Articolo 36 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 35Articolo 37
Versione
11 gennaio 1991
Art. 36. (Copertura provvisoria dei posti) 1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, e' autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non piu' di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non puo' superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.
2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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