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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 508/2023
Dott. GI OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. EL TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 508/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2023 e posta in decisione all'udienza del 5 novembre
2025
d a
OGGETTO: (C.F. ) in proprio e Parte_1 C.F._1
Azione revocatoria quale erede di , Persona_1 ordinaria ex art. 2901
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
c.c.
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
CODICE: rappresentati e difesi dall'Avv. NICOSIA VALERIO del Foro di Verona, 102002 procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Sondrio (SO) - piazza Garibaldi n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VISMARA FABRIZIO del
Foro di Milano e OF CE del Foro di ES, quest'ultimo procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Conegliano (TV) - via Controparte_2 P.IVA_2 V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale
[...]
(C.F. , con sede in Milano (MI) - via Controparte_3 P.IVA_3
Valtellina n. 15/17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TOSI EMILIO del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di ES n. 892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ES, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 892/2023 pronunciata l'11.04-19.04.2023 dal Tribunale di
ES, Sezione Specializzata in materia d'Imprese, Giudice Relatore Dott.
LO HE, nella causa R.G. n. 3202/2019 (doc. 2) e notificata a mezzo
P.E.C. in data 20.04.2023,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n.
214/2018 emesso dal Tribunale di Mantova, n. 409/2018 R.G. e, per l'effetto, priva di titolo l'azione revocatoria esperita dagli odierni appellati difettando il credito di e del creditore Controparte_4
cessionario nei confronti dei fideiussori Controparte_2 Persona_1
e posto a fondamento dell'azione. Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la nullità della fideiussione datata 21.03.2006 in quanto predisposta, tra le altre, in violazione del provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005 e della disciplina antitrust;
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi tutte le domande proposte da e da Controparte_1
nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed Controparte_2
in diritto;
IN VIA SUBORDINATA
- accertarsi che la garanzia fideiussoria del 21.03.2006 è stata prestata per
l'importo massimo complessivo di Euro 500.000,00 dovendosi intendere tale ammontare quale l'esposizione massima complessiva di e Pt_1 [...]
in solido tra loro, in relazione ai debiti di Società Immobiliare Per_1
Mantova a r.l. verso Controparte_4
[...]
- accertarsi che il pegno costituito a favore di Parte_3
come risultante dalla scrittura privata autenticata del 03.05.2017 è titolo valido a garantire il privilegio dello stesso nei confronti degli altri eventuali creditori di e Pt_1 Persona_1
- accertarsi che l'intervenuto finanziamento da parte di Parte_1
in favore della Società Immobiliare Mantova a r.l. del complessivo importo di Euro 230.000,00 è avvenuto in relazione alla garanzia fideiussoria del
21.03.2006 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che l'importo oggi dovuto dai convenuti e in favore di Per_1 Parte_1 [...]
è diverso e comunque inferiore a quello Controparte_4 indicato dalla garanzia fideiussoria del 21.03.2006 e, per l'effetto disporsi in via di eccezione riconvenzionale la compensazione giudiziale tra l'importo versato da a titolo di finanziamento soci a Società Parte_1
Immobiliare Mantova a r.l., maggiorato di interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02, ed il preteso credito azionato da Controparte_4
nei suoi confronti.
[...]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, oltre C.P.A. ed I.V.A. per entrambi i gradi di giudizio.”.
Di Controparte_1
“- IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello perché inammissibile ed infondato con conferma dell'impugnata Sentenza;
- IN OGNI CASO: accogliere le domande tutte della formulate nel CP_4
giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte:
- in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dei seguenti atti posti in essere dai Sig.ri e Per_1 [...]
Parte_1
a) atto costitutivo di pegno in favore del Sig. sulle quote della Parte_3
società Immobiliare Buscoldese S.r.l. in liquidazione, con sede in Mantova, del valore nominale pari a Euro 7.140,00 ciascuna, mediante scrittura privata in data 3 maggio 2017, autenticata nelle firme dal Notaio in Per_2
Mantova, rep. n. 34595 – racc. n. 13462, registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 8 maggio 2017 al n. 5042, S.1T;
b) donazione in favore della Sig.ra delle quote della Parte_2
società Immobiliare Buscoldese S.r.l. in liquidazione, con sede in Mantova, del valore nominale pari a Euro 7.140,00 ciascuna, mediante atto in data 11 dicembre 2017 a rogito Notaio in Mantova, rep. n. 35593 – racc. Per_2
14063, registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 31 dicembre 2017 al n. 13873, S.1T; così revocando i suddetti atti con ogni consequenziale pronuncia;
- in subordine:
- accertare e dichiarare l'inopponibilità alla Banca della prelazione derivante dell'atto di pegno di cui al punto a) delle conclusioni che precede;
- condannare i convenuti al risarcimento dei danni, anche a titolo di arricchimento senza causa, determinando la misura in base al valore del bene oggetto di causa o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
- in ogni caso: [con rigetto delle domande avversarie e] con vittoria di spese, anche di trascrizione, e compensi, oltre accessori di legge, con adozione di ogni provvedimento conseguente ivi compreso l'ordine al Conservatore del
Registro Imprese presso la CCIAA di Mantova di iscrivere la sentenza dichiarativa dell'accertata revoca degli atti impugnati.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano integralmente le istanze istruttorie formulate dalla nel giudizio di primo grado e, in particolare, quelle CP_4
di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., qui di seguito indicate:
- IN VIA ISTRUTTORIA: previa declaratoria dell'inammissibilità, tardività
e irrilevanza delle istanze istruttorie, deduzioni e produzioni avverse, ammettere le prove dedotte da parte attrice nella memoria ai sensi dell'art.
183 VI comma n. 2 c.p.c., ovvero senza inversione dell'onere della prova:
1) chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare:
1.1) il valore dell'immobile di cui al contratto di compravendita in data 23 giugno 2016 a rogito Notaio di Mantova, rep. n. 77.381 – racc. n. Per_3
30.070, trascritto in data 27 giugno 2016 ai nn. 6811/4601, avente ad oggetto il bene immobile iscritto all'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di
Mantova, come segue:
- Fg. 32, mapp. 227 sub 7, Cat. A/2, Cl. 3, vani 11;
- Fg. 32, mapp. 402 sub 8, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 14;
1.2) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili di proprietà del debitore principale sui quali è iscritta ipoteca da parte di BPS, ovvero di cui al contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D. Lgs. n.
385/1993 del 10 maggio 2010, a rogito Dott. (Rep. 30972 Persona_4
/ Racc. 7952), Notaio in Mantova, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di
Mantova, unitamente aisuccessivi contratti modificativi in data 25 giugno
2012 e 3 aprile 2014, prodotti in copia sub doc. 4;
1.3) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili riferibili a ovvero di cui al contratto di compravendita in Persona_1
data 5 aprile 2017 a rogito Notaio di Mantova, rep. n. 34444 – racc. Per_2
n. 13374, trascritto in data 12 aprile 2017 ai nn. 4226/2669, avente ad oggetto il bene immobile iscritto all'Agenzia del territorio, Ufficio
Provinciale di Mantova, come segue:
Fg. 52, mapp. 560 sub 1 via della Conciliazione n. 47/B, p.S1 – T – 1 - 2 Cat.
A/2, Cl. 3, vani 9,5 sup. cat241 mq R.C.Euro 1.349,24;
Fg. 52 mapp. 560 sub 3 via Enrico Dugoni n. CM p. S1 Cat. C/6, Cl. 7, mq.
43, cup. cat.50mq R.C. Euro 228,74;
1.4) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili di proprietà di siti in Mantova, via SC n. 16, di cui al Parte_1
doc. avv. n. 9;
1.5) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria delle quote di proprietà dei Sig.ri nella Società Immobiliare Mantova (debitrice Parte_1
principale della;
2) ribadisce, nei termini come dettagliati in atti, CP_4
istanza di verificazione di scrittura privata, ordinando perizia calligrafica, con designazione a tal fine di consulente tecnico quale perito calligrafo, volta ad accertare la genuinità e riferibilità delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione prodotta come doc. 7 al signor e Parte_1 [...]
odierni convenuti, indicando come scrittura di comparazione Per_1
l'originale della procura prodotta unitamente alla comparsa di costituzione
e risposta come doc. 2 e doc. 3 e chiedendosi che se ne ordini alla parte e, per essa, al proprio legale, l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216, primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine opportuni e disponendo, anche ex artt. 210 e 213
c.p.c., l'acquisizione [già] presso la Cancelleria del Tribunale civile di
Mantova, nel procedimento n. 2632/2018, [ora presso la Cancelleria della
Corte d'Appello di ES, R.G. n. 1054/2021] dell'originale dell'atto di fideiussione di cui al doc. 7, dell'originale della attestazione di conformità delle firme apposte su detta fideiussione, rilasciata dal competente funzionario della e dell'originale del contratto di Controparte_4
conto corrente n. 2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e Per_1 Parte_1
(e non disconosciuto). Si chiede altresì di ordinare ai Sig.ri
[...]
e ai sensi dell'art. 219 c.p.c., la redazione di Parte_1 Persona_1
scritture di comparazione, sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico designando;
3) chiede ordinarsi ai Sig.ri e e, per essi, al loro Pt_1 Persona_1 legale, l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216, primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c. della procura alle liti depositata come doc. avv. n. 2 e doc. avv. n. 3;
4) chiede di ammettersi prova per testi, indicandosi a teste il dottor Tes_1
domiciliato presso la filiale della Banca in Suzzara (MN), P.zza
[...]
Garibaldi 4, il dottor presso l'agenzia n. 187 della Testimone_2
banca in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II 154, e il dottor
[...]
presso la filiale della , C.so Cavour 45/47, sui Tes_3 CP_4 Parte_4 seguenti capitoli: (1) vero che l'atto di fideiussione 21 marzo 2006 di cui ai docc. 7 e 24 che si mostrano al teste è stato sottoscritto dai sig.ri
[...]
e Per_1 Parte_1
(2) vero, in particolare, che la sottoscrizione di cui al capitolo che precede è avvenuta in presenza del dottor come risulta dal doc. 24 e Tes_1 dall'attestazione ivi contenuta, che si mostra al teste;
(3) vero che la posta per euro 840,75, con valuta al 21 settembre 2017, di cui al doc. 3 di parte attrice che si mostra al teste, con dicitura "copertura saldo estinzione cc" rappresenta movimentazione relativa al passaggio a sofferenza.”
SEMPRE IN OGNI CASO: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. per il tramite della mandataria Controparte_5 [...]
Controparte_3
“Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
• - dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 bis c.p.c. per il mancato rispetto del termine di 120 giorni liberi tra la data di notifica e di citazione, od in subordine, fissare nuova udienza comparizione parti così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle odierne convenute;
• - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
• - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c.;
• - dichiarare l'incompetenza a decidere sulla questione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg.ri nel 2006, devoluta Parte_1 esclusivamente alle di Milano, Controparte_6
CP_7
In via principale:
• - Rigettare in toto l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 e in Persona_1 Parte_3 Parte_2
quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, in ogni caso non provato per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In ogni caso:
- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese – comprese spese generali forfettarie del 15%, - e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_4 CP_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di ES,
[...] [...]
e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod.
[...]
civ. della scrittura privata, autenticata innanzi al Notaio Dott. in data Per_2
3 maggio 2017 (nn. 34595 rep., 13462 racc.; registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 8 maggio 2017 al n. 5042, S.1T), con la quale e avevano costituito in pegno in favore Parte_1 Persona_1
di la totalità delle loro quote di partecipazione in Parte_3
Immobiliare Buscoldese S.r.l., nonché dell'atto di donazione, a rogito del
Notaio Dott. in data 11 dicembre 2017 (nn. 35593 rep., 14063 racc.; Per_2
registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 31 dicembre 2017 al n. 13873, S.1T), con il quale i medesimi - in costanza di pegno - avevano donato la totalità delle suddette quote a Parte_2
A sostegno della pretesa azionata, la Banca allegava:
- di essere creditrice di Immobiliare Mantova S.r.l. per la somma di €
1.814.357,71, quale debito residuo di un mutuo ipotecario e di somme dovute a saldo debitorio di un conto corrente;
- che, per tutto quanto dovuto dalla Società per capitale, interessi e ogni altro accessorio, e in data 21 marzo 2006, Persona_1 Parte_1
avevano prestato fideiussione, sino alla concorrenza di € 500.000,00 ciascuno;
- che, in ragione di tale credito, aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova nei confronti dei suddetti fideiussori il decreto ingiuntivo n. 214 del 5 febbraio
2018, provvisoriamente esecutivo, contro il quale pendeva giudizio di opposizione, respinta nelle more del giudizio;
- che, mentre Immobiliare Mantova S.r.l. si trovava in situazione di grave dissesto, i fideiussori avevano posto in essere atti di dismissione del proprio patrimonio, cedendo i loro beni immobili, siti in Mantova, e compiendo atti dispositivi sulle quote di loro proprietà detenute in Immobiliare Buscoldese
S.r.l..
Per queste ragioni, domandava la declaratoria di inefficacia del pegno e della donazione sopra indicati e, in subordine, che venisse accertata e dichiarata l'inopponibilità a sé della prelazione derivante dall'atto di pegno o, in via di ulteriore subordine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la
[...]
nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata da e Parte_1
in favore della perché conforme al modello ABI Persona_1 CP_4
censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 perché anticoncorrenziali. Domandavano, in via principale, il rigetto delle domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto, chiedendo, in via subordinata,
l'accertamento che la fideiussione solidale fosse stata prestata sino all'importo complessivo massimo di € 500.000,00.
Con particolare riguardo alla posizione di eccepivano Parte_1
che, all'epoca degli atti dispositivi delle quote societarie, lo stesso, quale garante delle obbligazioni della Società verso la era già stato, di fatto, CP_4 escusso dall'Istituto di credito, avendo finanziato la debitrice principale, su richiesta della stessa, per € 230.000,00, al fine di consentire un CP_4
immediato rientro di parte della esposizione debitoria. Da ciò, facevano discendere una posizione creditoria di ai sensi dell'art. Parte_1
2467 co. 2 cod. civ., nei confronti della Società, sia pure postergata alla soddisfazione di ogni altro creditore, sostenendo, pertanto, che il suo debito verso la avrebbe dovuto essere ridotto alla minor somma di € CP_4
20.000,00. Con atto depositato in data 12 ottobre 2020, Controparte_3
quale mandataria di svolgeva intervento volontario nel Controparte_2
giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentando di essere cessionaria in blocco, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di alcuni crediti pecuniari della Banca, compreso quello oggetto di causa, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi dell' . CP_8
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare la consistenza del patrimonio dei convenuti.
Con sentenza n. 892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023, il Tribunale di
ES dichiarava inefficaci, nei confronti della Banca opposta e di
[...]
gli atti di pegno e donazione già indicati, Controparte_3
condannando gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca.
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva provato il credito della in quanto portato dalla sentenza, CP_4
provvisoriamente esecutiva pur se appellata, con cui il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'opposizione proposta da e Per_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, emesso anche nei loro confronti quali fideiussori;
- ferma l'incapienza del patrimonio della debitrice principale, accertava che, con gli atti oggetto dell'azione revocatoria, i fideiussori avessero reso quantomeno più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori. Faceva presente, infatti, che “mentre il valore delle quote detenute dai due convenuti nella SIM s.r.l. è sicuramente negativo […], anche un altro cespite immobiliare di pertinenza di e vale a Persona_1 Parte_1 dire l'immobile di Mantova, via della Conciliazione n. 47/b, del valore stimato di € 485.920,00, era stato alienato dagli odierni convenuti – cfr. doc.
11 bis di parte attrice.”. Il tribunale riteneva, infine, che dovesse “ritenersi la totale incapienza anche dell'unico cespite immobiliare rimasto nel patrimonio di quello di Mantova, via SC n. 16, dal Parte_1 momento che esso, del valore stimato di € 686.056.00, è gravato da due ipoteche fondiarie, iscritte anteriormente all'esercizio dell'azione revocatoria, a garanzia di crediti per complessivi € 1.360.000,00, e che inoltre tale bene risulta gravato da un'ipoteca giudiziale (iscritta nel 2019), nonché da un atto di pignoramento immobiliare”;
- riteneva provata la scientia damni, valorizzando l'anteriorità del credito della Banca rispetto agli atti oggetto di azione revocatoria, l'insolvenza della
Società rispetto al pagamento delle rate del mutuo garantito e il fatto che, nella stessa, rivestisse il ruolo di presidente del C.d.A. e Persona_1
quello di amministratore delegato;
Parte_1
- riteneva che l'atto di costituzione del pegno in favore di Parte_3
fosse da considerarsi atto a titolo gratuito, rilevando che il pegno
[...]
era stato costituito successivamente rispetto al sorgere di detto credito.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, affidandosi a sei motivi.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Si costituiva per il tramite della mandataria Controparte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_3
citazione, ex art. 163 bis c.p.c., per il mancato rispetto del termine di 120 giorni liberi tra la data di notifica e di citazione, nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con nota del 28 maggio 2025, parte appellante depositava la sentenza della
Corte d'Appello di ES n. 536/2025, pubblicata il 27 maggio 2025, con cui la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n.
