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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/10/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4926/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI IN
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. VERZILLO LUIGI -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. DIBARI ATTILIO ANTONIO -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 26/07/2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la società rassegnando contro Controparte_1 quest'ultima società le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato del contratto a termine avvenuto in data
23.02.2021 per insussistenza di giusta causa e poiché intimato oralmente;
b) per l'effetto, condannare l'odierna convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore
1 dell'odierno ricorrente il risarcimento del danno subito, da quantificarsi in maniera pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito sino al 12.07.2021, data di originaria scadenza del contratto, assumendo come base di calcolo la retribuzione mensile di fatto riportata in busta paga di € 1.756,67, per un ammontare complessivo di € 8.783,35 o per la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
c) in via gradata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art.9 D.Lgs. 23/2015 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato per violazione della procedura prevista dall'art. 7 della Legge
300 del 1970, condannare l'odierna convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli un'indennità risarcitoria nella misura di mezza mensilità per ogni anno di servizio da calcolarsi sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.756,67;
d) in ogni caso, condannare altresì la convenuta al pagamento della somma di € 4.124,80 per i titoli e causali suindicati;
e) in ogni caso condannare la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente per il periodo dal 01.01.2021 all'11.01.2021;
f) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
I.1. - A fondamento delle sue pretese, il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della società
[...] nel periodo dal 04/08/2020 al 23/02/2021 con la Controparte_1 mansione di conducente di autotreno ed inquadrato nel livello
“Qualificato C-3” del C.C.N.L. “Trasporto Merci”; che, sebbene fosse stato assunto formalmente con due contratti a tempo determinato (il primo relativo al periodo dal 04/08/2020 al
31/12/2020 e il secondo relativo al periodo dal 12/01/2021 al
12/07/2021), aveva lavorato senza soluzione di continuità dal
04/08/2020 fino alla data del suo licenziamento orale avvenuto in data 23/02/2021, anche se dal modello UNILAV risultava essere
2 stato licenziato per giusta causa (all.5 del fascicolo di parte ricorrente); che, in particolare, in data 23/02/2021 era stato allontanato dal posto di lavoro con la seguente frase: “vattene e non venire più”; che non aveva ricevuto alcuna intimazione di licenziamento in forma scritta;
che in data 07/04/2021 aveva impugnato, senza alcun esito, l'intimato licenziamento orale;
che in difetto della forma scritta, di cui all'art. 2 n.604/1966, il licenziamento doveva essere dichiarato inefficace, con l'obbligo a carico della società ex datrice di lavoro di corrispondergli le retribuzioni spettanti fino alla data di scadenza del contratto a tempo determinato;
che, in ogni caso, la società ex datrice di lavoro non aveva mai formulato nei suoi confronti alcuna formale contestazione disciplinare in violazione dell'art. 7 L. n.300/1970
e del C.C.N.L. di settore;
che, quindi, non aveva avuto contezza della condotta contestatagli, di cui, comunque, affermava l'infondatezza e la mancanza di proporzionalità rispetto alla sanzione espulsiva applicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3 e 9 del D.lgs 23/2015; che era ancora creditore delle somme di denaro spettanti a titolo di
T.F.R. maturato e non riscosso sin dal 04/08/2020 (pari ad Euro
688,12 così quantificata: Euro 988,12 - Euro 300,00 a titolo di acconto percepito), di 13^ mensilità (pari ad Euro 878,34 così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) e 14^ mensilità (pari ad Euro 878,34 così quantificata:
Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità), di retribuzione relativa al periodo dal 01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto da formale contratto di lavoro [pari ad Euro 1.680,00 così quantificata: Euro 168,00 (retribuzione giornaliera riportata in busta) x 10 giornate] per complessivi Euro 4.124,80, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente, da un lato, ha dedotto l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa di licenziamento;
dall'altro, ha ammesso di non aver versato il saldo dei ratei della 13^ e 14^ mensilità ed il saldo del TFR relativi al primo rapporto di lavoro
3 (cessato il 31/12/2020, salvo un acconto di Euro 300,00), oltre al
TFR del secondo contratto di lavoro, rendendosi disponibile al versamento, previo espletamento di CTU contabile per la sua quantificazione.
II.1. - In particolare, la società resistente ha dedotto che aveva rispettato la forma scritta, avendo tentato la notificazione della lettera di licenziamento, che non era andata a buon fine, in quanto il lavoratore era risultato trasferito all'indirizzo comunicato in azienda (Bitonto alla Via Ugo la Malfa n. 3) e, in ogni caso, risultava irreperibile nel Comune di Bitonto (giusta attestazione di irreperibilità del 04/11/2021); che il lavoratore, ai sensi dell'art.4, comma 3, CCNL di riferimento, era obbligato a
«comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni»; che il licenziamento era stato ampiamente motivato (“Con la presente Le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con la nostra società, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
Tale decisione è dovuta a causa del suo comportamento irrispettoso nei confronti sia del rappresentante legale della società Sig.
e sia nei confronti dei nostri Clienti, ai quali Parte_2 si è rivolto con parole volgari ed offensive, per cui è venuto a mancare il rapporto fiduciario in essere tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha carattere immediato, La invitiamo pertanto a ritirare i Suoi effetti personali”) ed era conforme al dettato di cui all'art. 32, comma 2, CCNL di riferimento, che dispone: “Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti”; che aveva “sempre cercato di redarguire il dipendente limitandosi ai semplici rimproveri verbali, sperando nel suo ravvedimento pur essendo legittimato a comminare la richiamata sanzione del provvedimento disciplinare della multa. Ma evidentemente a nulla sono serviti detti rimproveri, tant'è che si è reso necessario il licenziamento
4 disciplinare”; che il non aveva lavorato dal 01°/01/2021 Pt_1 all'11/01/2021 “a nero”. La società resistente, inoltre, ha contestato a carico del ricorrente la responsabilità con riferimento ai verbali di contestazione delle infrazioni commesse durante le sue trasferte sul territorio italiano, chiedendo la sua condanna al pagamento della somma a tale titolo versata pari ad
Euro 2.429,50.
III. - In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla società resistente e diretta ad ottenere, previo accertamento a carico dell'ex lavoratore della responsabilità in ordine ai due verbali di contestazione versati in atti, la sua condanna “al pagamento integrale dei medesimi perché riconducibili a condotte illecite ad esso addebitabili, il tutto per €. 2.429,50”.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che, trattandosi di una domanda riconvenzionale, la società resistente, ai sensi dell'art.418 c.p.c., avrebbe dovuto domandare a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, lo slittamento della udienza di discussione (“Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”).
IV. - Passando all'esame dell'impugnativa di licenziamento, si ritiene che la stessa sia fondata e, pertanto, debba essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
IV.1. - Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento impugnato, in quanto irrogato senza il rispetto della forma scritta, con conseguente applicazione della sola tutela risarcitoria, trattandosi di rapporto lavorativo a tempo determinato.
5 IV.2. - Occorre premettere che risulta incontestata la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, così come incontestata è la data di scadenza (12/07/2021) del secondo contratto di lavoro a termine.
IV.3. - Ne deriva che la fattispecie in esame è regolata dal D.
Lgs. n.23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della stessa norma e, quindi, dopo il 07/03/2015.
Atteso che la disciplina appena richiamata prevede diversi tipi di sanzioni a carico del datore di lavoro a seconda del lamentato vizio dell'atto di recesso, è necessario procedere alla corretta qualificazione del caso specie ai fini dell'individuazione della corrispondete tutela.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato di aver appreso della cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento determinato da giusta causa con decorrenza dal 23/02/2021, solo con l'acquisizione della relativa comunicazione AV presso il
Centro per l'Impiego. Secondo la prospettazione attorea, dunque, il datore di lavoro non avrebbe comunicato per iscritto il recesso e le motivazioni poste alla base dello stesso e, quindi, non avrebbe rispettato il requisito della forma scritta, previsto dalla legge ad substantiam; quindi, il lavoratore sarebbe stato licenziato oralmente.
IV.3.1. - Nel quadro normativo di riferimento sopra richiamato, le tutele previste in caso di impugnativa del licenziamento intimato oralmente, fermo quanto disposto all'art. 2 della L. n. 604/19661, sono delineate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, a norma del quale: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione (…)”.
In altre parole, secondo la lettera della norma appena richiamata, il licenziamento intimato oralmente, privo del necessario
7 requisito della forma scritta prevista ad substantiam, è inefficace con diritto, nel caso oggetto di causa, alla sola tutela risarcitoria, trattandosi di contratto a tempo determinato.
Si evidenzia che, mentre per alcuni vizi dell'atto di recesso la disciplina sopra richiamata modula la sanzione datoriale in base al numero di dipendenti occupati nell'impresa, la tutela prevista in caso di licenziamento orale trova applicazione a prescindere dal fatto che l'azienda integri il requisito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8 e 9, L. n. 300/1970.
IV.3.2. - Quanto al riparto dell'onere probatorio nel giudizio di impugnazione del licenziamento orale, va segnalato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
«Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art.2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Cass. n. 3822/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 26407/2022 e Cass. n. 2346/2025).
Sulla scorta dell'orientamento richiamato, spetta al lavoratore che impugna il licenziamento orale dimostrare che la risoluzione del rapporto dipende dalla esclusiva volontà del datore, desumibile anche da comportamenti concludenti, non essendo sufficiente provare di aver cessato di eseguire la propria prestazione lavorativa.
8 IV.3.3. - In applicazione dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali al caso in esame, anzitutto si ritiene comprovata la circostanza che il licenziamento sia stato irrogato senza il rispetto della forma prescritta.
Difatti, l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione del licenziamento per iscritto al lavoratore grava sul datore di lavoro (Cass. n. 16269/2015).
Né si può ritenere che la comunicazione del licenziamento eseguita dalla società ex datrice di lavoro assolva ai requisiti di forma previsti dall'art. 2, L. n. 604/1966. Tale documento, infatti, non
è stato portato correttamente a conoscenza del lavoratore, che, come emerge dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata, è risultato trasferito all'indirizzo.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudicante [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 276 del
07/01/2025 (Rv. 673385 - 01)], la comunicazione di contestazione disciplinare «Come atto unilaterale recettizio, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; può quindi produrre effetto solo nel momento in cui viene a conoscenza della persona alla quale è destinato, e si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (vedi Cass. n. 34648 del 24/11/2022,
Rv. 666317-01)».
Tale principio vale a maggior ragione per la comunicazione del recesso datoriale.
Nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento è stata solo tentata all'indirizzo del ricorrente, ma non è andata a buon fine in quanto l'ex lavoratore è risultato “trasferito”.
Quindi, secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018 (Rv. 649874 - 01)], deve pervenirsi alla declaratoria d'inefficacia del recesso datoriale, in quanto «La presunzione di
9 conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale)».
In ogni caso, trattandosi di soggetto irreperibile la notificazione della lettera di licenziamento andava eseguita nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. con l'osservanza di tutte le formalità previste dal codice di rito al fine di raggiungere il suo effetto [Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv.
663335 - 01): «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)»].
IV.3.3. - Ne discende che l'impugnativa di licenziamento deve essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere dichiarata d'inefficacia del recesso datoriale.
Inoltre, avendo impugnato il recesso con monitoria del 07/04/2021 con contestuale messa a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione, che gli sarebbe spettata fino alla data di scadenza del contratto pari ad
10 Euro 1756,67 mensili (giusta retribuzione mensilizzata riportata in busta paga – all.7 del fascicolo di parte ricorrente).
IV.3.4. - Inoltre, la società resistente deve essere condannata al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
IV.4. - Dalla presente statuizione resta assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione formulate dalle parti in punto di impugnativa del licenziamento.
V. - Proseguendo con l'esame della domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento degli ulteriori emolumenti, si ritiene che la stessa sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
V.1. - Al riguardo, occorre subito evidenziare che con riferimento al periodo lavorativo coperto dai due contratti di lavoro a tempo determinato, la società resistente ha ammesso di non aver versato il saldo dei ratei della 13^ e 14^ mensilità ed il saldo del TFR relativi al primo rapporto di lavoro (cessato in data 31/12/2020, salvo un acconto di Euro 300,00), oltre al TFR del secondo contratto di lavoro.
Pertanto, sotto il profilo dell'an debeatur non occorre procedere ad alcun ulteriore accertamento.
V.2. - La domanda attorea è risultata fondata, all'esito dell'esame delle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
, anche con riferimento all'ulteriore periodo di lavoro dal
[...]
01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto dai predetti contratti di lavoro a termine.
Il testimone a conoscenza dei fatti di causa per Tes_1 essere stato collega del ricorrente, ha, infatti, confermato che:
«il sig. ha lavorato senza soluzione di continuità dal Pt_1
04/08/2020 al febbraio 2021. Tanto so perché l'ho visto lavorare anche nei primi giorni di gennaio. Preciso che anch'io ho lavorato in quel periodo… Io personalmente l'ho visto lavorare anche dal
01/01/2021 all'11/01/2021».
11 Né l'attendibilità di tale deposizione testimoniale, in assenza di elementi di prova a tele riguardo, può essere messa in discussione.
VI. - Concludendo con la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente per i titoli rivendicati in ricorso, si ritiene che i conteggi eseguiti nell'atto introduttivo del presente giudizio, in difetto di contestazioni specifiche da parte della società resistente, siano idonei a provarne l'esatto ammontare.
A tale proposito, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dallo scrivente [Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 (Rv. 616001 - 01)],
«Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile».
In ogni caso, si ritiene che i conteggi siano corretti, in quanto prendono come base di calcolo la retribuzione mensilizzata (pari ad Euro 1756,67) e la paga giornaliera (pari ad Euro 168,00) indicate dalla società ex datrice di lavoro in busta paga (all.7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende che la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma complessiva pari ad Euro 12.908,15, di cui Euro 8.783,35 a titolo
12 di risarcimento del danno (pari alle retribuzioni per il periodo non lavorato dal 24/02/2021 al 12/07/2021), Euro 688,12 a titolo di T.F.R. maturato e non riscosso (così quantificata: Euro 988,12
- Euro 300,00 a titolo di acconto percepito), Euro 878,34 a titolo di 13^ mensilità (così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) e Euro 878,34 a titolo di 14^ mensilità (così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) ed Euro 1.680,00 a titolo di retribuzione relativa al periodo dal 01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto da formale contratto di lavoro [così quantificata: Euro 168,00
(retribuzione giornaliera riportata in busta paga) x 10 giornate], oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
VII. - Le spese di lite – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 26.000,00), tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-ACCOGLIE l'impugnativa di licenziamento per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento del
23/02/2021;
-CONDANNA la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di Euro 12.908,15 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
13 -CONDANNA altresì la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti fino al
12/07/2021;
-DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente;
-CONDANNA la società resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NI IN LA
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2, L. n. 604/1966: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI IN
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. VERZILLO LUIGI -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. DIBARI ATTILIO ANTONIO -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 26/07/2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la società rassegnando contro Controparte_1 quest'ultima società le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato del contratto a termine avvenuto in data
23.02.2021 per insussistenza di giusta causa e poiché intimato oralmente;
b) per l'effetto, condannare l'odierna convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore
1 dell'odierno ricorrente il risarcimento del danno subito, da quantificarsi in maniera pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito sino al 12.07.2021, data di originaria scadenza del contratto, assumendo come base di calcolo la retribuzione mensile di fatto riportata in busta paga di € 1.756,67, per un ammontare complessivo di € 8.783,35 o per la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
c) in via gradata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art.9 D.Lgs. 23/2015 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato per violazione della procedura prevista dall'art. 7 della Legge
300 del 1970, condannare l'odierna convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli un'indennità risarcitoria nella misura di mezza mensilità per ogni anno di servizio da calcolarsi sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.756,67;
d) in ogni caso, condannare altresì la convenuta al pagamento della somma di € 4.124,80 per i titoli e causali suindicati;
e) in ogni caso condannare la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente per il periodo dal 01.01.2021 all'11.01.2021;
f) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
I.1. - A fondamento delle sue pretese, il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della società
[...] nel periodo dal 04/08/2020 al 23/02/2021 con la Controparte_1 mansione di conducente di autotreno ed inquadrato nel livello
“Qualificato C-3” del C.C.N.L. “Trasporto Merci”; che, sebbene fosse stato assunto formalmente con due contratti a tempo determinato (il primo relativo al periodo dal 04/08/2020 al
31/12/2020 e il secondo relativo al periodo dal 12/01/2021 al
12/07/2021), aveva lavorato senza soluzione di continuità dal
04/08/2020 fino alla data del suo licenziamento orale avvenuto in data 23/02/2021, anche se dal modello UNILAV risultava essere
2 stato licenziato per giusta causa (all.5 del fascicolo di parte ricorrente); che, in particolare, in data 23/02/2021 era stato allontanato dal posto di lavoro con la seguente frase: “vattene e non venire più”; che non aveva ricevuto alcuna intimazione di licenziamento in forma scritta;
che in data 07/04/2021 aveva impugnato, senza alcun esito, l'intimato licenziamento orale;
che in difetto della forma scritta, di cui all'art. 2 n.604/1966, il licenziamento doveva essere dichiarato inefficace, con l'obbligo a carico della società ex datrice di lavoro di corrispondergli le retribuzioni spettanti fino alla data di scadenza del contratto a tempo determinato;
che, in ogni caso, la società ex datrice di lavoro non aveva mai formulato nei suoi confronti alcuna formale contestazione disciplinare in violazione dell'art. 7 L. n.300/1970
e del C.C.N.L. di settore;
che, quindi, non aveva avuto contezza della condotta contestatagli, di cui, comunque, affermava l'infondatezza e la mancanza di proporzionalità rispetto alla sanzione espulsiva applicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3 e 9 del D.lgs 23/2015; che era ancora creditore delle somme di denaro spettanti a titolo di
T.F.R. maturato e non riscosso sin dal 04/08/2020 (pari ad Euro
688,12 così quantificata: Euro 988,12 - Euro 300,00 a titolo di acconto percepito), di 13^ mensilità (pari ad Euro 878,34 così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) e 14^ mensilità (pari ad Euro 878,34 così quantificata:
Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità), di retribuzione relativa al periodo dal 01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto da formale contratto di lavoro [pari ad Euro 1.680,00 così quantificata: Euro 168,00 (retribuzione giornaliera riportata in busta) x 10 giornate] per complessivi Euro 4.124,80, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente, da un lato, ha dedotto l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa di licenziamento;
dall'altro, ha ammesso di non aver versato il saldo dei ratei della 13^ e 14^ mensilità ed il saldo del TFR relativi al primo rapporto di lavoro
3 (cessato il 31/12/2020, salvo un acconto di Euro 300,00), oltre al
TFR del secondo contratto di lavoro, rendendosi disponibile al versamento, previo espletamento di CTU contabile per la sua quantificazione.
II.1. - In particolare, la società resistente ha dedotto che aveva rispettato la forma scritta, avendo tentato la notificazione della lettera di licenziamento, che non era andata a buon fine, in quanto il lavoratore era risultato trasferito all'indirizzo comunicato in azienda (Bitonto alla Via Ugo la Malfa n. 3) e, in ogni caso, risultava irreperibile nel Comune di Bitonto (giusta attestazione di irreperibilità del 04/11/2021); che il lavoratore, ai sensi dell'art.4, comma 3, CCNL di riferimento, era obbligato a
«comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni»; che il licenziamento era stato ampiamente motivato (“Con la presente Le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con la nostra società, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
Tale decisione è dovuta a causa del suo comportamento irrispettoso nei confronti sia del rappresentante legale della società Sig.
e sia nei confronti dei nostri Clienti, ai quali Parte_2 si è rivolto con parole volgari ed offensive, per cui è venuto a mancare il rapporto fiduciario in essere tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha carattere immediato, La invitiamo pertanto a ritirare i Suoi effetti personali”) ed era conforme al dettato di cui all'art. 32, comma 2, CCNL di riferimento, che dispone: “Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti”; che aveva “sempre cercato di redarguire il dipendente limitandosi ai semplici rimproveri verbali, sperando nel suo ravvedimento pur essendo legittimato a comminare la richiamata sanzione del provvedimento disciplinare della multa. Ma evidentemente a nulla sono serviti detti rimproveri, tant'è che si è reso necessario il licenziamento
4 disciplinare”; che il non aveva lavorato dal 01°/01/2021 Pt_1 all'11/01/2021 “a nero”. La società resistente, inoltre, ha contestato a carico del ricorrente la responsabilità con riferimento ai verbali di contestazione delle infrazioni commesse durante le sue trasferte sul territorio italiano, chiedendo la sua condanna al pagamento della somma a tale titolo versata pari ad
Euro 2.429,50.
III. - In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla società resistente e diretta ad ottenere, previo accertamento a carico dell'ex lavoratore della responsabilità in ordine ai due verbali di contestazione versati in atti, la sua condanna “al pagamento integrale dei medesimi perché riconducibili a condotte illecite ad esso addebitabili, il tutto per €. 2.429,50”.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che, trattandosi di una domanda riconvenzionale, la società resistente, ai sensi dell'art.418 c.p.c., avrebbe dovuto domandare a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, lo slittamento della udienza di discussione (“Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”).
IV. - Passando all'esame dell'impugnativa di licenziamento, si ritiene che la stessa sia fondata e, pertanto, debba essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
IV.1. - Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento impugnato, in quanto irrogato senza il rispetto della forma scritta, con conseguente applicazione della sola tutela risarcitoria, trattandosi di rapporto lavorativo a tempo determinato.
5 IV.2. - Occorre premettere che risulta incontestata la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, così come incontestata è la data di scadenza (12/07/2021) del secondo contratto di lavoro a termine.
IV.3. - Ne deriva che la fattispecie in esame è regolata dal D.
Lgs. n.23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della stessa norma e, quindi, dopo il 07/03/2015.
Atteso che la disciplina appena richiamata prevede diversi tipi di sanzioni a carico del datore di lavoro a seconda del lamentato vizio dell'atto di recesso, è necessario procedere alla corretta qualificazione del caso specie ai fini dell'individuazione della corrispondete tutela.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato di aver appreso della cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento determinato da giusta causa con decorrenza dal 23/02/2021, solo con l'acquisizione della relativa comunicazione AV presso il
Centro per l'Impiego. Secondo la prospettazione attorea, dunque, il datore di lavoro non avrebbe comunicato per iscritto il recesso e le motivazioni poste alla base dello stesso e, quindi, non avrebbe rispettato il requisito della forma scritta, previsto dalla legge ad substantiam; quindi, il lavoratore sarebbe stato licenziato oralmente.
IV.3.1. - Nel quadro normativo di riferimento sopra richiamato, le tutele previste in caso di impugnativa del licenziamento intimato oralmente, fermo quanto disposto all'art. 2 della L. n. 604/19661, sono delineate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, a norma del quale: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione (…)”.
In altre parole, secondo la lettera della norma appena richiamata, il licenziamento intimato oralmente, privo del necessario
7 requisito della forma scritta prevista ad substantiam, è inefficace con diritto, nel caso oggetto di causa, alla sola tutela risarcitoria, trattandosi di contratto a tempo determinato.
Si evidenzia che, mentre per alcuni vizi dell'atto di recesso la disciplina sopra richiamata modula la sanzione datoriale in base al numero di dipendenti occupati nell'impresa, la tutela prevista in caso di licenziamento orale trova applicazione a prescindere dal fatto che l'azienda integri il requisito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8 e 9, L. n. 300/1970.
IV.3.2. - Quanto al riparto dell'onere probatorio nel giudizio di impugnazione del licenziamento orale, va segnalato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
«Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art.2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa» (Cass. n. 3822/2019; nello stesso senso anche Cass. n. 26407/2022 e Cass. n. 2346/2025).
Sulla scorta dell'orientamento richiamato, spetta al lavoratore che impugna il licenziamento orale dimostrare che la risoluzione del rapporto dipende dalla esclusiva volontà del datore, desumibile anche da comportamenti concludenti, non essendo sufficiente provare di aver cessato di eseguire la propria prestazione lavorativa.
8 IV.3.3. - In applicazione dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali al caso in esame, anzitutto si ritiene comprovata la circostanza che il licenziamento sia stato irrogato senza il rispetto della forma prescritta.
Difatti, l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione del licenziamento per iscritto al lavoratore grava sul datore di lavoro (Cass. n. 16269/2015).
Né si può ritenere che la comunicazione del licenziamento eseguita dalla società ex datrice di lavoro assolva ai requisiti di forma previsti dall'art. 2, L. n. 604/1966. Tale documento, infatti, non
è stato portato correttamente a conoscenza del lavoratore, che, come emerge dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata, è risultato trasferito all'indirizzo.
Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudicante [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 276 del
07/01/2025 (Rv. 673385 - 01)], la comunicazione di contestazione disciplinare «Come atto unilaterale recettizio, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; può quindi produrre effetto solo nel momento in cui viene a conoscenza della persona alla quale è destinato, e si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (vedi Cass. n. 34648 del 24/11/2022,
Rv. 666317-01)».
Tale principio vale a maggior ragione per la comunicazione del recesso datoriale.
Nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento è stata solo tentata all'indirizzo del ricorrente, ma non è andata a buon fine in quanto l'ex lavoratore è risultato “trasferito”.
Quindi, secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018 (Rv. 649874 - 01)], deve pervenirsi alla declaratoria d'inefficacia del recesso datoriale, in quanto «La presunzione di
9 conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale)».
In ogni caso, trattandosi di soggetto irreperibile la notificazione della lettera di licenziamento andava eseguita nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. con l'osservanza di tutte le formalità previste dal codice di rito al fine di raggiungere il suo effetto [Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv.
663335 - 01): «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)»].
IV.3.3. - Ne discende che l'impugnativa di licenziamento deve essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere dichiarata d'inefficacia del recesso datoriale.
Inoltre, avendo impugnato il recesso con monitoria del 07/04/2021 con contestuale messa a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione, che gli sarebbe spettata fino alla data di scadenza del contratto pari ad
10 Euro 1756,67 mensili (giusta retribuzione mensilizzata riportata in busta paga – all.7 del fascicolo di parte ricorrente).
IV.3.4. - Inoltre, la società resistente deve essere condannata al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
IV.4. - Dalla presente statuizione resta assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione formulate dalle parti in punto di impugnativa del licenziamento.
V. - Proseguendo con l'esame della domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento degli ulteriori emolumenti, si ritiene che la stessa sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
V.1. - Al riguardo, occorre subito evidenziare che con riferimento al periodo lavorativo coperto dai due contratti di lavoro a tempo determinato, la società resistente ha ammesso di non aver versato il saldo dei ratei della 13^ e 14^ mensilità ed il saldo del TFR relativi al primo rapporto di lavoro (cessato in data 31/12/2020, salvo un acconto di Euro 300,00), oltre al TFR del secondo contratto di lavoro.
Pertanto, sotto il profilo dell'an debeatur non occorre procedere ad alcun ulteriore accertamento.
V.2. - La domanda attorea è risultata fondata, all'esito dell'esame delle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
, anche con riferimento all'ulteriore periodo di lavoro dal
[...]
01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto dai predetti contratti di lavoro a termine.
Il testimone a conoscenza dei fatti di causa per Tes_1 essere stato collega del ricorrente, ha, infatti, confermato che:
«il sig. ha lavorato senza soluzione di continuità dal Pt_1
04/08/2020 al febbraio 2021. Tanto so perché l'ho visto lavorare anche nei primi giorni di gennaio. Preciso che anch'io ho lavorato in quel periodo… Io personalmente l'ho visto lavorare anche dal
01/01/2021 all'11/01/2021».
11 Né l'attendibilità di tale deposizione testimoniale, in assenza di elementi di prova a tele riguardo, può essere messa in discussione.
VI. - Concludendo con la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente per i titoli rivendicati in ricorso, si ritiene che i conteggi eseguiti nell'atto introduttivo del presente giudizio, in difetto di contestazioni specifiche da parte della società resistente, siano idonei a provarne l'esatto ammontare.
A tale proposito, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dallo scrivente [Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 (Rv. 616001 - 01)],
«Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile».
In ogni caso, si ritiene che i conteggi siano corretti, in quanto prendono come base di calcolo la retribuzione mensilizzata (pari ad Euro 1756,67) e la paga giornaliera (pari ad Euro 168,00) indicate dalla società ex datrice di lavoro in busta paga (all.7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende che la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma complessiva pari ad Euro 12.908,15, di cui Euro 8.783,35 a titolo
12 di risarcimento del danno (pari alle retribuzioni per il periodo non lavorato dal 24/02/2021 al 12/07/2021), Euro 688,12 a titolo di T.F.R. maturato e non riscosso (così quantificata: Euro 988,12
- Euro 300,00 a titolo di acconto percepito), Euro 878,34 a titolo di 13^ mensilità (così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) e Euro 878,34 a titolo di 14^ mensilità (così quantificata: Euro 146,39 rateo riportato in busta paga x 6 mensilità) ed Euro 1.680,00 a titolo di retribuzione relativa al periodo dal 01°/01/2021 all'11/01/2021 non coperto da formale contratto di lavoro [così quantificata: Euro 168,00
(retribuzione giornaliera riportata in busta paga) x 10 giornate], oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
VII. - Le spese di lite – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 26.000,00), tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-ACCOGLIE l'impugnativa di licenziamento per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento del
23/02/2021;
-CONDANNA la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di Euro 12.908,15 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con decorrenza dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
13 -CONDANNA altresì la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti fino al
12/07/2021;
-DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente;
-CONDANNA la società resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/10/2025
Il Giudice del Lavoro
NI IN LA
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2, L. n. 604/1966: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.
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