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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1130/2020, e promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FALVO CLAUDIO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. LIMINA GIOVANNI in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.6.2020 ha Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 500/2019 del 22.7.2019, depositata in
Cancelleria il 22.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Rossano, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'odierna appellante di risarcimento dei danni. Nel giudizio n. 1583/2016 R.G. instaurato dinanzi al GdP l'odierna appellante ha convenuto in giudizio il deducendo che: Controparte_1
- il 13.08.2014, verso le ore 00:20 circa, nel mentre percorreva a piedi la Parte_1 Via Madonna della Pietà dopo essere stata alla manifestazione c.d. , rientrante nel programma Per_1 estivo del , finiva dentro una buca presente sulla strada, proprio davanti alla chiesa;
CP_1 CP_1
- detta buca era in zona priva di illuminazione e priva di ogni segnalazione e pertanto costituiva comunque insidia e/o trabocchetto;
- la predetta buca trovavasi all'incirca di fronte alla Chiesa Madonna della Pietà, sul lato opposto del predetto luogo di culto;
- a causa di tanto, la rovinava a terra e si procurava traumi dai quali è guarita Parte_1 solo dopo un lungo e laborioso periodo di riposo e cure, seppur persistendo postumi invalidanti di varia natura ed entità;
- poiché l'incidente è da ascrivere a negligenze esclusive del che non provvedeva a Controparte_1 mantenere in stato di sicurezza le strade di sua competenza, veniva avanzata richiesta risarcitoria, ma senza esito. L'allora attrice ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare che il sinistro verificatosi il giorno 13.08.2014, verso le 00:20 circa, meglio descritto in narrativa, è stato causato da fatto e colpa esclusivi del ex art. 2051 c.c., ovvero, in via gradata e/o alternata, comunque ex art. Controparte_1
2043 c.c.. 2. Condannare il , in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_1 pagina 1 di 13 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da a Parte_1 causa del sinistro di cui in narrativa (ivi compresi il danno biologico, la diaria di malattia, danno morale e quant'altro dovuto). 3 Liquidare detti danni nella misura complessiva di € 1.000,00 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adito giudice riterrà di giustizia, in via equitativa, ma sempre entro la sua competenza ratione valoris. Con rivalutazione monetaria ed interessi.
4. Condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze di lite, CP_1 ciò con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda con Controparte_1 vittoria di spese. A tal fine, l'Ente ha dedotto che:
- la domanda giudiziale proposta dalla parte attrice, qualificata principalmente come azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. da imputare al quale Ente proprietario e custode della Controparte_1 strada su cui si sarebbe verificato il sinistro di cui trattasi, è improponibile e, comunque, non provata, atteso che l'orientamento giurisprudenziale tradizionale ha sempre ritenuto di escludere l'applicabilità alla P.A. della regola, appunto, di responsabilità del custode per i danni derivanti dalle cose custodite, in base alla considerazione che le caratteristiche di notevole estensione della strada pubblica e di utilizzazione diffusa da parte della collettività (come nel caso di specie), impediscono alla stessa Pubblica Amministrazione l'esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza ai quali è tenuto il custode di una res e che giustificano la previsione della forma di responsabilità aggravata di cui al menzionato art. 2051
c.c.;
- anche sotto il diverso profilo della responsabilità ex art. 2043, invocato da controparte in via subordinata, non vi è responsabilità dell'Ente, stante soprattutto la nullità della domanda giudiziale in quanto generica e comunque infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della stessa richiedente;
- in ogni caso, a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice tramite con raccomandata a.r. del 19/11/2014, l'Ente comunale al fine di procedere all'istruttoria della pratica richiedeva, senza alcun esito, la documentazione elencata nella relativa nota del 03/12/2014 – prot.
29636;
- la versione dei fatti fornita dalla risulta artefatta atteso che la Polizia Municipale di , Pt_1 CP_1 come attestato nella nota protocollata il 20/12/2011 al n. 31436, non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento circa i fatti asseriti dalla medesima parte attrice;
così come il responsabile del settore tecnico dell'Ente, con nota del 21/06/2016 prot. 14587, fornisce, inoltre, un quadro ben diverso della descrizione dei luoghi ricavabile dall'atto introduttivo del giudizio;
- la documentazione allegata dalla controparte non è idonea a provare il nesso causale tra l'evento descritto e l'asserito danno alla persona. Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova orale ed espletata CTU medico-legale, il giudice di prime cure in accoglimento parziale della domanda di così statuiva: “1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, Parte_1 condanna il , in persona del lr. pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di euro 2128.25, oltre rivalutazione ed interessi come meglio indicato in motivazione. 2)
Condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, da distrarsi ex art.93 Controparte_1 c.p.c, in favore dell'Avv. Claudio Falvo, della metà delle spese di giudizio, che liquida in Euro 50.14 per spese, Euro 602,5 per onorari, oltre RSG IVA e
CPA. come per legge, dichiarando compensata la restante meta. 3) Pone definitivamente le spese di
C.T.U., liquidate con separato provvedimento, per metà a Carico di parte attrice e per metà a carico del
in persona del Sindacopro-tempore..” Controparte_1
quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice Persona_2 di prime cure per:
pagina 2 di 13 1) per violazione di legge (art. 132 cpc;
art. 1227 I° comma C.C.; art. 2051 C.C.; art. 2697 C.C.) e per errata valutazione delle risultanze istruttorie, la parte della sentenza in cui il Giudice applica alla fattispecie il concorso di colpa sulla sola teorica enunciazione dei princìpi di diritto circa la possibile sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento eziologico tra causa ed evento ovvero, eventualmente, a mitigare la responsabilità del custode, dimenticando di verificare la sussistenza di prova in tal senso e dimenticando che, di fatto, l'onere della prova di siffatta eccezione incombe sul convenuto custode del bene. Il tutto, attraverso una motivazione inesistente, illogica, tautologica o meramente apparente;
2) per violazione di legge (art. 91 e art. 92 cpc) la parte della sentenza in cui compensa parzialmente le spese di lite e di CTU;
3) per violazione di legge la parte della sentenza in cui non concede il favore degli interessi dal fatto al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- da come è strutturata la motivazione impugnata, sembra che il Giudice abbia accolto integralmente la domanda, per poi inspiegabilmente quanto immotivatamente virare verso una responsabilità concorsuale;
- le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure sono, infatti, smentite integralmente dalle premesse della decisione impugnata;
- non vi è prova della imprudenza della appellante, non vi è prova liberatoria da parte dell'
[...]
, non vi sono motivi né motivazioni circa la colpa – soltanto presunta - dell'appellante e circa Parte_2 la violazione di un dovere di diligenza, nemmeno descritto o accennato dal Giudice di prime cure;
- non vi è nella impugnata decisione alcun riferimento per poter capire come e per quale motivo il Giudice di prime cure possa essere pervenuto a valutare la corresponsabilità della appellante e la misura stessa della presunta corresponsabilità;
- una possibile, astratta ipotesi di responsabilità concorrente sarebbe potuta derivare dai seguenti elementi:
1- buca visibile nelle circostanze di tempo e luogo nella sua interezza e dannosità;
2- circolazione pedonale sulla sede stradale, adibita generalmente alla circolazione dei veicoli;
- tuttavia, nessuno di detti elementi sono riconducibili al caso di specie, in quanto, per come emerge dalla prova testimoniale raccolta, mai contestata dal il fatto si è verificato:
1- in orari Controparte_1 notturni ed in costanza di illuminazione talmente fioca da essere scarsa;
2- in costanza di inesistenza di segnalazione del pericolo;
3- durante l'utilizzo della strada quale isola pedonale per effetto della manifestazione cittadina notturna denominata;
Per_1
- dalle dichiarazioni testimoniali è evidente che nessuna corresponsabilità poteva essere ascritta alla odierna appellante;
- quand'anche vi fosse davvero stato un concorso di l'appellato non ha Parte_1 mostrato alcun interesse a proporre la metà del danno sofferto. Di conseguenza, la sia pure Parte_1 per il 50% del danno, avrebbe comunque dovuto adire le vie giudiziali. E comunque, ipoteticamente solo per il 50%, la CTU si è resa necessaria e le relative spese dovevano essere poste tutte a carico del
[...]
; CP_1
- gli interessi, così come giustamente sostenuto dalla giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure, sono dovuti dal fatto al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate. Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare che i danni subiti da alla sua persona in occasione del sinistro Parte_1 per cui è causa sono avvenuti per fatto e colpa esclusivi del;
conseguentemente Controparte_1
2) Dichiarare che il fatto per cui è causa è avvenuto per negligenze esclusive del . Controparte_1
3) Condannare il , in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni Controparte_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da;
Parte_1
4) In via gradata, limitare la eventuale improponibile corresponsabilità della appellante nella misura minima del 5/10% ovvero in altra misura comunque inferiore al 50%.
pagina 3 di 13 5) Liquidare detti danni nella misura complessiva di €. 4.256,50 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo.
6) Condannare il , in persona del Sindaco in carica, al pagamento di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il giorno 8.01.2021, il riproponendo le difese scolte nel giudizio di primo grado e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame. A tal fine, l'appellato ha inoltre dedotto che:
- la decisione impugnata è comunque conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo la quale, in relazione alle cose inerti (quale la buca stradale), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la pericolosità della cosa;
- la sentenza non può risentire delle argomentazioni di parte appellante, atteso che l'asserito danno patito da parte attrice si è verificato prima che il custode (Comune di ) abbia potuto avere il tempo, CP_1 nonostante la costante attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, di rimuovere la causa, straordinaria ed imprevedibile, che avrebbe determinato l'evento dannoso;
- sulla base delle sopra esposte argomentazioni, che potevano, come detto, condurre anche al rigetto in toto della domanda giudiziale, si esclude che possano sussistere le violazioni di legge ovvero le lacune di motivazione lamentate dall'appellante;
- in relazione al punto B), il motivo dedotto è inammissibile in quanto non contiene gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
- non è vero che il abbia intenzionalmente disatteso fin dall'inizio della vicenda la Controparte_1 richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra Pt_1
- si rendeva necessaria la resistenza in giudizio dell'Ente che trovava, in parte, ragione delle tesi sostenute e, quindi, parte avversa non può certamente lamentarsi della regolamentazione delle spese di lite adottata dal primo giudice che, correttamente ravvisando il concorso di colpa, le ha compensate in parti uguali;
- in relazione al punto C), è senz'altro ravvisabile l'inammissibilità del motivo addotto dall'appellante che non risponde ad alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Lo stesso motivo, peraltro formulato in maniera perplessa, non chiarisce, invero, quali rilevanti violazione della legge, ai fini della decisione, il primo giudice avrebbe commesso con l'adottata decisione. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non pagina 4 di 13 si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto è da ritenersi ammissibile e la relativa eccezione spiegata da parte appellata, pertanto, non può trovare accoglimento. L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU.
n. 27199 del 2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958 del 2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la erronea valutazione sulla ricorrenza della prova degli elementi a sostegno della responsabilità concorsuale dell'appellante, l'erronea ripartizione delle spese di lite e l'erronea decorrenza degli interessi. L'eccezione è, dunque, infondata.
4. Nel merito.
4.1 La sentenza impugnata, per quanto rilevante in questa sede, può riassumersi come segue.
Il Giudice di Pace di Rossano, premessa in termini generali la rilevanza ex art. 1227 c.c. dell'eventuale condotta colposa del danneggiato, ha accolto la parzialmente domanda proposta dall'odierna appellante, ricondotta alla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che le caratteristiche della buca fossero tali da indicare la presenza di un rilevante concorso di colpa dell'allora attrice, purché non tale da escludere il nesso causale. Concorso, poi, stimato nella misura del 50%. Sulla base degli esiti dell'indagine svolta attraverso la c.t.u. medico legale, inoltre, il giudice di prime cure ha stabilito che l'entità delle lesioni non patrimoniali patite dall'odierna appellante in conseguenza del sinistro fosse pari a: 1% di danno biologico permanente;
10 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; 27 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.
Nel quantificare in termini monetari l'entità delle lesioni risarcibile, il giudice di prime cure ha applicato le tabelle milanesi nella versione del 2018, escludendo il ricorso alle tabelle per “le micropermanenti” (cfr. sentenza in atti). La concreta quantificazione della somma, esclusa la possibilità di personalizzare il danno, è stata operata con la decurtazione della quota di corresponsabilità della danneggiata (50%) in € 2128,25.
pagina 5 di 13 Su tale somma, inoltre, il GdP ha riconosciuto la rivalutazione dal momento “del fatto e sino al saldo” (cfr. sentenza impugnata). Inoltre, il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza
“al saldo effettivo (..) in misura legale sull'importo capitale rivalutato” (cfr. sentenza impugnata). Infine, il giudice di prime cure ha compensato per la metà le spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione del parziale accoglimento della domanda. 4.2. Nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità del va ricondotta all'art. 2051 Controparte_1 c.c., avendo la parte attrice lamentato l'omessa manutenzione della strada comunale luogo del sinistro. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia (in parte già evidenziata dal giudice di prime cure nella sentenza in atti).
Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006). La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere pagina 6 di 13 diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, vanno ricordati i principi consolidatesi nell'interpretazione dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle evidenti ricadute dei medesimi sulla tematica oggetto del presente esame.
In particolare, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda, come nel caso di specie, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard- rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5.2.2013, nonché Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20.10.2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Sez. 3, Sentenza n. 12895 del
22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
pagina 7 di 13 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. n. 33074/2023).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22.12.2017, nonché Cass. Civ. n. 27724 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526; Cass. 22.12.2017, n. 30775;
Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943). Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su
pagina 8 di 13 di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, rappresenta uno strumento indispensabile per un corretto esame della fattispecie. D'altronde, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. civ. n. 20943/2022). Il concetto di colpa, inoltre, è sganciato da un giudizio di riprovevolezza della condotta dell'agente, ma attiene a standard oggettivi, posti direttamente dalla norma cautelare che di volta in volta deve trovare applicazione, ovvero desumibili da una considerazione dei modelli di condotta accreditati nella realtà sociale.
4.3 Nel caso di specie, alla luce delle ragioni addotte dal giudice di pace a fondamento del ritenuto concorso della condotta colposa del danneggiato, l'appellante propone un articolato ed infondato motivo di gravame.
Giova evidenziare, come già osservato sopra, che la regola di cui all'art. 1227 c.c., dettata in tema di responsabilità contrattuale, ma unanimemente riconosciuto applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé (Cass. n. 15382/2006). L'art. 1227, co. 1 c.c. comporta la necessità di accertare tutti i fattori causali, così da imporre al giudice di indagare, anche d'ufficio, sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno. Inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, avuto riguardo alla posizione del danneggiante, esso non deve manifestarsi processualmente come una eccezione - tantomeno, in senso proprio (cd. eccezioni in senso stretto) -, ma una semplice difesa, che deve essere comunque esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale della negligenza del danneggiato evidenziata dagli elementi di fatto oggetto di esame (arg. da Cass. n. 4799/2001). Per l'effetto, erra l'appellante nel ritenere che la pronuncia sia affetta da vizi in quanto il non CP_1 avrebbe fornito prova del caso fortuito;
circostanza che, invero, avrebbe portato al rigetto della pronuncia e non ad un accoglimento parziale. L'appellante, inoltre, non mostra di confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza gravata laddove assume che una responsabilità concorrente sarebbe derivata solo dalla visibilità della buca nella sua interezza e dannosità.
A bene vedere, i concetti richiamati dall'appellante, nella loro assolutezza, sono idonei a ridurre la res ad occasione dell'evento e, dunque, all'esclusione della responsabilità del custode. D'altronde, verrebbe in rilievo la piena percepibilità ed evitabilità del pericolo. Diversamente, il giudice di prime cure non ha mai escluso la responsabilità del custode, riconoscendo il solo concorso della condotta colposa della danneggiata.
pagina 9 di 13 Una tale valutazione, che va confermata in questa sede, non è posta in dubbio dal contenuto dell'atto di appello. Le immagini del luogo in cui è avvenuto il sinistro sono state prodotte dall'allora attrice nel giudizio di primo grado (da 1 a 4). Queste immagini, in effetti, mostrano la presenza non di una lieve sconnessione ma di una buca sulla sede stradale. Si tratta, infatti, di una buca la cui presenza, come dimostrano le foto
1, 2 e 3, è visibile nelle immediate vicinanze di essa per le sue dimensioni, per l'assenza di asfalto all'interno della buca ove si vedono alcune pietre, nonché per la diversità di colore tra la strada asfaltata e interno della buca (circostanza, emergente anche nella fotografia in bianco e nero prodotta). Inoltre, la presenza della buca è percepibile anche prima di giungere alla medesima, come emerge dalla foto 4, effettuata a diversa angolazione e distanza rispetto alle prime citate.
Dalle dichiarazioni testimoniali di , peraltro, emerge che la strada era Testimone_1 illuminata. Il teste, comunque, riferiva che l'illuminazione era “fioca” e a suo “parere (..) abbastanza scarsa”. Dalle dichiarazioni del teste, inoltre, emerge che sul lato della strada, percorsa in discesa dall'allora attrice, preceduta da altre persone, era presente anche il marciapiede.
Orbene, a parere del giudicante, non solo le condizioni della buca sopra indicate, ma lo stesso contesto nel quale avveniva il sinistro, quali l'ora notturna, le condizioni di limitata illuminazione e la scelta di utilizzare le sede stradale, che non è deputata all'ordinario traffico pedonale, sono tutti elementi interagenti ai fini della valutazione in concreto del riscontro di una condotta colposa dell'odierna appellante, la quale, proprio alla luce degli elementi menzionati, non ha apprestato l'ordinaria cautela richiesta nelle condizioni indicate.
Quanto alle dichiarazioni del teste compagno della prima ancora di ogni valutazione Tes_2 Parte_1 sull'attendibilità, si evidenzia l'inidoneità delle stesse ad escludere profili di colpa della danneggiata. In effetti, il teste assume che la strada fosse priva di illuminazione. Tale circostanza, unitamente alle altre
- ora notturna, presenza di più persone davanti alla danneggiata, che ragionevolmente ostacolavano la visuale e nonostante ciò la scelta di utilizzare la sede stradale anziché il marciapiede - rilevano nel senso opposto a quello divisato dall'appellante, essendo invece ancor più pregante in tali condizioni il dovere di cautela nell'interazione con la cosa. Non vi è dubbio, infatti, che percorrere una strada buia fuori dal normale percorso di transito previsto - marciapiede - ed in presenza di ostacoli è condotta contraria alla normale prudenza. A nulla rileva, poi, che la strada fosse o meno aperta al transito dei pedoni per la manifestazione c.d.
“Remurata”. Si tratta, infatti, di una circostanza mai dedotta da parte attrice e riferita solo dalla teste Testimone_1
, né la stessa è influente sulla dinamica dell'accadimento del fatto riferita dall'attrice in primo
[...] grado. Quest'ultima, in particolare, non solo non ha mai dedotto che la caduta avveniva su strada aperta al transito pedonale per la manifestazione, ma la circostanza non è neppure evincibile dall'allegazione, atteso che la ha dedotto che la caduta avveniva quando ella percorreva a piedi la via Madonna Parte_1 della Pietà “dopo essere stata alla manifestazione”. Solo con l'atto di appello, e prima ancora con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, invero, parte attrice modifica in modo inammissibile la dinamica riferita in citazione, deducendo che il sinistro avveniva durante l'utilizzo della strada quale isola pedonale per effetto della manifestazione cittadina notturna denominata . Per_1
Trattasi di nuove allegazioni che sono inammissibili. Giova ricordare che l'elemento obiettivo di identificazione dell'azione rappresentato dalla causa petendi deve essere individuato non tanto e non solo nella ragione giuridica addotta a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dalla enunciazione che la parte ne faccia), quanto soprattutto nell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta (arg. da Cass. civ., 12 marzo 2003, n. 3592).
Da quanto sopra deriva che il mutamento della dinamica del sinistro e la prospettazione di una diversa pagina 10 di 13 modalità di accadimento dello stesso in corso di causa si risolve nella tardiva articolazione di una domanda nuova anche laddove, come nella specie è avvenuto nel giudizio di primo grado, il danneggiato modifichi l'allegazione relativa alla ricostruzione dinamica nella comparsa conclusionale.
Tale attività, inammissibile in primo grado al maturare delle preclusioni, peraltro, dà luogo ad un mutamento della domanda ove sia contenuta nell'atto di appello (Cassazione civile, del 27/03/2009, n. 7540: nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado). 4.4 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese. Giova premettere i principi generali vigenti in materia. Partendo dal quadro normativo, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite a favore della controparte. L'art. 92 co. 2 c.p.c. contempla delle ipotesi di temperamento del principio di soccombenza e ‒ nella sua formulazione vigente ratione temporis in seguito alla riforma di cui all'art. 13 del d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162 ‒ prevede la possibilità di provvedere alla compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio unicamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o, ancora, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. co. 2, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, laddove non è ivi prevista la possibilità di compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese processuali anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tanto premesso, sulla compensazione il giudice di prime cure ha motivato nel modo seguente: “in considerazione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi il residuo a carico del convenuto. Le spese di C.t.u., liquidate come da separato provvedimento, sono poste per metà a carico del convenuto e per la restante metà a carico dell'attrice”. Nel caso di specie, con specifico riferimento al capo relativo alle spese del giudizio, dunque, il giudice di prime cure, diversamente da quanto assume l'appellante, non ha adottato una decisione contraria al principio di causalità.
È principio oggi consolidato, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. S.U., n. 32061 del 31/10/2022); fra cui rientrano, in virtù della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Inoltre, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ. n. 13212 del 15/05/2023). Orbene, l'odierna appellante, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa originaria, non poteva essere condannata alla refusione delle spese di lite e, infatti, ciò non è avvenuto.
Diversamente, l'accoglimento parziale della domanda, peraltro articolata in più capi, non avvedendosi pagina 11 di 13 parte appellante che alcuna pronuncia di accoglimento ha riguardato la domanda di liquidazione dei danni
“patrimoniali” (pure richiesti, come evidenziano le conclusioni del giudizio di primo grado), giustificava la compensazione delle spese di lite, totale o parziale.
A tale criterio, peraltro, si uniforma anche la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, le quali rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Inoltre, va anche osservato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese, quindi, possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (arg. da Cass. Civ. n. 11068 del 10/06/2020). Anche sotto tale profilo l'appello è infondato. 4.5 Con l'ultimo motivo di appello, la si duole del mancato riconoscimento degli interessi Parte_1 unitamente alla rivalutazione dal giorno del fatto. Pertanto, viene in rilievo una censura concernente la liquidazione del danno. L'appellante, infatti, si duole del mancato riconoscimento degli interessi c.d. compensativi.
Il motivo di appello è infondato sotto diversi profili.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. civ. del 10 giugno 2016, n. 11899).
In relazione a tale ultima somma, tuttavia, occorre che una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata in quanto, anche laddove tali interessi - nei debiti di valore da fatto illecito - fossero intesi come attinenti alla “modalità liquidatoria” del danno, questo deve pur sempre essere oggetto di domanda, ossia allegato e provato, in quanto causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma di denaro dovuta sin dall'epoca dell'evento lesivo (Cass. n. 4938/2023). D'altronde, dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal giudice di prime cure (Cass. Sez. U., 17/02/1995 n. 1712) e dall'appellante, emerge che gli interessi compensativi vanno a ristorare un danno che non è presunto per legge (art. 1224 c.c., comma 1), ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056, co. 2, c.c..
Una tale domanda, invero, non è stata posta, limitandosi l'attrice in primo grado a richiedere di: “
3. Liquidare detti danni nella misura complessiva di € 1.000,00 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adito giudice riterrà di giustizia, in via equitativa, ma sempre entro la sua competenza ratione valoris. Con rivalutazione monetaria ed interessi.” (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Alcun riferimento, dunque, agli interessi compensativi o alcuna allegazione al danno da ristorare è stata formulata dall'allora attrice nel giudizio di primo grado. Una tale domanda, dunque, in questa sede sarebbe nuova e, quindi, inammissibile.
Ove si accedesse ad una diversa interpretazione, ritenendo, dunque, che debba procedersi alla liquidazione d'ufficio ed in assenza di allegazione, il gravame sarebbe comunque infondato. Come sopra evidenziato, infatti, il giudice di pace nell'operare la liquidazione del danno ha applicato il valore risultante dalle tabelle milanesi nella versione esistente al momento della sentenza. Il danno non patrimoniale è stato liquidato in valore monetario attuale. Su tale valore, poi, il giudice di prime cure ha riconosciuto l'operatività dalla rivalutazione, indicando quale dato di partenza il momento del sinistro e quale momento finale non la data della decisione, ma il momento successivo del “soddisfo”.
pagina 12 di 13 È evidente, dunque, che una volta liquidato il danno in moneta attuale, senza la devalutazione alla data del sinistro, la rivalutazione - accordata fino al “soddisfo” - non ha alcuna ragion d'essere non avendo alcuna funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto.
Tale doverosa premessa evidenzia l'ulteriore difetto del motivo di appello.
Ed infatti, il riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione risponde al principio di integrale riparazione del danno, sicché era onere dell'appellante, che si duole di aver ricevuto di meno, quello di specificare quale sarebbe la misura dell'utilità persa - se vi è stata - avuto riguardo alla differenza tra la somma che gli sarebbe spettata con la corretta applicazione dei principi che presiedono alla liquidazione per equivalente nei debiti di valore e quanto invece riconosciuto secondo la impropria modalità adottata dal giudice di pace. L'appello sul punto, invece, nulla dice e non fornisce, dunque, gli indispensabili elementi necessari alla valutazione dell'esistenza dell'interesse ad impugnare la decisione, prima ancora della specificità motivo.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellato. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. 500/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Rossano il 22.7.2019 e depositata in Cancelleria il 22.10.2019;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il 13/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1130/2020, e promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FALVO CLAUDIO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. LIMINA GIOVANNI in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.6.2020 ha Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 500/2019 del 22.7.2019, depositata in
Cancelleria il 22.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Rossano, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'odierna appellante di risarcimento dei danni. Nel giudizio n. 1583/2016 R.G. instaurato dinanzi al GdP l'odierna appellante ha convenuto in giudizio il deducendo che: Controparte_1
- il 13.08.2014, verso le ore 00:20 circa, nel mentre percorreva a piedi la Parte_1 Via Madonna della Pietà dopo essere stata alla manifestazione c.d. , rientrante nel programma Per_1 estivo del , finiva dentro una buca presente sulla strada, proprio davanti alla chiesa;
CP_1 CP_1
- detta buca era in zona priva di illuminazione e priva di ogni segnalazione e pertanto costituiva comunque insidia e/o trabocchetto;
- la predetta buca trovavasi all'incirca di fronte alla Chiesa Madonna della Pietà, sul lato opposto del predetto luogo di culto;
- a causa di tanto, la rovinava a terra e si procurava traumi dai quali è guarita Parte_1 solo dopo un lungo e laborioso periodo di riposo e cure, seppur persistendo postumi invalidanti di varia natura ed entità;
- poiché l'incidente è da ascrivere a negligenze esclusive del che non provvedeva a Controparte_1 mantenere in stato di sicurezza le strade di sua competenza, veniva avanzata richiesta risarcitoria, ma senza esito. L'allora attrice ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare che il sinistro verificatosi il giorno 13.08.2014, verso le 00:20 circa, meglio descritto in narrativa, è stato causato da fatto e colpa esclusivi del ex art. 2051 c.c., ovvero, in via gradata e/o alternata, comunque ex art. Controparte_1
2043 c.c.. 2. Condannare il , in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_1 pagina 1 di 13 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da a Parte_1 causa del sinistro di cui in narrativa (ivi compresi il danno biologico, la diaria di malattia, danno morale e quant'altro dovuto). 3 Liquidare detti danni nella misura complessiva di € 1.000,00 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adito giudice riterrà di giustizia, in via equitativa, ma sempre entro la sua competenza ratione valoris. Con rivalutazione monetaria ed interessi.
4. Condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze di lite, CP_1 ciò con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda con Controparte_1 vittoria di spese. A tal fine, l'Ente ha dedotto che:
- la domanda giudiziale proposta dalla parte attrice, qualificata principalmente come azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. da imputare al quale Ente proprietario e custode della Controparte_1 strada su cui si sarebbe verificato il sinistro di cui trattasi, è improponibile e, comunque, non provata, atteso che l'orientamento giurisprudenziale tradizionale ha sempre ritenuto di escludere l'applicabilità alla P.A. della regola, appunto, di responsabilità del custode per i danni derivanti dalle cose custodite, in base alla considerazione che le caratteristiche di notevole estensione della strada pubblica e di utilizzazione diffusa da parte della collettività (come nel caso di specie), impediscono alla stessa Pubblica Amministrazione l'esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza ai quali è tenuto il custode di una res e che giustificano la previsione della forma di responsabilità aggravata di cui al menzionato art. 2051
c.c.;
- anche sotto il diverso profilo della responsabilità ex art. 2043, invocato da controparte in via subordinata, non vi è responsabilità dell'Ente, stante soprattutto la nullità della domanda giudiziale in quanto generica e comunque infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della stessa richiedente;
- in ogni caso, a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice tramite con raccomandata a.r. del 19/11/2014, l'Ente comunale al fine di procedere all'istruttoria della pratica richiedeva, senza alcun esito, la documentazione elencata nella relativa nota del 03/12/2014 – prot.
29636;
- la versione dei fatti fornita dalla risulta artefatta atteso che la Polizia Municipale di , Pt_1 CP_1 come attestato nella nota protocollata il 20/12/2011 al n. 31436, non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento circa i fatti asseriti dalla medesima parte attrice;
così come il responsabile del settore tecnico dell'Ente, con nota del 21/06/2016 prot. 14587, fornisce, inoltre, un quadro ben diverso della descrizione dei luoghi ricavabile dall'atto introduttivo del giudizio;
- la documentazione allegata dalla controparte non è idonea a provare il nesso causale tra l'evento descritto e l'asserito danno alla persona. Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova orale ed espletata CTU medico-legale, il giudice di prime cure in accoglimento parziale della domanda di così statuiva: “1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, Parte_1 condanna il , in persona del lr. pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di euro 2128.25, oltre rivalutazione ed interessi come meglio indicato in motivazione. 2)
Condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, da distrarsi ex art.93 Controparte_1 c.p.c, in favore dell'Avv. Claudio Falvo, della metà delle spese di giudizio, che liquida in Euro 50.14 per spese, Euro 602,5 per onorari, oltre RSG IVA e
CPA. come per legge, dichiarando compensata la restante meta. 3) Pone definitivamente le spese di
C.T.U., liquidate con separato provvedimento, per metà a Carico di parte attrice e per metà a carico del
in persona del Sindacopro-tempore..” Controparte_1
quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice Persona_2 di prime cure per:
pagina 2 di 13 1) per violazione di legge (art. 132 cpc;
art. 1227 I° comma C.C.; art. 2051 C.C.; art. 2697 C.C.) e per errata valutazione delle risultanze istruttorie, la parte della sentenza in cui il Giudice applica alla fattispecie il concorso di colpa sulla sola teorica enunciazione dei princìpi di diritto circa la possibile sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento eziologico tra causa ed evento ovvero, eventualmente, a mitigare la responsabilità del custode, dimenticando di verificare la sussistenza di prova in tal senso e dimenticando che, di fatto, l'onere della prova di siffatta eccezione incombe sul convenuto custode del bene. Il tutto, attraverso una motivazione inesistente, illogica, tautologica o meramente apparente;
2) per violazione di legge (art. 91 e art. 92 cpc) la parte della sentenza in cui compensa parzialmente le spese di lite e di CTU;
3) per violazione di legge la parte della sentenza in cui non concede il favore degli interessi dal fatto al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- da come è strutturata la motivazione impugnata, sembra che il Giudice abbia accolto integralmente la domanda, per poi inspiegabilmente quanto immotivatamente virare verso una responsabilità concorsuale;
- le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure sono, infatti, smentite integralmente dalle premesse della decisione impugnata;
- non vi è prova della imprudenza della appellante, non vi è prova liberatoria da parte dell'
[...]
, non vi sono motivi né motivazioni circa la colpa – soltanto presunta - dell'appellante e circa Parte_2 la violazione di un dovere di diligenza, nemmeno descritto o accennato dal Giudice di prime cure;
- non vi è nella impugnata decisione alcun riferimento per poter capire come e per quale motivo il Giudice di prime cure possa essere pervenuto a valutare la corresponsabilità della appellante e la misura stessa della presunta corresponsabilità;
- una possibile, astratta ipotesi di responsabilità concorrente sarebbe potuta derivare dai seguenti elementi:
1- buca visibile nelle circostanze di tempo e luogo nella sua interezza e dannosità;
2- circolazione pedonale sulla sede stradale, adibita generalmente alla circolazione dei veicoli;
- tuttavia, nessuno di detti elementi sono riconducibili al caso di specie, in quanto, per come emerge dalla prova testimoniale raccolta, mai contestata dal il fatto si è verificato:
1- in orari Controparte_1 notturni ed in costanza di illuminazione talmente fioca da essere scarsa;
2- in costanza di inesistenza di segnalazione del pericolo;
3- durante l'utilizzo della strada quale isola pedonale per effetto della manifestazione cittadina notturna denominata;
Per_1
- dalle dichiarazioni testimoniali è evidente che nessuna corresponsabilità poteva essere ascritta alla odierna appellante;
- quand'anche vi fosse davvero stato un concorso di l'appellato non ha Parte_1 mostrato alcun interesse a proporre la metà del danno sofferto. Di conseguenza, la sia pure Parte_1 per il 50% del danno, avrebbe comunque dovuto adire le vie giudiziali. E comunque, ipoteticamente solo per il 50%, la CTU si è resa necessaria e le relative spese dovevano essere poste tutte a carico del
[...]
; CP_1
- gli interessi, così come giustamente sostenuto dalla giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure, sono dovuti dal fatto al soddisfo sulle somme annualmente rivalutate. Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare che i danni subiti da alla sua persona in occasione del sinistro Parte_1 per cui è causa sono avvenuti per fatto e colpa esclusivi del;
conseguentemente Controparte_1
2) Dichiarare che il fatto per cui è causa è avvenuto per negligenze esclusive del . Controparte_1
3) Condannare il , in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni Controparte_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da;
Parte_1
4) In via gradata, limitare la eventuale improponibile corresponsabilità della appellante nella misura minima del 5/10% ovvero in altra misura comunque inferiore al 50%.
pagina 3 di 13 5) Liquidare detti danni nella misura complessiva di €. 4.256,50 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo.
6) Condannare il , in persona del Sindaco in carica, al pagamento di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il giorno 8.01.2021, il riproponendo le difese scolte nel giudizio di primo grado e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame. A tal fine, l'appellato ha inoltre dedotto che:
- la decisione impugnata è comunque conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo la quale, in relazione alle cose inerti (quale la buca stradale), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la pericolosità della cosa;
- la sentenza non può risentire delle argomentazioni di parte appellante, atteso che l'asserito danno patito da parte attrice si è verificato prima che il custode (Comune di ) abbia potuto avere il tempo, CP_1 nonostante la costante attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, di rimuovere la causa, straordinaria ed imprevedibile, che avrebbe determinato l'evento dannoso;
- sulla base delle sopra esposte argomentazioni, che potevano, come detto, condurre anche al rigetto in toto della domanda giudiziale, si esclude che possano sussistere le violazioni di legge ovvero le lacune di motivazione lamentate dall'appellante;
- in relazione al punto B), il motivo dedotto è inammissibile in quanto non contiene gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
- non è vero che il abbia intenzionalmente disatteso fin dall'inizio della vicenda la Controparte_1 richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra Pt_1
- si rendeva necessaria la resistenza in giudizio dell'Ente che trovava, in parte, ragione delle tesi sostenute e, quindi, parte avversa non può certamente lamentarsi della regolamentazione delle spese di lite adottata dal primo giudice che, correttamente ravvisando il concorso di colpa, le ha compensate in parti uguali;
- in relazione al punto C), è senz'altro ravvisabile l'inammissibilità del motivo addotto dall'appellante che non risponde ad alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Lo stesso motivo, peraltro formulato in maniera perplessa, non chiarisce, invero, quali rilevanti violazione della legge, ai fini della decisione, il primo giudice avrebbe commesso con l'adottata decisione. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non pagina 4 di 13 si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto è da ritenersi ammissibile e la relativa eccezione spiegata da parte appellata, pertanto, non può trovare accoglimento. L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU.
n. 27199 del 2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958 del 2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la erronea valutazione sulla ricorrenza della prova degli elementi a sostegno della responsabilità concorsuale dell'appellante, l'erronea ripartizione delle spese di lite e l'erronea decorrenza degli interessi. L'eccezione è, dunque, infondata.
4. Nel merito.
4.1 La sentenza impugnata, per quanto rilevante in questa sede, può riassumersi come segue.
Il Giudice di Pace di Rossano, premessa in termini generali la rilevanza ex art. 1227 c.c. dell'eventuale condotta colposa del danneggiato, ha accolto la parzialmente domanda proposta dall'odierna appellante, ricondotta alla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che le caratteristiche della buca fossero tali da indicare la presenza di un rilevante concorso di colpa dell'allora attrice, purché non tale da escludere il nesso causale. Concorso, poi, stimato nella misura del 50%. Sulla base degli esiti dell'indagine svolta attraverso la c.t.u. medico legale, inoltre, il giudice di prime cure ha stabilito che l'entità delle lesioni non patrimoniali patite dall'odierna appellante in conseguenza del sinistro fosse pari a: 1% di danno biologico permanente;
10 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; 27 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.
Nel quantificare in termini monetari l'entità delle lesioni risarcibile, il giudice di prime cure ha applicato le tabelle milanesi nella versione del 2018, escludendo il ricorso alle tabelle per “le micropermanenti” (cfr. sentenza in atti). La concreta quantificazione della somma, esclusa la possibilità di personalizzare il danno, è stata operata con la decurtazione della quota di corresponsabilità della danneggiata (50%) in € 2128,25.
pagina 5 di 13 Su tale somma, inoltre, il GdP ha riconosciuto la rivalutazione dal momento “del fatto e sino al saldo” (cfr. sentenza impugnata). Inoltre, il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza
“al saldo effettivo (..) in misura legale sull'importo capitale rivalutato” (cfr. sentenza impugnata). Infine, il giudice di prime cure ha compensato per la metà le spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione del parziale accoglimento della domanda. 4.2. Nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità del va ricondotta all'art. 2051 Controparte_1 c.c., avendo la parte attrice lamentato l'omessa manutenzione della strada comunale luogo del sinistro. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia (in parte già evidenziata dal giudice di prime cure nella sentenza in atti).
Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006). La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere pagina 6 di 13 diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, vanno ricordati i principi consolidatesi nell'interpretazione dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle evidenti ricadute dei medesimi sulla tematica oggetto del presente esame.
In particolare, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda, come nel caso di specie, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard- rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5.2.2013, nonché Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20.10.2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Sez. 3, Sentenza n. 12895 del
22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
pagina 7 di 13 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. n. 33074/2023).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22.12.2017, nonché Cass. Civ. n. 27724 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526; Cass. 22.12.2017, n. 30775;
Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943). Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su
pagina 8 di 13 di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, rappresenta uno strumento indispensabile per un corretto esame della fattispecie. D'altronde, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. civ. n. 20943/2022). Il concetto di colpa, inoltre, è sganciato da un giudizio di riprovevolezza della condotta dell'agente, ma attiene a standard oggettivi, posti direttamente dalla norma cautelare che di volta in volta deve trovare applicazione, ovvero desumibili da una considerazione dei modelli di condotta accreditati nella realtà sociale.
4.3 Nel caso di specie, alla luce delle ragioni addotte dal giudice di pace a fondamento del ritenuto concorso della condotta colposa del danneggiato, l'appellante propone un articolato ed infondato motivo di gravame.
Giova evidenziare, come già osservato sopra, che la regola di cui all'art. 1227 c.c., dettata in tema di responsabilità contrattuale, ma unanimemente riconosciuto applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé (Cass. n. 15382/2006). L'art. 1227, co. 1 c.c. comporta la necessità di accertare tutti i fattori causali, così da imporre al giudice di indagare, anche d'ufficio, sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno. Inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, avuto riguardo alla posizione del danneggiante, esso non deve manifestarsi processualmente come una eccezione - tantomeno, in senso proprio (cd. eccezioni in senso stretto) -, ma una semplice difesa, che deve essere comunque esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale della negligenza del danneggiato evidenziata dagli elementi di fatto oggetto di esame (arg. da Cass. n. 4799/2001). Per l'effetto, erra l'appellante nel ritenere che la pronuncia sia affetta da vizi in quanto il non CP_1 avrebbe fornito prova del caso fortuito;
circostanza che, invero, avrebbe portato al rigetto della pronuncia e non ad un accoglimento parziale. L'appellante, inoltre, non mostra di confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza gravata laddove assume che una responsabilità concorrente sarebbe derivata solo dalla visibilità della buca nella sua interezza e dannosità.
A bene vedere, i concetti richiamati dall'appellante, nella loro assolutezza, sono idonei a ridurre la res ad occasione dell'evento e, dunque, all'esclusione della responsabilità del custode. D'altronde, verrebbe in rilievo la piena percepibilità ed evitabilità del pericolo. Diversamente, il giudice di prime cure non ha mai escluso la responsabilità del custode, riconoscendo il solo concorso della condotta colposa della danneggiata.
pagina 9 di 13 Una tale valutazione, che va confermata in questa sede, non è posta in dubbio dal contenuto dell'atto di appello. Le immagini del luogo in cui è avvenuto il sinistro sono state prodotte dall'allora attrice nel giudizio di primo grado (da 1 a 4). Queste immagini, in effetti, mostrano la presenza non di una lieve sconnessione ma di una buca sulla sede stradale. Si tratta, infatti, di una buca la cui presenza, come dimostrano le foto
1, 2 e 3, è visibile nelle immediate vicinanze di essa per le sue dimensioni, per l'assenza di asfalto all'interno della buca ove si vedono alcune pietre, nonché per la diversità di colore tra la strada asfaltata e interno della buca (circostanza, emergente anche nella fotografia in bianco e nero prodotta). Inoltre, la presenza della buca è percepibile anche prima di giungere alla medesima, come emerge dalla foto 4, effettuata a diversa angolazione e distanza rispetto alle prime citate.
Dalle dichiarazioni testimoniali di , peraltro, emerge che la strada era Testimone_1 illuminata. Il teste, comunque, riferiva che l'illuminazione era “fioca” e a suo “parere (..) abbastanza scarsa”. Dalle dichiarazioni del teste, inoltre, emerge che sul lato della strada, percorsa in discesa dall'allora attrice, preceduta da altre persone, era presente anche il marciapiede.
Orbene, a parere del giudicante, non solo le condizioni della buca sopra indicate, ma lo stesso contesto nel quale avveniva il sinistro, quali l'ora notturna, le condizioni di limitata illuminazione e la scelta di utilizzare le sede stradale, che non è deputata all'ordinario traffico pedonale, sono tutti elementi interagenti ai fini della valutazione in concreto del riscontro di una condotta colposa dell'odierna appellante, la quale, proprio alla luce degli elementi menzionati, non ha apprestato l'ordinaria cautela richiesta nelle condizioni indicate.
Quanto alle dichiarazioni del teste compagno della prima ancora di ogni valutazione Tes_2 Parte_1 sull'attendibilità, si evidenzia l'inidoneità delle stesse ad escludere profili di colpa della danneggiata. In effetti, il teste assume che la strada fosse priva di illuminazione. Tale circostanza, unitamente alle altre
- ora notturna, presenza di più persone davanti alla danneggiata, che ragionevolmente ostacolavano la visuale e nonostante ciò la scelta di utilizzare la sede stradale anziché il marciapiede - rilevano nel senso opposto a quello divisato dall'appellante, essendo invece ancor più pregante in tali condizioni il dovere di cautela nell'interazione con la cosa. Non vi è dubbio, infatti, che percorrere una strada buia fuori dal normale percorso di transito previsto - marciapiede - ed in presenza di ostacoli è condotta contraria alla normale prudenza. A nulla rileva, poi, che la strada fosse o meno aperta al transito dei pedoni per la manifestazione c.d.
“Remurata”. Si tratta, infatti, di una circostanza mai dedotta da parte attrice e riferita solo dalla teste Testimone_1
, né la stessa è influente sulla dinamica dell'accadimento del fatto riferita dall'attrice in primo
[...] grado. Quest'ultima, in particolare, non solo non ha mai dedotto che la caduta avveniva su strada aperta al transito pedonale per la manifestazione, ma la circostanza non è neppure evincibile dall'allegazione, atteso che la ha dedotto che la caduta avveniva quando ella percorreva a piedi la via Madonna Parte_1 della Pietà “dopo essere stata alla manifestazione”. Solo con l'atto di appello, e prima ancora con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, invero, parte attrice modifica in modo inammissibile la dinamica riferita in citazione, deducendo che il sinistro avveniva durante l'utilizzo della strada quale isola pedonale per effetto della manifestazione cittadina notturna denominata . Per_1
Trattasi di nuove allegazioni che sono inammissibili. Giova ricordare che l'elemento obiettivo di identificazione dell'azione rappresentato dalla causa petendi deve essere individuato non tanto e non solo nella ragione giuridica addotta a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dalla enunciazione che la parte ne faccia), quanto soprattutto nell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta (arg. da Cass. civ., 12 marzo 2003, n. 3592).
Da quanto sopra deriva che il mutamento della dinamica del sinistro e la prospettazione di una diversa pagina 10 di 13 modalità di accadimento dello stesso in corso di causa si risolve nella tardiva articolazione di una domanda nuova anche laddove, come nella specie è avvenuto nel giudizio di primo grado, il danneggiato modifichi l'allegazione relativa alla ricostruzione dinamica nella comparsa conclusionale.
Tale attività, inammissibile in primo grado al maturare delle preclusioni, peraltro, dà luogo ad un mutamento della domanda ove sia contenuta nell'atto di appello (Cassazione civile, del 27/03/2009, n. 7540: nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado). 4.4 Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese. Giova premettere i principi generali vigenti in materia. Partendo dal quadro normativo, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite a favore della controparte. L'art. 92 co. 2 c.p.c. contempla delle ipotesi di temperamento del principio di soccombenza e ‒ nella sua formulazione vigente ratione temporis in seguito alla riforma di cui all'art. 13 del d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162 ‒ prevede la possibilità di provvedere alla compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio unicamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o, ancora, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. co. 2, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, laddove non è ivi prevista la possibilità di compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese processuali anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tanto premesso, sulla compensazione il giudice di prime cure ha motivato nel modo seguente: “in considerazione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi il residuo a carico del convenuto. Le spese di C.t.u., liquidate come da separato provvedimento, sono poste per metà a carico del convenuto e per la restante metà a carico dell'attrice”. Nel caso di specie, con specifico riferimento al capo relativo alle spese del giudizio, dunque, il giudice di prime cure, diversamente da quanto assume l'appellante, non ha adottato una decisione contraria al principio di causalità.
È principio oggi consolidato, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. S.U., n. 32061 del 31/10/2022); fra cui rientrano, in virtù della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Inoltre, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ. n. 13212 del 15/05/2023). Orbene, l'odierna appellante, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa originaria, non poteva essere condannata alla refusione delle spese di lite e, infatti, ciò non è avvenuto.
Diversamente, l'accoglimento parziale della domanda, peraltro articolata in più capi, non avvedendosi pagina 11 di 13 parte appellante che alcuna pronuncia di accoglimento ha riguardato la domanda di liquidazione dei danni
“patrimoniali” (pure richiesti, come evidenziano le conclusioni del giudizio di primo grado), giustificava la compensazione delle spese di lite, totale o parziale.
A tale criterio, peraltro, si uniforma anche la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, le quali rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Inoltre, va anche osservato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese, quindi, possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (arg. da Cass. Civ. n. 11068 del 10/06/2020). Anche sotto tale profilo l'appello è infondato. 4.5 Con l'ultimo motivo di appello, la si duole del mancato riconoscimento degli interessi Parte_1 unitamente alla rivalutazione dal giorno del fatto. Pertanto, viene in rilievo una censura concernente la liquidazione del danno. L'appellante, infatti, si duole del mancato riconoscimento degli interessi c.d. compensativi.
Il motivo di appello è infondato sotto diversi profili.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. civ. del 10 giugno 2016, n. 11899).
In relazione a tale ultima somma, tuttavia, occorre che una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata in quanto, anche laddove tali interessi - nei debiti di valore da fatto illecito - fossero intesi come attinenti alla “modalità liquidatoria” del danno, questo deve pur sempre essere oggetto di domanda, ossia allegato e provato, in quanto causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma di denaro dovuta sin dall'epoca dell'evento lesivo (Cass. n. 4938/2023). D'altronde, dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal giudice di prime cure (Cass. Sez. U., 17/02/1995 n. 1712) e dall'appellante, emerge che gli interessi compensativi vanno a ristorare un danno che non è presunto per legge (art. 1224 c.c., comma 1), ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056, co. 2, c.c..
Una tale domanda, invero, non è stata posta, limitandosi l'attrice in primo grado a richiedere di: “
3. Liquidare detti danni nella misura complessiva di € 1.000,00 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adito giudice riterrà di giustizia, in via equitativa, ma sempre entro la sua competenza ratione valoris. Con rivalutazione monetaria ed interessi.” (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Alcun riferimento, dunque, agli interessi compensativi o alcuna allegazione al danno da ristorare è stata formulata dall'allora attrice nel giudizio di primo grado. Una tale domanda, dunque, in questa sede sarebbe nuova e, quindi, inammissibile.
Ove si accedesse ad una diversa interpretazione, ritenendo, dunque, che debba procedersi alla liquidazione d'ufficio ed in assenza di allegazione, il gravame sarebbe comunque infondato. Come sopra evidenziato, infatti, il giudice di pace nell'operare la liquidazione del danno ha applicato il valore risultante dalle tabelle milanesi nella versione esistente al momento della sentenza. Il danno non patrimoniale è stato liquidato in valore monetario attuale. Su tale valore, poi, il giudice di prime cure ha riconosciuto l'operatività dalla rivalutazione, indicando quale dato di partenza il momento del sinistro e quale momento finale non la data della decisione, ma il momento successivo del “soddisfo”.
pagina 12 di 13 È evidente, dunque, che una volta liquidato il danno in moneta attuale, senza la devalutazione alla data del sinistro, la rivalutazione - accordata fino al “soddisfo” - non ha alcuna ragion d'essere non avendo alcuna funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto.
Tale doverosa premessa evidenzia l'ulteriore difetto del motivo di appello.
Ed infatti, il riconoscimento degli interessi compensativi e della rivalutazione risponde al principio di integrale riparazione del danno, sicché era onere dell'appellante, che si duole di aver ricevuto di meno, quello di specificare quale sarebbe la misura dell'utilità persa - se vi è stata - avuto riguardo alla differenza tra la somma che gli sarebbe spettata con la corretta applicazione dei principi che presiedono alla liquidazione per equivalente nei debiti di valore e quanto invece riconosciuto secondo la impropria modalità adottata dal giudice di pace. L'appello sul punto, invece, nulla dice e non fornisce, dunque, gli indispensabili elementi necessari alla valutazione dell'esistenza dell'interesse ad impugnare la decisione, prima ancora della specificità motivo.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellato. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. 500/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Rossano il 22.7.2019 e depositata in Cancelleria il 22.10.2019;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il 13/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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