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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Filippo Argento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Le parti in data 19.03.2025 hanno depositato note scritte congiunte nelle quali confermano le condizioni del ricorso introduttivo di seguito riportate:
Di volersi separare consensualmente e propongono di accettare i seguenti patti da porre a base del verbale di conciliazione, con richiesta di pronuncia parziale sullo status.
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Seregno (MB), affinchè provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
3) Le parti chiedono la prosecuzione di tutti i provvedimenti in essere nell'interesse dei minori;
4) Spese legali compensate tra le parti;
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso depositato il giorno 03.03.2025 le parti chiedevano la separazione, esponendo che è cessata la coabitazione dal 01.04.2024; che dall'unione sono nati i figli minori (30.04.2016) e (18.02.2021; Per_1 Per_2
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Relativamente ai figli le parti hanno invero dichiarato di aderire ai provvedimenti emessi dal TM di
Milano che hanno disposto il collocamento di e presso una casa famiglia a e Per_1 Per_2 Pt_2
incaricato i Servizi Sociali di Giussano, Monza e il Serd di svolgere una serie di interventi.
Le spese del giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Seregno in data 24.10.2015; 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, per le annotazioni di legge
(atto n. 47, Parte I, anno 2015);
3. Recepisce i provvedimenti assunti dal Tribunale minori in data 06.11.2024;
3. Spese del giudizio compensate
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariacristina Vergani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Filippo Argento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Le parti in data 19.03.2025 hanno depositato note scritte congiunte nelle quali confermano le condizioni del ricorso introduttivo di seguito riportate:
Di volersi separare consensualmente e propongono di accettare i seguenti patti da porre a base del verbale di conciliazione, con richiesta di pronuncia parziale sullo status.
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Seregno (MB), affinchè provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
3) Le parti chiedono la prosecuzione di tutti i provvedimenti in essere nell'interesse dei minori;
4) Spese legali compensate tra le parti;
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso depositato il giorno 03.03.2025 le parti chiedevano la separazione, esponendo che è cessata la coabitazione dal 01.04.2024; che dall'unione sono nati i figli minori (30.04.2016) e (18.02.2021; Per_1 Per_2
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Relativamente ai figli le parti hanno invero dichiarato di aderire ai provvedimenti emessi dal TM di
Milano che hanno disposto il collocamento di e presso una casa famiglia a e Per_1 Per_2 Pt_2
incaricato i Servizi Sociali di Giussano, Monza e il Serd di svolgere una serie di interventi.
Le spese del giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Seregno in data 24.10.2015; 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, per le annotazioni di legge
(atto n. 47, Parte I, anno 2015);
3. Recepisce i provvedimenti assunti dal Tribunale minori in data 06.11.2024;
3. Spese del giudizio compensate
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti