima considerazione induce a ritenere conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese anche di questo grado, tenuto conto che l'indirizzo giurisprudenziale di cui si detto si è consolidato in epoca successiva all'introduzione del giudizio di gravame e stante l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . Difatti, come correttamente rammentato dall'appellante, nel CP_14 giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. 11661/2024; 15900/2017).
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del CP_7
; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
[...]
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
10 gennaio 2023 avverso la sentenza n. 2208/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo il 18 agosto 2022; rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2 dichiara le spese di questo giudizio interamente compensate;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, il 23 novembre 2025
Il Giudice
GI TI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI TI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa GI TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 434 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Valerio Scimeni
e Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Grandinetti Francesco
Email_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv.to Scerpa Manuela (manuela. oma.it) Email_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Iannotta
, LE Ongaro Email_5
, Silvia Privato Email_6
e IC EN Email_7
Email_8
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
e Controparte_4 Controparte_5
in persona del loro legale rappresentante pro tempore, rappresentate e
[...] difese dall'Avvocatura dello Stato;
Appellati
E
Controparte_6
[...]
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE società esercente attività di autonoleggio senza conducente, ha Parte_1 proposto appello nei confronti di Controparte_1 CP_6
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e CP_2 Controparte_9 Parte_2 Controparte_4
, avverso la sentenza n. 2208/2022, emessa dal Giudice di Controparte_5
Pace di Palermo in data 18.08.2022, che ne ha rigettato la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 021 2019 00021930 60/000, notificata il 3.06.2019, di importo pari a € 17.987,59, avente ad oggetto infrazioni del codice della strada commesse da locatori delle auto noleggiate. aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento e dedotto: il Parte_1 proprio difetto di legittimazione sostanziale, in ragione dell'attività commerciale esercitata, ritenendo esclusa la propria responsabilità solidale per le violazioni commesse dai locatari in virtù del combinato disposto dell'art. 196, comma 1, seconda parte, del
D.lgs. n. 285/1992, e dell'art. 84 del Codice della Strada;
l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, costituito dal verbale n. 223, mai notificato, posto a fondamento della cartella;
il difetto di motivazione della cartella di pagamento in violazione degli artt. 3 e 7 della L. n.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e della L. n. 241/1990; infine, la decadenza del concessionario della riscossione e degli enti impositori per il superamento dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, relativi all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Aveva quindi concluso chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria delle spese di giudizio.
si era costituita in giudizio eccependo: l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della cartella
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 opposta;
il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella e, più in generale, rispetto alle doglianze di carattere sostanziale formulate dall'attrice e riferite all'attività dell'ente impositore;
la conformità della cartella impugnata ai requisiti di motivazione dell'atto, in assenza di specifici vizi o danni dedotti dall'attore; l'infondatezza dell'eccezione di decadenza o prescrizione del diritto di credito. Aveva quindi chiesto il rigetto integrale della domanda, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di rilevare l'assenza di responsabilità in capo ad
[...]
, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite. Controparte_10
Il si era costituito in giudizio, e, limitando le proprie difese al verbale Parte_2 di contestazione n. V/90546120X/2016, aveva dedotto: l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito;
la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla sul rilievo che la stessa, non avendo adempiuto Parte_1 compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 84 del Codice della Strada, non aveva provveduto a comunicare i dati completi dei conducenti dei veicoli locati, impedendo così la notifica dei relativi verbali di accertamento;
la regolarità della notifica del verbale di contestazione e la conseguente decadenza di dalla facoltà di contestare la Parte_1 sanzione irrogatale, avendo omesso di opporre il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace nei termini di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, e di provvedere al pagamento, con la conseguenza che il titolo era divenuto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada. Con vittoria delle spese di lite.
Le Prefetture di e si erano costituite in giudizio ed CP_5 CP_4 CP_5 avevano eccepito: l'inammissibilità della domanda, in quanto le doglianze sollevate da parte attrice sul merito dei verbali di contestazione avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine decadenziale di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011; il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni costituite in relazione alle censure espressamente riferite alla fase successiva alla formazione del titolo esecutivo. Nel merito, avevano sostenuto la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo alla Parte_1
rilevando che, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 196, comma 1, del Codice della
[...]
Strada, in caso di locazione senza conducente, sono solidalmente responsabili il proprietario del veicolo – nella specie, la società locatrice – ed il locatario.
Da quanto emerge dagli atti del fascicolo di secondo grado, si erano costituite in giudizio anche il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_11 CP_2
Erano invece rimasti contumaci , il il Controparte_6 CP_6 [...]
il . Controparte_12 Controparte_9
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Il Giudice di Pace, qualificata la domanda di quale opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c., l'ha però giudicata infondata, ritenendo l'opponente obbligata in solido con i locatari al pagamento delle somme di cui era intimato il pagamento, ai sensi dell'art. 196, comma 1, del Codice della Strada, pur ove la locatrice abbia comunicato i dati del conducente ai fini della reintestazione della sanzione, occorrendo eventualmente far valere la rilevanza di tale adempimento mediante l'impugnazione ex art. 7 D. gs. 150/2011.
