Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2025, proposto da
EX LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Cartano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ND TR S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
dell’ordinanza prot. Registro Unico n. 249 del 21 maggio 2025, comunicata in data 26 maggio 2025, recante oggetto « Ordinanza di remissione in pristino dei luoghi ai sensi degli artt. 27 s.s. del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per la rimozione di un impianto tecnologico provvisorio a servizio della rete cellulare RE (EX) collocato sull'immobile ubicato in via Monte Verena snc, nel Comune di Bassano del Grappa (vi) catastalmente identificato foglio 40 particella 427. pratica SUAP n.13264231005-15062022-1629 »;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. AS PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. EX LI S.p.A. (di seguito EX) - operatore di infrastrutture di telecomunicazioni provvisto di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ex art. 11 D.lvo 259/2003 - è titolare di un impianto sito sul lastrico solare di un fabbricato nel Comune di Bassano del Grappa, via Monte Verena n. 17 (foglio 8, particella 190), sul quale sono ospitati gli impianti di ND TR S.p.A. (di seguito ND). Stante la necessità di procedere alla demolizione e ricostruzione del ridetto fabbricato, la proprietà ha messo a disposizione una porzione di terreno confinante (foglio 40, particella 427) sulla quale delocalizzare l'impianto in via provvisoria, previa stipula di un nuovo contratto di locazione, in attesa di individuare congiuntamente, all'esito delle opere edilizie, un sito ove allocare definitivamente l'infrastruttura.
2. In data 5 luglio 2022, EX, unitamente a ND, ha presentato al Comune di Bassano del Grappa un'istanza ex art. 44, D.lvo n. 259/2003 finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto in modalità cosiddetta “carrata” sul nuovo sito.
3. Il titolo autorizzativo è stato conseguito per silentium ex art. 44, comma 10, D.lvo n. 259/2003 e l’impianto è stato realizzato.
4. Il Comune di Bassano del Grappa con ordinanza del 21 maggio 2025, prot. n. 249, ha ordinato la rimozione dell’impianto, stante il carattere temporaneo dell’impianto stesso, come desumibile dal modulo di presentazione dell’istanza al SUAP.
5. EX con nota del 24 giugno 2025 ha rappresentato all'Amministrazione ha chiesto l’annullamento in autotutela della predetta ordinanza ed ha presentato, congiuntamente a ND, una nuova istanza di autorizzazione, identica alla precedente.
6. Non avendo il Comune provveduto ad annullare in autotutela la predetta ordinanza, EX ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 e 47, D.lvo 259/2003, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere, lo sviamento, e la manifesta contraddittorietà e illogicità. In sintesi, la ricorrente sostiene che l’indicazione temporale contenuta nel modulo SUAP trae origine dalla natura provvisoria della delocalizzazione dell’impianto, dovuta alle opere edilizie in corso, e non già un termine di validità del titolo autorizzativo conseguito per silentium , del quale non vi è traccia nell’istanza di autorizzazione. Aggiunge che le sole ipotesi di infrastrutture ad tempus sarebbero quelle previste dall’art. 47, D.lvo 259/2003 per soddisfare le specifiche esigenze ivi descritte (emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi), fattispecie del tutto diverse da quella oggetto del presente giudizio.
7. Il Comune di Bassano del Grappa si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
8. Alla camera di consiglio giorno 1° ottobre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno congiuntamente dato atto di avere individuato un nuovo sito per l’installazione dell'impianto e della presentazione di una nuova istanza in data 29 settembre 2025.
9. In prossimità dell'udienza pubblica, EX ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., con cui ha reso noto di aver convenuto convenuto con l’Amministrazione di chiedere l'archiviazione dell’istanza presentata il 29 settembre 2025 e di presentare una nuova istanza, ciò che è avvenuto in data 4 febbraio 2026.
10. EX con memoria depositata in data 27 marzo 2026, ha rappresentato che il Comune di Bassano del Grappa con nota de1 6 marzo 2026, prot. 15007, così come integrata con nota del 19 marzo 2026, prot. 18380, ha rilasciato l’autorizzazione per il nuovo impianto e, per l’effetto, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. All'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Come evidenziato nella parte in fatto, EX con memoria depositata in data 27 marzo 2026, ha rappresentato che il Comune di Bassano del Grappa ha rilasciato l’autorizzazione prot. n. 15007/2026 per la realizzazione del nuovo dell’impianto.
Tale fatto sopravvenuto è determinante ai fini della definizione del giudizio. Il rilascio dell’autorizzazione per la nuova stazione radio base priva di qualsiasi utilità l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto l’interesse posto a fondamento del ricorso risulta ormai definitivamente soddisfatto dal nuovo provvedimento autorizzativo.
2. Le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale e della sua definizione in rito per ragioni sopravvenute, indipendenti dall’esame del merito delle censure proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo ID, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
AS PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AS PI | Carlo ID |
IL SEGRETARIO