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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
r.g.V.G. n. 50327/2025
Il Consigliere designato, letto il ricorso, depositato in data 25/02/2025, con cui domanda, ai Parte_1 sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24.3.2001, n. 89 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura concorsuale presso il Tribunale di Roma, ancora pendente alla suddetta data di presentazione di detto ricorso;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
la procedura concorsuale è iniziata per l'odierno ricorrente con l'ammissione al passivo fallimentare (come da domanda) in data 20/12/2017 e che al 25/02/2025, data di deposito di detto ricorso, risulta ancora pendente per una durata di anni 7, mesi 2 e giorni 8; osservato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, co.
2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole (…) se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”; ritenuto che, detratti i termini suddetti dalla durata del processo presupposto, va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni 1, mesi 2 e giorni 8, quindi anni 1 ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001;
considerato che
l'odierno ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare per un importo di € 3.384,75;
ritenuto che, alla stregua di una valutazione complessiva e delle richieste del ricorrente, si deve determinare la somma riconosciuta a titolo di indennizzo nella misura annua di € 400,00 (come da domanda); e che, quindi, alla parte ricorrente va riconosciuto un importo di
€ 400,00 (€ 400,00 x 1), oltre interessi al tasso legale dalla suddetta data di deposito del ricorso all'effettivo pagamento;
ritenuto che
non può essere concessa la richiesta rivalutazione monetaria, stante il carattere indennitario e non risarcitorio dell'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione (cfr. Cass. ord. 17.4.2023 n. 10096; Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass.
2.2.2007 n. 2248); considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione della Giustizia e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13/08/2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, operata la diminuzione di cui all'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione della semplicità del presente procedimento;
P.Q.M.
condanna il a pagare, senza dilazione, in favore di Controparte_1 T_
(cod. fisc. ) la somma di € 400,00, oltre interessi al tasso
[...] C.F._1 legale dal 25/02/2025 all'effettivo pagamento, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 237,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE (cod. fisc.
), dichiaratosene antistatario;
C.F._2
autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n. 89/2001; avverte che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
Roma, 10/03/2025
Lilia Papoff