CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2024, n. 25402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25402 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CC DE RO nel procedimento a carico di: BU MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile Avv. MATTEO CONZ, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, Avv. GIOVANNI LAMONICA in sostituzione dell'Avv. PE VA, il quale si è riportato alle conclusioni depositate depositando nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25402 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 febbraio 2022, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva GO EL dal reato di truffa commesso ai danni di De OS DO perché il fatto non sussiste;
secondo il capo di imputazione, gli artifizi e raggiri posti in essere da GO erano consistiti nel consegnare a De OS un assegno di 50.000,00 euro a titolo di anticipo di caparra per la cessione delle quote della società "Sil.CO" che De OS deteneva nella "Hydro Linik s.r.l.", nel richiedere successivamente a De OS la restituzione del titolo assicurando che sarebbe stato immediatamente effettuato il bonifico della somma di C 400.000,00 costituente l'intero importo della caparra, bonifico che non veniva effettuato malgrado la restituzione dell'assegno. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile De OS DO, eccependo l'omesso esame da parte della Corte di appello della memoria difensiva del 27 gennaio 2022, che determinava una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen.; anche a ritenere che il vizio in esame fosse riconducibile all'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto comunque essere annullata, visto che l'omesso esame avrebbe inciso sulla completezza/logicità della sentenza di appello, con riferimento alla ritenuta buona fede dell'imputato, alla attendibilità del teste LA, alla correttezza nelle trattative di De OS, e che la sentenza della Corte di appello non si era confrontata con le decisioni dell'Autorità giudiziaria albanese che aveva respinto le pretese di GO, con l'archiviazione della querela proposta da GO nei confronti di De OS e con la condanna di GO per il delitto di calunnia ai danni di De OS. 1.2 II difensore lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e la omessa disamina/confutazione della motivazione della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, che si era limitata a sovrapporre la propria diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di primo grado. 1.3 D difensore rileva la mancanza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello quanto all'affermazione secondo cui GO avrebbe, in buona fede, attestato l'esecuzione di un bonifico in realtà mai eseguito, ed il travisamento della prova documentale costituita dal "carteggio mail" del 24 marzo 2015 e dalla deposizione della teste LA;
la motivazione della Corte di appello era illogica anche quanto all'affermazione secondo la quale De OS avrebbe tenuto un contegno scorretto, inducendo GO alla sottoscrizione di un preliminare della cui validità sarebbe stato lecito dubitare, e vi era stato un travisamento della prova documentale costituita dai provvedimenti giudiziali acquisiti nel corso del giudizio. 1.4 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale o di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 47 e 640 cod. pen., e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, non avendo la Corte di appello spiegato in base a quali elementi GO non fosse consapevole che la sua compagna (avv. LA) non avesse disposto il bonifico di 400.000,00 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]. Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Nel caso in esame, a fronte della motivazione del giudice di primo grado, che aveva rilevato come GO, nella dichiarazione del 24 marzo 2015, affermava di "aver effettuato in data odierna il bonifico", la Corte di appello ha rilevato che GO poteva non essere a conoscenza del mancato versamento di cui si doveva occupare l'avv. Sonnmavilla, in quanto De OS avrebbe dovuto comunicare un IBAN di conto corrente italiano su cui effettuare il bonifico, senza alcun confronto con la sentenza di primo grado nella parte in cui (pag.14 e seguenti) evidenzia 3 che: 1) GO era a conoscenza che De OS preferiva una movimentazione su conto estero, di cui aveva indicato le coordinate;
2) GO era consapevole al momento della dichiarazione che il bonifico non era stato effettuato;
3) l'avv. LA aveva più volte affermato, nelle mail inviate a De OS, che stava predisponendo il bonifico, che sarebbe stato effettuato alle 15.30 dello stesso giorno;
4) la somma per la caparra doveva provenire da un finanziamento, secondo quanto riferito dall'avv. Sonnmavilla, di cui non vi era traccia nella documentazione prodotta;
anzi, la stessa LL aveva riferito che GO era persona "priva di mezzi propri e di credibilità con gli istituti di credito" (pag.15 sentenza primo grado). La Corte di appello ha poi esaminato le vicende relative alle controversie societarie, affermando che le stesse fanno dubitare della correttezza delle trattative, senza considerare che sono vicende successive al perfezionamento del reato come contestato, in quanto incidenti sulla scelta da parte di GO di non effettuare più il bonifico, che aveva già dichiarato di avere effettuato. Pertanto, non è stato applicato il principio consolidato di questa Corte secondo il quale il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (così in motivazione Sez.U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, PG in proc. Troise, Rv. 272430 - 01); Appare, pertanto, necessario che trovi applicazione il disposto dell'art. 622 cod. proc. pen., in base al quale, "fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello"; al giudice del rinvio va altresì rimessa anche la regolamentazione delle spese fra le parti di questo giudizio di legittimità Nel giudizio, il giudice civile dovrà quindi verificare la sussistenza dell'illecito civile, seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile 4 di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Ancor prima, le Sezioni Unite di questa Corte, trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili, non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che «il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili [...]. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue 9 posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez. U, n. 22065 del 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 23/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile Avv. MATTEO CONZ, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, Avv. GIOVANNI LAMONICA in sostituzione dell'Avv. PE VA, il quale si è riportato alle conclusioni depositate depositando nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25402 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 febbraio 2022, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva GO EL dal reato di truffa commesso ai danni di De OS DO perché il fatto non sussiste;
secondo il capo di imputazione, gli artifizi e raggiri posti in essere da GO erano consistiti nel consegnare a De OS un assegno di 50.000,00 euro a titolo di anticipo di caparra per la cessione delle quote della società "Sil.CO" che De OS deteneva nella "Hydro Linik s.r.l.", nel richiedere successivamente a De OS la restituzione del titolo assicurando che sarebbe stato immediatamente effettuato il bonifico della somma di C 400.000,00 costituente l'intero importo della caparra, bonifico che non veniva effettuato malgrado la restituzione dell'assegno. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile De OS DO, eccependo l'omesso esame da parte della Corte di appello della memoria difensiva del 27 gennaio 2022, che determinava una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen.; anche a ritenere che il vizio in esame fosse riconducibile all'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto comunque essere annullata, visto che l'omesso esame avrebbe inciso sulla completezza/logicità della sentenza di appello, con riferimento alla ritenuta buona fede dell'imputato, alla attendibilità del teste LA, alla correttezza nelle trattative di De OS, e che la sentenza della Corte di appello non si era confrontata con le decisioni dell'Autorità giudiziaria albanese che aveva respinto le pretese di GO, con l'archiviazione della querela proposta da GO nei confronti di De OS e con la condanna di GO per il delitto di calunnia ai danni di De OS. 1.2 II difensore lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e la omessa disamina/confutazione della motivazione della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, che si era limitata a sovrapporre la propria diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di primo grado. 1.3 D difensore rileva la mancanza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello quanto all'affermazione secondo cui GO avrebbe, in buona fede, attestato l'esecuzione di un bonifico in realtà mai eseguito, ed il travisamento della prova documentale costituita dal "carteggio mail" del 24 marzo 2015 e dalla deposizione della teste LA;
la motivazione della Corte di appello era illogica anche quanto all'affermazione secondo la quale De OS avrebbe tenuto un contegno scorretto, inducendo GO alla sottoscrizione di un preliminare della cui validità sarebbe stato lecito dubitare, e vi era stato un travisamento della prova documentale costituita dai provvedimenti giudiziali acquisiti nel corso del giudizio. 1.4 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale o di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 47 e 640 cod. pen., e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, non avendo la Corte di appello spiegato in base a quali elementi GO non fosse consapevole che la sua compagna (avv. LA) non avesse disposto il bonifico di 400.000,00 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve ribadire che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]. Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Nel caso in esame, a fronte della motivazione del giudice di primo grado, che aveva rilevato come GO, nella dichiarazione del 24 marzo 2015, affermava di "aver effettuato in data odierna il bonifico", la Corte di appello ha rilevato che GO poteva non essere a conoscenza del mancato versamento di cui si doveva occupare l'avv. Sonnmavilla, in quanto De OS avrebbe dovuto comunicare un IBAN di conto corrente italiano su cui effettuare il bonifico, senza alcun confronto con la sentenza di primo grado nella parte in cui (pag.14 e seguenti) evidenzia 3 che: 1) GO era a conoscenza che De OS preferiva una movimentazione su conto estero, di cui aveva indicato le coordinate;
2) GO era consapevole al momento della dichiarazione che il bonifico non era stato effettuato;
3) l'avv. LA aveva più volte affermato, nelle mail inviate a De OS, che stava predisponendo il bonifico, che sarebbe stato effettuato alle 15.30 dello stesso giorno;
4) la somma per la caparra doveva provenire da un finanziamento, secondo quanto riferito dall'avv. Sonnmavilla, di cui non vi era traccia nella documentazione prodotta;
anzi, la stessa LL aveva riferito che GO era persona "priva di mezzi propri e di credibilità con gli istituti di credito" (pag.15 sentenza primo grado). La Corte di appello ha poi esaminato le vicende relative alle controversie societarie, affermando che le stesse fanno dubitare della correttezza delle trattative, senza considerare che sono vicende successive al perfezionamento del reato come contestato, in quanto incidenti sulla scelta da parte di GO di non effettuare più il bonifico, che aveva già dichiarato di avere effettuato. Pertanto, non è stato applicato il principio consolidato di questa Corte secondo il quale il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (così in motivazione Sez.U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, PG in proc. Troise, Rv. 272430 - 01); Appare, pertanto, necessario che trovi applicazione il disposto dell'art. 622 cod. proc. pen., in base al quale, "fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello"; al giudice del rinvio va altresì rimessa anche la regolamentazione delle spese fra le parti di questo giudizio di legittimità Nel giudizio, il giudice civile dovrà quindi verificare la sussistenza dell'illecito civile, seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile 4 di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021), principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Ancor prima, le Sezioni Unite di questa Corte, trattando del giudizio civile conseguente alla pronunzia di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza ai soli effetti civili, non solo affermarono tale principio, ma rimarcarono anche che «il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili [...]. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue 9 posizioni soggettive giuridicamente protette» (Sez. U, n. 22065 del 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 23/04/2024