CASS
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 7481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7481 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA IO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7481 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, aveva condannato IA AN EN alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 1.1: Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva sottratto energia elettrica alla società erogatrice (per circa 821,15 Kw/h) attraverso un mezzo fraudolento, ovvero attraverso la manomissione del misuratore e l'allaccio diretto alla rete. E' stata inoltre contestata e ritenuta l'aggravante del fatto commesso su cose esposte destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale, avendo la Corte erroneamente ritenuto la procedibilità pur in mancanza di querela, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché contraddittoria, carente ed illogica), in quanto i giudici di merito hanno ritenuto la condotta dolosa dell'imputato sulla scorta del semplice subentro nel contratto di fornitura del precedente intestatario, nonché della stipula di un preliminare di compravendita relativo all'immobile dove si trovava il contatore dell'energia elettrica. È stata poi erroneamente ritenuta priva di rilievo la mancata individuazione dell'autore della manomissione, cosa che, peraltro, avrebbe dovuto incidere quantomeno sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.. Gli elementi di natura indiziaria, così individuati, non sono stati valutati secondo la regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma semplicemente enfatizzando l'interesse alla manomissione da parte dell'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso va rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen., ma con espressa esclusione di quelli commessi «su cose esposte alla pubblica fede». Conseguentemente, i fatti commessi su cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o pignoramento ovvero destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, non sono divenuti procedibi4 a querela. Nel caso in esame il capo di imputazione è stato ab origine formulato con riferimento in fatto (oltre che in diritto), ad una serie di elementi descrittivi riconducibili alla circostanza aggravante dell'essere stato il bene sottratto destinato a pubblico servizio. Come si legge nella imputazione, la condotta è consistita nella sottrazione di un flusso continuo di energia elettrica, avvenuta mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, e con manomissione del dispositivo anti-tamper. L'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza collettiva, integra certamente l'aggravante che continua a rendere perseguibile di ufficio il furto. L'imputazione, pertanto, contiene specifici riferimenti, anche normativi, al fatto che la sottrazione è stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (cfr., Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01). Il Collegio osserva, infine, che il regime di procedibilità del reato non risente delle determinazioni assunte dai giudici di merito ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nella specie consistite nel ritenere l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (Sez. 5, n. 24622 del 9/05/2022, Jerradi, non mass.; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208 - 01; Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340). ri) 3 1.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia vizio della motivazione, è complessivamente infondato. Il ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte radicato il suo convincimento soltanto sull'avvenuta stipula del preliminare. Al dato, deduce il ricorrente, non può attribuirsi alcuna rilevanza indiziaria, specie ove si consideri che non è stato individuato l'autore della manomissione. Osserva il Collegio che i giudici di merito hanno valutato una serie di elementi fattuali, tra loro coerenti, per trarne prova della consapevole sottrazione di energia, da parte del AN. Il ricorrente, infatti, non aveva soltanto stipulato - il 13 novembre 2015 - il preliminare di vendita con il proprietario dell'immobile servito dal prelievo abusivo, ma ne aveva altresì ottenuto il possesso a partire dal 30 novembre 2015. Prima di quella data la fornitura, di cui beneficiava il precedente locatario (tale Di Bella), era stata distaccata per morosità. Il ricorrente, quindi, subentrava in quel contratto di fornitura. Nel 2020, cinque anni dopo l'immissione in possesso, il proprietario dell'immobile Giuseppe Taormina, insorti contrasti con il AN, durate una visita, aveva notato la presenza di fili che collegavano direttamente il contatore alla rete elettrica esterna, che la Corte ha ritenuto sintomatici del prelievo irregolare e della sua consapevolezza da parte del ricorrente. In conseguenza, quindi, di un successivo sopralluogo, i verificatori della società accertavano l'avvenuta manomissione (anche attraverso la rottura dei sigilli) e l'esecuzione - in un significativo lasso di tempo - di prelievi irregolari, determinati come da imputazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (p. 10 ricorso), le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente - di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Quanto alla mancata individuazione dell'autore materiale della manonnissionerdo il costante insegnamento di questa Cortei non esclude la responsabilità di chi si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01, in 4 relazione all'altra aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ma con argomenti estensibili al caso in esame). E' stato efficacemente osservato, infatti, che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario della condotta può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, nel solo caso — non ricorrente nella specie per quanto detto poc'anzi - in cui incida sull'elemento soggettivo. Né giova al ricorrente il richiamo (p. 17 ricorso) ad una diversa pronuncia resa, si afferma, in un caso simile: il riferimento, infatti, è a Sez. 5, n. 38141 del 20/06/2023, Bartoluccio, in cui la sentenza impugnata fu annullata senza rinvio, ma per mancanza della condizione di procedibilità, nell'assenza delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024 Il Conjglere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7481 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, aveva condannato IA AN EN alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 1.1: Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva sottratto energia elettrica alla società erogatrice (per circa 821,15 Kw/h) attraverso un mezzo fraudolento, ovvero attraverso la manomissione del misuratore e l'allaccio diretto alla rete. E' stata inoltre contestata e ritenuta l'aggravante del fatto commesso su cose esposte destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale, avendo la Corte erroneamente ritenuto la procedibilità pur in mancanza di querela, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché contraddittoria, carente ed illogica), in quanto i giudici di merito hanno ritenuto la condotta dolosa dell'imputato sulla scorta del semplice subentro nel contratto di fornitura del precedente intestatario, nonché della stipula di un preliminare di compravendita relativo all'immobile dove si trovava il contatore dell'energia elettrica. È stata poi erroneamente ritenuta priva di rilievo la mancata individuazione dell'autore della manomissione, cosa che, peraltro, avrebbe dovuto incidere quantomeno sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.. Gli elementi di natura indiziaria, così individuati, non sono stati valutati secondo la regola di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma semplicemente enfatizzando l'interesse alla manomissione da parte dell'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso va rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen., ma con espressa esclusione di quelli commessi «su cose esposte alla pubblica fede». Conseguentemente, i fatti commessi su cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o pignoramento ovvero destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, non sono divenuti procedibi4 a querela. Nel caso in esame il capo di imputazione è stato ab origine formulato con riferimento in fatto (oltre che in diritto), ad una serie di elementi descrittivi riconducibili alla circostanza aggravante dell'essere stato il bene sottratto destinato a pubblico servizio. Come si legge nella imputazione, la condotta è consistita nella sottrazione di un flusso continuo di energia elettrica, avvenuta mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, e con manomissione del dispositivo anti-tamper. L'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza collettiva, integra certamente l'aggravante che continua a rendere perseguibile di ufficio il furto. L'imputazione, pertanto, contiene specifici riferimenti, anche normativi, al fatto che la sottrazione è stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (cfr., Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01). Il Collegio osserva, infine, che il regime di procedibilità del reato non risente delle determinazioni assunte dai giudici di merito ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nella specie consistite nel ritenere l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (Sez. 5, n. 24622 del 9/05/2022, Jerradi, non mass.; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208 - 01; Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340). ri) 3 1.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia vizio della motivazione, è complessivamente infondato. Il ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte radicato il suo convincimento soltanto sull'avvenuta stipula del preliminare. Al dato, deduce il ricorrente, non può attribuirsi alcuna rilevanza indiziaria, specie ove si consideri che non è stato individuato l'autore della manomissione. Osserva il Collegio che i giudici di merito hanno valutato una serie di elementi fattuali, tra loro coerenti, per trarne prova della consapevole sottrazione di energia, da parte del AN. Il ricorrente, infatti, non aveva soltanto stipulato - il 13 novembre 2015 - il preliminare di vendita con il proprietario dell'immobile servito dal prelievo abusivo, ma ne aveva altresì ottenuto il possesso a partire dal 30 novembre 2015. Prima di quella data la fornitura, di cui beneficiava il precedente locatario (tale Di Bella), era stata distaccata per morosità. Il ricorrente, quindi, subentrava in quel contratto di fornitura. Nel 2020, cinque anni dopo l'immissione in possesso, il proprietario dell'immobile Giuseppe Taormina, insorti contrasti con il AN, durate una visita, aveva notato la presenza di fili che collegavano direttamente il contatore alla rete elettrica esterna, che la Corte ha ritenuto sintomatici del prelievo irregolare e della sua consapevolezza da parte del ricorrente. In conseguenza, quindi, di un successivo sopralluogo, i verificatori della società accertavano l'avvenuta manomissione (anche attraverso la rottura dei sigilli) e l'esecuzione - in un significativo lasso di tempo - di prelievi irregolari, determinati come da imputazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (p. 10 ricorso), le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente - di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Quanto alla mancata individuazione dell'autore materiale della manonnissionerdo il costante insegnamento di questa Cortei non esclude la responsabilità di chi si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01, in 4 relazione all'altra aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ma con argomenti estensibili al caso in esame). E' stato efficacemente osservato, infatti, che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario della condotta può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, nel solo caso — non ricorrente nella specie per quanto detto poc'anzi - in cui incida sull'elemento soggettivo. Né giova al ricorrente il richiamo (p. 17 ricorso) ad una diversa pronuncia resa, si afferma, in un caso simile: il riferimento, infatti, è a Sez. 5, n. 38141 del 20/06/2023, Bartoluccio, in cui la sentenza impugnata fu annullata senza rinvio, ma per mancanza della condizione di procedibilità, nell'assenza delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024 Il Conjglere estensore