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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa IS FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 17030, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c., e norme speciali)”, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Chianese, giusta procura Notaio di Persona_1
SI (Bari) (n. 13645/IT rep.2865 racc.2117), del 17/4/2020 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.12.2020;
- attrice-
CONTRO
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta procura CP_1 CP_2 speciale Notaio di Verona (n. 8594 s.1T n. rep. 61350) del 21.4.2017, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Tamborra in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione del 31.01.2018;
- convenuto -
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
03.07.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Capogruppo del Gruppo Controparte_1
AN , in qualità di avente causa del al fine di CP_1 Controparte_3 sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e previo accertamento di responsabilità, al pagamento in suo favore della somma di € 261.721,541, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in ragione della sentenza di condanna n. 987/2017 emessa a proprio carico in data 15.12.2016 dal Tribunale di MA e pubblicata il 20.01.2017.
1.1. Nel dettaglio l'attrice premetteva che:
, cliente della aveva citato dinanzi al tribunale di Parte_2 Parte_1
MA la predetta poiché in data 27.02.2008 aveva acquistato, per il tramite di un suo promotore , il prodotto finanziario “JPM Euro Liquid Reserv F CL D” nel quale erano confluite somme di altri fondi per un valore complessivo di € 225.362,83 Parte_3
data 29.12.2008, in assenza di qualsivoglia ordine del titolare, per il
[...] controvalore di € 227.204,69, ed accreditato su un conto aperto presso la filiale di MA del da persona diversa da lui;
Controparte_3
-in conseguenza di tale avvenimento il , il quale sosteneva di avere avuto notizia di Pt_2 tale operazione solo nel giugno 2010, aveva , quindi , promosso, nei confronti della
[...]
e della ( il cui ramo di investimenti era stato ceduto nelle Parte_1 Controparte_4 more alla , il giudizio di risarcimento dei danni ai sensi degli art. 2049- Parte_1
1218-1228 c.c., a definizione del quale il Tribunale di MA, con sentenza n. 987/2017, aveva pag. 2/10 disposto la sua condanna “a pagare in favore di la somma di euro Parte_2
249.243,541 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione” e “a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.478,00 di cui 668,00 per esborsi, € 11.810,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge”;
-la sentenza del Tribunale di MA aveva accertato fatti che avevano visto coinvolto il
[...] la cui condotta aveva, in realtà, consentito o agevolato la causazione del Controparte_3 danno da essa subito;
- dall'istruttoria del suddetto giudizio e dalle indagini avviate in sede penale era, infatti, emerso che il era stato vittima di una condotta fraudolenta posta in essere da un Pt_2 sedicente “ ” il quale, in data 10. 12. 2008, con nota corredata di codice fiscale Parte_2
e carta d'identità presentata al gestore del fondo, JP Morgan Asset Management, aveva chiesto il disinvestimento delle somme con accredito del controvalore su un conto corrente aperto il 9.12.2008 a proprio nome presso la di MA, Controparte_5 servendosi di una carta d'identità rivelatasi contraffatta nel numero e nei dati anagrafici e di residenza;
-l' ordine di disinvestimento, comunicato al vero in data 30.12.2008, era Parte_2 stato a sua volta inoltrato dalla NP AR di MI ( banca corrispondente della JP Morgan) alla che lo aveva eseguito in data 29.12.2008 predisponendo l'accredito Parte_1 dell'importo netto ricavato dalla vendita del prodotto pari a € 227.204,69 sul conto acceso presso il di MA , somma di cui il falso si era Controparte_3 Parte_2 appropriato con successivi trasferimenti presso altri conti correnti di cui si erano perse le tracce;
- i danni da essa subiti a seguito della condanna disposta dal Tribunale di MA a proprio carico erano attribuibili alla condotta negligente, imprudente ed imperita del il Controparte_3 quale, omettendo di effettuare le dovute verifiche sulla identità e sulle condizioni economiche del richiedente, in violazione degli obblighi che presiedono l'apertura dei conti correnti e l'incasso delle somme accreditate, non avrebbe consentito di smascherare l'illecito, permettendo ad un soggetto presentatosi sotto falsa identità di aprire e usare il conto corrente altrui agevolando in tal modo la condotta illecita;
- tale ricostruzione sarebbe stata avvalorata sia dalle conclusioni della sentenza del Tribunale di MA che, seppure con riferimento all'attrice, aveva ritenuto grossolano l'errore sull'identità del soggetto, sia dalle dichiarazioni rese dal direttore del , Controparte_3 ascoltato in qualità di persona informata sui fatti nel procedimento penale a carico del promotore finanziario, dalle quali sarebbe emerso che il sedicente aveva Parte_2 dichiarato di avere aperto il conto per accreditare lo stipendio come dipendente di una società di telecomunicazioni e che lo stesso giorno avrebbe effettuato un bonifico di €80.000,00 su un conto di Banca Intesa San Paolo, prelevando in contanti la somma di €40.000,00, attività replicata anche nei giorni successivi fino ad azzerare il conto, circostanze che avrebbero dovuto indurre il convenuto ad effettuare le dovute verifiche;
pag. 3/10 - la condotta omissiva del convenuto, ingenerando buona fede sulla correttezza dell'attività di identificazione e verifica del soggetto intestatario del conto compiuta a monte, avrebbe agevolato i successivi passaggi dell'operazione illecita, sino al perfezionamento dell'accredito;
-nonostante la messa in mora del 18.04.2017 il si era dichiarato estraneo Controparte_3 alla vicenda disconoscendo la propria responsabilità per l'illecito contestato, ritenuto, peraltro, prescritto.
1.2.Sulla base di tali premesse l'attrice adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva il il quale chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Bari ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 2043 c.c. in favore del Tribunale di MI, sede legale del convenuto e luogo dell'adempimento dell'obbligazione e, in subordine, in favore del Tribunale di MA, luogo di verificazione dell'illecito e di emissione della sentenza.
Nel merito eccepiva la propria estraneità ai fatti contestati e l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c. chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto prescritta, infondata e non provata .
In subordine chiedeva la riduzione del risarcimento richiesto per il comportamento colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c., con condanna alle spese di lite.
2.1.Nel dettaglio la convenuta deduceva che:
- era intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dalla banca essendo decorsi oltre cinque anni dalla condotta illecita contestata ( risalente alla data di apertura del conto del
09.12.2008) e dalla conoscenza di tale condotta già dall'anno 2009 in occasione delle prime contestazioni del;
Pt_2
-non sussisteva alcun danno ingiusto avendo la sentenza di condanna n. 987/2017 emessa dal
Tribunale di MA accertato la responsabilità contrattuale della per la Parte_1 condotta colposa dei suoi dipendenti che, peraltro, risultava acclarata anche dagli esiti delle indagini interne svolte dall'ufficio controlli operativi della banca, trasmessi agli organi inquirenti nell'ambito del procedimento penale a carico del promotore finanziario della Pt_1 attrice ed evidenziati nella relazione direzionale, da considerarsi dichiarazioni confessorie;
-non sussisteva la legittimazione ad agire dell'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo danneggiato il solo;
Parte_2
-la propria condotta risultava conforme alle disposizioni normative dell'epoca, sia per avere identificato il cliente con l'esibizione della carta di identità sulla quale erano riportati i dati corrispondenti al codice fiscale esibito in originale, documenti che apparivano entrambi conformi a documenti autentici, sia per avere verificato la conformità della firma apposta sul documento di identità ai documenti sottoscritti per l'apertura del conto;
-non vi era alcuna correlazione con l'apertura del conto corrente da parte del
[...]
attese le negligenze dell'attrice, determinanti rispetto all'illecito, consistite CP_3 pag. 4/10 nell'avere eseguito l' ordine di disinvestimento sulla scorta di un documento di identità palesemente difforme da quello rilasciato dal cliente e nella mancata tempestiva informazione del cliente riguardo all'operazione eseguita, circostanze che in ogni caso avrebbero escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. gli addebiti mossi.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 6 co c.p.c. , con ordinanza del 7.01.2021 il giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale inidonea a definire il giudizio e ritenuta la causa di natura documentale, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
4. Dopo diversi rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo , essa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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5.Preliminarmente, e in conformità al precedente provvedimento del 14.12.2018, si conferma il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal convenuto e sulle quali esso ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti ai fini della decisione e di carattere esplorativo.
6. Quanto alle eccezioni, occorre , innanzitutto, soffermarsi su quella di incompetenza territoriale altresì reiterata in occasione della precisazione delle conclusioni.