In difetto, avendo gli enti creditori documento la regolarità e tempestività dei verbali sottesi alla notifica della cartella, era precluso all'intimata contestare la cartella di pagamento sulla base di eccezioni che andavano sollevate mediante l'impugnazione tempestiva dei verbali medesimi.
Escluse, dunque, la sussistenza dei vizi formali denunciati e l'eccepita prescrizione quinquennale del credito, il primo giudice ha rigettato l'opposizione, confermando la cartella di pagamento impugnata e disponendo la corresponsione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha però compensato le spese del giudizio, in ragione della difesa svolta dalle parti convenute tramite propri funzionari.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello che con Parte_1 unico motivo di appello ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c., 7 del d.lgs. 150/2011, 201, 203, 204-bis, 205 e
206 c.d.s e dell'articolo 196, comma 1 c.d.s, in combinato disposto con l'articolo 84 c.d.s, siccome modificato e integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti alla formazione del credito impositivo e alla notifica dei verbali di accertamento presupposti alla cartella;
la conformità della cartella di pagamento al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze;
la mancata decadenza o prescrizione delle contravvenzioni sottese alla cartella. In via gradata, l' ha comunque chiesto che la cartella venga CP_1 ritenuta valida per le violazioni eventualmente non prescritte, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio. che ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
ha CP_2 ribadito l'avvenuta notifica del verbale di accertamento della violazione;
la contraddittorietà dei dati dei conducenti forniti;
la definitività dei verbali di contestazione presupposti alla cartella, contestabili unicamente per fatti estintivi o impeditivi
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 sopravvenuti alla formazione del titolo. Ha pertanto chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., insistendo inoltre sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione del titolo esecutivo, non più opponibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.., ribadendo la responsabilità solidale della società di noleggio e la sua legittimazione passiva rispetto alla cartella esattoriale non avendo neppure provveduto, malgrado sollecitata, ad integrare i dati necessari all'identificazione dei locatari e alla notifica degli atti a questi ultimi. Con appello incidentale ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, essendosi l' Pt_3 difeso non a mezzo propri funzionari, bensì con l'assistenza dell'Avvocatura civica e ha chiesto per il resto la conferma della sentenza con condanna della controparte al pagamento delle spese del secondo grado.
La e la hanno ribadito quanto Controparte_4 Controparte_5 dedotto in primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine decadenziale per la contestazione dei verbali di cui all'art.7 d.l.gd 150/2011; il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze che non riguardano il merito bensì la procedura di riscossione;
e la responsabilità solidale del proprietario/locatore e del locatario, ex artt. 84 e 196, comma 1 c.d.s. Hanno chiesto quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I comuni di , di di , di e di non si CP_6 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 sono costituiti in giudizio.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 28.5.2025 che ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies co. 1 e 190 cpc, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. gs. 147/2022.
***
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di pace avrebbe violato, disapplicato ed erroneamente applicato l'articolo 615 del codice di procedura civile ritenendo erroneamente ed ingiustamente che l'appellante avrebbe avuto l'obbligo di impugnare i verbali di contestazione con opposizione ex articolo 7 del D. Lgs. 150/2011 entro i trenta giorni successivi alla notifica e conseguentemente non avrebbe potuto, nel promosso giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civili avverso la cartella di pagamento opposta, contestare il merito delle pretese azionate dagli enti impositori nell'atto ingiuntivo, in quanto non sarebbe stata questa la sede processuale ove svolgere tali contestazioni di merito.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
… trincerandosi dietro di talune datate sentenze della Corte di Cassazione (id est, la sentenza
26.5.2020 n. 9675) e della sentenza del 16 settembre 2021 n. 1500 della Corte di Appello di
Palermo –avrebbe erroneamente e ingiustamente valutato l'elemento decisivo pe cui, come ampiamente argomentato nel corso del giudizio di prime cure, con l'opposizione proposta, la Pt_1 ha contestato l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva di essa
[...] opponente in ordine alle presunte violazioni amministrative contestate.
Nel caso di specie, infatti, così come ampiamente documentato e provato nel presente giudizio, allorquando vi è stata la notifica dei processi verbali presupposti della cartella di pagamento opposta, la ha sempre tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione Parte_1 alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada.
La comunicazione inviata dalla all'organo accertatore ai sensi dell'art. 196 del Parte_1 codice della strada (avrebbe) evitato che il singolo verbale diventasse titolo esecutivo e definitivo nei confronti della medesima.