478/2020, revocava il decreto ingiuntivo n. 214/2018, per improcedibilità della domanda, assorbiti gli ulteriori motivi.
Con nota del 4 settembre 2025, depositava Controparte_1 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 536/2025 della Corte d'Appello di ES, notificato alle altre parti a mezzo PEC in data 25 luglio 2025 da per il tramite della propria mandataria e procuratrice Controparte_2
speciale, Controparte_3 All'udienza del 27 settembre 2023, celebratasi in modalità cartolari, il
Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava dinnanzi a sé l'udienza del 5 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini perentori di legge ex art. 352 nn. 1), 2) e 3)
c.p.c..
A tale udienza, il Consigliere istruttore, viste le note di trattazione scritta delle parti, riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 163 bis c.p.c., sollevata da per il tramite della propria Controparte_2
mandataria Controparte_3
Rileva, infatti, la Corte che, nel giudizio di appello, i termini che devono intercorrere tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione sono stabiliti dall'art. 342 co. 2 c.p.c., così come riformato dal
D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia” che, a norma dell'art. 35 del citato Decreto, trova applicazione per le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023). La disposizione prevede che “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia
[…]”.
Nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato ai convenuti a mezzo PEC in data 19 maggio 2023. I 90 giorni liberi stabiliti dalla norma scadevano il 18 settembre 2023, mentre la prima udienza di trattazione era quella del 27 settembre 2023. Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da per il tramite della propria Controparte_2
mandataria Controparte_3
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficientemente compiuta le censure mosse alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa l'eccepita nullità della fideiussione omnibus, rilasciata da e in data 21.03.2006, perché conforme al Per_1 Parte_1
modello ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
02.05.2005.
Lamentano, in particolare, la nullità della “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e deducono che, non avendo la Banca promosso l'azione nei confronti della Società nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, era venuto meno ogni obbligo di pagamento in solido assunto dai fideiussori. In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo n. 214/2018 avrebbe dovuto essere dichiarato invalido e/o inefficace.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'infondatezza del diritto di credito vantato dalla CP_4
Il Tribunale, infatti, non avrebbe valutato le seguenti circostanze:
- la nullità della fideiussione omnibus del 21.03.2006 e, conseguentemente,
l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di
Mantova;
- la non definitività della sentenza n. 478/2020 del Tribunale di Mantova che, quindi, non avrebbe assunto forza di giudicato tra le parti, a fronte, comunque, di un credito in contestazione;
- l'indeterminatezza del credito preteso dalla Banca nei confronti della
Società - debitrice principale, perché provato per mezzo di documenti privi dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B. e risultato di un'illecita applicazione di tassi d'interesse usurari;
- l'avvenuta parziale escussione della fideiussione omnibus da parte della
Banca, che avrebbe imposto, abusando della propria posizione, a
[...]
l'esecuzione di finanziamenti soci a favore della Società per € Parte_1
230.000,00, e ciò al fine di coprire i debiti della Società nei confronti della
Banca stessa.
Con il terzo motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'eventus damni.
Lamenta, innanzitutto, che la fideiussione del 21.03.2006 obbligava e a garantire le obbligazioni della Società nel Pt_1 Persona_1 limite massimo di € 500.000,00, da intendersi cumulativamente e in solido tra loro, e non “ciascuno”, come sostenuto dalla CP_4
Tanto premesso, ritiene che sia stata provata la capienza del patrimonio mobiliare e immobiliare dei fideiussori, in grado di garantire l'adempimento dell'obbligazione di garanzia senza la necessità di revocare gli atti contestati.
Infatti:
- quanto al patrimonio di evidenzia che questi era Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Mantova (MN), via NN SC n. 16, stimato dal C.t.u. Ing. per € 686.056,00, cui andava aggiunto Per_5
l'ulteriore patrimonio mobiliare, costituito dalle quote societarie detenute in
Immobiliare Mantova S.r.l., aventi un valore nominale pari a € 48.000,00;
- quanto al patrimonio di evidenzia che questi vantava il Persona_1
diritto di usufrutto sull'immobile sito in Mantova (MN), via della
Conciliazione n. 47/B, da valutarsi in € 81.892,45 (rispetto a un valore complessivo dell'immobile stimato dal C.t.u. Ing. in € 485.920,00), Per_5
oltre a quote nella Società per € 48.000,00.
Secondo gli appellanti, avrebbe, inoltre, dovuto considerarsi che il credito vantato dalla Banca nei confronti della Società, pari ad € 1.814.357,71, risultava garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 22.11.2006 su un intero fabbricato di proprietà della Società, per un valore stimato dal C.t.u. Ing. in € 1.190.094,00. Per_5
Pertanto, sommando il valore del compendio immobiliare di proprietà della debitrice principale (€ 1.190.094,00), ipotecato in favore della stessa CP_4
in forza del contratto di mutuo fondiario, con il valore dei restanti beni immobili di proprietà di e alla data dell'atto Pt_1 Persona_1 dispositivo di cui trattasi (i.e. € 686.056,00 e € 81.892,45), questo sarebbe stato sufficiente a garantire il credito della (per € 1.814.357,71), CP_4 risultando, dunque, irrilevanti gli atti dispositivi oggetto dell'azione revocatoria.
Da ultimo, censura l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'esperimento dell'azione revocatoria anche verso un solo fideiussore, nonostante il patrimonio degli altri coobbligati sia singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento (Cass. n. 6486/2011, citata dal Tribunale).
Con il quarto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto provata la scientia damni in capo a e Per_1 Parte_1
Lamentano che si sarebbero dovute valorizzare le seguenti circostanze, atte a dimostrare che gli atti dispositivi in questione erano stati compiuti in buona fede:
- il debito della Società risultava garantito, anzitutto, dalla già citata ipoteca di primo grado, per il valore complessivo di € 1.190.094,00;
- il residuo patrimonio immobiliare dei fideiussori, peraltro più facilmente aggredibile e di maggior pregio rispetto alle quote di Immobiliare Buscoldese
S.r.l. in liquidazione, sarebbe stato sufficiente a coprire la garanzia;
- a mezzo dei finanziamenti soci disposti tra il 2014 e Parte_1
2015 nella Società, per l'importo di € 230.000,00, nell'esclusivo interesse della Banca, aveva già concesso l'escussione della fideiussione.
Censurano, inoltre, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, che:
- si sarebbe dovuto indagare il consilium fraudis in capo a Parte_3
dal momento che l'atto di costituzione di pegno a suo favore non
[...]
era a titolo gratuito, come provato dal doc. n. 11, atto avente data certa, sottoscritto congiuntamente il 28.12.2010 da e Pt_1 Persona_1
nel quale entrambi riconoscevano di essere debitori, in solido, di €
290.000,00 nei confronti di in ragione di plurime attività di Parte_3
intermediazione immobiliare compiute da quest'ultimo. Avvicinandosi il termine di adempimento, infatti, i Sig.ri che ancora dovevano la Parte_1 residua somma di € 200.000,00 (cfr. doc. 12), al fine di evitare azioni esecutive da parte del creditore, avrebbero convenuto con di Parte_3
costituire in suo favore una garanzia sulle quote della Immobiliare
Buscoldese S.r.l. in liquidazione;
- l'atto dell'11.12.2017, con cui e avevano Per_1 Parte_1
donato le quote della società Immobiliare Buscoldese S.r.l. a Parte_2
nipote del primo e figlia del secondo, avrebbe avuto come unica
[...] finalità quella di favorire il passaggio generazionale nell'attività imprenditoriale di famiglia.
Con il quinto motivo parte appellante, per tutte le ragioni di cui ai precedenti motivi, censura le conclusioni del Tribunale e, pertanto, la dichiarazione di inefficacia degli atti in questione.
Con il sesto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha deciso sulle spese, chiedendo che, respinta l'azione revocatoria,
venga condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite del primo grado.
Il primo ed il secondo motivo d'appello, per ragioni di connessione, vanno trattati congiuntamente.
I suddetti motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.
Rileva, infatti, la Corte che la questione circa la nullità, totale o parziale, della fideiussione prestata da e in data 21 Persona_1 Parte_1
marzo 2006, nonché la lamentata indeterminatezza del credito preteso dalla
Banca nei confronti della Società - debitrice principale, sono pacificamente oggetto del diverso giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Mantova, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2018, oggi pendente innanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso presentato avverso la sentenza n. 536/2025 della Corte d'Appello di ES.
Tali motivi pertanto, nel limite in cui propongono innanzi a questa Corte le medesime questioni già proposte innanzi ad altro giudice, con giudizio ancora pendente, risultano, quindi, inammissibili.
I suddetti motivi sono, in ogni caso, infondati, atteso che “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.” (Cass. 05/02/2019, n. 3369; vd. anche, conformi, Cass.
19/02/2020, n. 4212; Cass. 30/05/2023, n. 15275). Il credito in questione è, quindi, perfettamente idoneo a fondare l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Quanto, infine, alla lamentata parziale escussione della fideiussione omnibus da parte della Banca, che avrebbe imposto, abusando della propria posizione,
a l'esecuzione di finanziamenti soci a favore della Parte_1
Società per € 230.000,00, e ciò al fine di coprire i debiti della Società nei confronti della Banca stessa, questa non risulta provata.
Rileva, infatti, la Corte che gli appellanti non hanno fornito prova alcuna di un'effettiva escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di
[...]
né dell'asserita imposizione da parte dell'Istituto di credito. I Parte_1 versamenti contestati sono, per l'appunto, finanziamenti del socio a favore della Società, slegati dalla fideiussione prestata, non risultando raggiunta la prova circa una simulazione, peraltro genericamente allegata.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
Rileva, infatti, la Corte che, nonostante la fideiussione del 21.03.2006 obblighi e a garantire le obbligazioni della Pt_1 Persona_1
Società nel limite massimo di € 500.000,00, da intendersi cumulativamente e in solido tra loro (vd. tenore letterale del contratto di fideiussione: “con la presente vi comunichiamo di costituirci fideiussori […] sino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito […]”), anche tenendo conto dell'ipoteca di primo grado, iscritta il 22.11.2006 su un intero fabbricato di proprietà della Società, per un valore stimato dal C.t.u. Ing. in € Per_5
1.190.094,00, comunque il patrimonio residuo dei fideiussori non avrebbe permesso di garantire il credito della Banca, pari ad € 1.814.357,71.
Sul punto, quanto al patrimonio di gli appellanti non Parte_1
hanno censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto degli esiti della consulenza secondo cui, l'immobile sito in Mantova (MN), via NN SC n. 16 - pur stimato in € 686.056,00 -, risultava gravato da due ipoteche fondiarie, iscritte anteriormente all'esercizio dell'azione revocatoria, a garanzia di crediti per complessivi € 1.360.000,00, oltre che da un'ipoteca giudiziale iscritta nel 2019, nonché da un atto di pignoramento immobiliare, risultando così irrilevante al fine del soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'Istituto.
Circa il patrimonio mobiliare dello stesso comunque Parte_1 modesto (asseritamente, € 48.000,00), la Corte valuta le eccezioni formulate dagli appellanti inconferenti rispetto agli accertamenti del C.t.U. fatti propri dal Tribunale che ha ritenuto che il valore delle quote detenute dai Sig.ri nella Società fosse negativo, senza che, sul punto, la sentenza sia Parte_1
stata censurata.
Per queste ragioni, il residuo patrimonio immobiliare e mobiliare di
[...]
risultava, sostanzialmente, non utilmente aggredibile da parte della Parte_1
CP_4
Quanto, poi, al patrimonio di valgono i medesimi rilievi Persona_1
appena esposti circa il valore delle quote societarie detenute in Immobiliare
Mantova S.r.l.; con riferimento, invece, al diritto di usufrutto vantato sull'immobile sito in Mantova (MN), via della Conciliazione n. 47/B, rileva la Corte che, anche volendo condividersi il valore di questo - stimato in €
81.892,45 -, comunque, sarebbe stata certamente complessa la liquidazione, attesa la difficoltà di vendita del mero usufrutto.
Da tali rilievi discende, quindi, che, anche tenendo conto dell'ipoteca di primo grado per € 1.190.094,00, il debito garantito con la fideiussione era superiore al valore del patrimonio di e Pt_1 Persona_1
aggredibile dalla CP_4
La sussistenza dell'eventus damni appare ancor più evidente in considerazione del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia, ha stabilito: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative
o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (vd., ex multibus, Cass. 18/06/2019, n. 16221).
Il quarto motivo d'appello è infondato.
Quanto alle tre circostanze che, a dire di parte appellante, si sarebbero dovute valorizzare, in quanto atte a dimostrare che gli atti dispositivi erano stati compiuti in buona fede, queste sono già state esaminate perché dedotte, altresì, col primo, secondo e terzo motivo d'appello.
Tanto premesso, non merita accoglimento la censura secondo cui si sarebbe dovuto indagare il consilium fraudis in capo a e Parte_3 ciò sul presupposto che l'atto di costituzione di pegno a suo favore non fosse a titolo gratuito.
Rileva, infatti, la Corte che non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, sul punto, ha affermato: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.” (vd. Cass. 09/11/2018, n. 28802).
Nella sentenza citata, la Suprema Corte ha, in particolare, stabilito: “Non interessa, dunque, lo stato soggettivo della banca concedente, atteso che, nella revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia ma ad un semplice motivo di esso (cfr. Cass. n. 9987 del 2014, nonché, con riguardo alla revocatoria fallimentare, ma sulla base di un eguale ragionamento, Cass. n. 2325 del
2006 e Cass. n. 11093 del 2004, ed infine Cass. n. 21535 del 2018 che lo ha applicato in ambito di revocatoria ordinaria).
In sostanza, in fattispecie di concessione di ipoteca a fronte di dilazione di pagamento, il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, è da considerare gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante ai fini dello stato soggettivo del terzo.”.
Invero, “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, dovendosi escludere che nella nozione rientrino solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, essendo tale requisito richiesto per la donazione ex art. 769 cod. civ., mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, cioè quelli in cui una sola parte riceve e l'altra sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale.” (Cass. 12/03/2008, n. 6739).
Orbene, nel caso di specie è pacifica la preesistenza del debito (28 dicembre
2010) rispetto all'atto costitutivo di pegno (3 maggio 2017) e risulta innegabile la causa gratuita dello stesso, non avendo i Sig.ri Parte_1
ricevuto alcuna attribuzione patrimoniale a fronte del sacrificio sopportato.
Per queste ragioni, in applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali citati, non doveva indagarsi il consilium fraudis in capo a
Parte_3
Neppure appare condivisibile la doglianza per cui l'atto con cui e Per_1
avevano donato le quote della società Immobiliare Parte_1
Buscoldese S.r.l. a avrebbe avuto come unica finalità Parte_2 quella di favorire il passaggio generazionale nell'attività imprenditoriale di famiglia.
Sul punto, va infatti condivisa la decisione del Tribunale - non specificamente censurata - che ha accertato “[…] i due odierni convenuti avevano rilasciato le fidejussioni nell'anno 2006 e che alla data del primo degli atti impugnati la debitrice principale, la SIM s.r.l. (nell'ambito della quale peraltro
rivestiva il ruolo di presidente del C.d.A., e Persona_1 Parte_1
quello di amministratore delegato – cfr. visura storica della SIM
[...] s.r.l., sub doc. 14 di parte attrice) si trovava in ritardo nel pagamento di tre rate semestrali del mutuo ipotecario da loro personalmente garantito, il debito ad esso relativo essendo stimato in € 1.617.859,21 (cfr. doc. 8 di parte attrice) – ciò da cui si ricava de plano la piena conoscenza in capo ad entrambi della possibilità che la agisse per il Controparte_1
recupero del proprio credito, e, di conseguenza, del danno che gli atti dispositivi del proprio patrimonio avrebbero procurato alle ragioni della creditrice.”.
Dal rigetto dei primi quattro motivi d'appello consegue l'assorbimento del quinto e sesto motivo.
Restano assorbite le questioni sollevate in via subordinata dagli appellanti, costituendo difese avverso le domande che la Banca aveva formulato in via subordinata rispetto all'azione revocatoria.
Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di ES n. Parte_3
892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado
[...]
di giudizio in favore di e di Controparte_1 CP_2
costituitasi per il tramite della mandataria
[...] Controparte_3
che si liquidano, per ciascuna delle due parti appellate, in € 7.418,00
[...]
per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EL TA GI OL
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 508/2023
Dott. GI OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. EL TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 508/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2023 e posta in decisione all'udienza del 5 novembre
2025
d a
OGGETTO: (C.F. ) in proprio e Parte_1 C.F._1
Azione revocatoria quale erede di , Persona_1 ordinaria ex art. 2901
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
c.c.