Assume il convenuto che l'introduzione del giudizio presso il tribunale di Bari avrebbe violato sia l'art. 19 cpc, avendo il (subentrato al ) sede in MI , CP_1 Controparte_3 che l'art. 20 cpc, essendo MA il luogo in cui si è verificato l'evento (apertura del conto corrente ovvero pronuncia della sentenza) e MI il luogo dove va eseguita l'obbligazione da fatto illecito dovendosi fare riferimento al luogo in cui il danneggiante ha la residenza o il domicilio.
6.1. Ebbene, l'eccezione è infondata.
La Corte Suprema di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione sicchè, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (vedasi
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2018, n. 17311).
Si è, peraltro, precisato che “è principio consolidato quello secondo cui «In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della
pag. 5/10 competenza del giudice adito.» (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; da ultimo, Cass. (ord.) n. 20597 del 2018; Cass 20387/19).
L'art 19 c.p.c. indica due possibili fori generali concorrenti per le persone giuridiche, quello della sede e quello dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
L'onere di contestazione del foro generale deve articolarsi in riferimento sia all'uno che all'altro.
Nel caso di specie parte convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale deducendo, oltre all'insussistenza dei fori speciali di cui all'art. 20, l'assenza della sede legale nel luogo di competenza del Tribunale adito, senza indicare l'inesistenza, nel territorio di luogo di Pt_1 competenza del giudice adito, di sede e rappresentante autorizzato a stare in giudizio riguardo alla domanda avanzata dall'attrice, con la conseguenza che tale incompleta eccezione deve ritenersi come non proposta.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
Il deduce che il diritto risarcitorio vantato dalla banca si sarebbe prescritto CP_1 essendo decorsi oltre cinque anni dalla condotta illecita contestata ( risalente alla data di apertura del conto del 09.12.2008) e dalla conoscenza della vicenda da parte dell'attrice già dall'anno 2009, in occasione delle prime contestazioni del . Pt_2
7.1. Anche tale eccezione può ritenersi infondata.
Il convenuto è partito dal presupposto che la data di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione coinciderebbe con l'apertura del conto corrente da parte del sedicente Pt_2
in data 09.12.2008, momento in cui sarebbe stata posta in essere l'asserita condotta
[...] negligente del , o, comunque, coinciderebbe con accadimenti (verificatisi Controparte_3 in periodi antecedenti all'emissione della sentenza di condanna n. 987/2017 emessa in data
15.12.2016 dal Tribunale di MA e pubblicata il 20.01.2017) che avrebbero consentito all'attrice di venire a conoscenza e percepire il danno.
Ebbene, tale eccezione non può trovare accoglimento atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “(…)il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (…) (cfr. Cass. civ. 29328/24).
Aggiungasi che la Suprema Corte ha precisato ormai da tempo che il diritto al risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. sorge all'atto in cui si verifica la lesione nella sfera giuridica del danneggiato dall'altrui fatto illecito con la conseguenza che, ove il comportamento illecito ed il verificarsi del danno non coincidano cronologicamente, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è verificato (Cass. ord. n. 1757/24; Cass. Sez. U. n. 576 del 11/01/2008 ; Cass.
n. 13 del 04/01/1993; Cass. n. 2247 del 14/04/1981; Cass. n. 1716 del 24/03/1979).
Ciò detto, nel caso di specie parte attrice ha fondato la domanda di risarcimento danni sulla sentenza di condanna al pagamento della somma di € 261.721,541 emessa a suo carico dal
Tribunale di MA in data 15.12.2016 e pubblicata il 20.01.2017.
pag. 6/10 Pertanto, sebbene la condotta asseritamente illecita della convenuta abbia avuto origine in momenti antecedenti all'emissione e pubblicazione della sentenza n. 987/2017, l'attrice, solo nel momento in cui ha avuto conoscenza di detto provvedimento, l' ha potuto percepire come fonte di danno ingiusto ( condanna al pagamento della somma di € 261.721,541), con conseguente inizio di decorrenza del termine di prescrizione.
8.Nel merito, la domanda attorea è, comunque, infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
La ha ricondotto la responsabilità del danno lamentato, e di cui ha chiesto Parte_1 ristoro, all'asserito comportamento negligente del il quale, omettendo di CP_1 effettuare le dovute verifiche sull'identità e sulle condizioni economiche del sedicente in grave violazione delle norme che presiedono all'apertura dei conti correnti Parte_2
e all'incasso delle somme ivi accreditate, e ingenerando in essa attrice il legittimo affidamento sull'avvenuta esecuzione di tali controlli, avrebbe reso possibile il perfezionamento dell'illecito accredito delle somme, consentendo al predetto soggetto di portare a termine la condotta di appropriazione e causando conseguentemente la sua condanna da parte del tribunale di
MA.
Ebbene, posta la riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., giova ribadire che in tale ipotesi è onere del danneggiato fornire la prova danno subito, della condotta colposa del danneggiante e del relativo nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato.
Ciò chiarito, deve dirsi che , nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata né la condotta colposa del convenuto né il danno né il nesso di causalità tra gli stessi .
Ed invero, è incontestato tra le parti, e risulta dalla documentazione in atti, che, con nota del
10.12.2008, a cui erano allegati carta di identità e codice fiscale, un sedicente Pt_2
aveva presentato alla JP Morgan Asset Management una richiesta di rimborso del
[...] fondo di investimento “JPM Euro Liquid Reserv F CL D” acquistato in data 27.02.2008 dal reale
, correntista della da effettuarsi su conto corrente Parte_2 Parte_1 intestato allo stesso richiedente ed aperto presso il di MA il precedente Controparte_3
09.12.2008 utilizzando un documento di identità contraffatto.
E', altresì, incontestato che tale richiesta, era stata inoltrata dalla Banca corrispondente della
JP Morgan Asset Management, NP AR, alla la quale aveva Parte_1 provveduto in data 02.01.2009 all'esecuzione dell'ordine accreditando sul conto corrente indicato la somma di €227.204,69, corrispondente al controvalore ricavato dalla vendita del fondo.
E', infine, incontestato e risulta dagli atti che il documento di identità allegato alla richiesta di disinvestimento presentata dal sedicente riportava il numero con Pt_2 Numero_1 scadenza al 15.05.2013, mentre la carta di identità in possesso della banca attrice riportava il numero con scadenza al 21.05.2006, secondo quanto assunto dall'attrice, poi Numero_2 rinnovata in data 17.11.2007 con numero Numero_3
pag. 7/10 Risulta sempre dagli atti che la carta di identità utilizzata per aprire il conto di accredito presso il con numero e scadenza al 15.05.2012, conteneva dati Controparte_3 Numero_4 corrispondenti alle caratteristiche fisiche del sedicente ma diversi da quelli riportati Pt_2 nella carta di identità in possesso della e che tale documento risultava Parte_1 appartenente a persona estranea ai fatti (così , infatti, si è accertato all'esito delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del parallelo procedimento penale).
Ebbene, secondo quanto prospettato da parte attrice , l'omissione dei dovuti controlli da parte del ( segnatamente della verifica del documento di identità e delle Controparte_3 dichiarazioni rese dal sedicente al momento della richiesta di apertura del Parte_2 conto corrente) avrebbe causato o quanto meno contribuito a provocare la sua condanna da parte del Tribunale di MA in quanto , se fossero stati effettuati, avrebbero consentito di smascherare a monte l'illecito impedendone il perfezionamento.
Tale assunto, ad avviso della scrivente, non ha trovato alcun conforto nel materiale istruttorio agli atti.
Ed invero, dalla documentazione prodotta non emerge alcuna violazione da parte del convenuto degli obblighi di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. o di altre norme specifiche del settore genericamente richiamate dall'attrice.
Dai documenti allegati al modulo di apertura del rapporto di conto corrente esibiti in copia in atti, si evince che il ha identificato il sedicente con Controparte_3 Parte_2 documento di identità riportante dati corrispondenti, almeno per i dati anagrafici, alle caratteristiche fisiche del soggetto rappresentato nella foto e che le firme apposte sul modulo apparivano conformi a quella apposta sulla carta di identità.
Parte attrice non ha fornito prova che tale documento fosse alterato in modo evidente o contenesse dati difformi da quanto riportato sul codice fiscale allegato alla richiesta di apertura del conto, pure esibito in atti, peraltro dal contenuto illeggibile, o che i dati riportati nel documento esibito avrebbero dovuto indurre un soggetto, dotato di una maggiore diligenza professionale quale quella richiesta ad un operatore del settore bancario, a dubitare dell'autenticità o dell'appartenenza alla persona stessa.
