Ordinanza cautelare 20 maggio 2021
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/05/2025, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03089/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3089 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Padova, via Ugo Foscolo, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto adottato il 20.9.2020 dal Ministero dell’Interno, notificato il 22.12.2020, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1 lett. f) l. 91/1992, avente n. K10/624067.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 21 luglio 2016 la ricorrente -OMISSIS- ha chiesto il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
2. Nel corso dell’istruttoria, la competente amministrazione ha ritenuto sussistenti elementi ostativi, legati alla posizione penale del coniuge convivente ed ha, pertanto, adottato il provvedimento di diniego, debitamente preceduto da comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
3. Il rigetto si fonda sulla considerazione che le vicende giudiziarie del coniuge – condanna per patteggiamento per reati aggravati in materia di stupefacenti (art. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990), nonché segnalazioni per lesioni personali (art. 582 c.p.) – siano sintomatiche di un ambiente familiare non pienamente integrato nel contesto sociale e giuridico italiano, in contrasto con il requisito dell’“opportunità” richiesto per il conferimento della cittadinanza.
4. La ricorrente impugna il provvedimento sostenendo che esso si fonda su fatti non direttamente imputabili alla stessa e che il giudizio di integrazione personale non dovrebbe essere inficiato dalle condotte del coniuge, peraltro datate e, in parte, non sfociate in condanne definitive.
5. Il Ministero intimato si è costituito con memoria formale depositando la documentazione rilevante.
6. All’udienza del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha natura di atto discrezionale di alta amministrazione. Essa non configura un diritto soggettivo in capo al richiedente, bensì un interesse legittimo all’ottenimento di uno status che comporta l’attribuzione piena della titolarità dei diritti politici e civili connessi alla cittadinanza, nonché una particolare appartenenza alla comunità nazionale (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2674/2018; Corte Cost., sent. n. 300/2011).
9. In questo quadro, l’Amministrazione è tenuta a valutare non soltanto il possesso dei requisiti formali, ma anche la sussistenza di una condizione di integrazione effettiva e stabile del richiedente nella collettività nazionale, sulla base di un giudizio complessivo e prognostico circa l’affidabilità sociale e l’adesione ai valori dell’ordinamento. Si tratta di un accertamento che, pur basato su dati oggettivi, non si esaurisce in un controllo di legalità, ma implica l’apprezzamento di elementi ampi e complessi, anche di natura indiziaria.
10. Secondo giurisprudenza costante (TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 3673/2023; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 316/2023), tale valutazione deve estendersi anche al contesto familiare, in particolare se caratterizzato da convivenza stabile con soggetti portatori di profili di rischio sociale o coinvolti in condotte penalmente rilevanti. La personalità del richiedente si forma e si manifesta all’interno del nucleo familiare, che ne rappresenta l’ambiente primario di riferimento. Ne consegue che il comportamento del coniuge convivente può assumere valore indiziario negativo rispetto alla piena integrazione dell’istante nella comunità nazionale.
11. Nel caso di specie, il diniego si fonda su circostanze oggettivamente rilevanti. Come risulta dalla documentazione versata in atti, il marito della ricorrente è stato condannato con sentenza di patteggiamento emessa in data 15 maggio 2012 dal G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza per reati in materia di stupefacenti, in particolare per violazione dell’art. 73, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 309/1990, aggravati. È inoltre emersa, dal Sistema SDI, una notizia di reato per lesioni personali (art. 582 c.p.), ancora in fase pendente, risalente al 2014. Tali comportamenti si pongono in diretto contrasto con i valori fondanti dell’ordinamento democratico e della convivenza civile, quali la tutela della legalità, della sicurezza pubblica e dell’integrità fisica delle persone.
12. L’insieme degli elementi emersi dall’istruttoria, qualificabili come controindicazioni gravi e attuali, è stato correttamente valutato dall’Amministrazione come ostativo al riconoscimento dello status di cittadino alla moglie, anche in considerazione degli effetti giuridici che la cittadinanza italiana del coniuge potrebbe produrre sulla posizione del marito, in termini di titolo per il soggiorno o per il ricongiungimento familiare.
13. Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha rispettato il procedimento previsto, dando avviso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e valutando le osservazioni della ricorrente. La motivazione del provvedimento, ancorata a fonti oggettive e aggiornate (inclusi i rapporti informativi delle forze dell’ordine e le risultanze penali), risulta congrua, proporzionata e non manifestamente irragionevole.
14. Non può trovare accoglimento la doglianza secondo cui la condotta personale irreprensibile della ricorrente dovrebbe escludere ogni rilevanza di comportamenti altrui. In realtà, come affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia, la valutazione non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale.
15. È altresì infondato il richiamo al principio di personalità della responsabilità penale, trattandosi di provvedimento amministrativo, non sanzionatorio. Il diniego non implica alcuna estensione degli effetti penali al richiedente, ma si fonda sulla constatazione, in chiave prognostica, di un ambiente familiare non idoneo a garantire l’inserimento stabile nella collettività nazionale e il rispetto dei valori democratici.
16. Neppure può attribuirsi rilevanza alla mancata dimostrazione di condotte attuali del coniuge, in quanto l’assenza di recidiva non esclude il valore preclusivo di condotte pregresse, specie se gravi e non episodiche, come quelle relative al traffico di sostanze stupefacenti, con aggravanti.
17. La sopravvenuta regolarizzazione della posizione del coniuge non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, che va valutato alla luce degli elementi istruttori disponibili al momento della sua adozione. La ricorrente, peraltro, potrà proporre nuova istanza decorso il termine di legge, ove ritenga maturate le condizioni per una diversa valutazione della propria posizione.
18. In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti. L’Amministrazione ha operato nel rispetto dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in materia, esercitando il potere di diniego in modo proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell’interesse pubblico generale sotteso alla disciplina della cittadinanza.
19. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
20. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Tito Aru |
IL SEGRETARIO