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
CODICE: rappresentati e difesi dall'Avv. NICOSIA VALERIO del Foro di Verona, 102002 procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Sondrio (SO) - piazza Garibaldi n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VISMARA FABRIZIO del
Foro di Milano e OF CE del Foro di ES, quest'ultimo procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Conegliano (TV) - via Controparte_2 P.IVA_2 V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale
[...]
(C.F. , con sede in Milano (MI) - via Controparte_3 P.IVA_3
Valtellina n. 15/17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TOSI EMILIO del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di ES n. 892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ES, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 892/2023 pronunciata l'11.04-19.04.2023 dal Tribunale di
ES, Sezione Specializzata in materia d'Imprese, Giudice Relatore Dott.
LO HE, nella causa R.G. n. 3202/2019 (doc. 2) e notificata a mezzo
P.E.C. in data 20.04.2023,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n.
214/2018 emesso dal Tribunale di Mantova, n. 409/2018 R.G. e, per l'effetto, priva di titolo l'azione revocatoria esperita dagli odierni appellati difettando il credito di e del creditore Controparte_4
cessionario nei confronti dei fideiussori Controparte_2 Persona_1
e posto a fondamento dell'azione. Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la nullità della fideiussione datata 21.03.2006 in quanto predisposta, tra le altre, in violazione del provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005 e della disciplina antitrust;
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi tutte le domande proposte da e da Controparte_1
nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto ed Controparte_2
in diritto;
IN VIA SUBORDINATA
- accertarsi che la garanzia fideiussoria del 21.03.2006 è stata prestata per
l'importo massimo complessivo di Euro 500.000,00 dovendosi intendere tale ammontare quale l'esposizione massima complessiva di e Pt_1 [...]
in solido tra loro, in relazione ai debiti di Società Immobiliare Per_1
Mantova a r.l. verso Controparte_4
[...]
- accertarsi che il pegno costituito a favore di Parte_3
come risultante dalla scrittura privata autenticata del 03.05.2017 è titolo valido a garantire il privilegio dello stesso nei confronti degli altri eventuali creditori di e Pt_1 Persona_1
- accertarsi che l'intervenuto finanziamento da parte di Parte_1
in favore della Società Immobiliare Mantova a r.l. del complessivo importo di Euro 230.000,00 è avvenuto in relazione alla garanzia fideiussoria del
21.03.2006 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che l'importo oggi dovuto dai convenuti e in favore di Per_1 Parte_1 [...]
è diverso e comunque inferiore a quello Controparte_4 indicato dalla garanzia fideiussoria del 21.03.2006 e, per l'effetto disporsi in via di eccezione riconvenzionale la compensazione giudiziale tra l'importo versato da a titolo di finanziamento soci a Società Parte_1
Immobiliare Mantova a r.l., maggiorato di interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02, ed il preteso credito azionato da Controparte_4
nei suoi confronti.
[...]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, oltre C.P.A. ed I.V.A. per entrambi i gradi di giudizio.”.
Di Controparte_1
“- IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello perché inammissibile ed infondato con conferma dell'impugnata Sentenza;
- IN OGNI CASO: accogliere le domande tutte della formulate nel CP_4
giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte:
- in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dei seguenti atti posti in essere dai Sig.ri e Per_1 [...]
Parte_1
a) atto costitutivo di pegno in favore del Sig. sulle quote della Parte_3
società Immobiliare Buscoldese S.r.l. in liquidazione, con sede in Mantova, del valore nominale pari a Euro 7.140,00 ciascuna, mediante scrittura privata in data 3 maggio 2017, autenticata nelle firme dal Notaio in Per_2
Mantova, rep. n. 34595 – racc. n. 13462, registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 8 maggio 2017 al n. 5042, S.1T;
b) donazione in favore della Sig.ra delle quote della Parte_2
società Immobiliare Buscoldese S.r.l. in liquidazione, con sede in Mantova, del valore nominale pari a Euro 7.140,00 ciascuna, mediante atto in data 11 dicembre 2017 a rogito Notaio in Mantova, rep. n. 35593 – racc. Per_2
14063, registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 31 dicembre 2017 al n. 13873, S.1T; così revocando i suddetti atti con ogni consequenziale pronuncia;
- in subordine:
- accertare e dichiarare l'inopponibilità alla Banca della prelazione derivante dell'atto di pegno di cui al punto a) delle conclusioni che precede;
- condannare i convenuti al risarcimento dei danni, anche a titolo di arricchimento senza causa, determinando la misura in base al valore del bene oggetto di causa o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
- in ogni caso: [con rigetto delle domande avversarie e] con vittoria di spese, anche di trascrizione, e compensi, oltre accessori di legge, con adozione di ogni provvedimento conseguente ivi compreso l'ordine al Conservatore del
Registro Imprese presso la CCIAA di Mantova di iscrivere la sentenza dichiarativa dell'accertata revoca degli atti impugnati.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano integralmente le istanze istruttorie formulate dalla nel giudizio di primo grado e, in particolare, quelle CP_4
di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., qui di seguito indicate:
- IN VIA ISTRUTTORIA: previa declaratoria dell'inammissibilità, tardività
e irrilevanza delle istanze istruttorie, deduzioni e produzioni avverse, ammettere le prove dedotte da parte attrice nella memoria ai sensi dell'art.
183 VI comma n. 2 c.p.c., ovvero senza inversione dell'onere della prova:
1) chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare:
1.1) il valore dell'immobile di cui al contratto di compravendita in data 23 giugno 2016 a rogito Notaio di Mantova, rep. n. 77.381 – racc. n. Per_3
30.070, trascritto in data 27 giugno 2016 ai nn. 6811/4601, avente ad oggetto il bene immobile iscritto all'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di
Mantova, come segue:
- Fg. 32, mapp. 227 sub 7, Cat. A/2, Cl. 3, vani 11;
- Fg. 32, mapp. 402 sub 8, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 14;
1.2) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili di proprietà del debitore principale sui quali è iscritta ipoteca da parte di BPS, ovvero di cui al contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D. Lgs. n.
385/1993 del 10 maggio 2010, a rogito Dott. (Rep. 30972 Persona_4
/ Racc. 7952), Notaio in Mantova, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di
Mantova, unitamente aisuccessivi contratti modificativi in data 25 giugno
2012 e 3 aprile 2014, prodotti in copia sub doc. 4;
1.3) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili riferibili a ovvero di cui al contratto di compravendita in Persona_1
data 5 aprile 2017 a rogito Notaio di Mantova, rep. n. 34444 – racc. Per_2
n. 13374, trascritto in data 12 aprile 2017 ai nn. 4226/2669, avente ad oggetto il bene immobile iscritto all'Agenzia del territorio, Ufficio
Provinciale di Mantova, come segue:
Fg. 52, mapp. 560 sub 1 via della Conciliazione n. 47/B, p.S1 – T – 1 - 2 Cat.
A/2, Cl. 3, vani 9,5 sup. cat241 mq R.C.Euro 1.349,24;
Fg. 52 mapp. 560 sub 3 via Enrico Dugoni n. CM p. S1 Cat. C/6, Cl. 7, mq.
43, cup. cat.50mq R.C. Euro 228,74;
1.4) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria dei beni immobili di proprietà di siti in Mantova, via SC n. 16, di cui al Parte_1
doc. avv. n. 9;
1.5) il valore alla data dell'atto oggetto di revocatoria delle quote di proprietà dei Sig.ri nella Società Immobiliare Mantova (debitrice Parte_1
principale della;
2) ribadisce, nei termini come dettagliati in atti, CP_4
istanza di verificazione di scrittura privata, ordinando perizia calligrafica, con designazione a tal fine di consulente tecnico quale perito calligrafo, volta ad accertare la genuinità e riferibilità delle sottoscrizioni apposte alla fideiussione prodotta come doc. 7 al signor e Parte_1 [...]
odierni convenuti, indicando come scrittura di comparazione Per_1
l'originale della procura prodotta unitamente alla comparsa di costituzione
e risposta come doc. 2 e doc. 3 e chiedendosi che se ne ordini alla parte e, per essa, al proprio legale, l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216, primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine opportuni e disponendo, anche ex artt. 210 e 213
c.p.c., l'acquisizione [già] presso la Cancelleria del Tribunale civile di
Mantova, nel procedimento n. 2632/2018, [ora presso la Cancelleria della
Corte d'Appello di ES, R.G. n. 1054/2021] dell'originale dell'atto di fideiussione di cui al doc. 7, dell'originale della attestazione di conformità delle firme apposte su detta fideiussione, rilasciata dal competente funzionario della e dell'originale del contratto di Controparte_4
conto corrente n. 2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e Per_1 Parte_1
(e non disconosciuto). Si chiede altresì di ordinare ai Sig.ri
[...]
e ai sensi dell'art. 219 c.p.c., la redazione di Parte_1 Persona_1
scritture di comparazione, sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico designando;
3) chiede ordinarsi ai Sig.ri e e, per essi, al loro Pt_1 Persona_1 legale, l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216, primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c. della procura alle liti depositata come doc. avv. n. 2 e doc. avv. n. 3;
4) chiede di ammettersi prova per testi, indicandosi a teste il dottor Tes_1
domiciliato presso la filiale della Banca in Suzzara (MN), P.zza
[...]
Garibaldi 4, il dottor presso l'agenzia n. 187 della Testimone_2
banca in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II 154, e il dottor
[...]
presso la filiale della , C.so Cavour 45/47, sui Tes_3 CP_4 Parte_4 seguenti capitoli: (1) vero che l'atto di fideiussione 21 marzo 2006 di cui ai docc. 7 e 24 che si mostrano al teste è stato sottoscritto dai sig.ri
[...]
e Per_1 Parte_1
(2) vero, in particolare, che la sottoscrizione di cui al capitolo che precede è avvenuta in presenza del dottor come risulta dal doc. 24 e Tes_1 dall'attestazione ivi contenuta, che si mostra al teste;
(3) vero che la posta per euro 840,75, con valuta al 21 settembre 2017, di cui al doc. 3 di parte attrice che si mostra al teste, con dicitura "copertura saldo estinzione cc" rappresenta movimentazione relativa al passaggio a sofferenza.”
SEMPRE IN OGNI CASO: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. per il tramite della mandataria Controparte_5 [...]
Controparte_3
“Respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
• - dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 bis c.p.c. per il mancato rispetto del termine di 120 giorni liberi tra la data di notifica e di citazione, od in subordine, fissare nuova udienza comparizione parti così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle odierne convenute;
• - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
• - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c.;
• - dichiarare l'incompetenza a decidere sulla questione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg.ri nel 2006, devoluta Parte_1 esclusivamente alle di Milano, Controparte_6
CP_7
In via principale:
• - Rigettare in toto l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 e in Persona_1 Parte_3 Parte_2
quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, in ogni caso non provato per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In ogni caso:
- Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese – comprese spese generali forfettarie del 15%, - e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_4 CP_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di ES,
[...] [...]
e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod.
[...]
civ. della scrittura privata, autenticata innanzi al Notaio Dott. in data Per_2
3 maggio 2017 (nn. 34595 rep., 13462 racc.; registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 8 maggio 2017 al n. 5042, S.1T), con la quale e avevano costituito in pegno in favore Parte_1 Persona_1
di la totalità delle loro quote di partecipazione in Parte_3
Immobiliare Buscoldese S.r.l., nonché dell'atto di donazione, a rogito del
Notaio Dott. in data 11 dicembre 2017 (nn. 35593 rep., 14063 racc.; Per_2
registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova in data 31 dicembre 2017 al n. 13873, S.1T), con il quale i medesimi - in costanza di pegno - avevano donato la totalità delle suddette quote a Parte_2
A sostegno della pretesa azionata, la Banca allegava:
- di essere creditrice di Immobiliare Mantova S.r.l. per la somma di €
1.814.357,71, quale debito residuo di un mutuo ipotecario e di somme dovute a saldo debitorio di un conto corrente;
- che, per tutto quanto dovuto dalla Società per capitale, interessi e ogni altro accessorio, e in data 21 marzo 2006, Persona_1 Parte_1
avevano prestato fideiussione, sino alla concorrenza di € 500.000,00 ciascuno;
- che, in ragione di tale credito, aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova nei confronti dei suddetti fideiussori il decreto ingiuntivo n. 214 del 5 febbraio
2018, provvisoriamente esecutivo, contro il quale pendeva giudizio di opposizione, respinta nelle more del giudizio;
- che, mentre Immobiliare Mantova S.r.l. si trovava in situazione di grave dissesto, i fideiussori avevano posto in essere atti di dismissione del proprio patrimonio, cedendo i loro beni immobili, siti in Mantova, e compiendo atti dispositivi sulle quote di loro proprietà detenute in Immobiliare Buscoldese
S.r.l..
Per queste ragioni, domandava la declaratoria di inefficacia del pegno e della donazione sopra indicati e, in subordine, che venisse accertata e dichiarata l'inopponibilità a sé della prelazione derivante dall'atto di pegno o, in via di ulteriore subordine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la
[...]
nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata da e Parte_1
in favore della perché conforme al modello ABI Persona_1 CP_4
censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 perché anticoncorrenziali. Domandavano, in via principale, il rigetto delle domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto, chiedendo, in via subordinata,
l'accertamento che la fideiussione solidale fosse stata prestata sino all'importo complessivo massimo di € 500.000,00.
Con particolare riguardo alla posizione di eccepivano Parte_1
che, all'epoca degli atti dispositivi delle quote societarie, lo stesso, quale garante delle obbligazioni della Società verso la era già stato, di fatto, CP_4 escusso dall'Istituto di credito, avendo finanziato la debitrice principale, su richiesta della stessa, per € 230.000,00, al fine di consentire un CP_4
immediato rientro di parte della esposizione debitoria. Da ciò, facevano discendere una posizione creditoria di ai sensi dell'art. Parte_1
2467 co. 2 cod. civ., nei confronti della Società, sia pure postergata alla soddisfazione di ogni altro creditore, sostenendo, pertanto, che il suo debito verso la avrebbe dovuto essere ridotto alla minor somma di € CP_4
20.000,00. Con atto depositato in data 12 ottobre 2020, Controparte_3
quale mandataria di svolgeva intervento volontario nel Controparte_2
giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentando di essere cessionaria in blocco, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di alcuni crediti pecuniari della Banca, compreso quello oggetto di causa, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi dell' . CP_8
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare la consistenza del patrimonio dei convenuti.
Con sentenza n. 892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023, il Tribunale di
ES dichiarava inefficaci, nei confronti della Banca opposta e di
[...]
gli atti di pegno e donazione già indicati, Controparte_3
condannando gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca.
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva provato il credito della in quanto portato dalla sentenza, CP_4
provvisoriamente esecutiva pur se appellata, con cui il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'opposizione proposta da e Per_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, emesso anche nei loro confronti quali fideiussori;
- ferma l'incapienza del patrimonio della debitrice principale, accertava che, con gli atti oggetto dell'azione revocatoria, i fideiussori avessero reso quantomeno più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori. Faceva presente, infatti, che “mentre il valore delle quote detenute dai due convenuti nella SIM s.r.l. è sicuramente negativo […], anche un altro cespite immobiliare di pertinenza di e vale a Persona_1 Parte_1 dire l'immobile di Mantova, via della Conciliazione n. 47/b, del valore stimato di € 485.920,00, era stato alienato dagli odierni convenuti – cfr. doc.
11 bis di parte attrice.”. Il tribunale riteneva, infine, che dovesse “ritenersi la totale incapienza anche dell'unico cespite immobiliare rimasto nel patrimonio di quello di Mantova, via SC n. 16, dal Parte_1 momento che esso, del valore stimato di € 686.056.00, è gravato da due ipoteche fondiarie, iscritte anteriormente all'esercizio dell'azione revocatoria, a garanzia di crediti per complessivi € 1.360.000,00, e che inoltre tale bene risulta gravato da un'ipoteca giudiziale (iscritta nel 2019), nonché da un atto di pignoramento immobiliare”;
- riteneva provata la scientia damni, valorizzando l'anteriorità del credito della Banca rispetto agli atti oggetto di azione revocatoria, l'insolvenza della
Società rispetto al pagamento delle rate del mutuo garantito e il fatto che, nella stessa, rivestisse il ruolo di presidente del C.d.A. e Persona_1
quello di amministratore delegato;
Parte_1
- riteneva che l'atto di costituzione del pegno in favore di Parte_3
fosse da considerarsi atto a titolo gratuito, rilevando che il pegno
[...]
era stato costituito successivamente rispetto al sorgere di detto credito.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, affidandosi a sei motivi.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Si costituiva per il tramite della mandataria Controparte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_3
citazione, ex art. 163 bis c.p.c., per il mancato rispetto del termine di 120 giorni liberi tra la data di notifica e di citazione, nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con nota del 28 maggio 2025, parte appellante depositava la sentenza della
Corte d'Appello di ES n. 536/2025, pubblicata il 27 maggio 2025, con cui la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n.
478/2020, revocava il decreto ingiuntivo n. 214/2018, per improcedibilità della domanda, assorbiti gli ulteriori motivi.
Con nota del 4 settembre 2025, depositava Controparte_1 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 536/2025 della Corte d'Appello di ES, notificato alle altre parti a mezzo PEC in data 25 luglio 2025 da per il tramite della propria mandataria e procuratrice Controparte_2
speciale, Controparte_3 All'udienza del 27 settembre 2023, celebratasi in modalità cartolari, il
Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava dinnanzi a sé l'udienza del 5 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini perentori di legge ex art. 352 nn. 1), 2) e 3)
c.p.c..
A tale udienza, il Consigliere istruttore, viste le note di trattazione scritta delle parti, riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 163 bis c.p.c., sollevata da per il tramite della propria Controparte_2
mandataria Controparte_3
Rileva, infatti, la Corte che, nel giudizio di appello, i termini che devono intercorrere tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione sono stabiliti dall'art. 342 co. 2 c.p.c., così come riformato dal
D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia” che, a norma dell'art. 35 del citato Decreto, trova applicazione per le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023). La disposizione prevede che “Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia
[…]”.
Nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato ai convenuti a mezzo PEC in data 19 maggio 2023. I 90 giorni liberi stabiliti dalla norma scadevano il 18 settembre 2023, mentre la prima udienza di trattazione era quella del 27 settembre 2023. Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da per il tramite della propria Controparte_2
mandataria Controparte_3
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficientemente compiuta le censure mosse alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa l'eccepita nullità della fideiussione omnibus, rilasciata da e in data 21.03.2006, perché conforme al Per_1 Parte_1
modello ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
02.05.2005.
Lamentano, in particolare, la nullità della “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e deducono che, non avendo la Banca promosso l'azione nei confronti della Società nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, era venuto meno ogni obbligo di pagamento in solido assunto dai fideiussori. In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo n. 214/2018 avrebbe dovuto essere dichiarato invalido e/o inefficace.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'infondatezza del diritto di credito vantato dalla CP_4
Il Tribunale, infatti, non avrebbe valutato le seguenti circostanze:
- la nullità della fideiussione omnibus del 21.03.2006 e, conseguentemente,
l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 214/2018, emesso dal Tribunale di
Mantova;
- la non definitività della sentenza n. 478/2020 del Tribunale di Mantova che, quindi, non avrebbe assunto forza di giudicato tra le parti, a fronte, comunque, di un credito in contestazione;
- l'indeterminatezza del credito preteso dalla Banca nei confronti della
Società - debitrice principale, perché provato per mezzo di documenti privi dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B. e risultato di un'illecita applicazione di tassi d'interesse usurari;
- l'avvenuta parziale escussione della fideiussione omnibus da parte della
Banca, che avrebbe imposto, abusando della propria posizione, a
[...]
l'esecuzione di finanziamenti soci a favore della Società per € Parte_1
230.000,00, e ciò al fine di coprire i debiti della Società nei confronti della
Banca stessa.
Con il terzo motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'eventus damni.
Lamenta, innanzitutto, che la fideiussione del 21.03.2006 obbligava e a garantire le obbligazioni della Società nel Pt_1 Persona_1 limite massimo di € 500.000,00, da intendersi cumulativamente e in solido tra loro, e non “ciascuno”, come sostenuto dalla CP_4
Tanto premesso, ritiene che sia stata provata la capienza del patrimonio mobiliare e immobiliare dei fideiussori, in grado di garantire l'adempimento dell'obbligazione di garanzia senza la necessità di revocare gli atti contestati.
Infatti:
- quanto al patrimonio di evidenzia che questi era Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Mantova (MN), via NN SC n. 16, stimato dal C.t.u. Ing. per € 686.056,00, cui andava aggiunto Per_5
l'ulteriore patrimonio mobiliare, costituito dalle quote societarie detenute in
Immobiliare Mantova S.r.l., aventi un valore nominale pari a € 48.000,00;
- quanto al patrimonio di evidenzia che questi vantava il Persona_1
diritto di usufrutto sull'immobile sito in Mantova (MN), via della
Conciliazione n. 47/B, da valutarsi in € 81.892,45 (rispetto a un valore complessivo dell'immobile stimato dal C.t.u. Ing. in € 485.920,00), Per_5
oltre a quote nella Società per € 48.000,00.
Secondo gli appellanti, avrebbe, inoltre, dovuto considerarsi che il credito vantato dalla Banca nei confronti della Società, pari ad € 1.814.357,71, risultava garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 22.11.2006 su un intero fabbricato di proprietà della Società, per un valore stimato dal C.t.u. Ing. in € 1.190.094,00. Per_5
Pertanto, sommando il valore del compendio immobiliare di proprietà della debitrice principale (€ 1.190.094,00), ipotecato in favore della stessa CP_4
in forza del contratto di mutuo fondiario, con il valore dei restanti beni immobili di proprietà di e alla data dell'atto Pt_1 Persona_1 dispositivo di cui trattasi (i.e. € 686.056,00 e € 81.892,45), questo sarebbe stato sufficiente a garantire il credito della (per € 1.814.357,71), CP_4 risultando, dunque, irrilevanti gli atti dispositivi oggetto dell'azione revocatoria.
Da ultimo, censura l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'esperimento dell'azione revocatoria anche verso un solo fideiussore, nonostante il patrimonio degli altri coobbligati sia singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento (Cass. n. 6486/2011, citata dal Tribunale).
Con il quarto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto provata la scientia damni in capo a e Per_1 Parte_1
Lamentano che si sarebbero dovute valorizzare le seguenti circostanze, atte a dimostrare che gli atti dispositivi in questione erano stati compiuti in buona fede:
- il debito della Società risultava garantito, anzitutto, dalla già citata ipoteca di primo grado, per il valore complessivo di € 1.190.094,00;
- il residuo patrimonio immobiliare dei fideiussori, peraltro più facilmente aggredibile e di maggior pregio rispetto alle quote di Immobiliare Buscoldese
S.r.l. in liquidazione, sarebbe stato sufficiente a coprire la garanzia;
- a mezzo dei finanziamenti soci disposti tra il 2014 e Parte_1
2015 nella Società, per l'importo di € 230.000,00, nell'esclusivo interesse della Banca, aveva già concesso l'escussione della fideiussione.
Censurano, inoltre, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, che:
- si sarebbe dovuto indagare il consilium fraudis in capo a Parte_3
dal momento che l'atto di costituzione di pegno a suo favore non
[...]
era a titolo gratuito, come provato dal doc. n. 11, atto avente data certa, sottoscritto congiuntamente il 28.12.2010 da e Pt_1 Persona_1
nel quale entrambi riconoscevano di essere debitori, in solido, di €
290.000,00 nei confronti di in ragione di plurime attività di Parte_3
intermediazione immobiliare compiute da quest'ultimo. Avvicinandosi il termine di adempimento, infatti, i Sig.ri che ancora dovevano la Parte_1 residua somma di € 200.000,00 (cfr. doc. 12), al fine di evitare azioni esecutive da parte del creditore, avrebbero convenuto con di Parte_3
costituire in suo favore una garanzia sulle quote della Immobiliare
Buscoldese S.r.l. in liquidazione;
- l'atto dell'11.12.2017, con cui e avevano Per_1 Parte_1
donato le quote della società Immobiliare Buscoldese S.r.l. a Parte_2
nipote del primo e figlia del secondo, avrebbe avuto come unica
[...] finalità quella di favorire il passaggio generazionale nell'attività imprenditoriale di famiglia.
Con il quinto motivo parte appellante, per tutte le ragioni di cui ai precedenti motivi, censura le conclusioni del Tribunale e, pertanto, la dichiarazione di inefficacia degli atti in questione.
Con il sesto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha deciso sulle spese, chiedendo che, respinta l'azione revocatoria,
venga condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite del primo grado.
Il primo ed il secondo motivo d'appello, per ragioni di connessione, vanno trattati congiuntamente.
I suddetti motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.
Rileva, infatti, la Corte che la questione circa la nullità, totale o parziale, della fideiussione prestata da e in data 21 Persona_1 Parte_1
marzo 2006, nonché la lamentata indeterminatezza del credito preteso dalla
Banca nei confronti della Società - debitrice principale, sono pacificamente oggetto del diverso giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Mantova, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2018, oggi pendente innanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso presentato avverso la sentenza n. 536/2025 della Corte d'Appello di ES.
Tali motivi pertanto, nel limite in cui propongono innanzi a questa Corte le medesime questioni già proposte innanzi ad altro giudice, con giudizio ancora pendente, risultano, quindi, inammissibili.
I suddetti motivi sono, in ogni caso, infondati, atteso che “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.” (Cass. 05/02/2019, n. 3369; vd. anche, conformi, Cass.
19/02/2020, n. 4212; Cass. 30/05/2023, n. 15275). Il credito in questione è, quindi, perfettamente idoneo a fondare l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Quanto, infine, alla lamentata parziale escussione della fideiussione omnibus da parte della Banca, che avrebbe imposto, abusando della propria posizione,
a l'esecuzione di finanziamenti soci a favore della Parte_1
Società per € 230.000,00, e ciò al fine di coprire i debiti della Società nei confronti della Banca stessa, questa non risulta provata.
Rileva, infatti, la Corte che gli appellanti non hanno fornito prova alcuna di un'effettiva escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di
[...]
né dell'asserita imposizione da parte dell'Istituto di credito. I Parte_1 versamenti contestati sono, per l'appunto, finanziamenti del socio a favore della Società, slegati dalla fideiussione prestata, non risultando raggiunta la prova circa una simulazione, peraltro genericamente allegata.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
Rileva, infatti, la Corte che, nonostante la fideiussione del 21.03.2006 obblighi e a garantire le obbligazioni della Pt_1 Persona_1
Società nel limite massimo di € 500.000,00, da intendersi cumulativamente e in solido tra loro (vd. tenore letterale del contratto di fideiussione: “con la presente vi comunichiamo di costituirci fideiussori […] sino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito […]”), anche tenendo conto dell'ipoteca di primo grado, iscritta il 22.11.2006 su un intero fabbricato di proprietà della Società, per un valore stimato dal C.t.u. Ing. in € Per_5
1.190.094,00, comunque il patrimonio residuo dei fideiussori non avrebbe permesso di garantire il credito della Banca, pari ad € 1.814.357,71.
Sul punto, quanto al patrimonio di gli appellanti non Parte_1
hanno censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto degli esiti della consulenza secondo cui, l'immobile sito in Mantova (MN), via NN SC n. 16 - pur stimato in € 686.056,00 -, risultava gravato da due ipoteche fondiarie, iscritte anteriormente all'esercizio dell'azione revocatoria, a garanzia di crediti per complessivi € 1.360.000,00, oltre che da un'ipoteca giudiziale iscritta nel 2019, nonché da un atto di pignoramento immobiliare, risultando così irrilevante al fine del soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'Istituto.
Circa il patrimonio mobiliare dello stesso comunque Parte_1 modesto (asseritamente, € 48.000,00), la Corte valuta le eccezioni formulate dagli appellanti inconferenti rispetto agli accertamenti del C.t.U. fatti propri dal Tribunale che ha ritenuto che il valore delle quote detenute dai Sig.ri nella Società fosse negativo, senza che, sul punto, la sentenza sia Parte_1
stata censurata.
Per queste ragioni, il residuo patrimonio immobiliare e mobiliare di
[...]
risultava, sostanzialmente, non utilmente aggredibile da parte della Parte_1
CP_4
Quanto, poi, al patrimonio di valgono i medesimi rilievi Persona_1
appena esposti circa il valore delle quote societarie detenute in Immobiliare
Mantova S.r.l.; con riferimento, invece, al diritto di usufrutto vantato sull'immobile sito in Mantova (MN), via della Conciliazione n. 47/B, rileva la Corte che, anche volendo condividersi il valore di questo - stimato in €
81.892,45 -, comunque, sarebbe stata certamente complessa la liquidazione, attesa la difficoltà di vendita del mero usufrutto.
Da tali rilievi discende, quindi, che, anche tenendo conto dell'ipoteca di primo grado per € 1.190.094,00, il debito garantito con la fideiussione era superiore al valore del patrimonio di e Pt_1 Persona_1
aggredibile dalla CP_4
La sussistenza dell'eventus damni appare ancor più evidente in considerazione del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia, ha stabilito: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative
o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (vd., ex multibus, Cass. 18/06/2019, n. 16221).
Il quarto motivo d'appello è infondato.
Quanto alle tre circostanze che, a dire di parte appellante, si sarebbero dovute valorizzare, in quanto atte a dimostrare che gli atti dispositivi erano stati compiuti in buona fede, queste sono già state esaminate perché dedotte, altresì, col primo, secondo e terzo motivo d'appello.
Tanto premesso, non merita accoglimento la censura secondo cui si sarebbe dovuto indagare il consilium fraudis in capo a e Parte_3 ciò sul presupposto che l'atto di costituzione di pegno a suo favore non fosse a titolo gratuito.
Rileva, infatti, la Corte che non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, sul punto, ha affermato: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.” (vd. Cass. 09/11/2018, n. 28802).
Nella sentenza citata, la Suprema Corte ha, in particolare, stabilito: “Non interessa, dunque, lo stato soggettivo della banca concedente, atteso che, nella revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia ma ad un semplice motivo di esso (cfr. Cass. n. 9987 del 2014, nonché, con riguardo alla revocatoria fallimentare, ma sulla base di un eguale ragionamento, Cass. n. 2325 del
2006 e Cass. n. 11093 del 2004, ed infine Cass. n. 21535 del 2018 che lo ha applicato in ambito di revocatoria ordinaria).
In sostanza, in fattispecie di concessione di ipoteca a fronte di dilazione di pagamento, il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, è da considerare gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante ai fini dello stato soggettivo del terzo.”.
Invero, “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, dovendosi escludere che nella nozione rientrino solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, essendo tale requisito richiesto per la donazione ex art. 769 cod. civ., mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, cioè quelli in cui una sola parte riceve e l'altra sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale.” (Cass. 12/03/2008, n. 6739).
Orbene, nel caso di specie è pacifica la preesistenza del debito (28 dicembre
2010) rispetto all'atto costitutivo di pegno (3 maggio 2017) e risulta innegabile la causa gratuita dello stesso, non avendo i Sig.ri Parte_1
ricevuto alcuna attribuzione patrimoniale a fronte del sacrificio sopportato.
Per queste ragioni, in applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali citati, non doveva indagarsi il consilium fraudis in capo a
Parte_3
Neppure appare condivisibile la doglianza per cui l'atto con cui e Per_1
avevano donato le quote della società Immobiliare Parte_1
Buscoldese S.r.l. a avrebbe avuto come unica finalità Parte_2 quella di favorire il passaggio generazionale nell'attività imprenditoriale di famiglia.
Sul punto, va infatti condivisa la decisione del Tribunale - non specificamente censurata - che ha accertato “[…] i due odierni convenuti avevano rilasciato le fidejussioni nell'anno 2006 e che alla data del primo degli atti impugnati la debitrice principale, la SIM s.r.l. (nell'ambito della quale peraltro
rivestiva il ruolo di presidente del C.d.A., e Persona_1 Parte_1
quello di amministratore delegato – cfr. visura storica della SIM
[...] s.r.l., sub doc. 14 di parte attrice) si trovava in ritardo nel pagamento di tre rate semestrali del mutuo ipotecario da loro personalmente garantito, il debito ad esso relativo essendo stimato in € 1.617.859,21 (cfr. doc. 8 di parte attrice) – ciò da cui si ricava de plano la piena conoscenza in capo ad entrambi della possibilità che la agisse per il Controparte_1
recupero del proprio credito, e, di conseguenza, del danno che gli atti dispositivi del proprio patrimonio avrebbero procurato alle ragioni della creditrice.”.
Dal rigetto dei primi quattro motivi d'appello consegue l'assorbimento del quinto e sesto motivo.
Restano assorbite le questioni sollevate in via subordinata dagli appellanti, costituendo difese avverso le domande che la Banca aveva formulato in via subordinata rispetto all'azione revocatoria.
Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, per cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di ES n. Parte_3
892/2023, pubblicata il 19 aprile 2023;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado
[...]
di giudizio in favore di e di Controparte_1 CP_2
costituitasi per il tramite della mandataria
[...] Controparte_3
che si liquidano, per ciascuna delle due parti appellate, in € 7.418,00
[...]
per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EL TA GI OL