Sempre dalla documentazione in atti, e in particolare dal verbale di dichiarazioni rese dal direttore del alla Polizia Giudiziaria nell'ambito delle indagini penali, Controparte_3 esibito dalla stessa parte attrice, emerge che il convenuto, non avendo ricevuto giustificazioni dal cliente interpellato in merito ai bonifici e prelievi che apparivano sospetti rispetto allo scopo di accredito dello stipendio dichiarato nel modulo di apertura del conto, aveva provveduto in data 19.03.2009 a segnalare tali operazioni alla Banca di Italia.
Né può ragionevolmente ritenersi a riguardo che l'accredito dell'importo di € 850,00 al momento dell'apertura del conto (il 9.12.2008) avrebbe dovuto indurre la banca convenuta a dubitare del reale scopo di apertura dello stesso, atteso, peraltro, che il bonifico dell'importo di € 227.191,93 è avvenuto in data 02.01.2009, ossia circa un mese dopo.
pag. 8/10 Analogamente è a dirsi per la circostanza che il giorno dell'accredito il cliente aveva disposto il versamento di € 80.000,00 su altro conto a lui intestato presso diversa banca prelevandone in contanti la metà, potendovi essere sottese varie ragioni, ex se insindacabili in assenza di altri elementi di sospetto.
Viceversa, dalla documentazione in atti emerge una palese violazione degli obblighi di diligenza di cui agli art. 1176 c.c. proprio da parte della Parte_1
Ed invero, dalla nota contenente la richiesta di rimborso delle somme del 10.12.2008 effettuata dal sedicente , pure esibita in atti, si evince una difformità tra la Parte_2 data di nascita riportata nel documento di identità e quella riportata nel codice fiscale allegato, come peraltro rilevato anche dal Tribunale di MA, circostanza che avrebbe dovuto indurre la banca attrice ad effettuare controlli più approfonditi o a contattare il cliente che, invece , secondo quanto affermato dalla stessa, sarebbe stato informato dell'operazione solo in data
30.12.2008, circostanza in merito alla quale essa non ha neppure fornito prova.
Del resto , per ammissione della stessa , la carta di identità allegata alla Parte_1 richiesta di rimborso recava un numero diverso da quella in suo possesso , oltre a risultare scaduta.
Non può ravvisarsi, dunque, alcun affidamento da parte dell'attrice circa i controlli eseguiti dal convenuto all'apertura del conto, attesa l'evidente negligenza della stessa nel consentire , mediante le operazioni di sua competenza , il perfezionarsi dell'illecito così interrompendo qualsivoglia nesso di causalità con la condotta del . Controparte_3
Tali circostanze inducono a ritenere che, se l'attrice avesse controllato i documenti esibiti, anche semplicemente raffrontandoli ed interloquendo con il vero cliente, con elevata probabilità quell'illecito non si sarebbe perfezionato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”.( Cass. 7760/20).
A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi che, pur volendo ritenere provata la condotta omissiva colposa contestata al convenuto, non si evince dalle risultanze istruttorie alcuna certezza del danno lamentato dall'attrice ed identificato nella condanna al pagamento della somma di € 261.721,541, oltre interessi, disposta dal Tribunale di MA con la sentenza n.
987/2017 , attesa la non contestazione (rilevante ai sensi dell' art. 115 c.p. c.), da parte pag. 9/10 dell'attrice, in merito alla eccepita sussistenza del giudizio di impugnazione da essa avviato avverso la suddetta sentenza.
9. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono non sussistono i presupposti di cui all'art. 2043 c.c per disporre il risarcimento in favore dell'attrice dei lamentati danni.
La sua domanda deve, pertanto, essere rigettata.
10.Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice ex art. 91 c.p.c. per 2/3 compensandole per 1/3 dato il rigetto dell'eccezioni preliminari del convenuto.
Esse vengono liquidate avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato successivamente, nello scaglione di riferimento ricompreso tra €. 260.000,00 e €
520.000,00 nei valori medi per le fasi processuali di studio ed introduttiva e con riduzione del
50% per la fase di trattazione e istruttoria nonché per la fase decisoria tenuto conto della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Az.; Parte_1
- liquida le spese in € 12.087,30 e condanna l' attrice al pagamento in favore del convenuto dell'importo di € 8.058,20 (pari a 2/3) compensandole per 1/3 , oltre RFS ed accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 30.10.2025
Il giudice
IS FA
pag. 10/10