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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10205/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to ADELFIO MARIA Parte_1
RITA ed elettivamente domiciliata in C.SO Umberto E Margherita N. 115
Per ___________________ 90018 Termini Imerese.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 15.09.2025 tenutasi in trattazione scritta ai dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.pc., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente da ritenere invalida civile al 100% (dall'epoca della presentazione della domanda) senza diritto all'indennità di accompagnamento. (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto, non potendosi configurare alcun interesse della ricorrente (art. 100 c.p.c.) al riconoscimento dell'invalidità assoluta, trattandosi di soggetto ultraottantenne e pertanto privo dei requisiti anagrafici necessari per fruire della pensione d'inabilità.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, non avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, che vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_ favore dell' in €2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa se dovute.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 16.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10205/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to ADELFIO MARIA Parte_1
RITA ed elettivamente domiciliata in C.SO Umberto E Margherita N. 115
Per ___________________ 90018 Termini Imerese.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 15.09.2025 tenutasi in trattazione scritta ai dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.pc., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente da ritenere invalida civile al 100% (dall'epoca della presentazione della domanda) senza diritto all'indennità di accompagnamento. (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto, non potendosi configurare alcun interesse della ricorrente (art. 100 c.p.c.) al riconoscimento dell'invalidità assoluta, trattandosi di soggetto ultraottantenne e pertanto privo dei requisiti anagrafici necessari per fruire della pensione d'inabilità.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, non avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, che vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_ favore dell' in €2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa se dovute.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 16.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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