In definitiva, secondo la tesi addotta dall'appellante in questo come in molteplici analoghi giudizi dalla medesima intentati dinanzi a questo come ad altri Uffici al fine di contestare la debenza delle somme portate da altrettante cartelle di pagamento, l'invio della comunicazione ex art. 196 CdS contenente i nominativi dei locatari dei veicoli noleggiati esaurisce ogni attività di competenza della società medesima, la quale non aveva quindi alcun onere di impugnare i singoli verbali di accertamento, non costituenti titolo di responsabilità, tanto meno solidale, per la medesima.
Nessun onere di impugnazione potrebbe gravare sulla società di autonoleggio che – questo l'assunto dell'appellante – non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per sanzioni a carattere personale connesse alla condotta di altri estranei alla stessa, visto che solo
l'utilizzatore, che è il locatario del veicolo noleggiato, aveva, caso per caso, la disponibilità giuridica e il godimento del bene e quindi la possibilità doi vietarne la circolazione.
Per tale motivo, un'interpretazione del quadro normativo che ritenesse di imporre alle società di noleggio di impugnare i verbali di accertamento si porrebbe in assoluto contrasto con il principio del diritto di difesa e con quello della legittimazione agire, in quanto negli eventuali giudizio di opposizione promossi ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/1981 la società di noleggio non sarebbe titolare della posizione dedotta in giudizio e non potrebbe assolvere all'onere deduttivo e probatorio sui fatti contestati, in quanto estranei alla propria sfera di azione, con grave violazione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Sulla questione si era formato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito del
Tribunale di Palermo, del Giudice di pace di Palermo e del Giudice di pace di Carini da ultimo condiviso dalla con la sentenza n. 10833/2020 che aveva giudicato CP_13 ammissibili e fondate le opposizioni proposte avverso la cartella di pagamento fondate su ragioni di merito afferenti all'inesistenza del titolo esecutivo, osservando che la società aveva sempre ottemperato all'obbligo su di essa gravante di comunicare all'ente impositore i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, con ciò evitando che il verbale divenisse titolo esecutivo.
La sentenza impugnata sarebbe quindi errata ed ingiusta per essersi discostata dal riferito indirizzo, ritenendo precluso il motivo di opposizione relativo all'eccepita carenza di legittimazione passiva di essa opponente ai sensi dell'art. 196 CdS, sia per aver ritenuto raggiunta la prova della notifica dei verbali presupposti.
Il motivo, in realtà duplice, è infondato.
Innanzitutto, premesso che non risulta depositato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, va osservato che ha costantemente sostenuto (vds le note Parte_1 conclusive del giudizio n. 13334/2021 r.g.) che allorquando vi era stata la notifica dei processi verbali presupposti della cartella di pagamento opposta, essa aveva sempre tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari e aveva prodotto copia delle decine di comunicazioni trasmesse, che evidentemente presupponevano l'avvenuta regolare notifica del corrispondente verbale di accertamento della violazione del CdS.
Soltanto rispetto al verbale n. 223 – non meglio indicato quanto alla data e all'autorità che lo avrebbe emesso – ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e degli atti di irrogazione della sanzione: ma tale verbale, di cui non è traccia all'interno della cartella n°021 2019 00021930 60/000 notificata il 3 giugno 2019, non è altrimenti identificabile. Era invece onere dell'opponente indicare con esattezza il verbale o i verbali di contestazione di cui intendeva denunciare l'omessa o tardiva notifica, per cui in mancanza risultava impedito l'esame del merito della relativa, generica, contestazione e risulta oggi impossibile individuare le voci di credito sfornite di titolo.
Riguardo al nucleo centrale dell'impugnazione, l'argomento secondo cui la comunicazione dell'identità del locatario, da parte della società di autonoleggio, costituirebbe fatto sopravvenuto (rispetto alla notificazione dell'infrazione stradale ex art. 201 CdS), idoneo a paralizzare – non è chiaro se con efficacia impeditiva o estintiva – la pretesa creditoria
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 dell'Amministrazione, non è condiviso dal Tribunale alla luce del più recente e chiaro orientamento espresso dalla Suprema Corte, a ragione recepito dalla sentenza impugnata.
Con le pronunce nn. 32920/2022 e 1383/2023, i giudici di legittimità si sono fatti carico di esaminare i propri precedenti richiamati da , innanzitutto la sentenza Parte_1
n. 16717/2004 con cui si era ritenuto possibile far valere davanti al Giudice del merito l'esclusione della responsabilità del noleggiatore per affermare quella di coloro che hanno noleggiato gli autoveicoli, ai sensi dell'art. 196 CdS, purchè il noleggiatore abbia comunicato agli organi accertatori o all'ente cui essi fanno capo, ai sensi dell'art. 386 Reg. esec. CdS, le generalità del locatario e che l'adempimento di tale “obbligo” sia stato allegato sin dal primo atto giurisdizionale con il quale si impugni la cartella esattoriale – titolo esecutivo, emessa dopo la notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Un argomento a favore di questa soluzione interpretativa era stato tratto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 15.1.1994 n. 300/A/48507/113/2 secondo cui "l'art. 196
C.d.S., nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nelle ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici", sicchè - posto che il "dettato della norma non consente margini interpretativi" – si affermava la necessità per "l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio", di "provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla Società stessa", poichè in tal modo "si evita di attivare un'anomala procedura per la quale i verbali divengono, erroneamente, dopo 60 giorni dalla notifica alla Società, titoli esecutivi nei confronti della stessa, innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della , comporta un maggiore CP_4 onere per l'Amministrazione necessariamente soccombente".
Più di recente, la sentenza n. 10833/2020 ha ritenuto corretto, in tali casi, l'impiego da parte della società di noleggio dello strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Al contrario, con le sentenza nn. 32920/2022 e 1383/2023 e con l'ordinanza n. 510/2023, la Terza Sezione della Suprema Corte ha inteso ribadire l'orientamento tradizionale che esclude, per chi dia in noleggio autovetture senza conducente, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per far valere il difetto di legittimazione passiva a motivo dell'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 196 CdS.
Prendendo, infatti, le mosse dal noto arresto delle Sezioni Unite (sent. 22.9.2017 n.
22080) in tema di opposizione c.d. recuperatoria, che - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 nella norma apposita", ovvero l'art. 201 C.d.S., comma 5, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione”, ai è affermato che " il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacchè, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione".
E' stato quindi confermato l'orientamento per il quale il difetto di legittimazione passiva – per l'inapplicabilità alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 CdS – avrebbe dovuto farsi valere, da parte di sin dalla notificazione dei verbali di Parte_1 contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 bis CdS, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in questo senso, si erano già espresse Cass. ord. 13664/2017, 1845/2018, 14552/2018).
Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte ha, da un canto, escluso l'applicabilità retroattiva della modifica dell'art. 196 CdS, introdotta dall'art. 1 co. 1 lett. g-ter D..
121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 156/2021), dall'altro ribadito l'indirizzo tradizionale secondo il quale il silenzio dell'art. 196 CdS – nel testo previgente, applicabile in ragione dell'epoca delle commesse violazioni - sul semplice “locatore del veicolo” si spiega in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice) del soggetto solidalmente responsabile, sicchè la norma intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Invece, nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al primo e in ciò sta la ragione della mancata equiparazione del locatore alle altre ipotesi previ ste dalla norma (Cass. 18988/2015; 1845/2018,
1214/2019, 4735/2019; 9675/2020; 24926/2021).
Infine, si è esclusa la rilevanza della collaborazione del locatore che abbia provveduto a comunicare i nominativi dei locatari, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, in forza del combinato disposto degli artt. 196 e 84 Cds, in assenza di base normativa dell'obbligo di comunicazione – esimente da responsabilità ove adempiuto – posto che l'art. 386 reg. esec. CdS non indica il locatore tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 CdS.
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023
Siffatti principi sono stati ribaditi, con le medesime argomentazioni, nelle sentenze
27210/2024, 27211/2024, 27213/2024, 27215/2024, 27217/2024, che hanno rigettato per manifesta infondatezza, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis cpc, altrettanti ricorsi per cassazione proposti dall'odierna appellante avverso sentenze di rigetto di opposizioni ex art. 615 c.pc, aventi contenuto analogo a quella impugnata in questa sede, oltre che nelle numerose decisioni di merito, anche di questo Tribunale, che vi si sono uniformate.
L'impugnazione va conclusivamente rigettata.
Medesima sorte spetta, tuttavia, anche all'appello incidentale del in Parte_2 quanto l'esistenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza della Suprema Corte e presso i giudici di merito al tempo della proposizione dell'opposizione integra una di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali l'art. 92 c.p.c. come risultante dall' intervento "additivo" operato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77, del 19 aprile
2018) consente la compensazione delle spese processuali tra le parti.
La medesima considerazione induce a ritenere conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese anche di questo grado, tenuto conto che l'indirizzo giurisprudenziale di cui si detto si è consolidato in epoca successiva all'introduzione del giudizio di gravame e stante l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . Difatti, come correttamente rammentato dall'appellante, nel CP_14 giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. 11661/2024; 15900/2017).
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del CP_7
; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
[...]
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile R.G. 434/2023 rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
10 gennaio 2023 avverso la sentenza n. 2208/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo il 18 agosto 2022; rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2 dichiara le spese di questo giudizio interamente compensate;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, il 23 novembre 2025
Il Giudice
GI TI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI TI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile