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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3482/2023
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell' 11.12.2023 da
(avv. Freda) Parte_1
contro e (avv. Velli per entrambi) Controparte_1 CP_2
Motivi della decisione La domanda è parzialmente fondata. La ricorrente, premesso di aver lavorato come commessa alle dipendenze della dal 3.12.1997 al Controparte_3
2.10.2016 senza esser adeguatamente retribuita, agiva nei confronti degli attuali convenuti per le differenze retributive;
precisava che essendosi estinta la società erano stati evocati i soci illimitatamente responsabili. La controparti contestavano le pretese attoree. Disattesa l'eccezione di nullità del ricorso atteso che esso presenta i requisiti di legge (art.414 cpc) e che in particolare sono chiari petitum e causa petendi, nel merito la prospettazione attorea risulta, pur coi limiti infra evidenziati, confermata dall'espletata prova per testi. I quattro testimoni escussi, pur rendendo sotto alcuni aspetti dichiarazioni per forza di cosa generiche, hanno nondimeno supportato la ricostruzione della vicenda, al di là di quanto risultante dal punto di vista formale, in termini di rapporto subordinato in qualità di commessa nel lungo tempo indicato e con orario full time. Al riguardo, va precisato che non sono emersi elementi che consentano di ritenere che in punto di fatto per un determinato e consistente periodo il rapporto assumesse connotazioni di autonomia (come da contratto di associazione in partecipazione versato in atti) . I pagamenti riconosciuti, di entità complessivamente superiore (come fatto presente dal ctu) rispetto a quanto risultante dalle prodotte buste-paga quietanzate (che peraltro non coprono l'intero periodo), ammontano -salvo giugno 1998 compensato con £1.300.000- a
£840.000 dal 1997 al 2001, €840,00 dal 2002 al maggio 2006, €980,00 dal giugno al dicembre 2006, €1.120,00 dal 2007 in poi, con erogazione delle mensilità aggiuntive a giugno e dicembre. Alla luce di quanto emerso in sede testimoniale, con deposizioni che soprattutto con riferimento all'articolazione oraria risentono di una frequentazione ovviamente tutt'altro che costante e continuativa visto che nessuno dei testi era un collega di lavoro, pur potendosi escludere che il rapporto fosse part time o che almeno lo sia stato per un certo ambito temporale, il computo delle spettanze va effettuato in via equitativa prevedendo come parametri base quelli minimi di cui alla contrattazione di settore di diritto comune;
ciò disattendendo le risultanze della consulenza tecnica in quanto questa, non discostandosi invero dal quesito, nell'ipotesi divisata (quella sub 1) si è rivelata unicamente riproduttiva in maniera pedissequa dell'impostazione attorea nonostante questa in sede testimoniale abbia avuto, come visto, nei punti qui più rilevanti conferma assai gracile. Tanto premesso, nell'impossibilità di una precisa individuazione del quantum, disattesa l'eccezione di (parziale) prescrizione basata su di una frammentazione del rapporto che non s'è riscontrata, s'impone valutazione equitativa ai sensi dell'art.432 cpc tenendo conto della contrattazione di settore di diritto comune in base al principio della cd giusta paga di cui all'art.36 Cost;
compete pertanto alla ricorrente, come differenza rispetto al percepito, l'importo onnicomprensivo netto di €300,00 per ciascuno dei 226 mesi di lavoro (compensando l'eccesso di tale cifra come riferita ai primi ambiti temporali al difetto per gli ultimi ed includendo il TFR che vi incide in ragione di 1/3 del totale), sì da pervenire alla somma complessiva, come rapportata ad oggi, di €
67.800,00 da maggiorare di accessori dalla data odierna al soddisfo. In tali sensi la condanna dei convenuti in via solidale. Spese di lite e di consulenza secondo soccombenza.
PQM
accoglie la domanda, nei sensi di seguito precisati, e, per l'effetto, riconosciuto l'invocato rapporto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
67.800,00 oltre accessori dalla data odierna;
condanna altresì i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €2.500,00 oltre accessori, con attribuzione, nonché al pagamento in favore del ctu dr.ssa del Per_1
compenso liquidato, tenuto conto delle connotazioni dell'incarico, in €
1.500,00 oltre accessori. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso dell' 11.12.2023 da
(avv. Freda) Parte_1
contro e (avv. Velli per entrambi) Controparte_1 CP_2
Motivi della decisione La domanda è parzialmente fondata. La ricorrente, premesso di aver lavorato come commessa alle dipendenze della dal 3.12.1997 al Controparte_3
2.10.2016 senza esser adeguatamente retribuita, agiva nei confronti degli attuali convenuti per le differenze retributive;
precisava che essendosi estinta la società erano stati evocati i soci illimitatamente responsabili. La controparti contestavano le pretese attoree. Disattesa l'eccezione di nullità del ricorso atteso che esso presenta i requisiti di legge (art.414 cpc) e che in particolare sono chiari petitum e causa petendi, nel merito la prospettazione attorea risulta, pur coi limiti infra evidenziati, confermata dall'espletata prova per testi. I quattro testimoni escussi, pur rendendo sotto alcuni aspetti dichiarazioni per forza di cosa generiche, hanno nondimeno supportato la ricostruzione della vicenda, al di là di quanto risultante dal punto di vista formale, in termini di rapporto subordinato in qualità di commessa nel lungo tempo indicato e con orario full time. Al riguardo, va precisato che non sono emersi elementi che consentano di ritenere che in punto di fatto per un determinato e consistente periodo il rapporto assumesse connotazioni di autonomia (come da contratto di associazione in partecipazione versato in atti) . I pagamenti riconosciuti, di entità complessivamente superiore (come fatto presente dal ctu) rispetto a quanto risultante dalle prodotte buste-paga quietanzate (che peraltro non coprono l'intero periodo), ammontano -salvo giugno 1998 compensato con £1.300.000- a
£840.000 dal 1997 al 2001, €840,00 dal 2002 al maggio 2006, €980,00 dal giugno al dicembre 2006, €1.120,00 dal 2007 in poi, con erogazione delle mensilità aggiuntive a giugno e dicembre. Alla luce di quanto emerso in sede testimoniale, con deposizioni che soprattutto con riferimento all'articolazione oraria risentono di una frequentazione ovviamente tutt'altro che costante e continuativa visto che nessuno dei testi era un collega di lavoro, pur potendosi escludere che il rapporto fosse part time o che almeno lo sia stato per un certo ambito temporale, il computo delle spettanze va effettuato in via equitativa prevedendo come parametri base quelli minimi di cui alla contrattazione di settore di diritto comune;
ciò disattendendo le risultanze della consulenza tecnica in quanto questa, non discostandosi invero dal quesito, nell'ipotesi divisata (quella sub 1) si è rivelata unicamente riproduttiva in maniera pedissequa dell'impostazione attorea nonostante questa in sede testimoniale abbia avuto, come visto, nei punti qui più rilevanti conferma assai gracile. Tanto premesso, nell'impossibilità di una precisa individuazione del quantum, disattesa l'eccezione di (parziale) prescrizione basata su di una frammentazione del rapporto che non s'è riscontrata, s'impone valutazione equitativa ai sensi dell'art.432 cpc tenendo conto della contrattazione di settore di diritto comune in base al principio della cd giusta paga di cui all'art.36 Cost;
compete pertanto alla ricorrente, come differenza rispetto al percepito, l'importo onnicomprensivo netto di €300,00 per ciascuno dei 226 mesi di lavoro (compensando l'eccesso di tale cifra come riferita ai primi ambiti temporali al difetto per gli ultimi ed includendo il TFR che vi incide in ragione di 1/3 del totale), sì da pervenire alla somma complessiva, come rapportata ad oggi, di €
67.800,00 da maggiorare di accessori dalla data odierna al soddisfo. In tali sensi la condanna dei convenuti in via solidale. Spese di lite e di consulenza secondo soccombenza.
PQM
accoglie la domanda, nei sensi di seguito precisati, e, per l'effetto, riconosciuto l'invocato rapporto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
67.800,00 oltre accessori dalla data odierna;
condanna altresì i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €2.500,00 oltre accessori, con attribuzione, nonché al pagamento in favore del ctu dr.ssa del Per_1
compenso liquidato, tenuto conto delle connotazioni dell'incarico, in €
1.500,00 oltre accessori. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti