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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.490/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO 306 95129 CATANIA presso lo studio dell'avv.
CI AN che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata in [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 29.07.2020, regolarmente trascritto nel registro degli atti dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scordia , Anno 2020, Parte I, n. 7 , dal quale non erano nati figli, era entrato in crisi a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi, acuita dai comportamenti della moglie che non aveva mai fattivamente collaborato al menage familiare e non aveva mai prestato collaborazione né attenzione riguardo le esigenze del marito, abbandonando infine il tetto coniugale senza dare più notizie di sé.
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla resistente .
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi la resistente non si costituiva in giudizio né si presentava all'udienza.
La parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dal ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ciò si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia non ha avuto figli, non sono state formulate domande accessorie di natura economica e il ricorrente , nel corso della prima udienza, ha rinunciato alla domanda di addebito che pur aveva formulato. Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 29.07.2020 (atto trascritto nel registro degli atti dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scordia , Anno 2020, Parte I, n. 7)
Manda alla cancelleria di comunicare la presenza sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scordia per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 10/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.490/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO 306 95129 CATANIA presso lo studio dell'avv.
CI AN che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata in [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 29.07.2020, regolarmente trascritto nel registro degli atti dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scordia , Anno 2020, Parte I, n. 7 , dal quale non erano nati figli, era entrato in crisi a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi, acuita dai comportamenti della moglie che non aveva mai fattivamente collaborato al menage familiare e non aveva mai prestato collaborazione né attenzione riguardo le esigenze del marito, abbandonando infine il tetto coniugale senza dare più notizie di sé.
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla resistente .
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi la resistente non si costituiva in giudizio né si presentava all'udienza.
La parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dal ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ciò si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia non ha avuto figli, non sono state formulate domande accessorie di natura economica e il ricorrente , nel corso della prima udienza, ha rinunciato alla domanda di addebito che pur aveva formulato. Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 29.07.2020 (atto trascritto nel registro degli atti dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scordia , Anno 2020, Parte I, n. 7)
Manda alla cancelleria di comunicare la presenza sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scordia per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 10/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo