CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2023, n. 12820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12820 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE RI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 02/08/2022 del tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di VE RI avverso l'ordinanza del gip di Lecce del 28 giugno 2022, applicativa nei confronti del predetto indagato della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74 del DPR 309/90 di cui al capo 8) di incolpazione, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore VE RI deducendo un solo motivo di impugnazione. '1 E4, 17 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12820 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 3. Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti la partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso. Non vi sarebbe, nel provvedimento impugnato, una analisi critica delle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia, con riguardo innanzitutto alla verifica della loro credibilità soggettiva. Si osserva che tra essi solo AN ND e le sorelle FF avrebbero indicato il ricorrente, con dichiarazioni de relato, quale affiliato alla associazione, e il primo lo avrebbe indicato solo come RI e certamente de relato, senza specificare il tipo di sostanza spacciata, e senza indicare alcun pagamento di un contributo in favore della associazione. FF GE, da parte sua, avrebbe appreso quanto riferito dalla sorella RI e da SO Francesco, e avrebbe parlato di spaccio di tutti i tipi di sostanza stupefacente, di rifornimento da persone diverse da quelle indicate dal AN e anche ella avrebbe fornito informazioni senza indicare alcun pagamento di un contributo in favore della associazione. Anche le dichiarazioni di FF NN sarebbero de relato, e avrebbe reso dichiarazioni non conformi con quelle della predetta sorella. Le intercettazioni ambientali relative alla stessa smentirebbero poi quanto sintetizzato sopra. Le contraddizioni tra i tre predetti collaboranti sarebbero quindi evidenti e si ribadisce la mancata analisi della relativa credibilità soggettiva, come anche della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle loro affermazioni. Il tribunale avrebbe proceduto alla immediata ricerca di riscontri esterni con riguardo al possesso, da parte del ricorrente, di una bicicletta elettrica bianca, anche valorizzando frammenti di conversazioni tra terzi soggetti, e non coinvolgenti l'indagato, nelle quali non risulterebbe il relativo nome né la natura e origine dei presunti rapporti economici che lo coinvolgerebbero. La tesi della utilizzazione, da parte del ricorrente, di una bici elettrica bianca sarebbe una mera congettura, smentita documentalmente dalla difesa attraverso la dimostrazione dell'acquisto della bici da parte dell'indagato solo dopo un mese dalle intercettazioni in cui si parla del possessore di tale veicolo, oltre che da una intercettazione ove, venendo accostato il nome al possessore della bici elettrica bianca, esso non corrisponde a quello del ricorrente. Si conclude rappresentando la violazione dell'art. 273 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va premesso che la deduzione della violazione di legge processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, alla luce innanzitutto del noto principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Cedrangolo). Quanto alle censure di tipo motivazionale, va evidenziato che esse con riguardo alla critica sull'analisi delle dichiarazioni di collaboranti si fondano sulla citazione di frammenti di dichiarazioni, e sono come tali inammissibili atteso che è manifestamente infondato il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv. 246552). Quanto alla censura sulla assenza di attendibilità soggettiva, va osservato che dal riepilogo - incontestato- dei motivi di riesame proposti, non risulta che le critiche rivolte all'analisi di collaboranti abbiano investito anche i profili di credibilità soggettiva oltre al contenuto specifico dei rispettivi racconti. Per cui deve anche richiamarsi il principio generale, valevole anche in sede cautelare, secondo il quale sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di contestazione proposti, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Va aggiunto che sul punto il motivo qui in esame difetta di specificità, atteso che il ricorrente non illustra le ragioni che minerebbero la credibilità soggettiva dei collaboratori valorizzati. 3 U-,,sfru (---- Quanto al quadro motivazionale indiziario complessivo, posto a base della misura contestata, si osserva che emerge una articolata quanto organica motivazione, immune da vizi, fondata sulla attenta valorizzazione sia delle dichiarazioni del collaboratore AN, - di cui comunque si specifica, senza contestazione, l'inserimento nel contesto criminale di riferimento -, sia dei riscontri alle stesse emergenti dagli accertamenti degli operanti (riscontranti contatti del ricorrente con VO IA, a bordo di una bici bianca, nel periodo di riferimento), sia della significatività, nelle conversazioni ritenute riferite al VE, del nome - di portata individualizzante -, di AR ( moglie dell'indagato), sia della sostanziale sovrapponibilità anche delle dichiarazioni delle due sorelle GE e RI FF, sia di numerose conversazioni esplicitamente riportate in ordinanza, rilevanti anche in punto di pagamento, da parte del ricorrente, di un contributo per l'associazione. Il carattere granitico della motivazione, si correda anche della rilevazione per cui lo scontrino prodotto dalla difesa, per dimostrare l'acquisto successivo ai fatti della bici bianca da parte dell'indagato, non sarebbe significativo e tantomeno dirimente, siccome privo di riferimenti nominativi al ricorrente, oltre che in contrasto, quanto alla sua funzione di documentare un acquisto lecito, con il successivo sequestro del velocipede disposto nei confronti dell'indagato per il delitto di ricettazione. E si connota, altresì, per una ragionevole osservazione in virtù della quale, il riferimento, in una conversazione, al nome del possessore della bici elettrica diverso da quello del ricorrente non sarebbe in grado di ribaltare un così solido complesso indiziario, anche in considerazione del fatto per cui i riferimenti, nelle intercettazioni, all'uomo con la bici elettrica bianca, sono sempre stati mancanti di una specifica indicazione di un nominativo, per cui il contesto allusivo in cui si inserisce il riferimento ad un uomo con la bici bianca non consente di ritenere che la pronunzia, in una sola occasione, di un nome (Steven) non meglio specificato, possa apparire prova inconfutabile di una diversa identità piuttosto che del mero uso, da parte dell'interlocutore VO, di un nome di fantasia. Va aggiunto che l'elaborato motivazionale qui contestato appare in linea, in maniera per giunta sovrabbondante a fronte di plurime dichiarazioni convergenti, con l'indirizzo per cui nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017 Rv. 269987 - 01). 4 Infine, trovano puntuale e coerente risposta anche le ritenute discrasie (che si ripete, sono inammissibilmente qui supportate da allegazioni carenti) tra taluni passaggi delle dichiarazioni dei dichiaranti, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto di carattere secondario il profilo della individuazione di coloro che avrebbero rifornito il ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di VE RI avverso l'ordinanza del gip di Lecce del 28 giugno 2022, applicativa nei confronti del predetto indagato della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74 del DPR 309/90 di cui al capo 8) di incolpazione, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore VE RI deducendo un solo motivo di impugnazione. '1 E4, 17 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12820 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 3. Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti la partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso. Non vi sarebbe, nel provvedimento impugnato, una analisi critica delle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia, con riguardo innanzitutto alla verifica della loro credibilità soggettiva. Si osserva che tra essi solo AN ND e le sorelle FF avrebbero indicato il ricorrente, con dichiarazioni de relato, quale affiliato alla associazione, e il primo lo avrebbe indicato solo come RI e certamente de relato, senza specificare il tipo di sostanza spacciata, e senza indicare alcun pagamento di un contributo in favore della associazione. FF GE, da parte sua, avrebbe appreso quanto riferito dalla sorella RI e da SO Francesco, e avrebbe parlato di spaccio di tutti i tipi di sostanza stupefacente, di rifornimento da persone diverse da quelle indicate dal AN e anche ella avrebbe fornito informazioni senza indicare alcun pagamento di un contributo in favore della associazione. Anche le dichiarazioni di FF NN sarebbero de relato, e avrebbe reso dichiarazioni non conformi con quelle della predetta sorella. Le intercettazioni ambientali relative alla stessa smentirebbero poi quanto sintetizzato sopra. Le contraddizioni tra i tre predetti collaboranti sarebbero quindi evidenti e si ribadisce la mancata analisi della relativa credibilità soggettiva, come anche della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle loro affermazioni. Il tribunale avrebbe proceduto alla immediata ricerca di riscontri esterni con riguardo al possesso, da parte del ricorrente, di una bicicletta elettrica bianca, anche valorizzando frammenti di conversazioni tra terzi soggetti, e non coinvolgenti l'indagato, nelle quali non risulterebbe il relativo nome né la natura e origine dei presunti rapporti economici che lo coinvolgerebbero. La tesi della utilizzazione, da parte del ricorrente, di una bici elettrica bianca sarebbe una mera congettura, smentita documentalmente dalla difesa attraverso la dimostrazione dell'acquisto della bici da parte dell'indagato solo dopo un mese dalle intercettazioni in cui si parla del possessore di tale veicolo, oltre che da una intercettazione ove, venendo accostato il nome al possessore della bici elettrica bianca, esso non corrisponde a quello del ricorrente. Si conclude rappresentando la violazione dell'art. 273 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va premesso che la deduzione della violazione di legge processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, alla luce innanzitutto del noto principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Cedrangolo). Quanto alle censure di tipo motivazionale, va evidenziato che esse con riguardo alla critica sull'analisi delle dichiarazioni di collaboranti si fondano sulla citazione di frammenti di dichiarazioni, e sono come tali inammissibili atteso che è manifestamente infondato il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv. 246552). Quanto alla censura sulla assenza di attendibilità soggettiva, va osservato che dal riepilogo - incontestato- dei motivi di riesame proposti, non risulta che le critiche rivolte all'analisi di collaboranti abbiano investito anche i profili di credibilità soggettiva oltre al contenuto specifico dei rispettivi racconti. Per cui deve anche richiamarsi il principio generale, valevole anche in sede cautelare, secondo il quale sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di contestazione proposti, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Va aggiunto che sul punto il motivo qui in esame difetta di specificità, atteso che il ricorrente non illustra le ragioni che minerebbero la credibilità soggettiva dei collaboratori valorizzati. 3 U-,,sfru (---- Quanto al quadro motivazionale indiziario complessivo, posto a base della misura contestata, si osserva che emerge una articolata quanto organica motivazione, immune da vizi, fondata sulla attenta valorizzazione sia delle dichiarazioni del collaboratore AN, - di cui comunque si specifica, senza contestazione, l'inserimento nel contesto criminale di riferimento -, sia dei riscontri alle stesse emergenti dagli accertamenti degli operanti (riscontranti contatti del ricorrente con VO IA, a bordo di una bici bianca, nel periodo di riferimento), sia della significatività, nelle conversazioni ritenute riferite al VE, del nome - di portata individualizzante -, di AR ( moglie dell'indagato), sia della sostanziale sovrapponibilità anche delle dichiarazioni delle due sorelle GE e RI FF, sia di numerose conversazioni esplicitamente riportate in ordinanza, rilevanti anche in punto di pagamento, da parte del ricorrente, di un contributo per l'associazione. Il carattere granitico della motivazione, si correda anche della rilevazione per cui lo scontrino prodotto dalla difesa, per dimostrare l'acquisto successivo ai fatti della bici bianca da parte dell'indagato, non sarebbe significativo e tantomeno dirimente, siccome privo di riferimenti nominativi al ricorrente, oltre che in contrasto, quanto alla sua funzione di documentare un acquisto lecito, con il successivo sequestro del velocipede disposto nei confronti dell'indagato per il delitto di ricettazione. E si connota, altresì, per una ragionevole osservazione in virtù della quale, il riferimento, in una conversazione, al nome del possessore della bici elettrica diverso da quello del ricorrente non sarebbe in grado di ribaltare un così solido complesso indiziario, anche in considerazione del fatto per cui i riferimenti, nelle intercettazioni, all'uomo con la bici elettrica bianca, sono sempre stati mancanti di una specifica indicazione di un nominativo, per cui il contesto allusivo in cui si inserisce il riferimento ad un uomo con la bici bianca non consente di ritenere che la pronunzia, in una sola occasione, di un nome (Steven) non meglio specificato, possa apparire prova inconfutabile di una diversa identità piuttosto che del mero uso, da parte dell'interlocutore VO, di un nome di fantasia. Va aggiunto che l'elaborato motivazionale qui contestato appare in linea, in maniera per giunta sovrabbondante a fronte di plurime dichiarazioni convergenti, con l'indirizzo per cui nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017 Rv. 269987 - 01). 4 Infine, trovano puntuale e coerente risposta anche le ritenute discrasie (che si ripete, sono inammissibilmente qui supportate da allegazioni carenti) tra taluni passaggi delle dichiarazioni dei dichiaranti, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto di carattere secondario il profilo della individuazione di coloro che avrebbero rifornito il ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2022