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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 507/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti 73 01100 Viterbo ITALIA, presso lo studio dell'Avv. TROTTA ALFREDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA VIA PANAMA 86 ROMA, presso lo studio dell'Avv. FRITTELLI ALESSANDRO
VINCENZO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via a. _2 C.F._4
Gargana 40 null 01100 Viterbo, presso lo studio dell'Avv. Ladi Lilia (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di simulazione formulata, in via subordinata, per la prima volta nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, in quanto nuova.
Invero, il rapporto fra la domanda di simulazione e quella inerente l'azione revocatoria nella giurisprudenza della S.C. è stato sempre inteso nel senso della diversità fra le due azioni, per contenuto e finalità, mentre, infatti, l'azione di simulazione è diretta contro un atto esistente solo in apparenza, ma in realtà non voluto o voluto dalle parti in modo diverso da quello apparente, l'azione revocatoria riguarda un negozio realmente esistente, che le parti hanno effettivamente voluto porre in essere, cosi come da esse concluso, in base ad un loro accordo fraudolento, allo scopo di pregiudicare le ragioni dei creditori (Cass. n. 1403 del
1974).
Ne discende che sussiste proposizione di una domanda nuova nel passaggio dall'una all'altra azione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti dell'atto di compravendita del 4.2.2016 in oggetto sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
L'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito della società attrice nei confronti del debitore , che tale circostanza è _2 documentalmente provata dall'attrice (cfr. sentenza in atti).
Pagina 2 di 6 In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr
Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che il credito per cui è causa afferisce a forniture rese dalla società attrice alla Aleteia di PA GI e
RO s.s. (cancellata dal registro delle imprese) in relazione alle quali non è stato corrisposto il prezzo (vedi copia effetti cambiari emessi dalla società Aleteia s.s. datati anno 2010 e rimasti impagati).
Pertanto, nel caso di specie trattasi di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione avvenuto in data 4.2.2016 (cfr. atto di compravendita allegato in atti).
La tesi dei convenuti secondo cui il credito sarebbe sorto posteriormente, atteso che l'atto di compravendita completerebbe “una complessa operazione immobiliare avviata 15 anni prima”, non coglie nel segno.
Invero, l'eventuale accordo (verbale) concernente l'immobile in oggetto, intervenuto 15 anni prima la stipula dell'atto notarile, non è mai stato trasfuso in un atto scritto opponibile al terzo.
Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere
Pagina 3 di 6 di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentato come abbia venduto gli _2 unici beni di sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice
[...]
Parte_1
Deve poi certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia damni che può essere integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr.
Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011) non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007), né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n.
5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, , socio della società semplice Aleteia dal 2009 e _2 debitore della società attrice per effetto della cancellazione della Aleteia medesima dal registro delle imprese nel 2011 (l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della creditrice.
Quanto, infine, alla prova dell'elemento della consapevolezza (partecipatio fraudis) del terzo acquirente, , in ordine alla diminuzione e/o eliminazione della sostanza Controparte_1 patrimoniale del debitore, attraverso l'atto di vendita dell'immobile, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa possa essere data anche attraverso presunzioni semplici, purchè esse siano gravi precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Pertanto, la posizione del terzo, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n.
23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825;
Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
Pagina 4 di 6 L'esistenza del presupposto soggettivo della scientia damni in capo a , Controparte_1 deve ritenersi ricorrere, sia pure in via presuntiva, in considerazione: 1) dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra il venditore e (zio e nipote), _2 Controparte_1 essendo del tutto plausibile che, il nipote fosse al corrente delle vicende relative alla situazione economica dello zio;
2) delle anomalie circa le modalità di versamento del prezzo pattuito (non è stata fornita la prova del versamento in contanti, dieci anni prima della stipula della compravendita, della somma di euro 35.000,00 o comunque della circostanza dedotta dai convenuti secondo cui la ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita fosse avvenuta a spese di ). Controparte_1
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita sopra menzionato nei confronti della società attrice, limitatamente alla quota di spettanza del debitore _2
.
[...]
Si riporta all'orientamento giurisprudenziale maggioritario in "subiecta materia" sulla scorta del quale l'azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione e, quindi, appartenente a più soggetti pro quota, è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, parti contrattuali dell'atto di vendita impugnato, che non sono rivestono la natura di debitori.
Tanto in virtù di una carenza di interesse ad agire verso i venditori non debitori non sussistendo litisconsorzio necessario in tal senso ( ex multis, Cassazione civile, sez. I, sent. del
18/02/2000, n. 1804).
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_1 dell'altro convenuto , volta ad ottenere la restituzione del prezzo della _2 compravendita nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria.
Detta domanda è inammissibile, atteso che nel caso di specie manca un presupposto giuridico ossia lo scioglimento del rapporto contrattuale (compravendita).
Invero, l'accoglimento dell'azione revocatoria, si ribadisce, determina una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, che rimane pienamente valido e vincolante tra i medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti dell'attrice limitatamente alla quota di proprietà del debitore Sig. Parte_1 _2
, l'atto a Rogito Notar di Salerno del 4.2.16 (Rep. 26.917 e Racc. 15.108)
[...] Per_1 registrato a Salerno il successivo 17.2.16 al n. 1987 Serie 1T (trascritto a Salerno il
18.2.16 ai numeri 6510 Reg. Gen. e 5280 Reg. Part.) con il quale lo stesso ha alienato al Sig. la propria quota di sua proprietà dei beni siti nel Comune di Controparte_1
Sarno (SA) meglio censiti al NCEU di detto Comune al Fg. 20 P.lla 5816 sub 3 (per la quota di ½), Fg. 20 P.lla 5816 sub 5 e Fg. 20 P.lla 5816 sub 6 (per la quota di 1/6);
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Controparte_1 _2 lite in favore della che liquida in euro 280,00 per spese vive ed Parte_1 euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti 73 01100 Viterbo ITALIA, presso lo studio dell'Avv. TROTTA ALFREDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA VIA PANAMA 86 ROMA, presso lo studio dell'Avv. FRITTELLI ALESSANDRO
VINCENZO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via a. _2 C.F._4
Gargana 40 null 01100 Viterbo, presso lo studio dell'Avv. Ladi Lilia (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di simulazione formulata, in via subordinata, per la prima volta nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, in quanto nuova.
Invero, il rapporto fra la domanda di simulazione e quella inerente l'azione revocatoria nella giurisprudenza della S.C. è stato sempre inteso nel senso della diversità fra le due azioni, per contenuto e finalità, mentre, infatti, l'azione di simulazione è diretta contro un atto esistente solo in apparenza, ma in realtà non voluto o voluto dalle parti in modo diverso da quello apparente, l'azione revocatoria riguarda un negozio realmente esistente, che le parti hanno effettivamente voluto porre in essere, cosi come da esse concluso, in base ad un loro accordo fraudolento, allo scopo di pregiudicare le ragioni dei creditori (Cass. n. 1403 del
1974).
Ne discende che sussiste proposizione di una domanda nuova nel passaggio dall'una all'altra azione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti dell'atto di compravendita del 4.2.2016 in oggetto sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
L'attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito della società attrice nei confronti del debitore , che tale circostanza è _2 documentalmente provata dall'attrice (cfr. sentenza in atti).
Pagina 2 di 6 In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr
Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che il credito per cui è causa afferisce a forniture rese dalla società attrice alla Aleteia di PA GI e
RO s.s. (cancellata dal registro delle imprese) in relazione alle quali non è stato corrisposto il prezzo (vedi copia effetti cambiari emessi dalla società Aleteia s.s. datati anno 2010 e rimasti impagati).
Pertanto, nel caso di specie trattasi di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione avvenuto in data 4.2.2016 (cfr. atto di compravendita allegato in atti).
