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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°1756 /2023 R.G. da con avv. BETTELLA SILVIA e Parte_1
GIOVANNONI UMBERTO ricorrente contro con avv. GIBELLATO DENISE PAOLA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 12.12.2024):
“NEL MERITO
1)La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione anagrafica e prevalente presso la madre.
La minore starà con il padre un fine settimana ogni due, con le seguenti modalità: dall'uscita da scuola del sabato fino alla sera della domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21,00. La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre Per_1 due pomeriggi dall'uscita della scuola sino alle 21,00 nel periodo scolastico
e dalle ore 14,00 sino alle ore 22,00 durante le vacanze estive. I coniugi si danno atto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche in 2
occasioni ulteriori rispetto a quelle fissate, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.
Le vacanze natalizie saranno suddivise 7 giorni con il papà e 7 giorni con la mamma, alternativamente comprendendo il giorno di Natale o di
Capodanno. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre e così per la settimana bianca di carnevale. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà 3 settimane consecutive con la madre e
2 settimane non consecutive con il padre, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
2) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il Parte_1
versamento mensile di euro 800,00 (per 12 mensilità) da corrispondersi in via anticipata alla signora a mezzo bonifico bancario con valuta CP_1
fissa, entro il giorno 5 di ogni mese. Detto contributo sarà rivalutato annualmente, in base all'indice ISTAT dell'anno precedente, in misura del
100%. Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, per le quali si rinvia totalmente al Protocollo del Tribunale di Padova.
Con rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che durante il primo anno di convivenza, il sig. sostenne Parte_1
a favore della sig.ra il costo di un seminario a Roma presso il CP_1
CEIDA, in materia di organizzazione di eventi, il costo di albergo a quattro stelle e viaggio in treno, mentre lo stesso rimaneva a casa con e Per_1
, figlio nato dal primo matrimonio della sig.ra . Persona_2 CP_1
2) Vero che dall'inizio del legame con la sig.ra il sig. CP_1 Parte_1
contribuiva al sostentamento di , fino a quando, dopo Persona_2
più di un anno, fu convenuto a carico del primo marito della resistente un contributo al mantenimento del figlio . Persona_2
3) Vero che il sig. supportò sino all'inizio Parte_1 Persona_2 dell'attività lavorativa, anche a separazione avvenuta, e sottoscrisse a
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favore del medesimo una garanzia fideiussoria per l'acquisto di un autoveicolo, tuttora in corso.
4) Vero che a gennaio 2018, durante una discussione, la sig.ra CP_1
spinse il sig. verso una stampante provocando la rottura della Parte_1
stessa.
5) Vero che in data 22.4.2021 i coniugi litigarono in modo tale che la sig.ra
colpì il marito all'occhio destro portando conseguenze come da CP_1
certificato medico che si rammostra (doc. 9).
6) Vero che durante il primo matrimonio la sig.ra aveva contratto CP_1 debiti e spese, chiedendo prestiti al padre e all'amica , anche per Pt_2
acquistare uno scooter per il figlio, sostenere spese per una crociera, frequentare un master, acquistare un autoveicolo.
7) Vero che la somma percepita dalla sig.ra dalla cessione della CP_1
quota della casa familiare servì a coprire i debiti di cui al capitolo 6.
8) Vero che con il matrimonio la sig.ra pretendeva dal sig. CP_1
l'intestazione a se stessa di una casa di proprietà, con accollo Parte_1
del mutuo totalmente a carico del sig. . Parte_1
9) Vero che il Sig. consigliava alla moglie di reperire nuove Parte_1 opportunità d'impiego al fine di crearsi una propria indipendenza economica e di evitare sfruttamento da parte dei precedenti datori di lavoro.
10) Vero che durante il matrimonio il sig. acconsentiva a Parte_1
reperire un immobile più ampio con una stanza adibita a studio personale della sig.ra . CP_1
11) Vero che ad un mese dall'inizio della gravidanza, la sig.ra CP_1
dichiarava di voler partire per una minicrociera con il sig. . CP_2
12) Vero che attualmente la sig.ra presta attività lavorativa di CP_1
organizzazione di impresa in collaborazione con il Dott. , Parte_3
titolare di ditta volta alla organizzazione di imprese, recandosi ad esempio il 19.1.2024 a Rimini per lavoro.
13) Vero che la sig.ra percepisce entrate derivanti dalla CP_1
collaborazione con il Dott. . Parte_3
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Si indicano a testi i signori , di Abano Persona_2 Testimone_1
Terme, di Verona, di Gubbio Perugia. Tes_2 Parte_3
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. del 12.12.2024):
“Dato il già pronunciato scioglimento del matrimonio civile tra le parti, il
Tribunale di Padova Voglia:
1) Affidare la minore ad entrambi i genitori in maniera Persona_3
condivisa con domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerla con sé un fine settimana ogni due, con le seguenti modalità: dall'uscita da scuola il venerdì fino alla sera della domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21. La settimana in cui
trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre due Per_1 pomeriggi dall'uscita della scuola sino alle ore 21 nel periodo scolastico e dalle ore 14,00 sino alle 22,00 durante le vacanze estive.
Il padre avrà con sé la figlia per 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alternati il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alternati.
2) Dichiarare dovuta da , entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, in favore di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia, la somma di Euro 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'80% delle sole straordinarie dentistiche e ortodontiche, secondo le modalità del Protocollo di Padova.
3) Porre a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di importo non inferiore ad Euro 862,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat tenendo conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 35385/2023 per cui ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art.
5, comma 6, l. n. 898 del 1970, rileva la convivenza prematrimoniale della coppia che abbia preceduto il matrimonio, con connotati di stabilità e continuità. ”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2023 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in Torreglia il Controparte_1
23.06.2017, che dall'unione era nata in [...] la figlia (il Per_1
18.7.2011) e che con provvedimento del 1.7.2021 il Tribunale di Padova aveva omologato le condizioni di separazione concordate tra le parti, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento della figlia minore;
nulla a titolo di assegno divorzile.
Allegava a sostegno:
- che la disciplina concordata relativamente alla figlia minore poteva essere confermata, pur dovendosi richiamare la madre ad un maggiore rispetto delle pattuizioni di visita;
-quanto alle condizioni economiche, che egli è colonnello dell'esercito in pensione con reddito medio mensile di €. 4000 ed è gravato dalle seguenti spese fisse: canone di locazione per euro 560; assegno di divorzio per il primo matrimonio per euro 570; assegno di separazione in favore della resistente per euro 800; contributo di mantenimento per la figlia minore per euro 800 e finanziamento per euro 158,64; quanto alla resistente, che ella svolge attività di libera professione come consulente della formazione;
- che egli non è in grado di versare l'assegno divorzile, e che in ogni caso lo stesso non è dovuto anche in considerazione della breve durata del matrimonio e del fatto che la resistente ha una propria attività lavorativa.
Si costituiva con atto depositato il 16.6.2023 la resistente CP_1
, nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e
[...]
alla conferma delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita della figlia minore. Chiedeva aumentarsi il contributo di mantenimento per la figlia minore a €.
1.000 e chiedeva, in via riconvenzionale, un assegno divorzile non inferiore a euro 862,00.
Allegava a sostegno:
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-che le parti avevano convissuto more uxorio sin dalla nascita della figlia convivenza formalizzata presso il Comune di Montegrotto con Per_1
atto notorio di convivenza per vincoli affettivi del 2.5.2012;
-che il ricorrente aveva insistito affinché la resistente rinunciasse al lavoro di consulente pubblicitario per dedicarsi interamente alla famiglia, desiderio che ella aveva in un primo tempo assecondato anche perché impegnata nelle cure della figlia appena nata;
successivamente però, dopo circa tre anni, aveva deciso di riprendere l'attività nonostante l'opposizione del marito;
-che tuttavia alla ripresa del lavoro ella non riusciva più a registrare un reddito dignitoso in quanto, mentre in precedenza aveva un reddito mensile di circa 1.200 euro, a partire dal 2015 riusciva a guadagnare solo una cifra mensile compresa tra i 300 e i 500 euro sia a causa della difficoltà a riallacciare i rapporti nell'ambiente lavorativo sia a causa dell'età sia a causa di problemi di salute;
-a causa di insanabili divergenze, nel 2021 le parti si separavano consensualmente: la casa familiare -in locazione- era stata restituita al proprietario e la resistente aveva reperito per sé e la figlia una nuova sistemazione con canone di locazione pari a euro 580;
- il suo reddito era rimasto immutato dall'epoca della separazione e pertanto ella non era affatto autosufficiente;
non disponeva né di immobili né di disponibilità liquide;
in ragione dell'età e delle condizioni di salute non era in grado di migliorare la propria posizione lavorativa;
inoltre, aveva diritto a un assegno anche in funzione perequativo-compensativa, avendo interrotto la propria attività lavorativa per 3 anni, impoverendosi, a causa della dedizione alla famiglia;
in ogni caso rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ai fini dell'assegno occorreva tenere conto anche del periodo di convivenza more uxorio e non solo della durata del matrimonio.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 29.06.2023 e il
Presidente del., all'esito, confermava le condizioni di cui alla separazione
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Transitata la causa avanti il GI, il Tribunale di Padova con sentenza non definitiva n. 2241/2023 pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza di pari data concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione delle istanze istruttorie, con ordinanza del 12.4.2024 il GI rigettava le istanze formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 17.12.2024. Le parti con note regolarmente depositate concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. L'assegno divorzile
La ricorrente ha formulato domanda di assegno divorzile al cui accoglimento il resistente si è opposto
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018 in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Nella decisione n. 11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite, ha
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precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Facendo applicazione di tali principi, occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale/patrimoniale delle stesse.
All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, è emerso che
, colonnello dell'esercito in pensione, ha dichiarato i Parte_1
seguenti redditi: mod. 730/2020 per l'anno 2019 reddito imponibile €. 83.364,00; mod. 730/2021 per l'anno 2020 reddito imponibile €. 84.291,00; mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile €. 85.855,00.
Egli vive in locazione (doc. 10) con canone mensile di euro 550,00.
È inoltre gravato dall'assegno divorzile da corrispondere alla prima moglie per €. 570, da un finanziamento per €. 160 e dalla cessione del quinto per €.
400 mensili.
Quanto al patrimonio, egli risulta essere stato proprietario esclusivo di un bene immobile (come risulta dal quadro B delle dichiarazioni fiscali versate in atti): egli ha allegato ma non documentato la vendita di detto immobile,
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senza riferirne peraltro il ricavato, entrato a far parte delle sue disponibilità liquide.
La resistente svolge attività di consulente e dalle dichiarazioni depositate emergono i seguenti redditi: mod. UNICO/2021 per l'anno 2020 reddito complessivo €. 2.235; mod. UNICO/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile €. 5.452; mod. UNICO/2023 per l'anno 2022 reddito imponibile €. 9.071.
Vive in locazione (doc. 8) con canone mensile di €. 558.
Non è proprietaria di beni immobili.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali e patrimoniali del ricorrente.
Accertata la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale a vantaggio del , che percepisce reddito molto maggiore di quello Parte_1
della resistente ed ha maggiore disponibilità patrimoniali, occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte in relazione alle potenzialità future.
Quanto alla componente perequativa-compensativa, nella verifica del se la posizione reddituale e patrimoniale del ricorrente sia la conseguenza del contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle di lei aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa e alla durata del matrimonio, dall'esame degli atti di evince che il matrimonio è durato dal 23.6.2017 (data della sua celebrazione) al 14.7.2021 (data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Padova). Il matrimonio è pertanto durato circa 4 anni. Tuttavia, come correttamente osservato dalla parte resistente a tale periodo va aggiunto il precedente lasso temporale di convivenza more uxorio, avviata a far data dalla nascita della figlia nel 2011 (Cass. Per_1
SU. 35385/2023). Pertanto, l'arco temporale di cui tenere conto è di 10 anni.
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La convivenza ha avuto inizio quando il aveva 63 anni e la Parte_1
45. Il matrimonio è stato celebrato quando le parti avevano CP_1
rispettivamente 69 anni il marito e 51 anni la moglie.
A tale età il percorso formativo e professionale di ciascuno era già avviato e stabilizzato. In particolare, il ricorrente all'epoca era già in pensione, mentre la resistente era già, come ad oggi, consulente. La resistente ha interrotto la propria attività lavorativa per un arco temporale di 3 anni, durante la convivenza e in concomitanza con la nascita della figlia per poi Per_1
riprendere l'attività nel 2015.
Ella ha allegato che la lontananza dall'attività protratta per il triennio ha compromesso le sue capacità reddituali, essendo ella passata da un reddito di circa 1.200 euro a un reddito compreso tra i 300 e i 500 euro mensili.
Tuttavia, il dato non è stato provato, non essendo stato dimesso alcun documento relativo ai redditi dell'attività pregressa al 2011 né alcun documento che comprovi la successiva impossibilità di aumentare l'attività lavorativa in conseguenza alla interruzione avvenuta negli anni dal 2011al
2015. Né può d'altro canto dirsi che la ricorrente abbia collaborato alla crescita professionale del marito, che aveva all'epoca già concluso il suo percorso professionale.
Da tali circostanze discende il rigetto della domanda di assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa.
Quanto alla componente assistenziale, va rilevato come dai dati documentali sopra riportati risulti l'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone della resistente, avendo ella entrate annuali di importo assai modesto e insufficiente a garantirne il sostentamento . Occorre dunque verificare se la resistente, a fronte di tale dato, abbia provato l'impossibilità di procurare i necessari mezzi per ragioni obiettive.
Risulta dagli atti che la parte resistente ha oggi 59 anni ed è affetta da varie patologie che ne limitano la possibilità lavorativa (doc. 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16). In ragione dell'età e delle condizioni di salute appare del tutto improbabile che ella nei prossimi anni possa contare sulla propria
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autonomia reddituale o implementare i propri redditi. Non dispone inoltre di patrimonio.
Ciò posto va riconosciuto alla resistente un assegno divorzile nella sua componente assistenziale, che, tenuto conto di tutti gli indici già esposti, il
Collegio ritiene congruo fissare in euro 250 mensili con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio.
2.affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Le parti hanno concordemente chiesto la conferma delle già pattuite condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
La domanda può essere accolta, essendo tale disciplina attuata sin dalla separazione e non essendo sorti problemi in proposito tra le parti e dovendosi pertanto tale assetto ritenere parte delle consolidate abitudini di vita della minore.
3.Contributo al mantenimento della prole.
Quanto alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, la ricorrente ne ha chiesto l'aumento ad € 1000 mensili, il resistente ne ha chiesto la conferma ad € 800,00.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve, inoltre, considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella separazione consensuale è stato posto a carico del padre assegno mensile di € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie quale contributo al mantenimento della minore.
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Medio tempore non sono intervenuti mutamenti nelle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. Né sono mutate le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Alla luce di tale immutata situazione, può essere confermato l'importo già stabilito e come ad oggi rivalutato pari a euro 862 mensili.
4.Spese di lite
Attesa la natura e l'esito della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) pone a carico di l'onere di corrispondere a Parte_1
un assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, pari a euro 250 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
2) conferma le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita della minore di cui alla separazione. Persona_3
3) pone l'onere in capo a di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione Per_1
alla madre di una somma mensile, da versare entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, pari a euro 862, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
conferma la ripartizione delle spese straordinarie come da accordi di separazione.
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente rel.
Barbara De Munari
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