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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10655 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 1688/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 luglio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, è comparso:
per parte convenuta l'avvocato Domenico Paduano, in sostituzione dell'avvocato Manuela
MALAVASI;
nessuno è presente per la parte attrice.
Il Giudice,
rilevato che l'odierna udienza è stata regolarmente fissata a seguito di rinvio da precedente udienza del 6/05/2025, ex art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte presente precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta e richiamate nelle note conclusive.
La parte presente illustra brevemente i fatti di causa, evoca in via preliminare la prescrizione annuale prevista per l'azione di rescissione proposta dall'attrice e di cinque anni per l'azione di responsabilità precontrattuale;
il difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il credito del quarto finanziamento;
nel merito l'infondatezza della invocata usura nel presupposto e nella determinazione e l'infondatezza delle censure posta al piano di ammortamento alla francese. Si riporta infine alle note conclusive.
Il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
UE ES, indirizzo digitale, pec: , e Email_1
RA Spano, indirizzo digitale, pec: giusta procura Email_2 unita all'atto di citazione in giudizio.
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , con sede in Milano, Via Fulvio Testi, n. Controparte_1 P.IVA_1
280, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Manuela Malvasi, indirizzo telematico, pec: e Email_3
dall'avvocato Roberto Perrone, indirizzo telematico, pec:
Pag. 2 di 8 giusta procura unita alla comparsa di Email_4
costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
Conclusioni:
per parte attrice: a) Accertare la presenza di clausole usurarie in ordine ai contratti
stipulati tra il Debitore e il Creditore, ovvero contratto n. 042982914 del 6.12.2010,
contratto n. 044585898 del 16.09.20211, contratto n. 048069099 del 15.05.2013 e
contratto n. 53286142 del 13.11.2015 e per l'effetto dichiarare la nullità di clausole ed
applicare il tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.; b) Dichiarare per l'effetto di quanto
alla lettera a che nulla è dovuto dal sig. in favore della opposta e che Parte_1
nulli sono gli interessi applicati;
c) in accoglimento e per l'effetto delle lettere a e b, per
le ragioni esposte in premessa, riconoscere e dichiarare che il sig. è Parte_1
creditore delle somme usurarie versate in eccesso per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento delle stesse: - c1) alla restituzione delle somme che si CP_2
accerteranno pagate in più rispetto al dovuto;
- c2) al pagamento di € 39.370,48; - c3)
al risarcimento del danno rappresentato dai costi ulteriori sostenuti e sostenendi per la
procedura di ingiunzione dal sig. per € 1191,30; - c4) ogni ulteriore Parte_1
danno che dovesse emergere;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del
procedimento.
Per parte convenuta: In via preliminare − accertare e dichiarare la prescrizione
delle avverse domande di rescissione e risarcimento del danno nei termini esposti in
atti, e per l'effetto rigettarle;
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Pag. 3 di 8 passiva di in relazione alla richiesta di accertamento di nulla dovere in forza del CP_2
Quarto Finanziamento;
nel merito − in via principale, respingere integralmente le
domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti. in ogni
caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e
spese generali come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità al disposto dell'art. 132, comma 4, c.p.c.
Il signor ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe Parte_1
assumendo di aver sottoscritto quattro finanziamenti con Controparte_3
precisamente:
1) contratto n. 042982914 del 6/12/2010, di importo pari ad € 6.000,00 con TAN 5,91%
e TEAG 8,14%, per un totale da rimborsare di € 7.707,00 in 84 rate mensili da € 91,75;
2) contratto n. 044585898 del 16/09/2011, di € 11.000,00 con TAN 11,32% e TEAG
12,97%, con totale da rimborsare di € 16.430,68 in 84 rate mensili da € 194,00;
3) contratto n. 048069099 del 15/05/2013, di € 21.000,00 con TAN 8,71% e TEAG
9,73%, totale da rimborsare di € 32.346,91 in 120 rate mensili da € 268,00;
4) contratto n. 53286142 del 13.11.2015, che a dire dell'attore, comprendeva tutti i precedenti finanziamenti, con importo erogato di € 29.079,55, con TAN 8,46% e TEAG
9,38%, per un totale dovuto di € 44.194,00 in 120 rate mensili da € 366,00.
Pag. 4 di 8 Narrava l'attore di aver rilevato che il finanziamento del 13/11/2015 si presentava particolarmente oneroso, e pertanto, giunto al versamento di quarantaquattro rate da €
368,00, per un totale di € 16.192,00, interrompeva il pagamento essendosi reso conto che le somme restituite al netto degli interessi erano notevolmente inferiori al debito complessivo, e di accertare se le somme versate all'istituto di credito fossero maggiori di quelle legittimamente dovute (cfr. pagg. 1 e 2, atto di citazione); di aver preso atto che in data 18/12/2020 diveniva titolare del credito la nella Controparte_4
qualità di cessionaria della in forza del contratto di Cessione di Controparte_2
Crediti pro-soluto individuabili in blocco e successivo Avviso di cessione di crediti pro- soluto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 - “Testo Unico Bancario”; di aver rilevato un tasso usura e pertanto di voler chiedere l'accertamento della nullità delle clausole in punto di interesse e l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
In considerazione della domanda formulata dall'attore, in ipotesi di cessione di crediti ex art. 58 del TUB, la banca cedente resta soggetto legittimato passivo per azioni relative al rapporto contrattuale ceduto, atteso che la cessione dei crediti, tipicamente utilizzata nelle operazioni di cartolarizzazione, come avvenuto nella specie, trasferisce al cessionario solo la posizione creditoria.
Ne consegue che nel caso in esame non si ravvisa il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.
Nel merito la domanda dell'attore è tuttavia infondata e deve essere rigettata per quanto in appresso.
La prospettazione dell'attore secondo cui “i quattro prestiti si innestano l'uno nell'altro, andando a contenere crediti derivanti dai prestiti precedenti e sommando interessi oltre la soglia legittima, in un unico contratto finale. Il sistema è strutturato al fine di indurre il debitore a contrarre ulteriori prestiti per saldare i precedenti costituendo, ad avviso di codesta difesa, un ingiusto danno, tanto che la pretesa finale è chiaramente sproporzionata al quantum inizialmente accordato. Inoltre, tale sistema si struttura mediante l'utilizzo di una carta bancomat, approfittando della debolezza del
Pag. 5 di 8 debitore in difficoltà che è il soggetto debole” (cfr. note depositate del 11/02/2025), non trova alcun riscontro nella documentazione in atti e non si ravvisano elementi per la tutela giurisdizionale invocata.
Invero il quarto finanziamento del 13/11/2015 ha estinto il terzo finanziamento del
15/05/2013 n. 048069099, come si evince dal conteggio di estinzione pratica alla data dell'11/11/2015 euro 17.951,38 (cfr. doc. 4 fasc. di parte attrice).
Occorre rilevare che la circostanza emersa secondo cui l'importo erogato con il quarto mutuo sia stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti non inficia la legittimità del rapporto negoziale e non priva il mutuo della sua causa in concreto. Il cd. mutuo solutorio, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge né all'ordine pubblico (cfr. da ultimo Corte di Cassazione SS.UU., sentenza 5841 del 5/03/2025).
In altro modo rileva nella fattispecie l'erronea prospettazione del criterio adottato dal consulente di parte attrice nella perizia econometrica elaborata ( – doc. 9 Persona_1
fasc. di parte), sia in ordine al calcolo per i quattro finanziamenti, sia in punto di sommatoria dei tassi (tasso corrispettivo e tasso di mora) fondato su un deciso superamento della distorta interpretazione del principio dettato dalla sentenza della
Cassazione n. 350/2013. Si richiamano invece i principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, dettati in materia dalla Corte di Cassazione SS.UU. 19597/2020, in punto di riconoscimento di autonomia della pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, nonché di onere probatorio, per cui spetta alla parte, che intenda provare l'entità usuraria degli stessi, l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti pacifica ed incontestata emerge che il contratto ultimo di finanziamento, che non ha natura negoziale, ma effetti novativo, denominato contratto di prestito personale flessibile, del 16/11/2015, importo totale erogato € 29.079,55, da rimborsare in numero 120 rate mensili di € 366,00 ciascuna,
Pag. 6 di 8 prima rata 15/12/2015 ultima rata 15/11/2025, è stato pattuito un TAN (tasso annuo nominale) pari a 8,46% (tasso fisso) , dalla decorrenza al 15/11/2025, e indicato il
TAEG (tasso annuale effettivo globale) nella misura del 9.38% (cfr. doc. 4 fasc. parte attrice e parte convenuta).
Tenuto conto che il Tasso Soglia pro tempore di riferimento è del 17,50% e il TEG è pari all'11,49%, come documentato dalla parte convenuta (cfr. doc. 17 fasc. di parte) non si ravvisa il superamento del Tasso soglia ex lege 108 del 1996.
Riguardo al Tasso di mora il contratto di che trattasi prevede la clausola di salvaguardia, secondo cui: “Il tasso degli di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/1996 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia cosi come determinato per legge”.
Alla luce di quanto sopra parte attrice non ha offerto idonei e sufficienti elementi a sostegno del fondamento della domanda di accertamento di nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi ovvero di mora, che assume contraria alla legge
108/1996.
La domanda pertanto è respinta. Restano assorbite le ulteriori richieste formulate dalla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta , le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Pag. 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 1688/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 luglio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, è comparso:
per parte convenuta l'avvocato Domenico Paduano, in sostituzione dell'avvocato Manuela
MALAVASI;
nessuno è presente per la parte attrice.
Il Giudice,
rilevato che l'odierna udienza è stata regolarmente fissata a seguito di rinvio da precedente udienza del 6/05/2025, ex art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte presente precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta e richiamate nelle note conclusive.
La parte presente illustra brevemente i fatti di causa, evoca in via preliminare la prescrizione annuale prevista per l'azione di rescissione proposta dall'attrice e di cinque anni per l'azione di responsabilità precontrattuale;
il difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il credito del quarto finanziamento;
nel merito l'infondatezza della invocata usura nel presupposto e nella determinazione e l'infondatezza delle censure posta al piano di ammortamento alla francese. Si riporta infine alle note conclusive.
Il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito, emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
UE ES, indirizzo digitale, pec: , e Email_1
RA Spano, indirizzo digitale, pec: giusta procura Email_2 unita all'atto di citazione in giudizio.
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , con sede in Milano, Via Fulvio Testi, n. Controparte_1 P.IVA_1
280, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Manuela Malvasi, indirizzo telematico, pec: e Email_3
dall'avvocato Roberto Perrone, indirizzo telematico, pec:
Pag. 2 di 8 giusta procura unita alla comparsa di Email_4
costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Mutuo
Conclusioni:
per parte attrice: a) Accertare la presenza di clausole usurarie in ordine ai contratti
stipulati tra il Debitore e il Creditore, ovvero contratto n. 042982914 del 6.12.2010,
contratto n. 044585898 del 16.09.20211, contratto n. 048069099 del 15.05.2013 e
contratto n. 53286142 del 13.11.2015 e per l'effetto dichiarare la nullità di clausole ed
applicare il tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.; b) Dichiarare per l'effetto di quanto
alla lettera a che nulla è dovuto dal sig. in favore della opposta e che Parte_1
nulli sono gli interessi applicati;
c) in accoglimento e per l'effetto delle lettere a e b, per
le ragioni esposte in premessa, riconoscere e dichiarare che il sig. è Parte_1
creditore delle somme usurarie versate in eccesso per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento delle stesse: - c1) alla restituzione delle somme che si CP_2
accerteranno pagate in più rispetto al dovuto;
- c2) al pagamento di € 39.370,48; - c3)
al risarcimento del danno rappresentato dai costi ulteriori sostenuti e sostenendi per la
procedura di ingiunzione dal sig. per € 1191,30; - c4) ogni ulteriore Parte_1
danno che dovesse emergere;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del
procedimento.
Per parte convenuta: In via preliminare − accertare e dichiarare la prescrizione
delle avverse domande di rescissione e risarcimento del danno nei termini esposti in
atti, e per l'effetto rigettarle;
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Pag. 3 di 8 passiva di in relazione alla richiesta di accertamento di nulla dovere in forza del CP_2
Quarto Finanziamento;
nel merito − in via principale, respingere integralmente le
domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti. in ogni
caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e
spese generali come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità al disposto dell'art. 132, comma 4, c.p.c.
Il signor ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe Parte_1
assumendo di aver sottoscritto quattro finanziamenti con Controparte_3
precisamente:
1) contratto n. 042982914 del 6/12/2010, di importo pari ad € 6.000,00 con TAN 5,91%
e TEAG 8,14%, per un totale da rimborsare di € 7.707,00 in 84 rate mensili da € 91,75;
2) contratto n. 044585898 del 16/09/2011, di € 11.000,00 con TAN 11,32% e TEAG
12,97%, con totale da rimborsare di € 16.430,68 in 84 rate mensili da € 194,00;
3) contratto n. 048069099 del 15/05/2013, di € 21.000,00 con TAN 8,71% e TEAG
9,73%, totale da rimborsare di € 32.346,91 in 120 rate mensili da € 268,00;
4) contratto n. 53286142 del 13.11.2015, che a dire dell'attore, comprendeva tutti i precedenti finanziamenti, con importo erogato di € 29.079,55, con TAN 8,46% e TEAG
9,38%, per un totale dovuto di € 44.194,00 in 120 rate mensili da € 366,00.
Pag. 4 di 8 Narrava l'attore di aver rilevato che il finanziamento del 13/11/2015 si presentava particolarmente oneroso, e pertanto, giunto al versamento di quarantaquattro rate da €
368,00, per un totale di € 16.192,00, interrompeva il pagamento essendosi reso conto che le somme restituite al netto degli interessi erano notevolmente inferiori al debito complessivo, e di accertare se le somme versate all'istituto di credito fossero maggiori di quelle legittimamente dovute (cfr. pagg. 1 e 2, atto di citazione); di aver preso atto che in data 18/12/2020 diveniva titolare del credito la nella Controparte_4
qualità di cessionaria della in forza del contratto di Cessione di Controparte_2
Crediti pro-soluto individuabili in blocco e successivo Avviso di cessione di crediti pro- soluto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 - “Testo Unico Bancario”; di aver rilevato un tasso usura e pertanto di voler chiedere l'accertamento della nullità delle clausole in punto di interesse e l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
In considerazione della domanda formulata dall'attore, in ipotesi di cessione di crediti ex art. 58 del TUB, la banca cedente resta soggetto legittimato passivo per azioni relative al rapporto contrattuale ceduto, atteso che la cessione dei crediti, tipicamente utilizzata nelle operazioni di cartolarizzazione, come avvenuto nella specie, trasferisce al cessionario solo la posizione creditoria.
Ne consegue che nel caso in esame non si ravvisa il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.
Nel merito la domanda dell'attore è tuttavia infondata e deve essere rigettata per quanto in appresso.
La prospettazione dell'attore secondo cui “i quattro prestiti si innestano l'uno nell'altro, andando a contenere crediti derivanti dai prestiti precedenti e sommando interessi oltre la soglia legittima, in un unico contratto finale. Il sistema è strutturato al fine di indurre il debitore a contrarre ulteriori prestiti per saldare i precedenti costituendo, ad avviso di codesta difesa, un ingiusto danno, tanto che la pretesa finale è chiaramente sproporzionata al quantum inizialmente accordato. Inoltre, tale sistema si struttura mediante l'utilizzo di una carta bancomat, approfittando della debolezza del
Pag. 5 di 8 debitore in difficoltà che è il soggetto debole” (cfr. note depositate del 11/02/2025), non trova alcun riscontro nella documentazione in atti e non si ravvisano elementi per la tutela giurisdizionale invocata.
Invero il quarto finanziamento del 13/11/2015 ha estinto il terzo finanziamento del
15/05/2013 n. 048069099, come si evince dal conteggio di estinzione pratica alla data dell'11/11/2015 euro 17.951,38 (cfr. doc. 4 fasc. di parte attrice).
Occorre rilevare che la circostanza emersa secondo cui l'importo erogato con il quarto mutuo sia stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti non inficia la legittimità del rapporto negoziale e non priva il mutuo della sua causa in concreto. Il cd. mutuo solutorio, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge né all'ordine pubblico (cfr. da ultimo Corte di Cassazione SS.UU., sentenza 5841 del 5/03/2025).
In altro modo rileva nella fattispecie l'erronea prospettazione del criterio adottato dal consulente di parte attrice nella perizia econometrica elaborata ( – doc. 9 Persona_1
fasc. di parte), sia in ordine al calcolo per i quattro finanziamenti, sia in punto di sommatoria dei tassi (tasso corrispettivo e tasso di mora) fondato su un deciso superamento della distorta interpretazione del principio dettato dalla sentenza della
Cassazione n. 350/2013. Si richiamano invece i principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, dettati in materia dalla Corte di Cassazione SS.UU. 19597/2020, in punto di riconoscimento di autonomia della pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, nonché di onere probatorio, per cui spetta alla parte, che intenda provare l'entità usuraria degli stessi, l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso effettivo globale medio nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti pacifica ed incontestata emerge che il contratto ultimo di finanziamento, che non ha natura negoziale, ma effetti novativo, denominato contratto di prestito personale flessibile, del 16/11/2015, importo totale erogato € 29.079,55, da rimborsare in numero 120 rate mensili di € 366,00 ciascuna,
Pag. 6 di 8 prima rata 15/12/2015 ultima rata 15/11/2025, è stato pattuito un TAN (tasso annuo nominale) pari a 8,46% (tasso fisso) , dalla decorrenza al 15/11/2025, e indicato il
TAEG (tasso annuale effettivo globale) nella misura del 9.38% (cfr. doc. 4 fasc. parte attrice e parte convenuta).
Tenuto conto che il Tasso Soglia pro tempore di riferimento è del 17,50% e il TEG è pari all'11,49%, come documentato dalla parte convenuta (cfr. doc. 17 fasc. di parte) non si ravvisa il superamento del Tasso soglia ex lege 108 del 1996.
Riguardo al Tasso di mora il contratto di che trattasi prevede la clausola di salvaguardia, secondo cui: “Il tasso degli di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/1996 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia cosi come determinato per legge”.
Alla luce di quanto sopra parte attrice non ha offerto idonei e sufficienti elementi a sostegno del fondamento della domanda di accertamento di nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi ovvero di mora, che assume contraria alla legge
108/1996.
La domanda pertanto è respinta. Restano assorbite le ulteriori richieste formulate dalla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta , le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Pag. 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 8 di 8