La tesi dei convenuti secondo cui il credito sarebbe sorto posteriormente, atteso che l'atto di compravendita completerebbe “una complessa operazione immobiliare avviata 15 anni prima”, non coglie nel segno.
Invero, l'eventuale accordo (verbale) concernente l'immobile in oggetto, intervenuto 15 anni prima la stipula dell'atto notarile, non è mai stato trasfuso in un atto scritto opponibile al terzo.
Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere
Pagina 3 di 6 di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attrice ha documentato come abbia venduto gli _2 unici beni di sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice
[...]
Parte_1
Deve poi certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia damni che può essere integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr.
Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011) non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007), né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n.
5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, , socio della società semplice Aleteia dal 2009 e _2 debitore della società attrice per effetto della cancellazione della Aleteia medesima dal registro delle imprese nel 2011 (l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della creditrice.
Quanto, infine, alla prova dell'elemento della consapevolezza (partecipatio fraudis) del terzo acquirente, , in ordine alla diminuzione e/o eliminazione della sostanza Controparte_1 patrimoniale del debitore, attraverso l'atto di vendita dell'immobile, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa possa essere data anche attraverso presunzioni semplici, purchè esse siano gravi precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Pertanto, la posizione del terzo, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n.
23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825;
Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
Pagina 4 di 6 L'esistenza del presupposto soggettivo della scientia damni in capo a , Controparte_1 deve ritenersi ricorrere, sia pure in via presuntiva, in considerazione: 1) dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra il venditore e (zio e nipote), _2 Controparte_1 essendo del tutto plausibile che, il nipote fosse al corrente delle vicende relative alla situazione economica dello zio;
2) delle anomalie circa le modalità di versamento del prezzo pattuito (non è stata fornita la prova del versamento in contanti, dieci anni prima della stipula della compravendita, della somma di euro 35.000,00 o comunque della circostanza dedotta dai convenuti secondo cui la ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita fosse avvenuta a spese di ). Controparte_1
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita sopra menzionato nei confronti della società attrice, limitatamente alla quota di spettanza del debitore _2
.
[...]
Si riporta all'orientamento giurisprudenziale maggioritario in "subiecta materia" sulla scorta del quale l'azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione e, quindi, appartenente a più soggetti pro quota, è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, parti contrattuali dell'atto di vendita impugnato, che non sono rivestono la natura di debitori.
Tanto in virtù di una carenza di interesse ad agire verso i venditori non debitori non sussistendo litisconsorzio necessario in tal senso ( ex multis, Cassazione civile, sez. I, sent. del
18/02/2000, n. 1804).
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_1 dell'altro convenuto , volta ad ottenere la restituzione del prezzo della _2 compravendita nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria.
Detta domanda è inammissibile, atteso che nel caso di specie manca un presupposto giuridico ossia lo scioglimento del rapporto contrattuale (compravendita).
Invero, l'accoglimento dell'azione revocatoria, si ribadisce, determina una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, che rimane pienamente valido e vincolante tra i medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti dell'attrice limitatamente alla quota di proprietà del debitore Sig. Parte_1 _2
, l'atto a Rogito Notar di Salerno del 4.2.16 (Rep. 26.917 e Racc. 15.108)
[...] Per_1 registrato a Salerno il successivo 17.2.16 al n. 1987 Serie 1T (trascritto a Salerno il
18.2.16 ai numeri 6510 Reg. Gen. e 5280 Reg. Part.) con il quale lo stesso ha alienato al Sig. la propria quota di sua proprietà dei beni siti nel Comune di Controparte_1
Sarno (SA) meglio censiti al NCEU di detto Comune al Fg. 20 P.lla 5816 sub 3 (per la quota di ½), Fg. 20 P.lla 5816 sub 5 e Fg. 20 P.lla 5816 sub 6 (per la quota di 1/6);
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Controparte_1 _2 lite in favore della che liquida in euro 280,00 per spese vive ed Parte_1 euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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