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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012298669000 DOGANE-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate SS ed all'Agenzia Delle Dogane di CA in data 13 gennaio 2025 e depositato in data 10 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella pagamento n. 03020240012298669 000, notificata il 15.11.2024, emessa da Agenzia delle Entrate-SS, avente ad oggetto somme dovute per multe e ammende e sanzioni pecuniarie- anno 2016, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 9.650,94, Ente impositore Agenzia Delle Dogane di CA ed ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso e conseguente, anche se non conosciuto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) accertamento negativo del credito. Violazione articoli 13 e ss. L. 689/81,” artt. 25, 36 e 50 D.P.R.
602/1973; artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000; Mancata notifica degli atti esattoriali presupposti;
Prescrizione
e decadenza dei tributi;
b) violazione art. 60 D.P.R. n. 600/73, art. 6 L. 212/00; artt. 140 e 143 cpc.;
c) violazione art. 26 DPR n. 602/73; artt. 148 e 149 cpc;
inesistenza della notifica degli atti presupposti.
Nullità della notifica in assenza di raccomandata informativa per assenza temporanea del destinatario, ex art 60 d.p.r. 600/1973.
L'Agenzia Entrate SS si è costituita in giudizio il 7 marzo 2025, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia Delle Dogane di CA si è costituita in giudizio l'11 aprile 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa il 29 dicembre 2025.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, risultano destituite di fondamento l'eccezione di prescrizione, unitamente a quella di difetto degli atti presupposti, sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso l'atto di contestazione n. 232 del 24.06.2022, atteso che lo stesso risulta invece notificato, come risulta dai relativi referti assunti agli atti e da cui si evince la corretta notifica eseguita ai sensi dell'art 140 c.c. e 60 DPR 600/1973. In ogni caso, i suddetti termini hanno formato oggetto della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Per quanto riguarda la prospettata inesistenza notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 26, comma 1 del DPR n. 602/1973, essa è priva di fondamento. Difatti, in alternativa alla notifica tramite ufficiale della riscossione o altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione, è ammessa direttamente la spedizione dell'atto in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, direttamente dall'ADR, come si è verificato nella fattispecie, senza l'intervento dell'ufficiale della riscossione e senza predisporre una relata di notifica (cfr. S.C. n.15746/2012; n.17598/2010). Pertanto, sussiste il titolo idoneo a fondare la riscossione.
Nei casi di mancato recapito, come nella fattispecie, la notifica si può perfezionare in applicazione dell'articolo 8 e dell'art. 14 della legge 890/1982, per compiuta giacenza nei 10 giorni (si cfr. Cass. Civ., ord. n. 10131/2020).
Così come nulla quaestio per la produzione degli avvisi di ricevimento in originale ed il disconoscimento delle copie fotografiche eventualmente prodotte dall'ADER. Al riguardo va brevemente evidenziato che il disconoscimento non preclude al giudice di valutare quali presunzioni semplici le copie fotografiche in questioni, che nella fattispecie, essendo caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, attesa la piena coincidenza con idati relativi agli stessi avvisi di ricevimento, tra l'altro prodotti anche dal ricorrente, assumono piena valenza probatoria ex art. 2729 cod. civ. (si cfr, S.C. 12737/2018; 4395/2004;
11445/2001, ecc.).
Per quanto riguarda il prospettato vizio di motivazione, è da escludersene la sussistenza, in quanto, conformemente al disposto di cui all'art.1, comma 162 della L. n.296/2006, l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie. Ancora, sempre in tema di motivazione, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'atto (art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo o esattivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impugnato e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'atto sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto esattivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto, sia necessaria ad integrarne la motivazione: nella fattispecie, nemmeno l'onere di fornire tale prova è stato soddisfatto. (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009). Infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (si cfr. S.C. sez. V
n. 18073/2008). Nel caso di specie, in ogni caso, l'atto impugnato racchiude sufficienti informazioni e notizie relative all'accertamento eseguito nei confronti della società (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del
18-12-2009).15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 1.500,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012298669000 DOGANE-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate SS ed all'Agenzia Delle Dogane di CA in data 13 gennaio 2025 e depositato in data 10 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella pagamento n. 03020240012298669 000, notificata il 15.11.2024, emessa da Agenzia delle Entrate-SS, avente ad oggetto somme dovute per multe e ammende e sanzioni pecuniarie- anno 2016, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 9.650,94, Ente impositore Agenzia Delle Dogane di CA ed ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso e conseguente, anche se non conosciuto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) accertamento negativo del credito. Violazione articoli 13 e ss. L. 689/81,” artt. 25, 36 e 50 D.P.R.
602/1973; artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000; Mancata notifica degli atti esattoriali presupposti;
Prescrizione
e decadenza dei tributi;
b) violazione art. 60 D.P.R. n. 600/73, art. 6 L. 212/00; artt. 140 e 143 cpc.;
c) violazione art. 26 DPR n. 602/73; artt. 148 e 149 cpc;
inesistenza della notifica degli atti presupposti.
Nullità della notifica in assenza di raccomandata informativa per assenza temporanea del destinatario, ex art 60 d.p.r. 600/1973.
L'Agenzia Entrate SS si è costituita in giudizio il 7 marzo 2025, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia Delle Dogane di CA si è costituita in giudizio l'11 aprile 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa il 29 dicembre 2025.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, risultano destituite di fondamento l'eccezione di prescrizione, unitamente a quella di difetto degli atti presupposti, sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso l'atto di contestazione n. 232 del 24.06.2022, atteso che lo stesso risulta invece notificato, come risulta dai relativi referti assunti agli atti e da cui si evince la corretta notifica eseguita ai sensi dell'art 140 c.c. e 60 DPR 600/1973. In ogni caso, i suddetti termini hanno formato oggetto della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Per quanto riguarda la prospettata inesistenza notifica dell'atto impugnato per violazione dell'art. 26, comma 1 del DPR n. 602/1973, essa è priva di fondamento. Difatti, in alternativa alla notifica tramite ufficiale della riscossione o altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione, è ammessa direttamente la spedizione dell'atto in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, direttamente dall'ADR, come si è verificato nella fattispecie, senza l'intervento dell'ufficiale della riscossione e senza predisporre una relata di notifica (cfr. S.C. n.15746/2012; n.17598/2010). Pertanto, sussiste il titolo idoneo a fondare la riscossione.
Nei casi di mancato recapito, come nella fattispecie, la notifica si può perfezionare in applicazione dell'articolo 8 e dell'art. 14 della legge 890/1982, per compiuta giacenza nei 10 giorni (si cfr. Cass. Civ., ord. n. 10131/2020).
Così come nulla quaestio per la produzione degli avvisi di ricevimento in originale ed il disconoscimento delle copie fotografiche eventualmente prodotte dall'ADER. Al riguardo va brevemente evidenziato che il disconoscimento non preclude al giudice di valutare quali presunzioni semplici le copie fotografiche in questioni, che nella fattispecie, essendo caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, attesa la piena coincidenza con idati relativi agli stessi avvisi di ricevimento, tra l'altro prodotti anche dal ricorrente, assumono piena valenza probatoria ex art. 2729 cod. civ. (si cfr, S.C. 12737/2018; 4395/2004;
11445/2001, ecc.).
Per quanto riguarda il prospettato vizio di motivazione, è da escludersene la sussistenza, in quanto, conformemente al disposto di cui all'art.1, comma 162 della L. n.296/2006, l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie. Ancora, sempre in tema di motivazione, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'atto (art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo o esattivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impugnato e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'atto sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto esattivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto, sia necessaria ad integrarne la motivazione: nella fattispecie, nemmeno l'onere di fornire tale prova è stato soddisfatto. (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009). Infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (si cfr. S.C. sez. V
n. 18073/2008). Nel caso di specie, in ogni caso, l'atto impugnato racchiude sufficienti informazioni e notizie relative all'accertamento eseguito nei confronti della società (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del
18-12-2009).15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 1.500,00.